Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 30/06/1966 (Rv. 323310 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - IDENTIFICAZIONE DELLO OGGETTO DEL CONTRATTO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - IDENTIFICAZIONE DELLO OGGETTO DEL CONTRATTO.*
Il divieto all'ammissione della prova testimoniale, stabilito dall'articolo 2722 cod.civ.in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solamente gli accordi di volonta diretti a modificare - ampliandolo o restringendolo - il contenuto del negozio consacrato nel patto scritto. Nell'ambito di tale divieto non rientra, pertanto, la prova orale diretta ad accertare la reale ed esatta consistenza materiale del bene oggetto del negozio stesso, ma ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. -nella specie si trattava di accertare mediante testimonianze la effettiva situazione dei luoghi, esistente al momento della stipulazione dell'atto di divisione di un immobile, per dedurne l'esistenza e le modalita di Esercizio di una servitu di veduta costituitasi per destinazione del padre di famiglia-.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)