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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 ottobre 1984, causa 257/83

Decisione
decisa il 1984-10-16
ECLI
ECLI:EU:C:1984:317

Epigrafe

Nella causa 257/83, Calvin E. Williams, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18 A, rue des Glacis, ricorrente, contro Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente, assistito dalľavv. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in 1118 Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 29, rue Aldringen, convenuta, avente ad oggetto: l'annullamento delle operazioni del concorso n. CC/A/17/82, in quanto hanno portato alla designazione del vincitore nella persona del sig. Schwiering; l'annullamento della decisione di nomina del sig. Schwiering; l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente; la condanna della Corte dei conti ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta; la condanna della Corte dei conti a versare al ricorrente un importo di BFR 500000 a risarcimento del danno da esso subito, importo non dovuto in caso di nomina del ricorrente al posto di cui trattasi; la condanna della convenuta alle spese; LA CORTE (terza sezione), composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
La Corte dei conti decideva, in data 1° ottobre 1982, di bandire un concorso interno (concorso n. CC/A/17/82), per coprire un posto di amministratore principale della carriera A5/A4, incaricato di svolgere lavori di concetto e di analisi relativi al servizio amministrativo interno e ai problemi di bilancio.
punto 2
Il bando di concorso all'art. 3 recita: «Saranno ammessi al concorso i candidati che possono comprovare: 1. a) una formazione di livello universitario sancita da un diploma riconosciuto in uno o più dei seguenti settori, giurisprudenza, scienze politiche, finanze, economia, contabilità, commercio e gestione; oppure b) un' esperienza professionale equivalente. Sarà considerata come equivalente l'esperienza professionale acquisita in un'attività a tempo pieno per cui è normalmente richiesto un diploma universitario e che sia stata di durata perlomeno uguale a quella occorrente per ultimare un ciclo di studi completo, tale da portare al conseguimento di un diploma riconosciuto di livello universitario in uno dei settori di cui al paragrafo precedente; 2. un'esperienza professionale di almeno sei anni a livello responsabile in un'attività in rapporto con la natura delle funzioni. Sarà tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dopo il diploma universitario. Qualora il candidato non sia in possesso di un diploma universitario, l'esperienza di sei anni dovrà aggiungersi all'esperienza professionale richiesta per compensare la mancanza del diploma...».
punto 3
Lo svolgimento dei fatti in seguito alla pubblicazione del bando di concorso: Il 16 novembre 1982, ossia il giorno precedente a quello in cui si dovevano svolgere le prove scritte del concorso di cui è causa nonché di altri cinque concorsi, il sig. Williams depositava presso un notaio di Lussemburgo un elenco di sei candidati dei quali egli dava per certo che sarebbero stati designati vincitori di tali sei concorsi. È pacifico che le previsioni del Williams si sono tutte rivelate esatte. L'8 dicembre 1982, il presidente della Corte dei conti comunicava al personale l'elenco degli idonei, nella versione in cui era stato emanato dalla commissione giudicatrice del concorso, col sig. Schwie-ring al primo posto come previsto dal ricorrente e con quest'ultimo al secondo posto. Il 17 dicembre 1982, la Corte dei conti decideva di nominare il vincitore, sig. Schwiering. La decisione cozzava contro il rifiuto di visto opposto dal controllore finanziario il 5 gennaio 1983. Tale rifiuto era motivato dal fatto che lo Schwiering non era in possesso dei requisiti contemplati dal bando di concorso, in materia di diploma e di esperienza professionale, per essere ammesso a partecipare alle prove. Cionondimeno la decisione di nomina veniva confermata dalla Corte dei conti il 1° febbraio 1983. Il controllore finanziario persisteva nel suo rifiuto il 28 febbraio 1983. Infine, il 24 marzo 1983, la Corte dei conti decideva di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario e nominava lo Schwiering dipendente in prova di grado A 5. Il 5 maggio 1983, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto diretto all'annullamento della nomina dello Schwiering, in quanto, in primo luogo tale candidato non era in possesso dei requisiti contemplati dal bando di concorso e, in secondo luogo, questi era stato indebitamente agevolato dai quesiti posti dalla commissione giudicatrice. Il Williams ne deduceva ch'egli era il primo candidato valido sull'elenco degli idonei e che avrebbe dovuto essergli attribuito il posto messo a concorso. Il 5 settembre 1983, l'APN respingeva tale reclamo non ritenendosi competente né a valutare la fondatezza della decisione della commissione giudicatrice di ammettere lo Schwiering al concorso, né a valutare i risultati delle deliberazioni di una commissione giudicatrice di concorso. In queste circostanze, il Williams ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1983, avverso la Corte dei conti.

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento scritto e le conclusioni delle parti › A — Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

paragrafo 1
«1. ordinare alla Corte dei conti di depositare presso la Corte di giustizia la o le relazioni della commissione giudicatrice e la deliberazione della Corte dei conti sul “non tener conto” del rifiuto del visto da parte del controllore finanziario, 2. dichiarare il presente ricorso ricevibile, 3. accoglierlo e di conseguenza dichiarare che ingiustamente il sig. Schwiering è stato ammesso al concorso, dichiarare inoltre che il diverso trattamento e la discriminazione dei candidati rendono illegittimo il concorso stesso per quanto riguarda il candidato Schwiering, 4. pertanto annullare le operazioni del concorso per quanto riguarda la designazione del vincitore Schwiering, dichiarare che la sua nomina dev'essere annullata, 5. annullare la decisione di rigetto del suo reclamo, 6. rinviare la questione all'APN della Corte dei conti per dare esecuzione all'emananda sentenza, 7. condannare la convenuta alle spese, 8. versare al ricorrente ex equo et bono un risarcimento per danni morali e l'importo di BFR 500000 per danni materiali, importo non dovuto in caso di nomina del ricorrente al posto di cui trattasi».

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento scritto e le conclusioni delle parti › B — La Corte dei conti conclude che la Corte voglia:

paragrafo 1
«1. Dichiarare il ricorso irricevibile; 2. in subordine qualora la Corte dovesse dichiararlo ricevibile, dichiararlo infondato; 3. dichiarare la parte della domanda relativa al versamento dei danni infondata; 4. condannare il ricorrente alle spese».
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia la Corte dei conti è stata invitata a rispondere, prima dell'udienza, ad un certo numero di quesiti ed a produrre diversi documenti (cfr. infra IV).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità del ricorso

punto 1
La Corte dei conti solleva una duplice eccezione d'irricevibilità delle conclusioni del ricorso

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità del ricorso › a) Irricevibilità per intempestività

paragrafo 1
Secondo la Corte dei conti emerge dallo stesso oggetto del ricorso che questo è diretto non già contro una decisione dell'APN, bensì, in realtà, avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso. Quindi il termine di ricorso ha cominciato a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei, ossia dall'8 dicembre 1982 ed il ricorrente è decaduto.
paragrafo 2
(Infatti, il ricorso va considerato intempestivo sia che si ritenga che esso si basi sull'art. 173, 2° comma, del trattato — dato che il ricorso è stato proposto 11 mesi e 10 giorni dopo tale data ed era ampiamente superato il termine di 2 mesi — sia che si ritenga che il ricorso si basi sugli artt. 90 e 91 dello statuto — dato che il previo reclamo era stato presentato all'APN quasi 5 mesi dopo la data di pubblicazione dell'elenco degli idonei, cioè successivamente al termine di tre mesi di cui all'art. 90 n. 2.)
paragrafo 3
La nomina dello Schwiering non è se non l'automatica conseguenza della pubblicazione dell'elenco degli idonei l'8 dicembre 1982. In quanto tale, essa costituisce solo un atto di pura conferma, privo di efficacia giuridica propria e che non può quindi recare pregiudizio. Tale atto non autorizza il ricorrente «a riaprire abusivamente i termini di procedura».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità del ricorso › b) Irricevibilità per mancanza d'interesse ad agire

paragrafo 1
La Corte dei conti eccepisce che nella misura in cui il ricorso miri all'annullamento delle operazioni del concorso, al ricorrente verrebbe meno l'interesse ad agire giacché qualora il suo ricorso venisse accolto, esso potrebbe portare solo all'annullamento dell'intera procedura di concorso, dato che una siffatta procedura costituisce un tutt'uno indivisibile.
paragrafo 2
Essa eccepisce altresì che, nella parte in cui le conclusioni sono dirette avverso le operazioni del concorso di cui è causa, esse non possono condurre se non all'annullamento di tutte le operazioni del concorso che sono indivisibili. Pertanto, al ricorrente manca l'interesse ad agire.
paragrafo 3
Essa ritiene inoltre che nella misura in cui il ricorso miri all'annullamento della nomina dello Schwiering e dato che la Corte non può né attribuirsi un potere di nomina che spetta alla sola APN né intimare a questa di agire in tal senso, sussista mancanza d'interesse ad agire per il ricorrente giacché comunque sia «egli non sarà nominato al posto dello Schwiering».
paragrafo 4
La Corte dei conti soggiunge che il ricorso «non ha ad oggetto l'osservanza della legalità bensì il perseguimento di un interesse personale, quello d'ottenere una promozione in via giudiziaria».
punto 2
Il Williams sostiene, invece, che il suo ricorso è perfettamente ricevibile a) Esso non è intempestivo, dato che il punto di partenza del termine del ricorso contenzioso è non già l'8 dicembre 1982, data di pubblicazione dell'elenco degli idonei che non costituisce una decisione, bensì il 24 marzo 1983. Infatti, fino a tale data in cui la nomina dello Schwiering è stata definitivamente confermata dalla Corte dei conti, il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio, poteva legittimamente aspettarsi di essere egli stesso nominato al posto da coprire e non disponeva degli elementi necessari per provare che lo Schwiering non era in possesso dei requisiti per essere ammesso al concorso di cui è causa. b) Il ricorrente fa pure presente che le sue conclusioni mirano essenzialmente all'annullamento della nomina dello Schwiering e si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo la quale i diversi atti che compongono la procedura di assunzione formano un tutt'uno e, in occasione di un ricorso diretto contro gli ultimi atti di una procedura del genere, il ricorrente può sollevare l'eccezione di irregolarità degli atti precedenti che sono ad essi strettamente connessi. c) Infine, il suo interesse ad agire è evidente giacché, qualora fossero stati osservati le disposizioni del bando di concorso, egli sarebbe risultato vincitore del suddetto concorso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Sulle conclusioni ai fini d'annullamento

paragrafo 1
Il Williams ha dedotto tre mezzi a sostegno delle sue conclusioni.
punto 1
Sul mezzo relativo al misconoscimento delle disposizioni del bando di concorso: lo Schwiering non era in possesso dei requisiti per essere ammesso a partecipare alle prove del concorso a) Secondo il ricorrente: È pacifico che lo Schwiering non poteva comprovare, alla data delle prove del concorso, un qualsivoglia diploma universitario, ma era stato semplicemente ammesso al primo esame di stato dopo aver subito una formazione universitaria di cinque semestri nella Repubblica federale di Germania. Egli doveva quindi, in forza delle summenzionate disposizioni dell'art. Ili, nn. 1, leu. b) e 2, del bando di concorso, comprovare, in primo luogo, un'esperienza professionale equivalente (di almeno quattro anni, cioè pari a quella necessaria per conseguire il primo esame di stato) e, in secondo luogo, un'esperienza professionale di almeno sei anni a livello responsabile in attività in rapporto con la natura delle funzioni. Ossia, in totale, una esperienza di 10 anni. Orbene, lo Schwiering poteva comprovare, complessivamente, solo otto anni e undici mesi di servizio: tre anni e undici mesi in qualità di addetto personale di un parlamentare presso il Bundestag (che il controllore finanziario della Corte dei conti ha d'altronde rifiutato di prendere in considerazione come attività responsabili a livello A) e cinque anni di servizi presso la Corte dei conti, in qualità di capogabinetto d'un membro della stessa Corte dei conti che non era altro, del resto, se non il parlamentare tedesco presso il quale egli aveva prima lavorato. L'interpretazione tenuta presente dalla Corte dei conti, secondo cui è possibile considerare anni di studi non ultimati come equivalenti ad anni di adeguata esperienza professionale, è nuova, incoerente e consente qualsiasi forma di favoritismo. b) La Corte dei conti ritiene, in via principale, di non essere competente a valutare la ritualità delle deliberazioni della commissione giudicatrice. Essa si rimette quindi, relativamente a questo punto, al prudente apprezzamento della Corte. Tuttavia, «a titolo di complemento d'informazione» essa condivide la decisione della commissione giudicatrice relativa all'ammissione al concorso dello Schwiering, per i seguenti motivi: In un primo tempo, la Corte dei conti ha ritenuto che lo Schwiering, ammesso al «primo esame di stato», avendo acquisito una formazione universitaria di quattro anni, potesse comprovare un'esperienza professionale ad alto livello superiore a 10 anni, aggiungendo agli 8 anni eli mesi della già menzionata esperienza professionale, che vanno considerati al livello di categoria A, gli anni di studio universitari anche non sanciti da un diploma. Per questo nella decisione 24 maggio 1983, con cui non si è tenuto conto del rifiuto di visto da parte del controllore finanziario, la Corte dei conti si è basata sul fatto che «nel bando di concorso, (art. III, n. 1, lett. b), quinta linea), l'uso dell'espressione “per ultimare un ciclo di studi completo, tale da portare al conseguimento di un diploma riconosciuto” va inteso nel senso che prevede il caso d'un candidato di cui siano presi in considerazione gli studi universitari parziali». Nella controreplica, la Corte dei conti eccepisce che, benché sia sua prassi prendere in considerazione solo gli studi sanciti da un diploma, nel caso di specie, tenuto conto dell'organizzazione degli studi giuridici nella Repubblica federale di Germania e «alla luce del principio comunitario del divieto di discriminazioni» si deve riconoscere allo Schwiering «una formazione universitaria equivalente a quella sancita col rilascio di un “diplome de candidature” o di una “licence” negli altri stati membri della CEE». Così, lo Schwiering può effettivamente comprovare di essere in possesso di un diploma e di 6 anni di esperienza professionale.
punto 2
Sul mezzo relativo al fatto che l'organizzazione delle prove del concorso riveli un misconoscimento del principio della parità di trattamento dei candidati a) Il ricorrente sostiene che i quesiti posti al momento del concorso erano stati accuratamente selezionati favorendo il candidato vincitore. Così, talune prove hanno consentito allo Schwiering di mettere a profitto la particolare esperienza di cui era in possesso. b) La Corte dei conti eccepisce, in via principale, che non spetta all'APN immischiarsi nello svolgimento delle prove del concorso che rientra nella sola competenza della commissione giudicatrice. Tuttavia, essa protesta «con veemenza e sdegno» contro le insinuazioni del ricorrente e asserisce che i quesiti posti non hanno potuto favorire o sfavorire uno dei candidati.
punto 3
Sul mezzo relativo allo sviamento di potere a) Il ricorrente sostiene che il concorso di cui è causa non è stato se non una «parodia di concorso» e che la decisione di nomina dello Schwiering nonché il provvedimento con cui si respinge il suo reclamo sono viziati da sviamento di potere: è stato fatto di tutto per escluderlo dal concorso e per nominare lo Schwiering al suo posto. A sostegno di tale mezzo, il ricorrente deduce i seguenti argomenti : l'ammissione al concorso di un candidato che non era in possesso dei requisiti di cui al bando di concorso, i quesiti posti che avvantaggiavano nettamente il candidato «predesignato», il carattere «prefabbricato» del concorso come viene provato dagli atti depositati presso il notaio che sono prodotti nel fascicolo, il mantenimento della parte dell'APN della sua decisione, nonostante due rifiuti successivi del controllore finanziario, il favoritismo e gli appoggi altolocati di cui gode lo Schwiering alla Corte dei conti, il fatto che il Williams non è «persona grata» presso l'APN, soprattutto a seguito della sentenza della Corte del 6 ottobre 1982. b) La Corte dei conti ritiene tale mezzo infondato e tiene a porre in rilievo «il suo sdegno per gli intenti denigratori avuti dal ricorrente».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Sulle conclusioni per il risarcimento

punto 1
Il ricorrente ha presentato le sue conclusioni solo in subordine nel caso in cui non venisse nominato al posto di cui trattasi in seguito alla emananda sentenza della Corte. Nella replica egli dichiara d'altronde di non insistere su tale domanda di risarcimento, per la quale egli si rimette al prudente apprezzamento della Corte.
punto 2
La Corte dei conti ritiene che il ricorrente non possa far valere un qualsivoglia pregiudizio reale, attuale ed effettivamente subito e che comunque, il solo fatto di figurare al primo posto nell' elenco degli idonei non conferisce alcun diritto automatico alla nomina.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposta della Corte dei conti ai quesiti posti dalla Corte › 1. Primo quesito

paragrafo 1
Su quale fondamento la Corte dei conti ritiene che lo Schwiering potesse essere ammesso a partecipare alle prove del concorso:
paragrafo 2
aggiungendo agli otto anni e 11 mesi d'esperienza professionale propriamente detta, gli anni di studi universitari anche non sanciti da un diploma, cioè ritenendo che lo Schwiering potesse comprovare oltre 10 anni di esperienza professionale (posizione fatta propria nella decisione 24 marzo 1983)? ritenendo che fosse opportuno riconoscere allo Schwiering «una formazione universitaria equivalente a quella sancita col rilascio di un “diplome de candidature” o di una “licence” negli altri stati membri», cioè ritenendo che lo Schwiering potesse comprovare un diploma e nel contempo sei anni di esperienza professionale? basandosi su un altro ragionamento?
paragrafo 3
La Corte dei conti ha risposto come segue a tale quesito, incaricando il presidente della commissione giudicatrice del concorso di cui è causa di fornire per iscritto gli elementi che hanno motivato la decisione della stessa commissione di ammettere lo Schwiering al concorso, (nell'intento di rispettare l'indipendenza e l'obiettività della commissione giudicatrice).
paragrafo 4
Il presidente della commissione giudicatrice rileva, in via preliminare, di aver deliberatamente optato per un'interpretazione ampia e favorevole ai candidati delle disposizioni del bando di concorso. Se non avesse fatto così, non sarebbe stato ammesso nessuno dei tre candidati che figurano infine nell'elenco degli idonei.
paragrafo 5
La commissione giudicatrice non ha riconosciuto allo Schwiering il requisito di una formazione di livello universitario in quanto tale candidato non poteva comprovare un diploma attestante il buon esito di siffatti studi.
paragrafo 6
La commissione giudicatrice ha invece riconosciuto allo Schwiering un'esperienza professionale di almeno 48 mesi equivalente agli studi universitari, nonché un'esperienza professionale di 6 anni a livello responsabile.
paragrafo 7
La commissione giudicatrice ha ritenuto che lo Schwiering avesse seguito studi giuridici presso l'università di Bonn sino al 1o gennaio 1974, data della sua entrata al servizio del sig. Leicht, il che rappresenta 27 mesi; essa ha ritenuto tali studi giuridici superati brillantemente (tre attestati) come una parte dell'esperienza professionale richiesta, in quanto «se, invece di dedicarsi a corsi di studio, lo Schwiering avesse immediatamente cominciato a lavorare, gli usi amministrativi della Corte dei conti per l'inquadramento di tutto il personale assunto in tale data avrebbero portato senza difficoltà a riconoscere una siffatta equivalenza». Infatti, agli occhi della commissione giudicatrice, corsi di studi superiori sanciti «da risultati interinali positivi costituiscono un'attività perlomeno tanto adeguata al livello universitario quanto l'esercizio di una professione la cui natura superiore è difficile da valutare».
paragrafo 8
La commissione giudicatrice ritiene che le funzioni esercitate dallo Schwiering nella sua qualità di addetto personale del sig. Leicht, presidente della commissione del bilancio del Bundestag, dal 1o gennaio 1974 al 30 novembre 1977, ossia per 47 mesi, fossero funzioni di natura superiore. Quindi, su questi 47 mesi, la commissione giudicatrice ha deciso di imputare 21 mesi che mancavano al candidato Schwiering per comprovare 48 mesi d'esperienza professionale a titolo d'equivalenza d'un diploma universitario. La commissione è quindi pervenuta alla conclusione che tali 48 mesi dovevano teoricamente scadere il 1o ottobre 1975.
paragrafo 9
Quindi, la commissione giudicatrice non ha avuto alcuna difficoltà a ritenere che la successiva esperienza professionale dello Schwiering, dal 1o ottobre 1975 al 15 ottobre 1982 (cioè il rimanente dell'esperienza professionale in qualità di addetto personale del sig. Leicht, più l'esperienza professionale propriamente detta, acquisita al servizio della Corte dei conti) fosse adeguata per soddisfare il requisito di 6 anni di esperienza professionale a livello responsabile in attività in rapporto con la natura delle funzioni, di cui all'art. III, n. 2, del bando di concorso.
paragrafo 10
Tuttavia, tenuto conto del fatto che i due altri candidati potevano comprovare un diploma universitario nella debita forma, la commissione giudicatrice ha deciso di dar loro, per questo motivo, un leggero vantaggio rispetto allo Schwiering.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposta della Corte dei conti ai quesiti posti dalla Corte › 2. Secondo quesito

paragrafo 1
La presa in considerazione di un ciclo di studi incompleto, vuoi a titolo dell'esperienza professionale, vuoi come diploma universitario, costituisce una prassi costante della Corte dei conti o è stata decisa per la prima volta nel caso di specie e per quali motivi?
paragrafo 2
La Corte dei conti ha risposto come segue:
paragrafo 3
La Corte dei conti ha da molto tempo adottato il principio di una politica piuttosto elastica quanto alla valutazione dell'esperienza professionale a seconda dei posti da coprire e della formazione dei diversi candidati.
paragrafo 4
Questa prassi viene giustificata, da una parte, dalla constatazione di un certo numero di divergenze fra i sistemi nazionali di educazione e, dall'altra dalla presa in considerazione del fatto che tutti i sistemi nazionali di educazione ammettono che una formazione di livello non universitario in origine possa, unita ad una certa esperienza professionale, portare al conseguimento d'una qualifica di livello universitario, qualifica che la via della formazione universitaria avrebbe permesso di conseguire più rapidamente.
paragrafo 5
Stando così le cose, le commissioni giudicatrici sono state indotte a tener conto di cicli di studi incompleti come elemento da tener presente nel valutare la capacità di taluni candidati ad adempiere funzioni a livello superiore a quello cui dava loro accesso la sola formazione universitaria, qualora tali studi non ultimati fossero integrati da un'esperienza professionale che veniva ad avvalorare lo sforzo di formazione avviato dall'interessato. Anche se tale prassi è stata soprattutto seguita nell'assunzione degli uditori, sarebbe stato in contrasto col principio della parità di trattamento non farne applicazione nel coprire posti in seno all' amministrazione, come nel caso di specie, tanto più che uditori possono partecipare a tali concorsi, nell'ambito della movibilità.
paragrafo 6
A mo' d'esempio la Corte dei conti cita cinque casi di presa in considerazione di cicli di studi non ultimati, che hanno consentito di poter ammettere dei candidati, anche se la loro esperienza professionale era insufficiente.
paragrafo 7
Essa ne deduce che si tratta di una vecchia prassi delle commissioni giudicatrici di concorsi banditi nell'ambito della sua istituzione.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposta della Corte dei conti ai quesiti posti dalla Corte › 3. A richiesta della Corte, la Corte dei conti ha prodotto:

paragrafo 1
il fascicolo completo del concorso; il testo della deliberazione della Corte dei conti alla luce della quale è stata adottata la decisione 24 marzo 1983, n. 2583; la decisione n. 81-5 della Corte dei conti 3 dicembre 1981 cui si riferiscono i due rifiuti di visto del controllore finanziario.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 21 giugno 1984, Calvin E. Williams, con l'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e la Corte dei conti rappresentata dal sig. J.-A. Stoll, in qualità di agente, assistito dall'aw. L. Defalque, del foro di Bruxelles, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 settembre 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1983, il sig. Calvin Williams ha proposto un ricorso avverso la Corte dei conti delle Comunità europee diretto in sostanza all'annullamento della nomina del sig. Schwiering in seguito al concorso n. CC/A/17/82, all'annullamento del suddetto concorso in quanto ad esso è conseguita la designazione dello Schwiering come vincitore e, in subordine, a che la Corte dei conti sia condannata a versargli una indennità a risarcimento del danno subito.
punto 2
Il concorso di cui trattasi era un concorso interno che era stato bandito dalla Corte dei conti nell'ottobre del 1982 per coprire un posto di amministratore principale della carriera A 5/A 4, incaricato di svolgere lavori di concetto e di analisi relativi al servizio amministrativo interno e ai problemi di bilancio.
punto 3
L'8 dicembre 1982, il presidente della Corte dei conti comunicava al personale l'elenco degli idonei, nella versione adottata dalla commissione giudicatrice, il quale comprendeva nella graduatoria dei vincitori i sigg. Schwiering, Williams e Kilb. Il 17 dicembre 1982, la Corte dei conti decideva di nominare lo Schwiering.
punto 4
Tuttavia tale decisione cozzava contro il rifiuto di visto opposto dal controllore finanziario il 5 gennaio 1983, rifiuto motivato dal fatto che lo Schwiering non era in possesso, secondo il controllore finanziario, dei requisiti di cui al bando di concorso, in fatto di diploma e di esperienza professionale, per essere ammesso a partecipare alle prove.
punto 5
Cionondimeno, la decisione di nomina veniva confermata dalla Corte dei conti il 1o febbraio 1983. Il controllore finanziario opponeva un nuovo rifiuto di visto il 28 febbraio 1983. Il 24 marzo successivo, la Corte dei conti decideva di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario e confermava la nomina dello Schwiering come dipendente in prova di grado A5, ritenendo che lo stesso soddisfacesse perfettamente i requisiti posti dal bando di concorso in fatto di esperienza professionale.
punto 6
II 5 maggio 1983, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto inteso all'annullamento della nomina dello Schwiering in quanto, in primo luogo, tale candidato non era in possesso dei requisiti di cui al bando di concorso e, in secondo luogo, questi era stato indebitamente avvantaggiato dai quesiti posti dalla commissione giudicatrice. Il Williams ne deduceva ch'egli era il primo candidato valido nell'elenco dei gli idonei e che il posto messo a concorso avrebbe dovuto essergli attribuito.
punto 7
Il 5 settembre 1983, l'autorità che ha il potere di nomina (APN) respingeva tale reclamo in quanto non si riteneva competente né a valutare la fondatezza della decisione della commissione giudicatrice di ammettere lo Schwie-ring al concorso, né a valutare i risultati delle deliberazioni di una commissione giudicatrice di concorso.
punto 8
Stando così le cose, il Williams ha proposto il presente ricorso a sostegno del quale ha presentato conclusioni intese: all'annullamento della decisione di nomina dello Schwiering e della decisione di rigetto del suo reclamo; all'annullamento del concorso in quanto ad esso è conseguita la designazione del vincitore nella persona dello Schwiering; infine alla condanna della Corte dei conti a versare al ricorrente un importo di BFR 500000 a risarcimento del danno da esso subito, «importo non dovuto in caso di nomina del ricorrente al posto di cui trattasi».

SENTENZA › In diritto › Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione di nomina dello Schwiering e della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente

punto 9
La Corte dei conti eccepisce, in primo luogo, che il ricorso è intempestivo e di conseguenza irricevibile. Essa fa presente in proposito che il ricorso è diretto in realtà avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso e che, pertanto, il termine di ricorso ha cominciato a decorrere a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei, ossia dall'8 dicembre 1982. Essa aggiunge che la nomina dello Schwiering è solo la conseguenza automatica della pubblicazione dell'elenco degli idonei dell'8 dicembre 1982 e che, in quanto tale, detta decisione non costituisce se non un atto di pura conferma, privo di efficacia giuridica propria e che non può recare pregiudizio.
punto 10
Questa tesi va respinta. Infatti, da una parte, dall'esame stesso del ricorso si desume che questo mira all'annullamento della decisione di nomina dello Schwiering. Orbene, dato che la decisione di nomina definitiva di questo è stata emanata al più presto il 1o febbraio 1983, e la Corte dei conti non ha né provato né tantomeno sostenuto che il Williams avesse avuto conoscenza di tale decisione prima del 5 febbraio 1983, il reclamo avverso tale nomina è stato registrato nel termine prescritto dall'art. 90, n. 2, dello statuto e il presente ricorso è stato depositato nel termine di cui all'art. 91, n. 3, dello stesso statuto. D'altra parte la decisione di nomina dello Schwiering ha chiuso la procedura del concorso, ha creato effetti giuridici e non può considerarsi come un atto di pura conferma della decisione della commissione giudicatrice che ha emanato l'elenco degli idonei. Stando così le cose, le conclusioni dirette avverso la nomina dello Schwiering non possono considerarsi intempestive.
punto 11
La Corte dei conti sostiene, in secondo luogo, che il ricorso è irricevibile per mancanza d'interesse ad agire. Questa eccezione di irricevibilità va pure respinta. Infatti, come la Corte ha a più riprese affermato, il candidato ad un concorso può impugnare la decisione di nomina di un altro candidato al posto da coprire (sentenza 14. 12. 1965, Morina/Parlamento europeo, causa 11/65, Racc. 1965, pag. 1219; sentenza 3. 2. 1971, Ritweger/Commissione, causa 21/70 Racc. 1971, pag. 7; sentenza 17. 3. 1983, Macevičius/Parlamento europeo, causa 252/81, Racc. 1983, pag. 867).
punto 12
Da quanto precede emerge che le conclusioni sopra esaminate nel ricorso sono ricevibili.
punto 13
Il Williams ha dedotto tre mezzi a sostegno delle conclusioni intese all'annullamento della decisione della nomina dello Schwiering: Trasgressione delle disposizioni del bando di concorso in quanto lo Schwiering non era in possesso dei requisiti per essere ammesso a partecipare agli esami del concorso; Trasgressione del principio delia parità di trattamento dei candidati messa in luce dall'organizzazione degli esami del concorso; Sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sul primo mezzo del ricorso

punto 14
II ricorrente sostiene che lo Schwiering non soddisfaceva le condizioni poste dal bando di concorso per quanto riguarda il requisito del possesso di un diploma universitario e l'attestazione d'una esperienza professionale.
punto 15
II bando di concorso all'art. Ili recita: «Saranno ammessi al concorso i candidati che possono comprovare: 1. a) una formazione di livello universitario sancito da un diploma ricono-sciuto in uno o più dei seguenti settori, giurisprudenza, scienze politiche, finanze, economia, contabilità, commercio e gestione; oppure b) un'esperienza professionale equivalente. Sarà considerata come equivalente l'esperienza professionale acquisita in un'attività a tempo pieno per cui è normalmente richiesto un diploma universitario e che sia stata di durata perlomeno uguale a quella occorrente per ultimare un ciclo - di studi completo, tale da portare al conseguimento di un diploma riconosciuto di livello universitario in uno dei settori di cui al paragrafo precedente; 2. un'esperienza professionale di almeno sei anni a livello responsabile in attività in rapporto con la natura delle funzioni. Sarà tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dopo il diploma universitario. Qualora il candidato non sia in possesso di un diploma universitario, l'esperienza di sei anni dovrà aggiungersi all'esperienza professionale richiesta per compensare la mancanza del diploma ...».
punto 16
È pacifico che lo Schwiering non poteva comprovare, alla data del concorso, se non: 27 mesi di studi giuridici all'università di Bonn, dall'ottobre 1971, al 1o maggio 1974, sanciti non già dal conseguimento di un diploma universitario, bensì dal solo ottenimento di tre certificati; 3 anni e 11 mesi di esperienza professionale nella Repubblica federale di Germania, in qualità di addetto personale al presidente della commissione bilancio del Bundestag, dal 1o gennaio 1974 al 30 novembre 1977; 5 anni di servizio presso la Corte dei conti, dal 1o dicembre 1977 al 17 novembre 1982.
punto 17
La Corte dei conti ha infine precisato che la motivazione dell'atto impugnato era quella fatta propria dal presidente della commissione giudicatrice del concorso, nei termini in cui è stata espressa nella risposta ai quesiti posti dalla Corte.
punto 18
Secondo tale tesi, lo Schwiering poteva comprovare un'esperienza professionale ad alto livello di durata superiore a 10 anni, aggiungendo agli 8 anni e 11 mesi della summenzionata esperienza professionale i 27 mesi di studi universitari non sanciti da un diploma.
punto 19
Infatti, la commissione giudicatrice considera gli studi giuridici parziali superati con successo come una parte dell'esperienza professionale richiesta, in quanto, in primo luogo, «se, invece di dedicarsi a un ciclo di studi, lo Schwiering avesse immediatamente cominciato a lavorare, gli usi amministrativi della Corte dei conti per l'inquadramento di tutto il personale assunto in tale data avrebbero portato senza difficoltà a riconoscere una equivalenza del genere» e, in secondo luogo in quanto «studi superiori sanciti da risultati interinali positivi costituiscono un'attività perlomeno altrettano equivalente al livello universitario quanto l'esercizio di una professione la cui natura superiore è più difficile da valutare».
punto 20
Questa tesi non può essere accolta. Infatti, l'art. 3, n. 1, del bando di concorso pone una netta distinzione fra la formazione di livello universitario sancita da un diploma riconosciuto e l'esperienza professionale equivalente. Non si può, stando così le cose, ammettere che un ciclo di studi universitari non sanciti da un diploma riconosciuto possa essere conteggiato come periodo di esperienza professionale equivalente. Una soluzione del genere-sarebbe, inoltre, direttamente incompatibile col requisito posto dall'art. Ili, n. 1, lett. b), già menzionato, che ammette come esperienza professionale equivalente solo una «attività per cui è normalmente richiesto un diploma universitario», il che non vale nel caso degli studi di cui trattasi.
punto 21
Ne risulta che alla data del concorso di cui è causa, lo Schwiering, pur se poteva comprovare un'esperienza professionale di 8 anni eli mesi, e possedeva quindi i requisiti di cui all'art. Ili, n. 2, non poteva avvalersi né del possesso di un diploma universitario riconosciuto, né di un'esperienza professionale equivalente richiesta, in alternativa, dall'art. Ili, n. 1.
punto 22
Stando così le cose, e dato che dai termini stessi del bando di concorso si evince che ai candidati che non erano in possesso di alcun diploma universitario era almeno richiesta un'esperienza professionale di 10 anni, indebitamente lo Schwiering è stato ammesso a partecipare al concorso.
punto 23
Di conseguenza, e senza che sia necessario prendere in esame gli altri mezzi dedotti a sostegno delle presenti conclusioni è opportuno annullare la decisione di nomina dello Schwiering e la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle conclusioni dirette all'annullamento delle operazioni del concorso in quanto ad esse è conseguita la designazione del vincitore nella persona dello Schwiering

punto 24
Da quanto precede emerge che, a motivo del suo annullamento, la decisione di nomina dello Schwiering va considerata caduca e che la Corte dei conti non potrà più procedere ad una nuova nomina di questo in base ai risultati del concorso di cui è causa.
punto 25
Stando così le cose, viene data piena soddisfazione al ricorrente e, senza che sia necessario statuire sull'eccezione di ricevibilità delle suddette conclusioni sollevate dalla Corte dei Conti, è opportuno constatare che tali conclusioni sono divenute prive di oggetto e che non occorre più pronunciarsi su di esse.

SENTENZA › In diritto › Sulle conclusioni ai fini del risarcimento

punto 26
II ricorrente ha presentato tali conclusioni solo in subordine, nell'ipotesi di cui non venisse nominato al posto di cui trattasi in seguito all'emananda sentenza della Corte. Nella replica egli ha dichiarato di «non insistere su tale domanda di risarcimento, per la quale egli si rimette al prudente apprezzamento della Corte».
punto 27
La Corte dei conti sostiene che il ricorrente non può comprovare pregiudizio reale, attuale ed effettivamente subito, e che comunque sia, il solo fatto di figurare al primo posto nell'elenco degli idonei non gli conferisce alcun diritto automatico alla nomina.
punto 28
Va osservato che, anche ammettendo che il ricorrente abbia inteso tener ferme le sue conclusioni, esse sono condizionate e connesse alla posizione che adotterà la Corte dei conti in seguito alla presente sentenza. Dato che l'asserito pregiudizio è puramente ipotetico, le suddette conclusioni devono, comunque sia, essere respinte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 29
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta, essendo rimasta soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi, va condannata alle spese del giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione) dichiara e statuisce : 1° Le decisioni della Corte dei conti 24 marzo 1983, relativa alla nomina del sig. Schwiering in seguito al concorso n. CC/A/17/82, e 5 settembre 1983, con cui viene rigettato il reclamo del sig. Williams, sono annullate. 2° Non vi è motivo di provvedere sulle domande dirette all'annullamento parziale del concorso. 3° Per il resto il ricorso è respinto. 4° La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Kakouris Everling Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 16 ottobre 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della terza sezione C. Kakouris

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