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Sez. 1, Ordinanza n. 251 del 05/01/2026 (Rv. 676877-01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Contratto bancario - Consegna ex art. 117, comma 1, T.U.B. - Applicabilità art. 119, comma 4, T.U.B. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676877-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto bancario è previsto dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), con la conseguenza che, quando l'istituto di credito ha già provveduto alla sua consegna, non è tenuto al rilascio di ulteriori copie invocando al riguardo l'art. 119, comma 4, dello stesso d.lgs., che disciplina il diverso diritto sostanziale a ricevere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non riguarda, invece, il contratto iniziale.

TUB [ rnc : art = 0117 00, com = 0001, dat = 1993, gen = LS, num = 0385, sp = TUB] CORTE COST., TUB [ rnc : art = 0119 00, com = 0004, dat = 1993, gen = LS, num = 0385, sp = TUB]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)