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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 28 maggio 1998, causa C-298/97

Decisione
decisa il 1998-05-28
ECLI
ECLI:EU:C:1998:270

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 maggio 1998 Nella causa C-298/97, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ricorrente, contro Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Paloma Plaza García, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i programmi previsti dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e non avendoli comunicati alla Commissione nel termine prescritto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detto articolo, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 1998, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 agosto 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i programmi previsti dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38, in prosieguo: la «direttiva»), e non avendoli comunicati alla Commissione nel termine prescritto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detto articolo.
punto 2
Ai sensi dell'art. 6 della direttiva, gli Stati membri dovevano elaborare taluni programmi per raggiungere i seguenti obiettivi: riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori, promozione della commercializzazione di pile ed accumulatori contenenti m'inori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti, riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I, promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio, smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I. Tali programmi dovevano essere elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993 e dovevano essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.
punto 3
Il 10 luglio 1995 la Commissione, a seguito della mancata comunicazione dei suddetti programmi da parte del Regno di Spagna, e non disponendo di alcun'altra informazione che le permettesse di concludere che il Regno di Spagna aveva adempiuto il suo obbligo di elaborarli, ingiungeva a tale Stato, secondo la procedura prevista all'art. 169 del Trattato, di presentarle le sue osservazioni nel termine di due mesi.
punto 4
II 6 marzo 1996 il Regno di Spagna informava la Commissione del fatto che i programmi erano in fase di elaborazione, precisando che nel frattempo erano già state realizzate azioni di raccolta, trattamento e riutilizzazione di pile e accumulatori in forza di accordi di cooperazione tra lo Stato e le Comunità autonome, conclusi nell'ambito del piano nazionale relativo ai rifiuti pericolosi approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 1995.
punto 5
La Commissione, con lettera 3 maggio 1996, richiedeva informazioni complementari su tali azioni e rinnovava la sua richiesta il 4 luglio 1996. Nessuna risposta perveniva entro la scadenza fissata in queste lettere.
punto 6
Il 21 ottobre 1996 la Commissione inviava al Regno di Spagna un parere motivato nel quale perveniva alla conclusione che quest'ultimo aveva disatteso l'art. 6 della direttiva.
punto 7
Il 20 gennaio 1997 il Regno di Spagna informava la Commissione che il ministero dell'Ambiente aveva appena ultimato un progetto di piano nazionale relativo ai rifiuti urbani nell'ambito del quale sarebbero state sviluppate e coordinate tutte le azioni intraprese dalle Comunità autonome, organi competenti in materia ai sensi dell'art. 6 del regio decreto n. 45/96 che trasponeva, segnatamente, la direttiva.
punto 8
Considerando che spettava alle autorità spagnole applicare in tempo utile le procedure necessarie al fine di redigere e varare i citati programmi entro il termine prescritto ed informarne la Commissione, quest'ultima rilevava che il Regno di Spagna non aveva ancora adottato le disposizioni necessarie e decideva di proporre il ricorso in oggetto.
punto 9
Nel controricorso il Regno di Spagna non contesta né la mancata adozione, né la mancata comunicazione alla Commissione di tali programmi. Esso si limita ad indicare che la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento giuridico spagnolo dal regio decreto n. 45/96, il cui art 6 riproduce l'art. 6 della direttiva e precisa che sono le Comunità autonome gli organi incaricati di realizzare i programmi di cui trattasi.
punto 10
Il Regno di Spagna sostiene inoltre di adoperarsi per raggiungere progressivamente il risultato definito dalla direttiva, conformemente all'art. 189 del Trattato CE. Esso ritiene che il risultato definito dall'art. 6 della direttiva non possa essere raggiunto solamente approntando dei programmi, i quali, a suo parere, non hanno di per sé alcun valore allorché non siano accompagnati da interventi concreti che permettano di raggiungere effettivamente gli obiettivi che, ai sensi di tale articolo, costituiscono il contenuto dei programmi.
punto 11
Questa è la ragione per cui, per determinare se uno Stato membro abbia effettivamente adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 della direttiva, non occorrerebbe accertare se abbia o meno approntato i programmi richiesti, i quali, sebbene legali, restano pur sempre teorici, ma piuttosto valutare se abbia intrapreso azioni concrete e materiali che gli permettano di raggiungere gli obiettivi che tali programmi mirano a realizzare. Nella misura in cui tali obiettivi sono raggiunti, dovrebbe ugualmente essere ritenuto raggiunto il risultato previsto dalla direttiva.
punto 12
Il Regno di Spagna afferma che azioni concrete di tale natura sono state intraprese in tutti i territori autonomi al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 6 della direttiva. Esso cita, come esempio, una serie d'iniziative di natura diversa realizzate a tal fine sul territorio spagnolo, come la Ley Bàsica de Residuos (legge base sui rifiuti), che è una legge nazionale, la Ley n. 6/93 reguladora de los residuos de Cataluña (legge relativa alla gestione dei rifiuti in Catalogna), le convenzioni stipulate tra l'amministrazione autonoma della Castiglia-Leon e i comuni compresi nella sua giurisdizione per gestire la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento delle pile e degli accumulatori usati, i piani di gestione dei rifiuti applicati in Aragona, in Catalogna e in Galizia, gli studi realizzati al fine di stabilire il potere contaminante dei differenti tipi di pile e di approntare sistemi per la loro eliminazione o il loro riciclaggio, i decreti della Comunità Valenzana che disciplinano la concessione di contributi diretti ad assicurare la raccolta separata, lo stoccaggio e il trattamento delle pile usate, i contratti conclusi direttamente con imprese specializzate in Astúria, nelle Baleari e nella regione della Rioja e le campagne d'informazione dei cittadini che sono state realizzate in tutte le Comunità autonome.
punto 13
Secondo il Regno di Spagna, queste misure si tradurrebbero in azioni materiali e concrete ed in particolare in investimenti per infrastrutture tali da permettere di dotare la popolazione dei mezzi per assicurare l'effettiva raccolta delle pile usate. Questi investimenti non avrebbero ad oggetto solamente l'acquisto e la distribuzione di contenitori speciali per la raccolta di tale tipo di rifiuti, ma anche la costruzione di centri di trattamento e riciclaggio così come la predisposizione di luoghi di sicurezza per il deposito delle pile non riciclabili. Da questa serie di azioni, esistenti in tutte le Comunità autonome, risulterebbe che gli obiettivi enunciati all'art. 6 della direttiva sono materialmente realizzati.
punto 14
Occorre anzitutto ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 5 giugno 1997, causa C-107/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3193, punto 10).
punto 15
Si deve poi rilevare che alla data prevista dalla direttiva, cioè il 17 settembre 1992, il Regno di Spagna — come ha ammesso esso stesso nel controricorso — non aveva né preparato né pubblicato programmi diretti al conseguimento degli specifici obiettivi elencati nell'art. 6, primo comma, della direttiva.
punto 16
A questo proposito, si deve osservare che azioni materiali parziali o normative frammentarie non possono soddisfare l'obbligo, incombente ad uno Stato membro, di elaborare, come previsto dall'art. 6 della direttiva, un programma globale per raggiungere taluni obiettivi.
punto 17
Occorre quindi dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, nel termine prescritto, i programmi previsti dall'art. 6 della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale articolo.

Sentenza › Sulle spese

punto 18
Ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione domandato la sua condanna alle spese ed essendo esso rimasto soccombente, il Regno di Spagna deve essere pertanto condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, nel termine prescritto, i programmi previsti dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detto articolo. 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme

Gulmann Wathelet Moitinho de Almeida Jann Sevón Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 maggio 1998. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Quinta Sezione C. Gulmann

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