Sez. 6, Sentenza n. 1719 del 30/11/1968 Ud. (dep. 26/02/1969) Rv. 110431 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE EX POST DALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RILEVARE DA ALTRI PROCEDIMENTI LA RESIDENZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE EX POST DALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RILEVARE DA ALTRI PROCEDIMENTI LA RESIDENZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
La legittimita del decreto di irreperibilita va valutata solo con riguardo alle risultanze degli Atti processuali e non alle informazioni fornite ex post dall'imputato ne sussiste un Obbligo del giudice di ricercare se l'esatto recapito dell'imputato sia ricavabile da altri procedimenti eventualmente esistenti nello stesso o in altri uffici giudiziari. (V.108568, 107509, anno 1968 105711, anno 1967, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)