Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 giugno 1978, causa 110/77
Epigrafe
Nella causa 110/77,
THOMAS J. MULCAHY, dipendente della Commissione delle CC.EE., con l'avv. William A. Young, del foro di Dublino, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Victor Biel, 71, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Trevor Townsend, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, edificio J. Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 20 novembre 1976 con la quale la Commissione ha nominato il sig. L. capo della divisione «Tecnologia dei trasporti e della circolazione» della direzione generale «Trasporti»
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il 4 ottobre 1976, la convenuta pubblicava l'avviso di posto vacante COM/643/1976, relativo al posto di capo della divisione C/3 («Tecnologia dei trasporti e della circolazione») della direzione generale «Trasporti» (DG VII).
paragrafo 2
La «natura delle funzioni» era, in particolare, così definita:
paragrafo 3
«dirigere l'unità amministrativa (e) … fornire consigli tecnici al direttore generale …»
paragrafo 4
I «requisiti necessari» erano i seguenti:
paragrafo 5
«diploma di laurea (ingegnere civile, meccanico o elettrico), oppure esperienza professionale di livello equivalente;
conoscenza delle organizzazioni internazionali e della politica comune dei trasporti;
profonda conoscenza dei problemi tecnici dei trasporti;
attitudine a dirigere un'importante unità amministrativa;
provata esperienza nelle mansioni da svolgere.»
paragrafo 6
Ciascuno dei quattordici candidati sosteneva un colloquio con il direttore generale della DG VII, Le Goy, il direttore generale aggiunto, Wissels, e il capo della direzione C, Dousset. Il colloquio mirava a valutare l'idoneità generale dei candidati ad espletare le mansioni inerenti al posto da attribuire e la loro competenza specifica in materia d'ingegneria.
paragrafo 7
In una nota avente ad oggetto i risultati dei colloqui, il sig. Le Goy dichiarava che sette candidati (fra cui il ricorrente) erano stati considerati in possesso di alcuni dei requisiti necessari, mentre gli altri (fra cui il sig. L.) erano risultati possedere qualifiche inferiori.
paragrafo 8
Poiché nessuno degli alti funzionari della DG VII era ingegnere, si incaricava un gruppo di tre dipendenti — ingegneri qualificati — appartenenti ad altri servizi della Commissione, di classificare i candidati in tre categorie, e cioè: candidati aventi la qualifica di ingegnere e atti ad essere presi in considerazione; candidati aventi detta qualifica, ma da non prendere in considerazione; candidati privi della qualifica d'ingegnere e, già per questo motivo, da eliminare. Il suddetto gruppo classificava nella prima categoria tre candidati (fra cui il ricorrente), osservando tuttavia che vi era un «notevole divario tra il profilo del capo della divisione C/3 e i candidati classificati nella prima categoria».
paragrafo 9
In conclusione, il sig. Le Goy constatava, nella nota summenzionata, che nessuno dei candidati poteva essere considerato particolarmente qualificato e proponeva che venisse bandito un concorso, sia interno che esterno.
paragrafo 10
Nella riunione del 20 dicembre 1976, la Commissione, dopo aver esaminato i fascicoli personali dei candidati e la nota del sig. Le Goy, decideva di attribuire il posto vacante al sig. L. e di promuovere quest'ultimo al grado A 3 con effetto dal 1o gennaio 1977.
paragrafo 11
Il candidato prescelto, che è in possesso di un diploma di laurea in economia e commercio rilasciato dall'Università di Genova, entrava in servizio presso la DG VII nel 1962 ed occupava vari posti presso le divisioni competenti in materia di questioni di carattere generale, tariffazione dell'uso delle infrastrutture, trasporti aerei e marittimi e, dal luglio 1973 al luglio 1975, presso la divisione «Tecnologia». Con decisione 2 dicembre 1974, egli veniva promosso al grado A 4 con effetto dal 1o gennaio 1974.
paragrafo 12
Dal rapporto informativo relativo al periodo 1o luglio 1973 - 30 giugno 1975 risulta che la preparazione e le attitudini del sig. L. erano del tutto adeguate alle sue attribuzioni, che il suo rendimento ed il suo comportamento in servizio erano superiori alla media, e ch'egli si era dimostrato molto presto in grado di assumere le nuove funzioni attribuitegli nonostante il loro carattere altamente tecnico ed aveva sostituito il suo capo divisione, spesso assente per ragioni di salute, in maniera irreprensibile.
paragrafo 13
Il ricorrente, sig. Mulcahy, laureato in ingegneria civile presso la National University of Ireland, entrava in servizio nel 1974 presso la divisione C/2 della DG VII. A seguito della nomina del sig. L. al posto di cui trattasi, egli presentava, il 10 febbraio 1977, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Non avendo ricevuto alcuna risposta entro quattro mesi, egli promuoveva, il 6 settembre 1977, il presente ricorso.
paragrafo 14
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) annullare la decisione della convenuta, adottata il o circa il 22 dicembre 1976, con cui il sig. L. è stato nominato capo della divisione «Tecnologia dei trasporti e della circolazione» (VII. C-3) della direzione generale «Trasporti»;
2) ordinare il riesame della nomina a detto posto;
3) adottare ogni ulteriore o diverso provvedimento che ritenga opportuno;
4) porre tutte le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene in primo luogo che la Commissione ha violato la lettera stessa dell'avviso di posto vacante COM/643/1976 e, di conseguenza, gli artt. 7, n. 1, e 27 dello Statuto. Essa ha inoltre violato il principio «legem patere quam ipse fecisti». La convenuta, in quanto aveva specificato i requisiti necessari per poter occupare il posto di cui trattasi, era tenuta a nominare una persona che possedesse tali requisiti. La decisione di nomina impugnata non è conforme all'interesse del servizio giacché la capacità e le qualifiche della persona nominata non sono conformi ai suddetti requisiti. La Commissione ha contravvenuto all'obbligo, ch'essa stessa si era imposto, di scegliere e nominare un dipendente che avesse qualifiche professionali del più alto livello.
paragrafo 2
Essa ha violato l'art. 45 dello Statuto e commesso uno sviamento di potere poiché vi è un grande divario fra i meriti del ricorrente e quelli della persona nominata. La mancanza di un diploma e di qualifiche di carattere tecnico non può essere adeguatamente compensata in alcun altro modo; una determinata familiarità con le mansioni da svolgere o perfino una determinata esperienza possono essere utili, ma non sufficienti a tal fine.
paragrafo 3
Nella fattispecie sono stati infine violati gli artt. 3 e 45 dello Statuto in quanto il candidato prescelto non aveva maturato due anni di anzianità effettiva nel suo grado alla data della pubblicazione dell'avviso di posto vacante: egli, infatti, ha esercitato funzioni inerenti al grado A 4 solo dal 20 novembre 1974.
paragrafo 4
In relazione al primo mezzo, la convenuta ribatte che il sig. L. può essere considerato in possesso dei requisiti necessari.
paragrafo 5
Innanzitutto, egli ha una «esperienza professionale di livello equivalente». Conformemente ai principi stabiliti dalla Corte nelle sentenze 14 luglio 1965 (cause riunite 18 e 19/64, Alvino, Racc. 1965, pag. 767) e 14 giugno 1972 (causa 44/71, Marcato; Racc. 1972, pag. 427), l'esperienza del sig. L. è stata considerata tale da consentirgli di espletare le mansioni inerenti al posto di cui trattasi, che di regola dovrebbe essere occupato da un ingegnere qualificato. Le caratteristiche del posto stesso costituiscono, in proposito, il criterio determinante. Si tratta di un posto di capo divisione e non di un posto d'ingegnere. Pertanto, non era necessario accertare se il sig. L. avesse maturato un'esperienza professionale in materia d'ingegneria, oppure se egli fosse idoneo ad esercitare funzioni proprie di un ingegnere. In pratica, il sig. L. ha dimostrato, per due anni, di essere in grado di trattare, con piena soddisfazione del suo direttore, questioni di carattere altamente tecnico.
paragrafo 6
Egli possiede inoltre tutti gli altri requisiti stabiliti dall'avviso di posto vacante, e in particolare l'attitudine a dirigere un'importante unità amministrativa.
paragrafo 7
L'interesse del servizio richiedeva che il posto fosse occupato da una persona che avesse non solo la competenza tecnica necessaria per trattare le suddette questioni, ma anche competenza amministrativa e conoscenza ed esperienza pratiche delle mansioni specifiche connesse al posto. Le cognizioni tecniche costituivano pertanto solo uno dei requisiti ai quali era subordinata l'attribuzione del posto.
paragrafo 8
Del pari inaccettabile è l'assunto che il candidato prescelto non avesse il massimo grado di competenza.
paragrafo 9
La Commissione sottolinea che, sebbene fosse opportuno ch'essa prendesse in considerazione il parere del gruppo dei dipendenti ingegneri qualificati, quale risultava dalla nota del sig. Le Goy (e secondo cui il ricorrente — e non il sig. L. — era idoneo ad occupare il posto di cui trattasi), essa non era tenuta a conformarvisi. Detto gruppo aveva esaminato le qualifiche dei candidati solo sotto il profilo formale e non era peraltro competente a pronunziarsi sulla «esperienza professionale di livello equivalente»; questa poteva essere valutata solo in relazione alle esigenze del servizio, di cui il gruppo suddetto aveva una scarsa conoscenza.
paragrafo 10
La nota del sig. Le Goy non contiene conclusioni precise né raccomandazioni debitamente motivate: essa fornisce pertanto solo un elemento atto ad essere preso in considerazione ai fini della nomina. Il sig. Le Goy e il gruppo di dipendenti sopra citato non possono essere assimilati ad una commissione giudicatrice. È la Commissione stessa che ha proceduto ad un approfondito esame comparativo dei meriti dei candidati; la sua decisione, quindi, non è in contrasto con i principi sanciti dalla Corte nelle sentenze 15 dicembre 1966 (causa 62/65, Serio; Racc. 1966, pag. 757) e 6 maggio 1969 (causa 21/68, Huybrechts; Racc. 1969, pag. 85).
paragrafo 11
A torto, poi, il ricorrente sostiene che i suoi meriti sono necessariamente superiori a quelli del sig. L., tanto più che la nota del sig. Le Goy dà adito a dubbi quanto alla sua effettiva capacità di svolgere attività di indole amministrativa.
paragrafo 12
La promozione del sig. L. al grado A 4 con effetto retroattivo dal 1o gennaio precedente era conforme alla prassi seguita per quanto concerne le promozioni nell'ambito della stessa carriera. Questa prassi, giustificata da motivi di bilancio, non è in contrasto con l'art. 3 dello Statuto giacché durante l'intero periodo considerato il dipendente promosso svolge sempre le medesime mansioni, cioè quelle relative alla carriera nella quale è inquadrato. Il 1o gennaio 1976, il sig. L. aveva pertanto maturato l'anzianità minima di due anni nel grado A 4 e, di conseguenza, soddisfaceva le condizioni necessarie per la promozione al grado A 3 al momento dell'emanazione, da parte della convenuta, della decisione 20 dicembre 1976.
paragrafo 13
Nella replica, il ricorrente, tornando sui fatti di causa, osserva che il sig. L. ha maturato l'esperienza professionale, ch'egli stesso ha dichirato equivalente a cognizioni di livello universitario attestate da un diploma di laurea in ingegneria, dal 1o luglio 1973 al 1o aprile 1975, mentre occorrono almeno quattro anni di studio per conseguire detto diploma. Peraltro, il sig. L. ha allegato all'atto di candidatura documenti contrari alla disposizione figurante in testa alla pag. 1 del modulo ed ha in tal modo contravvenuto a tale disposizione.
paragrafo 14
Per quanto concerne il primo mezzo, il ricorrente sottolinea che ciascuno dei requisiti elencati in un avviso di posto vacante dev'essere preso in considerazione ai fini della decisione di nomina e che nessun candidato può essere nominato se non possiede tutti i requisiti, giacché questi sono tutti prescritti. L'esperienza pratica del sig. L. in materia di ingegneria — servizio della durata di 21 mesi presso la divisione C/3 — non equivale ad una laurea in ingegneria. In un periodo così breve, il sig. L. non ha potuto maturare una valida esperienza professionale. Pertanto, c'è da dubitare seriamente della fondatezza dell'affermazione secondo cui il candidato prescelto era in grado di fornire consigli tecnici al direttore generale.
paragrafo 15
Il richiamo alle sentenze Alvino e Marcato non è pertinente nel caso presente. Diversamente dalle persone interessate in quelle cause, il sig. L. non può vantare un'esperienza professionale di durata pari alla durata normale degli studi universitari e non ha esercitato attività equiparabili a quelle svolte da una persona che abbia conseguito un diploma di laurea in ingegneria.
paragrafo 16
Dalle sentenze 4 marzo 1964 (causa 15/63, Lassalle; Racc. 1964, pag. 57) e 30 ottobre 1974 (causa 188/73, Crassi, Racc. 1974, pag. 1099) risulta chiaramente che la persona da nominare deve possedere i requisiti stabiliti dall'avviso di posto vacante, intesi nel loro significato chiaro e normale. Orbene, diversamente da molti altri avvisi di posto vacante, quello di cui trattasi richiedeva espressamente un diploma di laurea in ingegneria.
paragrafo 17
Quanto al secondo mezzo, il ricorrente assume che la Commissione non ha proceduto ad un adeguato esame comparativo in base a fonti d'informazione analoghe per tutti i candidati. Nella sua nota, il sig. Le Goy non ha fatto alcuna menzione del sig. L., mentre ha formulato giudizi su numerosi altri candidati. Pertanto, la convenuta non disponendo di tutti i dati necessari, avrebbe dovuto invitare il sig. Le Goy a riesaminare la questione, ad astenersi nel frattempo dall'adottare qualsiasi decisione sulla nomina. Si vedano in proposito le sentenze 19 marzo 1964 (causa 27/63, Raponi; Racc. 1964, pag. 247), 7 luglio 1964 (causa 97/63, De Pascale; ibidem, pag. 999) nonché la sentenza Serio, già citata. Quest'ultima sentenza, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, corrobora la tesi del ricorrente: infatti, poiché il sig. L. non è menzionato nella nota del sig. Le Goy, nella fattispecie non si tratta di mancato rispetto del preciso ordine della graduatoria di candidati idonei, ma della nomina di un candidato che non figura nell'elenco degli idonei.
paragrafo 18
Il ricorrente chiede che la Corte ingiunga alla convenuta di produrre tutte le note redatte dal sig. Le Goy a proposito della nomina del sig. L.; tali note, benché redatte dopo detta nomina, permettono di stabilire quale punto di vista il sig. Le Goy avrebbe espresso se fosse stato invitato dalla convenuta a pronunziarsi sui meriti di tutti i candidati.
paragrafo 19
La Commissione ribatte che la durata dell'esperienza professionale maturata dal sig. L. nel settore di cui trattasi è di 21 anni: egli ha lavorato dal 1956 al 1962 presso un'impresa di trasporti e, sin dalla sua entrata in servizio presso la Commissione, nel settore dei trasporti come dipendente di grado A. D'altra parte i documenti intitolati «informazioni complementari», allegati al suo atto di candidatura, concernevano in realtà la «natura delle mansioni» inerenti ai posti ch'egli aveva da ultimo occupato. Tali informazioni avrebbero potuto figurare benissimo sotto la rubrica «natura delle mansioni», a pag. 3 dell'atto di candidatura.
paragrafo 20
A proposito del primo mezzo, la Commissione osserva che, ove si accogliesse il punto di vista del ricorrente, i soli candidati da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione del posto di cui trattasi sarebbero stati, a parte gli ingegneri qualificati, quelli che avevano esercitato un'attività d'ingegnere, ma non erano riusciti a — o non avevano tentato di — conseguire il diploma richiesto.
paragrafo 21
Nel caso presente si tratta di stabilire se la Commissione potesse giudicare il sig. L. idoneo, in ragione della sua esperienza professionale, non solo ad adempiere le specifiche mansioni inerenti al posto in oggetto, ma soprattutto a svolgerle con la competenza che ci si può aspettare da un ingegnere qualificato. A questo proposito, la Commissione sostiene che una persona avente l'esperienza del sig. L. è più adatta a soddisfare le esigenze del servizio pubblico di una persona che abbia lavorato per anni su un tavolo da disegno senza conseguire la minima qualifica.
paragrafo 22
La succitata sentenza Grassi non è rilevante nel caso di specie. Quanto alla sentenza Alvino, essa consente di concludere che ben a ragione la Commissione ha giudicato che un dipendente il quale aveva maturato oltre 14 anni di esperienza nel settore considerato ed aveva svolto dal 1o luglio 1973 al 30 giugno 1975 — e per di più in maniera del tutto soddisfacente — le mansioni connesse ad un posto che esigeva cognizioni tecniche pari a quelle di un ingegnere qualificato aveva l'esperienza professionale richiesta.
paragrafo 23
Per quanto concerne il secondo mezzo, è inesatto che nella nota del sig. Le Goy non figurasse alcuna menzione del sig. L.; questi, infatti, era compreso fra i candidati considerati possedere qualifiche «inferiori».
paragrafo 24
In relazione all'assunzione di prove sollecitata dal ricorrente, la Commissione sostiene che nessun documento redatto successivamente alla nomina del sig. L. può essere preso in considerazione. Per di più, poco importa sapere quello che il sig. Le Goy avrebbe dichiarato se fosse stato ulteriormente consultato dalla convenuta: infatti, in questa sede si tratta unicamente di stabilire se la Commissione potesse decidere in base alla nota del sig. Le Goy. È chiaro che ciascun candidato ha sostenuto un colloquio con quest'ultimo e col gruppo di funzionari della DG VII e che la nota del sig. Le Goy concerne tutti i candidati. Le successive note del sig. Le Goy hanno carattere riservato e sono indirizzate esclusivamente a un membro della Commissione; pertanto, la convenuta non dev'essere invitata a produrle a meno che non sussistano gravi motivi.
paragrafo 25
Il ricorrente, rappresentato dall'avv. W. Young, del foro di Dublino, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico T. Townsend, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 23 febbraio 1978.
paragrafo 26
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 marzo 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il presente ricorso, promosso il 6 settembre 1977, mira in via principale all'annullamento della decisione 20 dicembre 1976 con cui la Commissione ha nominato il sig. L. capo della divisione «Tecnologia dei trasporti e della circolazione» della direzione generale «Trasporti» (DG VII) e, in subordine, all'adozione di ogni ulteriore o diverso provvedimento che la Corte ritenga opportuno;
punto 2
il 4 ottobre 1976 veniva pubblicato l'avviso di posto vacante COM/643/1976 avente ad oggetto il posto suddetto; in tale avviso era specificato, alla voce «natura delle funzioni», che si trattava di «dirigere l'unità amministrativa (e) … fornire consigli tecnici al direttore generale»;
punto 3
i requisiti necessari erano i seguenti: «diploma di laurea (ingegnere civile, meccanico od elettrico), oppure esperienza professionale di livello equivalente; conoscenza delle organizzazioni internazionali e della politica comune dei trasporti; profonda conoscenza dei problemi tecnici dei trasporti; attitudine a dirigere un'importante unità amministrativa; provata esperienza nelle mansioni da svolgere»;
punto 4
ciascuna delle quattordici persone che avevano presentato la loro candidatura sosteneva un colloquio con il direttore generale della DG VII, il vicedirettore generale e il capo della direzione C; il colloquio mirava a valutare sia l'idoneità generale dei candidati ad espletare le mansioni inerenti al posto di cui trattasi, sia le loro cognizioni specifiche in materia d'ingegneria;
punto 5
poichè nessuno dei tre funzionari suddetti era ingegnere qualificato, si incaricava un gruppo di tre ingegneri appartenenti ad altri servizi di classificare gli atti di candidatura in tre categorie: quelli presentati da ingegneri e atti ad essere presi in considerazione; quelli presentati da ingegneri, ma da non prendere in considerazione; quelli presentati da persone prive della qualifica d'ingegnere e che, per tale motivo, non apparivano degni di essere presi in considerazione;
punto 6
il suddetto gruppo classificava nella prima categoria tre candidati (fra cui il ricorrente), osservando tuttavia che vi era «un notevole divario tra il profilo del capo della divisione C/3 e i candidati classificati nella prima categoria»;
punto 7
secondo una nota redatta dal direttore generale il 6 dicembre 1976, sette candidati (fra cui figurava il ricorrente) possedevano alcuni dei requisiti necessari per poter occupare il posto di cui trattasi, mentre gli altri (fra i quali il sig. L.) erano stati considerati in possesso di qualifiche inferiori;
punto 8
nella stessa nota, si dichiarava inoltre che nessuno dei candidati poteva essere considerato particolarmente qualificato e si suggeriva che, al fine di coprire il posto vacante, venisse bandito un concorso interno e, se necessario, anche un concorso esterno;
punto 9
nella riunione del 20 dicembre 1976, la Commissione, dopo aver esaminato i fascicoli personali dei quattordici candidati e la nota del direttore generale, decideva di attribuire il posto di cui trattasi al sig. L. e di promuovere quest'ultimo al grado A 3 con effetto dal 1o gennaio 1977.
punto 10
Il candidato prescelto, che è in possesso di un diploma di laurea in economia e commercio rilasciato dall'Università di Genova, entrava in servizio presso la DG VII nel 1962 ed occupava vari posti presso le divisioni competenti in materia di questioni di carattere generale, tariffazione dell'uso delle infrastrutture, trasporti aerei e marittimi e, dal luglio 1973 al luglio 1975, presso la divisione «Tecnologia»;
punto 11
dal rapporto informativo relativo al periodo 1o luglio 1973 - 30 giugno 1975 risulta che la preparazione e le attitudini del sig. L. erano adeguate alle sue attribuzioni e che egli si era dimostrato molto presto in grado di assumere le nuove funzioni attribuitegli, nonostante la loro indole altamente tecnica, ed aveva sostituito il suo capo divisione, spesso assente per ragioni di salute, in maniera del tutto soddisfacente;
punto 12
a seguito della nomina del sig. L., il ricorrente — che si è laureato in ingegneria civile presso la National University of Ireland e presta servizio presso la divisione C/2 della DG VII — presentava, il 10 febbraio 1977, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;
punto 13
la Commissione ometteva di rispondere a tale reclamo e il suo silenzio si configurava, a partire dal 10 giugno 1977, come decisione implicita di rigetto.
punto 14
A sostegno del suo ricorso, l'interessato deduce la violazione della lettera dell'avviso di posto vacante di cui trattasi, e quindi degli artt. 7, n. 1, e 27 dello Statuto, nonché del principio «legem patere quam ipse fecisti»;
punto 15
a suo dire, la convenuta, poiché aveva specificato i requisiti necessari per poter occupare il posto di cui è causa, era tenuta a nominare una persona che possedesse tali requisiti.
punto 16
La Commissione ha ritenuto che il candidato prescelto avesse una esperienza professionale di livello equivalente alla preparazione universitaria attestata da un diploma di laurea in ingegneria;
punto 17
nel caso presente si tratta pertanto di stabilire in qual modo sia possibile constatare ['«esperienza professionale di livello equivalente».
punto 18
A prima vista può apparire difficile comprendere come si possa pervenire alla conclusione che una persona che non ha mai esercitato la professione d'ingegnere ha un'esperienza equivalente alle cognizioni di livello universitario attestate da un diploma di laurea in ingegneria (civile, meccanica o elettrica); va tuttavia osservato che quello da attribuire non era un posto d'ingegnere vero e proprio, ma un posto di capo divisione, che comportava l'incarico di trattare questioni di carattere tecnico.
punto 19
Il sig. L., dopo aver lavorato per vari anni presso un'importante impresa di trasporti, è entrato in servizio, nel 1962, presso la Commissione ed ha svolto le sue funzioni in diversi settori della politica comune dei trasporti, fra cui quelli di carattere specificamente tecnico;
punto 20
durante un periodo di due anni (luglio 1973 - giugno 1975), nel quale ha prestato servizio presso la divisione «Tecnologia dei trasporti e della circolazione», egli ha dimostrato di essere in grado di espletare, con piena soddisfazione del suo direttore, le mansioni inerenti ad un posto che richiedeva cognizioni tecniche pari a quelle di un laureato in ingegneria ed ha spesso sostituito il suo capo divisione;
punto 21
il giudizio della convenuta, secondo cui il sig. L. aveva un'esperienza professionale di livello equivalente — in relazione al posto di cui trattasi — alle cognizioni attestate da un diploma di laurea in ingegneria è pertanto esatto;
punto 22
il primo mezzo va quindi disatteso.
punto 23
Il ricorrente sostiene inoltre che è stato violato l'art. 45 dello Statuto e che è stato commesso uno sviamento di potere in quanto vi è un notevole divario fra i suoi meriti e quelli del candidato prescelto.
punto 24
Nella riunione del 20 dicembre 1976, la Commissione ha debitamente proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili — metodo prescritto dal suddetto art. 45 ai fini della selezione dei candidati — in base ai fascicoli personali dei candidati ed alla nota redatta dal direttore generale al termine dell'esame effettuato dal gruppo di dipendenti ingegneri qualificati;
punto 25
il mezzo è pertanto infondato.
punto 26
Il ricorrente sostiene infine che il candidato prescelto non aveva maturato due anni di anzianità effettiva nel suo grado alla data della pubblicazione dell'avviso di posto vacante;
punto 27
il suddetto candidato avrebbe esercitato funzioni inerenti al grado A 4 solo a partire dal 20 novembre 1974 e di conseguenza la sua nomina costituirebbe violazione degli artt. 3 e 45, n. 2, dello Statuto.
punto 28
In realtà, però, l'interessato aveva maturato due anni di anzianità nel grado A 4 alla data della sua promozione — 20 dicembre 1976 — che è la sola di cui si debba tener conto per quanto concerne l'art. 45, n. 2;
punto 29
anche il terzo mezzo va pertanto disatteso.
punto 30
Poiché la domanda formulata in subordine è fondata sugli stessi mezzi dedotti a sostegno della domanda principale, dalle considerazioni che recedono risulta che entrambe vanno respinte.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 31
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; il ricorrente è rimasto soccombente;
punto 32
tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste;
Dispositivo
per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Bosco
Mertens de Wilmars
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o giugno 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente della Prima Sezione
G. Bosco