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Sez. L, Sentenza n. 2870 del 07/02/2008 (Rv. 601519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Assunzione di lavoratore erroneamente avviato come appartenente a categoria protetta - Recesso del datore di lavoro dopo la scoperta dell'errore - Legittimità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito circa l'essenzialità' e riconoscibilità dell'errore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della legge n. 68 del 1999, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l'errore, sempre che questo - secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se congruamente motivato - risulti essenziale e riconoscibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riconoscibilità, da parte del lavoratore erroneamento avviato al lavoro, dell'errore relativo alla carenza delle condizioni di invalidità, in quanto erano stati partecipati alla sola amministrazione gli esiti della visita medica di revisione cui era stato sottoposto il lavoratore e che ne aveva escluso l'invalidità).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)