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Sez. 1, Sentenza n. 2239 del 05/08/1964 (Rv. 303352 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FORME.*
Stato
decisa il 1964-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303352-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FORME.*

La comunicazione non deve essere fatta necessariamente a pena di nullita in una delle tre forme previste dalla norma dell'art.136 cod. proc.civ., ma e valida, anche se eseguita in altre forme, purche queste siano contrassegnate dalla ufficialita della comunicazione e dalla certezza della data apposta dall'ufficio che la fa o da quello che la riceve. (V. 605/60; 3490/59; 3157/57; 3404/54; 1172/50; 143/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)