diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Testo in vigore al

Art. 29

Il complesso delle misure di cui al presente titolo è inteso ad assicurare l'equilibrio sul mercato dei vini da tavola nonché un prezzo minimo garantito per tali vini, pari almeno all'82 % del prezzo d'orientamento.

Il prezzo minimo garantito di cui al primo comma viene assicurato ai produttori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, solo in quanto abbiano soddisfatto tali obblighi conformemente alla predetta disposizione.

la procedura previT> Articolo 30

1.

Per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento, la Commissione stabilisce ogni settimana, in base a tutti i dati di cui dispone, e pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Communità europee:

a)un prezzo medio alla produzione, in appresso denominato «prezzo medio» per ogni mercato rappresentativo del tipo di vino da tavola in causa;

b)per i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato «prezzo rappresentativo»,Icorrispondente alla media ponderata di tutti i prezzi medi stabiliti;

c)per i vini da tavola dei tipi R I, R II ed A I, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», corrispondente alla media ponderata della metà dei prezzi medi stabiliti. Tale metà è costituita dai prezzi medi più bassi. Se il numero dei prezzi medi che servono per il calcolo non è un numero intero, esso è portato al numero intero immediatamente superiore.

Se l'applicazione di tali regole dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre, si prendono tutti i prezzi medi stabiliti.

Le medie ponderate di cui alle lettere b) e c) sono calcolate in funzione delle quantità cui si riferiscono i prezzi medi de servono per il calcolo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi di cui al paragrafo 1 e, in particolare, i corsi alla produzione dei singoli tipi di vini da tavola rilevati sui mercati rappresentativi e le quantità relative.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco dei mercati rappresentativi e i metodi di rilevazione dei corsi, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 31

1. Anteriormente al 10 dicembre di ogni anno viene stabilito un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi.

2. Dal bilancio di previsione delle risorse e dei fabbisogni di vini della Comunità devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola che dei v.q.p.r.d.

3. Per ogni singola campagna viticola, la Commissione trasmette al Consiglio un bilancio definitivo delle risorse e degli impieghi comunitari per la campagna viticola precedente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 32

1.

È istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato:

-del vino da tavola;

-del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato retificato.

2.

La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione con gli organismi d'inter-

vento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo condizioni da stabilirsi, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

3.

I contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola sono conclusi per un periodo di 9 mesi.

I contratti di maggazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, il mosti di uve concentrati ed i mosti di uve concentrati rettificati sono conclusi per un periodo avente termine il 15 settembre successivo alla loro conclusione.

4.

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è accordata qualora dai dati del bilancio di previsione relativi ad una campagna viticola risulti che le disponibilità di vini da tavola constatate all'inizio della campagna oltrepassano in misura superiore a quattro mesi le utilizzazioni normali della campagna stessa. Può essere deciso quanto segue:

a)i contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola possono essere conclusi soltanto per vini da tavola da stbilirsi;

b)i mosti di uve oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine possono, durante il periodo di validità del contratto, essere interamente o parzialmente tra-

sformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati;

c)i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva non possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.

5.

La decisione di accordare la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 83. Secondo la stessa procedura:

a)è decisa la soppressione, anche prima del 15 febbraio, della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine, qualora la situazione del mercato e in particolare il ritmo di conclusione dei contratti lo giustifichino;

b)sono stabilite le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 33

1. Non appena ha inizio l'applicazione delle misure di aiuto al magazzinaggio privato, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri concludono, con i produttori che ne facciano richiesta, contratti di magazzinaggio per i vini e i mosti ai quali tali misure si riferiscono.

2. La conclusione di contratti di magazinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità dei prodotti di cui trattasi.

3. Può essere previsto, per il vino da tavola, che i contratti di magazzinaggio stabiliscano la possibilità di porre fine al versamento dell'aiuto e agli obblighi corrispondenti del produttore per tutti i quantitativi immagazzinati o per parte di essi qualora, per due settimane consecutive, il prezzo rappresentativo del tipo di vino da tavola in questione sia uguale o superiore al prezzo d'orientamento dello stesso tipo di vino da tavola.

4.

L'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, stabiliti forfettariamente.

Per i mosti d'uva concentrati può essere applicato a tale importo un coefficiente corrispondente al tasso di concentrazione del prodotto.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 34

1. Qualora l'entità prevedibile delle scorte presso i produttori a fine campagna e le prospettive del raccolto successivo facciano temere difficoltà per il collocamento di quest'ultimo, può essere deciso di concedere un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1, in particolare il periodo d'applicazione, l'importo dell'aiuto, nonché le condizioni per il ricollocamento, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 35

1.

Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile e

In deroga al primo comma e per le campagne viticole dal 1982/1983 al 1986/1987, possono essere autorizzate nelle isole greche ed italiane (escluse la Sicilia e la Sardegna) situate nelle zone viticole C III la sovrappressione delle uve, pigiate o meno, e la torchiatura delle fecce. In questo caso i prodotti ottenuti dalla torchiatura delle vinacce e delle fecce devono essere integralmente ed esclusivamente consegnati alla distillazione.

2.

Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa ed eventualmente il vino di propria produzione.

Il quantitativo d'alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione deve corrispondere perlomeno ad una percentuale da stabilirsi del volume d'alcole contenuto nel vino prodotto. La valutazione di tale volume è effettuata in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo forfettario, stabilito per ciascuna campagna viticola e per ciascuna zona viticola. La percentuale di cui al primo comma non può superare:

-l'8 %, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve,

-il 3 %, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosto di uve, di mosto parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Sono possibili deroghe al presente paragrafo per categorie di produttori da determinare e per talune regioni di produzione nonché per i vini soggetti alla distillazione di cui all'articolo 36.

3.

Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, salvo le persone e le associazioni di cui al paragrafo 4, che detenga sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione è tenuta a consegnarli alla distillazione.

Le vinacce e le fecce di vino consegnate alla distillazione devono presentare caratteristiche minime da determinare. Se tali caratteristiche non sono raggiunte, le vinacce e le fecce, in deroga al primo comma, sono eliminate mediante consegna a una industria di trasformazione diversa dalla distilleria o mediante distruzione sotto controllo.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da stabilire, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.

5.

Coloro che sono soggetti all'obbligo di cui al para-

grafo 2 o al paragrafo 3 possono svincolarsi da tale obbligo ritirando, sotto controllo ed a determinate condizioni, i sottoprodotti della vinificazione.

6.

Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può

-beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,

-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il pro-

dotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol,

Tuttavia

-gli Stati membri possono prevedere che il loro orga-

nismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino;

-se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.

7.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare:

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione del prezzo da pagere, secondo il rispettivo tenore di alcole, per le vinacce, le fecce ed eventualmente il vino consegnato alla distillazione,

-le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2,

-le condizioni in cui possono essere effettuati il ritiro sotto controllo di cui al paragrafo 4 e il ritiro di cui al paragrafo 5,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti,

-i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia,

-i criteri per la fissazione dei prezzi dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento.

8.

L'importo dell'aiuto, i prezzi e la parte delle spese di cui al paragrafo 7 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, nonché il titolo alcolometrico volumico naturale da stabilire forfettariamente previsto al paragrafo 2, e le caratteristiche minime che devono presentare le vinacce e le fecce di cui al para-

grafo 3.

Art. 36

1. I vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati, sono distillati prima della fine della campagna viticola durante la quale sono stati prodotti. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

2.

I vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, ad un tempo come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'altra utilizzazione, che superano i quantitativi normalmente vinificati e che non sono stati esportati, sono distillati prima della fine della campagna durante la quale sono stati prodotti. Salvo deroga, essi possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria. Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare:

-dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore alla campagna viticola 1980/1981 o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985;

-dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali.

3.

Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distilla-

zione nel quadro dei paragrafi 1 e 2 è pari al 50 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I fissato per la campagna in causa.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

4.

Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può:

-beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,

-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol. Tuttavia:

-gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino;

-se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo di acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in alcole neutro.

5.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare:

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti,

-i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

-i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento.

6. L'importo dell'aiuto, i prezzi d'acquisto e la percentuale delle spese di cui al paragrafo 5 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione dei quantitativi normalmente vinificati di cui al paragrafo 2 e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 37

1.

Lo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 detenuti dagli organismi d'intervento non deve perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

A tale scopo il loro smercio ha luogo in altri settori, in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare un tale perturbamento.

2.

I costi risultanti dalle misure per lo smercio in settori diversi da quelli dell'alcole e delle bevande alcoliche sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo.

Le modalità d'applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 38

1. Qualora sia necessario, considerate le previsioni del raccolto o per migliorare la qualità dei prodotti commercializzati, può essere decisa, in ciascuna campagna viticola a decorrere dal 1o settembre fino a una data da determinare, una distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vino da tavola.

2.

Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distilla- zione di cui al paragrafo 1 è pari:

-al 65 % del prezzo d'orientamento di ognuno dei tipi di vino da tavola fissato per la campagna in causa per i vini da tavola di questi tipi e per i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola,

-al 65 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I fissato per la campagna in causa per i vini atti a diventare vino da tavola.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

3. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

4.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla distillazione di cui al paragrafo 1, in particolare:

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.

5. La decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato secondo la stessa procedura.

Art. 39

1.

Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola. Si considera che vi sia grave squilibrio del mercato di cui al primo comma:

a)quando le disponibilità constatate all'inizio della campagna superano di oltre quattro mesi le utilizzazioni normali, o

b)quando la produzione supera di oltre il 9 % le utilizzazioni normali, o

c)quando la media ponderata dei prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vini da tavola rimane all'inizio di una campagna e per un periodo da determinare inferiore all'82 % del prezzo d'orientamento.

2. La Commissione fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi.

3.

Il quantitativo totale da distillare, determinato si sensi del paragrafo 2, è ripartito tra le diverse regioni di produzione della Comunità, raggruppate per Stato membro. Il quantitativo che deve essere distillato da ciascuna regione di produzione è proporzionale alla differenza constatata tra:

-da un lato, la produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata per la campagna in causa,

-dall'altro, una percentuale uniforme della media della produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata durante tre campagne viticole consecutive di riferimento. Fino al termine della campagna 1989/1990:

-la percentuale uniforme è fissata ad 85;

-le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984. A decorrere dalla campagna 1990/1991 la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione, che fissa:

-la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;

-le campagne consecutive di riferimento tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.

4.

Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.

Per i produttori soggetti all'obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione. Questa percentuale:

-risulta da un tabella progressiva, stabilita in base alla resa per ettaro;

-può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato;

-può essere pari a zero per i produttori la cui resa all'ettaro è inferiore ad un livello da determinare.

Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a

norma del terzo comma; tuttavia il produttore può dedurre da questo quantitativo, totalmente o in parte, il quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione di cui all'articolo 38.

5.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino da tavola prodotti in ciascuna delle regioni di produzione, delimitate conformemente al paragrafo 9, suddivise per classe di resa. Questi dati sono elaborati a partire dalle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 3. In base a dette comunicazioni si procede:

a)alla fissazione dei quantitativi totali da distillare nella Comunità;

b)alla ripartizione di tali quantitativi tra le regioni di produzione di cui al paragrafo 3;

c)alla determinazione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, della percentuale da applicare alla produzione di ciascun viticoltore soggetto al regime per raggiungere il volume di distillazione previsto per ciascuna regione.

Fatte salve eventuali eccezioni decise secondo la procedura prevista all'articolo 83, i quantitativi che formano oggetto dell'obbligo di cui al presente articolo sono distillati prima della fine della campagna durante la quale è stata decisa la distillazione obbligatoria. Fino alla fine della campagna 1989/1990:

-le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate anteriormente al 15 febbraio;

-le decisioni previste al secondo comma sono adottate anteriormente al 28 febbraio;

-queste date possono essere modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e, per quanto riguarda la prima campagna di attuazione della distillazione obbligatoria dopo il 1o settembre 1985, secondo la procedura prevista all'articolo 83. In quest'ultimo caso la proroga non può superare i 30 giorni.

A decorre dalla campagna 1990/1991 le date delle comunicazioni e delle decisioni di cui al primo e secondo comma sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 83. Queste date non possono essere posteriori rispettivamente al 15 febbraio e al 28 febbraio.

6.

Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e:

-quando il quantitativo totale da distillare è, a decorrere dalla campagna 1986/1987, uguale o inferiore a 12,5 milioni di hl, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola;

-quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 12,5 milioni di hl, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 12,5 milioni di hl, e al 40 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tali volumi.

Il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore per i quantitativi consegnati alla distillazione obbligatoria al di là di quelli consegnati alla distillazione preventiva non può essere inferiore al prezzo di cui al primo comma.

I prezzi d'acquisto di cui al primo e al secondo comma si applicano anche ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola.

7.

Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può:

-benficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,

-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un

titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol. Tuttavia:

-gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino; possono ricorrere a tale facoltà solo gli Stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non superi un quantitativo da determinare;

-se il vino da tavola è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche definite conformemente al paragrafo 8.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e articolato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.

8.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare:

-le condizioni alle quali viene effettuata la distilla-

zione;

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti;

-i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento;

-le caratteristiche alle quali deve rispondere l'alcole neutro.

9.

Secondo la procedura prevista all'articolo 83 sono adottati:

-i metodi di calcolo da adottare per l'applicazione del paragrafo 1;

-la definizione della ponderazione e del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c);

-la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1;

-le modalità per l'applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo;

-i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni;

-la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3;

-la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4;

-i prezzi e l'importo degli aiuti di cui ai paragrafi 6

e 7;

-le altre modalità d'applicazione del presente articolo. Secondo la stessa procedura vengono adottate le misure che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi dell'applicazione di questo articolo:

-prevedono l'esonero totale o parziale per i produttori che abbiano ottenuto o debbano consegnare, nel corso della campagna viticola in questione, un quantitativo che non superi un livello da determinare;

-possono prevedere l'esonero per le regioni in cui la produzione di vino da tavola rappresenta una frazione minima della produzione totale di vino da tavola della Comunità, entro un limite massimo di 60 000 ettolitri per Stato membro.

I produttori delle regioni per le quali viene concesso l'esonero non possono beneficiare delle misure previste agli articoli 38, 41 e 42.

10.

In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1986/1987, di prorogare tale deroga.

11.

Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garntire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83. Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative:

-ai volumi da distillare,

-ai prezzi da pagare per il vino distillato,

-alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna regione di produzione,

-alle campagne di riferimento.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990.

12. Prima della fine della campagna 1989/1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure, in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.

Art. 40

1. L'acquisto da parte dell'organismo d'intervento dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 39 è considerato come intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70.

2.

I prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento conformemente al paragrafo 1 possono essere smaltiti, eventualmente previa trasformazione, soltanto sotto forma di:

-alcole neutro,

-alcole totalmente denaturato o sottoposto a denaturazione speciale, conformemente alle disposizioni comunitarie o, in assenza di queste, alle disposizioni nazionali concernenti la denaturazione,

-alcole di gusto sgradevole denaturato,

-alcole diverso da quelli suindicati, purché sia destinato alla esportazione.

3.

I prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento o i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione sono smerciati mediante vendite all'asta o mediante gara, a condizioni tali che:

-l'alcole possa essere venduto normalmente sui mercati per i diversi usi,

-sia evitata qualsiasi perturbazione dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche,

-siano garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

4.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare:

-le disposizioni concernenti le operazioni che gli organismi d'intervento effettuano o possono effettuare sui prodotti presi in consegna prima che siano reimmessi sul mercato;

-le disposizioni concernenti lo smaltimento dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 41

1.

Nelle campagne viticole durante le quali viene decisa la distillazione di cui all'articolo 39, è indetta una distillazione sin dall'entrata in vigore della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Qualora nelle stesse campagne la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, può essere decisa ogni altra misura appropriata.

2. Nelle campagne viticole durante le quali non viene decisa la distillazione di cui all'articolo 39 e qualora la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, possono essere decise una distillazione ed ogni altra misura appropriata.

3. L'accesso alla distillazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere riservato ai produttori che hanno consegnato, durante la stessa campagna viticola, del vino alla distillazione di cui all'articolo 38.

4. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 6,2 milioni di ettolitri.

5. Qualora il quantitativo totale di vino da tavola di cui al paragrafo 4 abbia formato oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 e la situazione del mercato del vino da tavola lo richieda, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere l'aumento della quantità di vino da tavola che può essere sottoposta alla distillazione aperta per la campagna in questione in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

6.

La percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola al quale è pagato il vino consegnato dalla distillazione nell'ambito dell'applicazione dei para-

grafi 1, 2 e 5 è la percentuale indicata nell'articolo 29, primo comma.

7.

Ove la situazione del mercato del vino da tavola lo esiga, le misure di cui al presente articolo possono essere riservate:

-a determinati vini da tavola, scelti in funzione del tipo;

-ad una o più zone viticole o parti di zone viticole.

8. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

9.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali che discipliano la distillazione oggetto del presente articolo e in particolare:

-le condizioni in cui è effettuata la distillazione;

-i criteri di fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da consentire lo smaltimento dei prodotti ottenuti.

10. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 8 è stabilito secondo la stessa procedura.

Art. 42

1. Qualora le misure di sostegno del mercato di cui al presente regolamento si dimostrino insufficienti e il prezzo rappresentativo di un tipo di vino da tavola rimanga, per tre settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento, si adottano provvedimenti complementari riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il tipo di vino da tavola in causa.

2.

Le misure complementari di cui al paragrafo 1 si applicano alla scadenza normale dei contratti di magazzinaggio considerati, per vini rispondenti, al momento dell'uscita dal magazzino, a requisiti da determinare. Tali misure possono consistere in particolare:

-nel magazzinaggio dei vini in causa per un periodo da stabilire, alle condizioni previste per il magazzinaggio a lungo termine,

-nella distillazione di tali vini.

Queste misure possono anche essere cumulate.

3.

Per quanto riguarda il provvedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, e per ogni titolare di un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il quantitativo di vino da tavola che ha formato oggetto di tale contratto e che può essere distillato è limitato ad una percentuale da determinare che non può superare il 18 % della quantità totale di vino da tavola prodotta dal titolare stesso, per la campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine. Il prezzo del vino che forma oggetto di tale distillazione corrisponde alla seguente percentuale dei prezzi d'orientamento applicabili al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine:

-al 90 % per tutti i vini da tavola bianchi,

-al 91,5 % per tutti i vini da tavola rossi.

4. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

5.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla distillazione di cui al paragrafo 2, in particolare:

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.

6.

La decisione di ricorrere alle misure di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'arti-

colo 83.

Art. 43

Dalla campagna viticola 1988/1989, il quantiatativo di vini da tavola prodotti nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B che, per una determinata campagna, può essere destinato alle distillazioni previste dal presente regolamento, è limitato ad 1 milione di ettolitri.

Negli anni in cui, a causa delle condizioni atmosferiche o dell'andamento del mercato, tale limitazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del mercato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede agli adeguamenti appropriati.

Art. 44

Per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto che ha beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45, il prezzo d'acquisto fissato per ogni distillazione, eccettuate quelle di cui agli articoli 35 e 36, è ridotto in d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 45

1.

È istituito un regime di aiuto per:

-i mosti di uve concentrati,

-i mosti di uve concentrati rettificati,

prodotti nella Comunità, utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici di cui all'articolo 18 del presente regolamento ed all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79.

2.

La concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere riservata ai prodotti di cui al paragrafo 1 ottenuti nelle zone viticole C III qualora, senza tale misura, non fosse possibile mantenere le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio.

La riserva di cui al primo comma, quando è stata decisa, si applica pure ai mosti di uve concentrati rettificati prodotti al di fuori delle zone viticole di cui al suddetto comma negli impianti che ne abbiano iniziato la produzione prima del 30 giugno 1982.

3. L'importo dell'aiuto è fissato in ECU per % vol in potenza e per ettolitro di mosti di uve concentrati o di mosti concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i prodotti sopra citati e con il saccarosio.

4.

Secondo la procedura prevista all'articolo 83:

-l'importo dell'aiuto è fissato entro il 31 agosto di ogni anno;

-sono stabilite le condizioni per la concessione dell'aiuto e le altre modalità di applicazione del presente articolo.