Sez. 6, Sentenza n. 4878 del 08/02/1977 Ud. (dep. 09/04/1977) Rv. 135633 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DISPOSIZIONI CIVILI - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DISPOSIZIONI CIVILI - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS - INAPPLICABILITA.*
Il divieto della reformatio in pejus non si applica alle Disposizioni di natura civilistica contenute nella sentenza penale e il giudice di secondo grado e libero, anche se giudica su appello del solo imputato, di attribuire al medesimo una percentuale di colpa maggiore di quella attribuitagli in prime cure, sempreche, ben inteso, la pena gia inflitta resti inalterata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)