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Sez. 1, Sentenza n. 6337 del 28/11/1981 (Rv. 417121 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ IN TEMA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE - NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417121-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ IN TEMA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE - NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Le Disposizioni della legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), che hanno completamente rielaborato ed innovato la precedente disciplina nella suddetta materia, sono applicabili, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della legge, e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Esse vanno quindi applicate, anche d'ufficio, nel giudizio di Cassazione, pur se, alla stregua della mutata disciplina, si rendano necessari nuovi accertamenti e valutazioni di fatto, spettando alla Corte di Cassazione nei giudizi elettorali amministrativi, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, ampi poteri di cognizione dei fatti di causa, sia pur rimanendo fermo il divieto di acquisizione di nuove prove e di nuovi documenti, e dovendosi quei poteri esercitare nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi di giudizio.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)