Sez. 5 - , Ordinanza n. 20157 del 15/07/2021 (Rv. 661887 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - IN GENERE | Accertamento del reddito del socio - Motivazione "per relationem" - All'accertamento del reddito della società - Legittimità - Fondamento - poteri di controllo sulla società ex art. 2261 c.c. - Rilevanza-
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio "per relationem", nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell'art. 2261 c.c., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1, Cod. Civ. art. 2261, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)