Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 50 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4070
- Sanità pubblica
- Ospedali, ambulatori ed istituti di cura
- Personale
- Mantenimento in servizio
- Limiti massimi d'età
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione sostanzialmente identica - nell'oggetto, nel parametro e nei motivi della denuncia - a quella già esaminata e decisa, con sentenza, nel senso della non fondatezza. (Questione di legittimità - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 legge 12 febbraio 1968, n. 132, 5 D.L. 2 luglio 1982, n. 402 nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui consentono di permanere in servizio fino al settantesimo, anziché sessantacinquesimo, anno di età solo ai sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, occupassero un posto di ruolo con qualifiche apicali). - S. n. 134/1986.
Norme impugnate
- art. 5 d.l. 2 luglio 1982, n. 402
- art. 6 legge 10 maggio 1964, n. 336
- legge 3 settembre 1982, n. 627
- art. 66 legge 12 febbraio 1968, n. 132
- art. 1 legge 10 maggio 1964, n. 336
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), e 5, del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo il 23 luglio 1985 dal pretore di Pisticci, il 24 gennaio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 7 giugno 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il 24 gennaio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 24 ottobre 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, rispettivamente iscritte ai nn. 545, 636, 803, 813 e 861 del registro ordinanze 1985 e n. 152 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 10, 20, 21, 23 e 26 1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emesse tra il 24 gennaio ed il 24 ottobre 1985, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 6, l. 10 maggio 1964, n. 336, 66, l.12 febbraio 1968, n. 132, 5, d.l. 2 luglio 1982, n. 402 nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui consentono di permanere in servizio fino al settantesimo (anziché sessantacinquesimo) anno di età solo ai sanitari che alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964 occupassero un posto di ruolo con qualifiche apicali;
punto 2
Considerato che questioni identiche, sollevate sotto gli stessi profili, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 134 del 4 giugno 1986 e che non vengono in questa sede prospettati motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali); dell'art. 5, decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982,
n. 627; dell'art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), sollevate, in riferimento all'articolo 3 Cost., con le ordinanze di cui in epigrafe (reg. ord. nn. 545, 636, 803, 861 del 1985 e 152 del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze