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Sez. 1, Sentenza n. 9393 del 10/11/1994 (Rv. 488512 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Separazione consensuale omologata - Clausole in tema di mantenimento - Natura di titolo giudiziale - Avente diritto al mantenimento - Azione di condanna all'adempimento - Esperibilità - Difetto d'interesse.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488512-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

Le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinito in esito alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ., hanno, ai sensi dell'art. 158 cod. civ. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 186 del 18 febbraio 1988), natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell'iscrizione d'ipoteca a norma dell'art. 2818 cod. civ., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all'adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)