Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 ottobre 1980, causa 145/79
Epigrafe
Nel procedimento 145/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal d'instance di Lille, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
SA Roquette Frères, con sede in Lestrem,
e
Stato francese - Amministrazione doganale,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40 del Trattato e degli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
La sentenza di rinvio, il procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell' art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Antefatti
paragrafo 1
La società Roquette Frères ha citato in giudizio dinanzi al Tribunal d'instance di Lille l'Amministrazione doganale della Repubblica francese, chiedendone la condanna a restituire all'attrice la somma corrispondente all'ammontare degli importi compensativi monetari da questa indebitamente riscossi a partire dal 25 marzo 1976, nonché gli interessi legali su questi importi, a far data dal giorno della notifica (18 luglio 1978).
paragrafo 2
L'attrice ha chiesto che il tribunale dichiari che, a partire dal 25 marzo 1976, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652 (GU n. L 79, pag. 4), che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio del franco francese, gli importi compensativi monetari vanno calcolati secondo le modalità da essa esposte nelle sue conclusioni. I prodotti di cui trattasi sono i prodotti trasformati dell'industria del granturco e del grano, e in particolare l'amido, la fecola, la sorbite e l'isogluco-sio.
paragrafo 3
L'attrice ha infine chiesto che l'Amministrazione doganale dello Stato francese venga condannata a corrisponderle, a titolo di provvisionale, l'importo di 30 milioni di franchi, in attesa della liquidazione dei conti in base ai principi specificati nelle conclusioni da essa presentate.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Regolamenti applicabili › 1. Quanto al regime dei prodotti di cui trattasi
paragrafo 1
I prodotti di cui trattasi nella presente causa sono gli amidi e le fecole (sottovoce doganale 11.08 A), la sorbite (già voci 29.04 e 38.19 T) e l'isoglucosio (già voci 17.02 D e 17.05 C).
paragrafo 2
Gli amidi e le fecole sono compresi nell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, disciplinata dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727 (GU n. L 281, del 1° novembre 1975, pag. 1). L'art. 11 di tale regolamento stabilisce che una «restituzione alla produzione» può essere accordata:
paragrafo 3
«a) per il granturco e il frumento tenero utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di amido;
b) per la fecola di patate».
paragrafo 4
Un regolamento di applicazione del Consiglio (il regolamento 29 ottobre 1975, n. 2742, GU n. L 281, pag. 57) ha precisato le condizioni a cui gli Stati membri accordano la restituzione alla produzione per ciascuno dei prodotti in questione.
paragrafo 5
Quanto al prezzo di tali prodotti, non.è prevista alcuna misura d'intervento nel vero senso della parola. Solamente i prodotti di base, granturco e frumento tenero, beneficiano del prezzo garantito, che è soggetto a maggiorazioni mensili per l'intera campagna di commercializzazione o parte di essa (art. 6, n. 1, del regolamento n. 2727/75).
paragrafo 6
Quanto al granturco, la Comunità è largamente deficitaria e deve quindi importarne grandi quantitativi dai paesi terzi per soddisfare il proprio fabbisogno. Per questo motivo, il prezzo di mercato/di tale prodotto si colloca, nella Comunità, fra il prezzo d'intervento e il prezzo di entrata, a livelli che variano a seconda delle regioni.
paragrafo 7
La sorbite è oggetto del regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059 (GU n. L 141, pag. 1). Come per tutti i prodotti oggetto di questo regolamento, la sola misura specifica prevista consiste nella riscossione di un prelievo all'importazione, composto di un elemento fisso e di un elemento mobile (art. 5). Per il calcolo dell'elemento mobile, il regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1060 (GU n. L 141, pag. 7) fissa forfettariamente i quantitativi dei prodotti di base che si considera siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti a cui si riferisce il regolamento n. 1059/69.
paragrafo 8
Infine, l'isoglucosio è disciplinato dalle «disposizioni comuni» adottate dal Consiglio col regolamento 17 maggio 1977, n. 1111 (GU n. L 134, pag. 4). Nel periodo considerato, vale a dire prima del 1979, il regolamento prevedeva un contributo gravante sulla produzione, calcolato in base a quello riscosso sullo zucchero, per un massimo di 5 unità di conto per 100 kg. Per tale prodotto non esiste alcuna garanzia diretta di prezzo; in realtà è il prezzo d'intervento dello zucchero che determina indirettamente il prezzo di mercato dell'isoglucosio, in modo che tale prezzo è quello che risulta determinante, dal punto di vista economico, per l'isoglucosio nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato per le quali è prevista una garanzia di prezzo.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Regolamenti applicabili › 2. Quanto al regime degli importi compensativi monetari
paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri, ha introdotto, con l'art. 1, importi compensativi monetari (da riscuotere o da concedere a seconda dei casi) non solamente per i prodotti agricoli (a) per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, ma altresì per i prodotti (b) il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera (a). Tale regolamento stabilisce, all'art. 2, n. 2, che, per questa seconda categoria di prodotti, gli importi compensativi monetari «sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono».
paragrafo 2
Gli importi compensativi monetari (ICM), introdotti col regolamento n. 974/71, sono stati determinati dal regolamento della Commissione 15 marzo 1976, n. 572 (GU n. L 68, pag. 5); tale regolamento non prevedeva ICM per la Francia.
paragrafo 3
Il regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652 (GU n. L 79, pag. 4), che modifica il regolamento n. 572/76, istituiva in seguito ICM anche per la Francia.
paragrafo 4
Successivamente, il regolamento n. 572/76 veniva abrogato e sostituito dal regolamento della Commissione 29 aprile 1977, n. 938 (GU n. L 110, pag. 6).
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › c) Il procedimento
paragrafo 1
In base alla sentenza 26 ottobre 1978, il Tribunal d'instance ha nominato un perito, con il compito di esaminare il carattere dipendente dei prezzi della sorbite e dell'isoglucosio rispetto al prezzo dei prodotti rientranti nelle organizzazioni comuni di mercato, nonché l'esistenza di eventuali distorsioni della concorrenza fra i produttori del mercato comune, come asserito dalla Roquette.
paragrafo 2
La perizia è stata depositata il 13 marzo 1979. Essa precisa, nella prima parte, l'interpretazione da darsi ai regolamenti comunitari che sanciscono il principio della compensazione delle variazioni dei tassi di cambio onde preservare l'eguaglianza nelle condizioni di concorrenza per ciò che concerne l'approvvigionamento di materie prime agricole. Nella seconda parte, il perito esamina le domande formulate dalla, società Roquette, esponendo, per ciascun punto, le risultanze degli accertamenti effettuati e le proprie osservazioni, rispondendo, in conclusione, alle questioni postegli dal tribunale quanto al prezzo della sorbite e dell'isoglucosio. Ad avviso del perito, le distorsioni della concorrenza fra i produttori del mercato comune, lamentate dalla società Roquette, esistono effettivamente. Con una nota aggiuntiva, anch'essa del 13 marzo 1979, il perito ha esposto le proprie obiezioni alle osservazioni formulate dalla società Roquette a proposito della perizia.
paragrafo 3
Il tribunale, pronunziandosi ai sensi dell'art. 7-10 del decreto 22 dicembre 1958, n. 58.1284, che fonda la sua competenza in materia doganale, ha ritenuto che «si devono dare per accertate le conclusioni alle quali è pervenuta la perizia per quanto riguarda:
paragrafo 4
l'effettività e la misura delle distorsioni lamentate dalla società Roquette, risultanti dai metodi di calcolo degli importi compensativi;
la dipendenza del prezzo della sorbite contenente più del 2 % di mannite rispetto al prezzo del granturco, non già al prezzo dello zucchero;
lo stesso carattere di dipendenza del prezzo dell'isoglucosio rispetto a quello del granturco».
paragrafo 5
D'altra parte, il tribunale ha deciso di sospendere il giudizio sulle richieste della società Roquette «in attesa che la Corte di giustizia si sia pronunziata sul se le distorsioni rilevate in precedenza siano incompatibili con l'art. 40 del Trattato di Roma, e se occorra modificare le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari, come richiesto dalla società Roquette».
paragrafo 6
Quanto alla richiesta degli interessi per gli importi indebitamente riscossi, il tribunale ha ritenuto opportuno sottoporre alla Corte di giustizia la questione del se gli eventuali interessi siano a carico dell' erario francese oppure vadano detratti dal contributo francese al bilancio comunitario.
paragrafo 7
Di conseguenza, il Tribunal d'instance di Lille decideva, con sentenza 29 giugno 1979, di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 8
«1. Se la restituzione alla produzione, corrisposta in valute “verdi”, vada presa in considerazione per il calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi all'amido di granturco e ai suoi derivati.
2. Se, per il calcolo dell'importo compensativo monetario da applicarsi all'amido di grano, il prezzo del prodotto di base, prima del defalco della restituzione della produzione, debba essere identico a quello di cui si tiene conto per il calcolo dell'importo compensativo sul grano.
3. Se il totale degli importi compensativi monetari applicati al complesso dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione dello stesso prodotto di base possa essere superiore all'importo compensativo da applicarsi al prodotto di base.
In caso di soluzione negativa della terza questione:
a)
Se sia opportuno, per il calcolo dell'importo compensativo da applicarsi al prodotto principale derivato, defalcare gli importi compensativi da applicarsi ai sottoprodotti.
b)
Se sia opportuno applicare a ciascuno dei prodotti derivati un coefficiente corrispondente al rapporto fra la quantità di prodotto di base effittivamente impiegata e quella che si ritiene sia stata utilizzata.
4. Se l'importo compensativo applicato alla fecola di patate debba essere identico a quello applicato all'amido di granturco.
5. Se la sorbite contenente oltre il 2 % di mannite, fabbricata usando granturco e il cui prezzo quindi dipende dal prezzo del granturco, debba venire assoggettata ad un importo compensativo monetano fondato su quello del granturco.
6. Se l'isoglucosio, fabbricato usando granturco, il cui prezzo quindi dipende dal prezzo del granturco, debba venire assoggettato ad un importo compensativo monetario fondato su quello del granturco.
7. Per il caso che la Corte risolva affermativamente una delle questioni pregiudiziali che precedono, cioè se la soluzione dei quesiti sarà tale da indurre il tribunale a disporre un rimborso, anche parziale, degli importi compensativi monetari, se gli interessi di mora, che potrebbero eventualmente venir liquidati a norma, non già della disciplina comunitaria, bensì della legge nazionale, debbano venir posti a carico del bilancio delle Comunità europee mediante detrazione dalle somme che la Francia riscuote per conto della Comunità».
paragrafo 9
La sentenza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1979.
paragrafo 10
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la società Roquette, attrice nella causa principale, rappresentata a questo fine dall'avv. Marcel Veroone, del foro di Lille, il governo della Repubblica francese, rappresentato a questo fine dal suo agente Thierry Le Roy, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata a questo fine dal sig. J. Delmoly, membro del servizio giuridico della medesima, in qualità di agente.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di dare inizio alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria. Tuttavia, essa ha chiesto alla ricorrente e al governo francese di rispondere per iscritto a vari quesiti.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La Commissione ha innanzitutto formulato le proprie riserve quanto alla sentenza del giudice di rinvio, dichiarando di non accettare le conclusioni della perizia summenzionata.
paragrafo 2
In risposta ad un quesito sollevato dalla Corte, la società Roquette ha osservato, per quanto concerne le prime sei questioni, che la natura giuridica della controversia può essere considerata sotto due diversi punti di vista.
paragrafo 3
La questione sollevata è innanzitutto una questione di validità, riguardante gli allegati del regolamento n. 652/76 e il metodo (implicito) di calcolo utilizzato dalla Commissione. Per stabilire, tuttavia, un metodo di calcolo corretto, occorre, secondo la società Roquete, interpretare i principi e le norme contenuti nel regolamento n. 974/71 e, in via sussidiaria, nel regolamento n. 572/76.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione (amido di granturco)
paragrafo 1
La società Roquette osserva che le restituzioni alla produzione sono stabilite in unità di conto (regolamento del Consiglio 20 luglio 1977, n. 1665, GU n. L 186, pag. 15) e che tale importo viene successivamente convertito in ciascuna delle monete nazionali al tasso di cambio corrispondente al tasso rappresentativo o tasso verde (regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, GU n. L 106, pag. 27).
paragrafo 2
L'utilizzazione del tasso di cambio agricolo esercita un'influenza sugli importi delle restituzioni alla produzione corrisposte nei vari Stati membri; le restituzioni corrisposte nei paesi a moneta forte sono, pertanto, superiori a quelle corrisposte nei paesi a moneta debole.
paragrafo 3
La restituzione alla produzione riduce il prezzo del prodotto di base. L'incidenza dei provvedimendti monetari sull'importo della restituzione diminuisce di conseguenza l'incidenza dei provvedimenti di carattere monetano sul prezzo del prodotto base.
paragrafo 4
La ditta Roquette ha sostenuto che, per i prodotti trasformati dall'industria produttrice dell'amido di granturco, gli ICM sono calcolati sul prezzo d'intervento del granturco senza tenere conto della restituzione alla produzione. Questa circostanza dà luogo a distorsioni della concorrenza fra i produttori dei vari Stati membri. Infatti, i produttori dei paesi a moneta forte riscuotono importi compensativi monetari troppo elevati, mentre i produttori dei paesi a moneta deprezzata pagano importi compensativi eccessivi.
paragrafo 5
Tale metodo di calcolo è illegittimo per due motivi. Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato al punto sesto del preambolo del regolamento n. 974/71, vi sarebbe una compensazione eccessiva dell'incidenza dei provvedimenti monetari, mentre invece gli imponi compensativi monetari da istituire debbono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi dei prodotti di base. In secondo luogo, tale metodo violerebbe il principio della non discriminazione enunziato all'art. 40, n. 3, del Trattato.
paragrafo 6
Secondo la ditta Roquette, la soluzione consiste nel defalcare l'importo della restituzione alla produzione dal prezzo d'intervento del granturco ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi ai prodotti trasformati dell'industria dell'amido.
paragrafo 7
La ditta Roquette riconosce che, coi regolamenti 11 aprile 1979, n. 746 (GU n. L 95, pag. 3) e 30 aprile 1979, n. 851 (GU n. L 108, pag. 11), si è tentato nel frattempo di porre rimedio a tale situazione, ma, a suo avviso, tali provvedimenti hanno ridotto solo in misura molto limitata le distorsioni della concorrenza sopra menzionate.
paragrafo 8
La Commissione sostiene che la tesi dell'attrice, secondo la quale occorre prendere, come base per il calcolo degli ICM da applicarsi all'amido di granturco e ai suoi derivati, il prezzo d'intervento, previo defalco dell'importo della restituzione alla produzione corrisposta per l'amido, è infondata dal punto di vista economico.
paragrafo 9
Tale tesi sarebbe accettabile se il prezzo di mercato del granturco, vale a dire il prezzo a cui i produttori comunitari di amido di granturco si approvvigionano, si collocasse allo stesso livello del prezzo d'intervento di tale prodotto. Così, però, non è: il prezzo di mercato del granturco si collocava, durante il periodo considerato, fra il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata. Tale situazione si spiega con la circostanza che il granturco è un prodotto deficitario nella CEE. È dunque il prezzo d'entrata ad influenzare, in generale, il prezzo di mercato di tale prodotto nella Comunità.
paragrafo 10
La Commissione ha ricordato che il sistema agromonetario introdotto col regolamento n. 974/71 non precisa che è il prezzo d'intervento a dover essere preso in considerazione ai fini del calcolo degli ICM. Il motivo per cui viene preso in considerazione, in generale, il prezzo di intervento è che la finalità del sistema è appunto quella di salvaguardare il regime d'intervento. Allorquando il prodotto in questione beneficia, in quanto tale, del prezzo d'intervento, è logico che, ai fini del calcolo degli ICM, si utilizzi tale prezzo; inoltre, tale scelta presenta vantaggi dal punto di vista della facilità di gestione del sistema degli ICM.
paragrafo 11
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è alcun prezzo d'intervento specifico ai prodotti trasformati a base di cereali. La semplice soluzione adottata abitualmente per il calcolo degli ICM non sarebbe quindi stata appropriata. Invece, era opportuno far riferimento, per calcolare gli ICM da applicarsi a tali prodotti, al prezzo più significativo dal punto di vista economico. Tenendo conto dell'osservazione già formulata quanto all'incidenza prevalente del prezzo di entrata del granturco sul prezzo di mercato nella Comunità, la Commissione ha ritenuto economicamente giustificato basarsi su tale prezzo di entrata del granturco per dedurne l'importo della restituzione alla produzione da applicarsi a ciascuno dei prodotti trasformati; si perviene così al prezzo di approvvigionamento (prezzo di entrata meno restituzione alla produzione). Le disposizioni relative all'introduzione delle restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole hanno, appunto, lo scopo di garantire in una certa misura tale prezzo.
paragrafo 12
È dunque logico basarsi, ai fini del calcolo degli ICM, su tale prezzo di approvvigionamento, che è nel contempo il prezzo più vicino a quello di mercato e il prezzo più significativo dal punto di vista delle regole relative all'organizzazione comune dei mercati dei cereali, per quanto concerne taluni prodotti trasformati.
paragrafo 13
Tuttavia, la scelta del prezzo di approvvigionamento per il calcolo degli ICM ha subito delle rettifiche nei casi in cui tale prezzo era superiore al prezzo d'intervento del granturco. Il livello del prezzo di approvvigionamento rispetto al prezzo d'intervento dipende, in parte, dall'importo della restituzione alla produzione. Se, fino al 1975, il prezzo di approvvigionamento era, in generale, inferiore, a partire da tale anno esso era divenuto superiore al prezzo d'intervento del granturco. Di conseguenza, la Commissione, a partire dal 1975, ha adottato il prezzo d'intervento come base per il calcolo degli ICM relativi al prodotto trasformato. Il motivo di tale scelta della Commissione è che essa ha considerato il prezzo d'intervento come il prezzo massimo che si può utilizzare ai fini del calcolo degli ICM. Tale posizione era ispirata alla logica del sistema agromonetario, in quanto gli ICM non debbono essere superiori a quelli ottenuti mediante il calcolo avente come base il prezzo d'intervento del prodotto.
paragrafo 14
In tale situazione, la scelta del prezzo d'intervento del granturco come prezzo di base ai fini del calcolo degli ICM per i prodotti trasformati costituisce un passo verso l'accoglimento della tesi della ricorrente, motivato dalle ragioni sopra esposte.
paragrafo 15
Inoltre, esiste una serie di elementi che esercitano un effetto favorevole ai produttori operanti nei paesi a moneta deprezzata.
paragrafo 16
La Commissione ha pertanto dichiarato di non tenere conto, ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi ai prodotti trasformati a base di granturco (e di grano) delle maggiorazioni mensili nel prezzo d'intervento (o di riferimento) e del prezzo di entrata dei prodotti di base. Tale esclusione delle maggiorazioni mensili dal metodo di calcolo ha l'effetto di favorire i produttori dei paesi a moneta deprezzata, in quanto gli ICM che si ottengono sono inferiori a quelli ai quali si perverrebbe prendendo in considerazione tali maggiorazioni.
paragrafo 17
Lo stesso effetto ha la franchigia di 1,50 punti stabilita dall'art. 2, n. 1 bis, del regolamerite n. 974/71 ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi negli Stati membri a moneta deprezzata. Infine, la Commissione sottolinea che i produttori francesi possono approvvigionarsi di «granturco nazionale», il cui prezzo è meno influenzato, nel senso del rialzo, dal prezzo di entrata, di quanto non lo sia il prezzo del granturco pagato, ad esempio, dai produttori tedeschi.
paragrafo 18
In conclusione, la Commissione sostiene che la scelta del prezzo più significativo ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi ai prodotti trasformati a base di cereali fa parte di una valutazione economica complessiva; pertanto, una siffatta scelta rientra, a suo avviso, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale riconosciuto alla Commissione dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di applicazione del sistema di importi compensativi monetari (causa 43/72, Merkur Außenhandels-GmbH c/Commissione, Racc. 1973, pag. 1074; causa 5/73, Bal-kan-Import-Export GmbH e/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Race. 1973, pag. 1116; causa 74/74, CNTA e/Commissione, Racc. 1975, pag. 546 e causa 55/75, Balkan-Import-Export GmbH e/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Race. 1976, pag. 30).
paragrafo 19
Sulla seconda questione (amido di frumento)
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › La ditta Roquette ha sostenuto che, per l'industria produttrice dell'amido di frumento, gli ICM sui prodotti trasformati vengono calcolati in base al prezzo di entrata (del frumento), mentre gli ICM per il prodotto di base, vale a dire il frumento, vengono calcolati in base al prezzo di riferimento.
paragrafo 1
Tale metodo di calcolo ha come conseguenza, al momento dell'operazione:
paragrafo 2
di restituire ai produttori dei paesi a moneta debole un ICM d'importo superiore agli ICM di cui questi hanno beneficiato per il prodotto di base, e pertanto ha l'effetto di una tassa;
di corrispondere ai produttori dei paesi a moneta forte un ICM superiore all'ICM per il prodotto di base, e dunque l'effetto di una sovvenzione.
paragrafo 3
Pertanto gli ICM per i prodotti trasformati non sono più pari all'incidenza sul prezzo di tali prodotti dell'ICM che si applica al prodotto di base. Tale disparità è incompatibile con l'art. 2 del regolamento n. 974/71, nonché col principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato.
paragrafo 4
Secondo la ditta Roquette, occorre prendere in considerazione, per i prodotti trasformati, lo stesso prezzo che si considera per il prodotto di base, previo defalco della restituzione alla produzione.
paragrafo 5
La Commissione è dell'avviso che tale questione vada risolta, in sostanza, nello stesso modo della prima, salvo, comunque, due differenze.
paragrafo 6
Da una parte, il prezzo di approvvigionamento del frumento, vale a dire il prezzo di entrata previo defalco della restituzione alla produzione, è sempre stato inferiore, durante il periodo considerato (dal 1976 al 1978), al prezzo di riferimento del frumento. È dunque il prezzo di approvvigionamento che è stato adottato come base per il calcolo degli ICM da applicarsi all'amido di frumento, contrariamente a quanto è avvenuto per l'amido di granturco, per il quale il calcolo è stato effettuato dal 1975 in base al prezzo d'intervento del.prodotto di base, inferiore, in quel tempo, al prezzo di approvvigionamento.
paragrafo 7
D'altro lato, esiste una divergenza di opinioni, a proposito della questione controversa, fra i produttori di amido della Comunità, sicché spettava alle autorità comunitarie mediare il conflitto a tutela di interessi economici più generali.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione (sottoprodotti del granturco e del frumento)
paragrafo 1
La ditta Roquette fa rilevare innanzitutto alcuni aspetti tecnici relativi alla fabbricazione, e in particolare il fatto che :
paragrafo 2
— da una tonnellata di granturco si ottengono
paragrafo 3
621 kg di amido
paragrafo 4
+ 61 kg di germi
paragrafo 5
+ 45 kg di glutine
paragrafo 6
+ altri sottoprodotti non soggetti ad ICM;
paragrafo 7
— da una tonnellata di frumento si ottengono
paragrafo 8
454,55 kg di amido
paragrafo 9
+ 72,00 kg di glutine
paragrafo 10
+ 214,30 kg di.crusca
paragrafo 11
+ 51,40 kg di tritello.
paragrafo 12
In considerazione di ciò, l'importo globale degli ICM per i prodotti derivati dovrebbe essere pari all'importo degli ICM per il prodotto di base (diminuito della restituzione alla produzione).
paragrafo 13
Orbene, ciò non si verifica. Invece, gli ICM per il prodotto di base vengono fatti gravare integralmente sull'amido:
paragrafo 14
ICM per 1 tonnellata di granturco: 101,99 FF
totale degli ICM per i prodotti trasformati: 115,83 FF
di cui ICM per amido: 101,97 FF
paragrafo 15
Un siffatto metodo di calcolo è incompatibile col regolamento n. 974/71. La Commissione, d'altronde, ha riconosciuto che una situazione del genere costituisce «un errore manifesto» (regolamento 15 marzo 1971, n. 546, GU n. L 63, pag. 15).
paragrafo 16
In conclusione, la ditta Roquette sostiene che occorre tener conto, ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi all'amido, degli ICM per gli altri prodotti ottenuti a partire dal granturco o dal frumento.
paragrafo 17
Il governo francese rinvia agli argomenti da esso esposti alla Corte nelle osservazioni presentate recentemente nella causa 4/79, Providence agricole de la Champagne e/ONIC, tuttora pendente dinanzi alla Corte, pregando questa di volerli prendere in considerazione.
paragrafo 18
La Commissione sostiene che all'atto della fabbricazione dell'amido di granturco si ottengono, nei vari Stati membri, oltre all'amido, vari sottoprodotti, di cui solamente taluni soggetti al regime degli ICM.
paragrafo 19
Per ciò che concerne l'amido di frumento, la situazione dei prodotti derivati è meno chiara. I dati statistici non evidenziano tuttavia alcuna distorsione di concorrenza per ciò che concerne tale prodotto. Si è rinunziato a una diminuzione del 10 % degli ICM per la crusca (23.02 AII a) e AII b), in quanto essa avrebbe comportato un aumento degli ICM per la farina di frumento.
paragrafo 20
I valori complessivi per i paesi a moneta rivalutata e per quelli a moneta deprezzata vanno considerati con prudenza, in quanto non è escluso che le stesse cifre siano state prese in considerazione due volte. Cionondimeno, tali cifre dimostrano chiaramente che le importazioni hanno luogo in pratica solamente nei paesi a moneta rivalutata, ove è possibile ottenere prezzi più vantaggiosi. Orbene, per i produttori di semola di granturco e di amido di tali paesi, tali importazioni significano una vivace concorrenza per i propri prodotti derivati, per i quali essi sono in grado di scontare un prezzo meno elevato, contrariamente a ciò che si verifica per i paesi a moneta deprezzata, i quali fruiscono di una migliore protezione, mancando gli ICM.
paragrafo 21
Inoltre, la Commissione sottolinea i seguenti punti, i quali, per quanto riguarda l'industria dell'amido in generale, avvantaggiano i produttori operanti in alcuni paesi :
paragrafo 22
l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non è neutrale dal punto di vista concorrenziale; essa garantisce alle industrie dei paesi produttori prezzi di costo più interessanti per i prodotti di base, grazie al calcolo del prezzo di entrata Rotterdam sulla base del prezzo d'intervento Ormes (Loiret), fatto particolarmente vantaggioso per la Francia;
una serie di prodotti derivati può essere venduta senza applicazione degli ICM; i paesi a moneta deprezzata sono, pertanto, favoriti, mentre quelli a moneta rivalutata sono svantaggiati;
importanti quantitativi di amido sfuggono all'applicazione degli ICM, in quanto vengono venduti sotto forma di amido trasformato;
il calcolo della restituzione all'esportazione per l'amido non tiene conto dei prodotti derivati, conferendo così un vantaggio alle esportazioni verso i paesi terzi.
paragrafo 23
Dalle considerazioni che precedono, e in particolare dalla diversità delle situazioni, risulta che la Commissione ha stabilito un regime forfettario di calcolo degli ICM, tenendo conto dell'importanza relativa dei sottoprodotti nei vari Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione (fecola di patate)
paragrafo 1
Ad avviso della ditta Roquette, l'identità degli ICM per l'amido di granturco e per la fecola di patate deve essere conservata. Tale identità è stata compromessa dal regolamento 11 aprile 1979, n. 746 (GU n. L 95, pag. 3). L'amido di granturco rientra fra i prodotti assoggettati a un ICM ridotto del 6 %. Giacché tale regolamento non cita la fecola di patate, ne deriva che gli ICM per l'amido e la fecola sono ormai diversi.
paragrafo 2
La Commissione fa osservare che, durante il periodo in questione (dal 1976 al 1978), l'amido di granturco e la fecola di patate sono stati assoggettati allo stesso trattamento. Essa non vede dunque quale possa essere il rilievo della questione sottoposta alla Corte ai fini della soluzione della causa principale.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quinta questione (sorbite)
paragrafo 1
La ditta Roquette, afferma che la sorbite contenente più del 2 % di mannite può essere fabbricata tanto a partire dal granturco, quanto a partire dallo zucchero. In ambo i casi, la composizione della sorbite è identica.
paragrafo 2
Tuttavia, la sorbite contenente più del 2 % di mannite è sempre soggetta agli stessi ICM, calcolati in base al prezzo d'intervento del saccarosio.
paragrafo 3
Tali ICM sono superiori di più del doppio a quelli necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sul prezzo del granturco, dal quale esso effettivamente dipende, ciò che costituisce una violazione dell'art. 2 del regolamento n. 974/71, nonché dell'art. 40, n. 3, del Trattato.
paragrafo 4
La ditta Roquette sostiene che, qualora la sorbite venga prodotta a partire dal granturco, gli ICM vanno calcolati con riferimento al granturco.
paragrafo 5
Invece, se l'analisi chimica della sorbite non permette di individuare il prodotto di base impiegato, l'eccesso di compensazione e il rischio di sviamento di traffico potrebbero venire evitati facilmente facendo ricorso a una contabilità delle materie prime tenuta dai fabbricanti operanti nella Comunità e ad un semplice metodo di cooperazione amministrativa. La stessa distinzione viene fatta del resto per quanto concerne la corresponsione delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, ciò che ha l'effetto, d'altronde, di assoggettare le sorbiti a base di granturco agli ICM previsti per lo zucchero, pur dando luogo unicamente a favore di queste alla restituzione all' esportazione prevista per il granturco.
paragrafo 6
La Commissione sostiene di avere utilizzato, ai fini del calcolo degli ICM, i quantitativi del prodotto di base (granturco o zucchero) fissati dal Consiglio col regolamento 28 maggio 1969, n. 1060, che stabilisce tali-quantitativi ai fini del calcolo dell'elemento mobile da riscuotere per i prodotti «esclusi dall'allegato II». Tali quantitativi vengono fissati, in generale, in modo forfettario.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la sorbite, la determinazione forfettaria si rende necessaria a causa dell'estrema difficoltà dell'analisi chimica volta ad accertare il prodotto di base effettivamente utilizzato. Pertanto, il regolamento del Consiglio n. 1060/69 ha operato, ad avviso della Commissione, una distinzione fra la sorbite contenente mannite in proporzione inferiore o eguale al 2 % e la sorbite contenente mannite in proporzione superiore. La prima si considera fabbricata a partire dal granturco, la seconda dallo zucchero. Tale distinzione è sempre giustificata, in quanto, dalle informazioni a disposizione della Commissione, risulta che il quantitativo massimo di mannite che può trovarsi nella sorbite prodotta a partire dal granturco è appunto di circa il 2 % (cfr. allegato V alle osservazioni della Commissione).
paragrafo 8
La Commissione sostiene che, anche ammettendo che, in un caso concreto, l'analisi chimica smentisca tale classificazione forfettaria, occorre attenersi alla regola generale, fondata su una presunzione correntemente accettata, che, sola, permette la praticabilità del sistema; infatti, un'analisi chimica veramente precisa potrebbe aver luogo solamente nello stabilimento di produzione.
paragrafo 9
In considerazione di quanto esposto, la Commissione afferma di aver legittimamente adottato il prezzo dello zucchero come base per il calcolo degli ICM da applicarsi alla sorbite contenente più del 2 % di mannite.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla sesta questione (isoglucosio)
paragrafo 1
La ditta Roquette fa osservare che l'isoglucosio è uno sciroppo di glucosio ad alto contenuto di fruttosio, ottenuto a partire dal granturco mediante isomerizzazione.
paragrafo 2
Gli ICM da applicarsi all'isoglucosio sono pari a quelli da applicarsi al saccarosio, ma, ad avviso della ditta Roquette, gli ICM per l'isoglucosio vanno calcolati in base al prezzo d'intervento del granturco.
paragrafo 3
La Commissione afferma che l'isoglucosio è un prodotto in concorrenza diretta con gli sciroppi di zucchero liquido. Per questo motivo, il prezzo di mercato dell'isoglucosio tende ad allinearsi sul prezzo di mercato dello zucchero liquido. Non vi è un prezzo d'intervento per l'isoglucosio. Giacché, in periodo di autoapprowigionamento o di sovrapproduzione, il prezzo di mercato dello zucchero è pari al prezzo d'intervento da applicarsi a tale prodotto, è sembrato logico, dal punto di vista economico, calcolare gli ICM per l'isoglucosio sulla base di tale prezzo d'intervento. Lo stesso ragionamento è stato fatto per il calcolo della restituzione all'esportazione dell'isoglucosio. Si è dunque tenuto conto di criteri economici e non tecnici, in base a considerazioni di mercato. Detti criteri sono coerenti, poiché sono stati applicati tanto al calcolo degli ICM quanto a quello delle restituzioni.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla settima questione
paragrafo 1
Il Governo francese fa osservare che la ripetizione dell'indebito, istituto comune al diritto privato e al diritto pubblico dei singoli Stati membri della Comunità, è un principio di equità naturale dotato di una forza tale da farlo rientrare fra i principi dell'ordine pubblico. Nel diritto francese, la restituzione dell'indebito comprende non solamente la restituzione della somma indebitamente riscossa, bensì anche quella degli interessi di mora per l'immobilizzazione del capitale, che sono inscindibili dalla prima.
paragrafo 2
Pertanto, la restituzione dell'indebito è indipendente, contrariamente al risarcimento dei danni, dalla sussistenza di una qualunque colpa.
paragrafo 3
Il Governo francese ritiene che la Corte non possa disporre la restituzione del capitale senza disporre in pari tempo quella degli interessi. Esso chiede pertanto alla Corte di dichiarare che tanto l'uno quanto gli altri debbono essere posti a carico dello stesso ente, quello, cioè, che è veramente all'origine dell'indebita riscossione.
paragrafo 4
Rispondendo ad un quesito posto dalla Corte, il Governo francese ha dichiarato che, a suo avviso, il punto di diritto sollevato, con la settima questione, dal tribunale di Lilla non permette di risolvere i problemi giuridici relativi alle operazioni finanziarie fra l'erario degli Stati membri e il bilancio comunitario. La Corte, definendo i principi del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito, impedirebbe il sorgere di tali problemi.
paragrafo 5
La pronunzia del giudice nazionale con cui viene disposta la restituzione dell'indebito e, all'occorrenza, il pagamento di interessi di mora, non tocca il problema dell'imputazione a bilancio degli importi il cui pagamento è stato disposto.
paragrafo 6
La Commissione sostiene che tale questione è irricevibile nell'ambito di un procedimento pregiudiziale o, quanto meno, non è pertinente alla decisione della controversia.
paragrafo 7
In linea generale, siffatta questione, relativa ai rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, non può venire risolta nell'ambito di una controversia che vede opposte, dinanzi a un giudice nazionale, un'impresa privata e la pubblica amministrazione di uno Stato membro. Pertanto, tale questione non può costituire l'oggetto di una questione pregiudiziale.
paragrafo 8
Qualora venisse risolto il problema dell'imputazione a bilancio degli interessi di mora, tale soluzione non avrebbe, d'altra parte, alcuna utilità per il giudice nazionale ai fini della decisione della causa principale.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Nell'udienza del 4 marzo 1980, hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, rappresentata dal-l'avv. M. Veroone, del foro di Lilla, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. H. Marty-Gauquie, funzionario presso l'amministrazione centrale dell'SGCI, con sede in Parigi, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Delmoly, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'11 marzo 1980.
SENTENZA › In fatto › IV — Il successivo svolgimento del procedimento
paragrafo 1
Con ordinanza 26 marzo 1980, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento, invitando l'attrice nella causa principale, il governo francese e la Commissione a completare le osservazioni da essi presentate, rispondendo per iscritto ad un certo numero di quesiti.
paragrafo 2
Nelle risposte da essi fornite, l'attrice nella causa principale e il Governo francese hanno confermato le loro precedenti osservazioni, mentre la Commissione ha precisato la propria posizione in merito ad alcuni punti.
paragrafo 3
Quanto alla regola del limite massimo, cioè all'esigenza che la somma degli importi compensativi monetari sull'insieme dei prodotti derivati dal prodotto di base non superi gli importi compensativi monetari per tale prodotto, la Commissione ha sostenuto che, se si vuole imporre tale limite, occorre stabilire con precisione il prodotto principale della trasformazione e il coefficiente di trasformazione ad esso relativo, nonché le caratteristiche e le categorie dei vari sottoprodotti ottenuti. Tale calcolo è estremamente difficile, in quanto esso dipende dalla qualità delle materie prime utilizzate, nonché dei diversi mercati di sbocco dei prodotti trasformati così ottenuti. La Commissione ritiene ciononostante di aver tenuto conto, nella misura del possibile, di tale nozione di limite massimo.
paragrafo 4
Quanto alla fecola di patate, la Commissione fa osservare che i sottoprodotti ottenuti sono privi di un reale valore e non sono soggetti agli ICM. Per tale motivo, il metodo applicato per il calcolo degli ICM per l'amido di granturco non può venire applicato agli ICM per la fecola. D'altronde, gli ICM applicati all'amido non hanno necessariamente influenza ai fini del calcolo dell'ICM relativo alla fecola, per la quale la Commissione ritiene, nell'ambito del proprio potére discrezionale in materia economica, che occorra tener conto delle particolari difficoltà dell'industria produttrice.
paragrafo 5
Quanto al metodo di calcolo degli ICM da applicarsi all'amido di granturco, la Commissione sostiene che i prezzi reali praticati nelle transazioni fra gli operatori possono difficilmente venire accertati. Per questo motivo, ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi al granturco, si è dovuto utilizzare un parametro più costante e ben conosciuto da parte delle istituzioni, vale a dire il prezzo d'intervento. Nella maggior parte dei casi, l'utilizzazione di tale prezzo come base per il calcolo degli ICM permette contemporaneamente di fissare questi al livello meno elevato possibile. Infatti, il prezzo di mercato si colloca in generale ad un livello più elevato, o almeno uguale, a quello del prezzo d'intervento.
paragrafo 6
Tuttavia vi è, nell'organizzazione del mercato dei cereali, un elemento particolare che può, se del caso, far sì che il prezzo di mercato dell'amido si collochi al di sotto del livello risultante dal prezzo d'intervento del granturco, vale a dire la restituzione alla produzione. Tale restituzione costituisce, per l'operatore del settore, il provvedimento che ha influenza preponderante sul prezzo di approvvigionamento del granturco.
paragrafo 7
È questo il motivo per cui tale restituzione è stata detratta non già dal prezzo d'intervento, bensì da quello di entrata, che costituisce, fra i prezzi comunitari, il «prezzo d'influenza» più significativo nel mercato del granturco. Quello così ottenuto costituisce il prezzo di approvvigionamento. Ogniqualvolta il prezzo di approvvigionamento si è collocato ad un livello inferiore a quello d'intervento, è tale prezzo che è stato preso in considerazione ai fini del calcolo degli ICM da applicarsi ai prodotti trasformati del granturco.
paragrafo 8
La Commissione sottolinea che, nell'ambito comunitario, non esiste un prezzo di approvvigionamento pari al prezzo d'intervento, previa detrazione della restituzione alla produzione. Essa non comprende come sia possibile riscontrare, ad un tale livello «irreale» di prezzo, quelle perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli che, sole, giustificano l'applicazione degli ICM (cfr. art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71).
SENTENZA › In fatto › V — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 20 maggio 1980, hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, rappresentata dal-l'avv. Veroone, del foro di Lilla, il governo della Repubblica francese, rappresentato dal suo agente sig. H. Marty-Gauquie, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente J. Delmoly, assistito dal sig. Reifenrath.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato nuove conclusioni all'udienza del 17 giugno 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 29 giugno 1979, pervenuta alla Corte il 17 settembre successivo, il Tribunal d'instance di Lille ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, sette questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 40 del Trattato e degli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1).
punto 2
Dinanzi a detto tribunale, la société anonyme Roquette Frères ha intentato un'azione contro lo Stato francese, amministrazione delle dogane, allo scopo di ottenere la restituzione delle somme riscosse in eccesso da tale ammini-' strazione a titolo di importi compensativi monetari a partire dal 25 marzo 1976, data dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio del franco francese (GU n. L 79, pag. 4).
punto 3
La Roquette, attrice nella causa principale, contesta i metodi di calcolo adottati dalla Commissione ai fini della determinazione degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti trasformati dell'industria produttrice di amido di granturco, ai prodotti trasformati dell'industria produttrice di amido di frumento, alla fecola di patate, alla sorbite e all'isoglucosio. Tali metodi sarebbero incompatibili con i principi stabiliti dal Consiglio per quanto concerne le modalità del calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti che dipendono da altri prodotti per i quali sono contemplate misure d'intervento; essi sarebbero incompatibili in particolare con l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71. Inoltre, tali metodi avrebbero creato distorsioni nella concorrenza fra i produttori del mercato comune.
punto 4
La convenuta nella causa principale sostiene che lo Stato francese si limita ad applicare la normativa comunitaria, senza poter valutare la legittimità delle modalità adottate per il calcolo degli importi compensativi monetari. Esso effettua la riscossione di tali importi e li versa al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
punto 5
II giudice adito ha disposto una perizia, di cui ha accolto le conclusioni per quanto concerne l'effettività e la misura delle distorsioni lamentate dalla Roquette, risultanti dai metodi di calcolo degli importi compensativi monetari. In base a tale perizia, esso ha ritenuto necessario sospendere il procedimento in attesa che la Corte di giustizia stabilisca se le rilevate distorsioni contrastino con l'art. 40 del Trattato e se occorra modificare le modalità di calcolo degli importi compensativi nel senso auspicato dalla Roquette.
SENTENZA › In diritto › Osservazioni preliminari
punto 6
Con le prime sei questioni, il giudice adito chiede quale sia il metodo corretto per il calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi all' amido di granturco, all'amido di frumento, alla fecola di patate, alla sorbite e all'isoglucosio. Occorre osservare che gli importi compensativi di cui trattasi sono stati stabiliti e modificati da regolamenti della Commissione, in base al potere a questa conferito dagli artt. 3 e 6 del regolamento n. 974/71. Con tali questioni la Corte è invitata a pronunziarsi sui metodi di calcolo impiegati dalla Commissione per la determinazione degli importi da essa stabiliti. Esse sollecitano quindi, indirettamente, anche un giudizio sulla validità dei regolamenti con i quali la Commissione ha fissato gli importi compensativi monetari per i prodotti di cui trattasi.
punto 7
Sebbene, nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte per l'applicazione dell'art. 177 del Trattato, spetti ai giudici nazionali valutare la pertinenza delle questioni sollevate, è tuttavia compito della Corte ricavare, dall'insieme degli elementi fornitile dal giudice nazionale, quegli elementi di diritto comunitario che richiedono, tenuto conto dell'oggetto della controversia, un'interpretazione o un giudizio di validità.
SENTENZA › In diritto › Considerazioni generali
punto 8
La soluzione delle questioni sollevate va ricercata alla luce degli obiettivi che hanno ispirato l'instaurazione, col regolamento n. 974/71, degli importi compensativi monetari nell'ambito della politica agricola comune nonché delle norme del Trattato relative a tale politica agricola comune, ed in particolare degli artt. 39, 40 e 43.
punto 9
Gli importi compensativi monetari sono stati istituiti col regolamento n. 974/71 per impedire, nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, la disorganizzazione del sistema d'intervento instaurato dalla normativa comunitaria e oscillazioni anormali dei prezzi causate dalla fluttuazione delle monete di taluni Stati membri. Il preambolo del regolamento n. 974/71 precisa che gli importi da instaurare devono essere limitati a quelli strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetane sui prezzi dei prodotti base per i quali sono contemplate misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà.
punto 10
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dello stesso regolamento, vengono riscossi o concessi importi compensativi monetari per i prodotti per i quali sono contemplate misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti della prima categoria e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato. L'art. 2, n. 2, precisa che, per i prodotti per i quali non sono contemplate misure d'intervento, gli importi compensativi monetari sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto oggetto del regime d'intervento, da cui dipendono.
punto 11
Da queste disposizioni risulta che, tanto per i prodotti base quanto per quelli dipendenti, l'istituzione degli importi compensativi monetari ha lo scopo di correggere gli effetti delle variazioni di tassi di cambio instabili che, in un sistema di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli basato su prezzi comuni, potrebbero provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti e, in particolare, compromettere il regime d'intervento previsto per tali prodotti. L'instaurazione degli importi compensativi monetari ha dunque come scopo precipuo la salvaguardia del sistema di prezzi uniformi nell'organizzazione dei mercati agricoli, sistema che, in considerazione degli obiettivi cui sono intese tali organizzazioni — quello di conservare il tenore di vita dei produttori agricoli e quello di stabilizzare i mercati — costituisce il fondamento della libera circolazione dei prodotti agricoli nell'ambito della Comunità. Essa non ha, né può avere, lo scopo di garantire un'ulteriore protezione dei mercati al livello dei prezzi agricoli di questo o quello Stato membro rispetto agli altri, scopo incompatibile con l'uniformità perseguita.
punto 12
Per ciò che concerne in particolare i prodotti dipendenti, occorre inoltre rilevare, come la Corte ha fatto nella sentenza 12 novembre 1974 (causa 34/74, Roquette, Race. pag. 1217) che, mentre per i prodotti base le fluttuazioni monetarie possono essere interamente compensate a norma dell'art. 2 del regolamento n. 974/71, ciò non vale per i prodotti dipendenti. Per tali prodotti, l'espressione «incidenza», che figura al n. 2 dello stesso articolo, permette alla Commissione unicamente di tenere conto, per la fissazione degli importi compensativi monetari, della ripercussione degli importi compensativi applicati al prodotto base sul prezzo del prodotto dipendente.
punto 13
La Corte riconosce che il calcolo dell'incidenza dell'importo compensativo monetario, fissato per un determinato prodotto base, sul prezzo dei prodotti dipendenti, pone difficili problemi di ordine tecnico ed economico per un gran numero di prodotti, il cui metodo di fabbricazione e la cui composizione possono variare nella varie regioni della Comunità. Spetta alla Commissione risolvere tali problemi, conservando una certa coerenza e un minimo di trasparenza nel sistema degli importi compensativi monetari che essa è incaricata di stabilire in questo settore. A tal fine, essa deve disporre di un ampio potere discrezionale, in particolare per ciò che riguarda l'esistenza o il rischio di perturbazioni negli scambi, il numero dei prodotti dipendenti per i quali occorre fissare importi compensativi e l'incidenza sul prezzo del prodotto dipendente dell'importo compensativo fissato per il prodotto base. La determinazione dell'importo compensativo monetario da applicarsi su un prodotto trasformato non può essere contestata per il solo motivo che, per talune imprese o per taluni gruppi di produttori, il calcolo dell'incidenza dell'importo compensativo monetario da applicarsi al prodotto base non è del tutto adeguato, in quanto può risultare indispensabile effettuare valutazioni di carattere forfettario.
punto 14
Il potere discrezionale che va riconosciuto alla Commissione ha tuttavia dei limiti. Se le modalità di calcolo impiegate hanno come conseguenza l'applicazione sistematica ai prodotti trasformati di importi compensativi monetari il cui onere — o, a seconda dei casi, il cui beneficio — ecceda costantemente la misura necessaria per tener conto dell'incidenza dell'importo compensativo monetario da applicarsi al prodotto base, non si può più ritenere che le disposizioni che fissano tali importi abbiano lo scopo di neutralizzare gli effetti delle fluttuazioni monetarie fra gli Stati membri. In un caso del genere, la Commissione non agisce più nell'ambito dei poteri che le derivano dal regolamento n. 974/71.
punto 15
Alla luce di tali considerazioni occorre ora esaminare le prime sei questioni sollevate dal giudice nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sull'amido di granturco (prima questione)
punto 16
Con la prima questione, il tribunale chiede se la restituzione alla produzione, calcolata in base al tasso verde, vada presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi all'amido di granturco e ai suoi derivati.
punto 17
Risulta da fascicolo, nonché dalle spiegazioni fornite dalla Commissione, che gli importi compensativi da applicarsi all'amido di granturco fissati dal regolamento n. 652/76, che è all'origine della causa pricipale, e dai successivi regolamenti modificativi, sono stati calcolati in base al prezzo d'intervento per il granturco. Con la suddetta questione si chiede se tale modalità di calcolo sia errata in quanto non tiene conto della restituzione alla produzione concessa, in base alla normativa comunitaria, per il granturco impiegato nella Comunità per la produzione di amido. :
punto 18
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha illustrato il metodo da essa adottato per il calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi all'amido di granturco. A suo avviso, non v'è motivo di prendere in considerazione, ai fini di tale calcolo, il prezzo d'intervento per il granturco, dato che i produttori di amido si approvvigionano di granturco ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento, che si colloca approssimativamente al livello del prezzo di entrata. Dinanzi alle difficoltà inerenti alla presa in considerazione del prezzo di approvvigionamento reale, che è funzione della situazione del mercato, la Commissione si è basata su un prezzo di approvvigionamento fissato forfettariamente. Essa ha dunque preso in considerazione, per calcolare gli importi compensativi da applicarsi all'amido di granturco, il prezzo di entrata del granturco, diminuito della restituzione alla produzione di amido. Tuttavia, quando il prezzo di approvvigionamento così determinato risultava superiore al prezzo d'intervento, la Commissione si è basata su quest'ultimo prezzo, anziché sul prezzo di approvvigionamento, giacché essa è obbligata a fissare gli importi compensativi al livello meno elevato possibile, tenuto conto delle caratteristiche del settore agricolo interessato. In tali casi, non vi sarebbe tuttavia alcuna giustificazione economica per detrarre la restituzione alla produzione dal prezzo d'intervento, che è meno elevato del prezzo di approvvigionamento, che comprende la restituzione alla produzione.
punto 19
Le tabelle presentate alla Corte dalla Commissione indicano che, a partire dal 1975, il prezzo d'intervento per il granturco è stato meno elevato del prezzo di entrata di tale prodotto diminuito dell'importo della restituzione alla produzione per l'amido. Ne deriva che, nel corso del periodo cui si riferisce la presente controversia, l'importo compensativo da applicarsi all'amido di granturco è stato stabilito in base al prezzo d'intervento per il granturco, senza detrazione della restituzione alla produzione.
punto 20
Giacché l'istituzione degli importi compensativi monetari ha lo scopo principale di evitare il rischio della disorganizzazione del sistema d'intervento in seguito alle fluttuazioni delle monete, essa non implica la necessità di stabilire tali importi in base al prezzo di mercato del prodotto agricolo di cui trattasi, oppure in base a un prezzo di approvvigionamento stabilito forfettariamente. Gli importi compensativi da applicarsi al prodotto base, il granturco, sono stati determinati in base al prezzo d'intervento per il granturco.
punto 21
Se gli importi compensativi da applicarsi al prodotto base sono basati sul prezzo d'intervento, è difficile pensare che l'incidenza, sul prezzo del prodotto trasformato, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto base, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, possa venir calcolata partendo da un prezzo del prodotto base diverso dal prezzo di intervento. Risulta dagli atti che gli importi compensativi da applicarsi ai prodotti derivati dal granturco diversi dall'amido — per i quali non è contemplata alcuna restituzione alla produzione — sono in effetti calcolati in base al prezzo d'intervento per il granturco.
punto 22
Appare pertanto chiaro che la presa in considerazione del prezzo di approvvigionamento del granturco è semta solamente a stabilire gli importi compensativi relativi a un prodotto trasformato che può fruire della restituzione alla produzione, e che essa ha avuto come effetto che tali importi compensativi sono stabiliti, di fatto, in base al prezzo d'intervento per il granturco, senza detrazione della restituzione alla produzione.
punto 23
Per giustificare tale metodo di calcolo, la Commissione ha sostenuto, nella sua memoria, che la scelta del prezzo più significativo ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti derivati da cereali fa parte di una valutazione economica complessiva. Essa ha fatto rilevare, a questo proposito, alcune circostanze che avvantaggerebbero i produttori operanti nei paesi a moneta deprezzata, quale la Francia, come, ad esempio, la possibilità di approvvigionarsi di granturco nazionale, l'esistenza della franchigia contemplata dall'art. 2, n. 1 bis, del regolamento n. 974/71 ai fini del calcolo degli importi compensativi da applicarsi agli Stati membri a moneta deprezzata e il fatto che le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi per i prodotti trasformati a base di granturco. Per questi motivi, la scelta del prezzo da prendere in considerazione rientrerebbe nell'ambito dell' ampio potere discrezionale di cui la Commissione disporrebbe in materia.
punto 24
Tali argomenti non sono, tuttavia, pertinenti. Il potere discrezionale riconosciuto alla Commissione quanto alle modalità di calcolo degli importi compensativi da applicarsi ai prodotti trasformati non ha lo scopo di permettere a tale istituzione di tener conto della situazione economica di un certo settore della produzione, bensì quello di consentirle, entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 974/71, di valutare l'incidenza, sul prezzo dei prodotti trasformati, degli importi compensativi da applicarsi ai prodotti di base. Prendendo in considerazione elementi estranei a tale situazione, e stabilendo quindi importi compensativi per l'amido di granturco sulla base del prezzo d'intervento per il granturco senza defalco della restituzione alla produzione, mentre invece gli importi compensativi per altri prodotti trasformati a base di granturco, per i quali non è contemplata alcuna restituzione alla produzione, sono anch'essi calcolati in base al prezzo d'intervento per il granturco, la Commissione ha ecceduto i limiti impostile dal regolamento n. 974/71.
punto 25
Occorre, pertanto, risolvere la prima questione nel senso che gli importi compensativi monetari da applicarsi all'amido di granturco vanno calcolati, a norma del regolamento n. 974/71, in base al prezzo di intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell'amido di granturco.
SENTENZA › In diritto › Sull'amido di frumento (seconda questione)
punto 26
Con la seconda questione, si chiede se, ai fini del calcolo dell'importo compensativo monetario da applicarsi all'amido di frumento, il prezzo del prodotto base, prima della detrazione della restituzione alla produzione, debba essere identico a quello preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo compensativo per il frumento.
punto 27
La Commissione ha dichiarato di aver determinato le modalità di calcolo da applicarsi all'amido di frumento in modo da rispettare la parità di trattamento con l'amido di granturco, pur prendendo in considerazione il prezzo di riferimento del frumento — anziché il prezzo d'intervento — il quale esercita nel settore del frumento e dei relativi sottoprodotti la stessa funzione, per ciò che concerne il calcolo degli importi compensativi, del prezzo d'intervento nel settore del granturco e dei relativi sottoprodotti. Risulta dal fascicolo che gli importi compensativi da applicarsi al frumento vengono calcolati in base al prezzo di riferimento del frumento, mentre invece quelli da applicarsi all'amido di frumento vengono stabiliti sulla base del prezzo di entrata del frumento, diminuito della restituzione alla produzione.
punto 28
Secondo le informazioni da essa fornite alla Corte, la Commissione si è basata sul prezzo d'entrata diminuito della restituzione alla produzione, in quanto esso costituisce il prezzo di approvvigionamento del frumento per i produttori di amido; tuttavia, a differenza di ciò che si è verificato nel settore del granturco, il prezzo di approvvigionamento è stato sempre inferiore al prezzo di riferimento; di conseguenza, esso è stato perso sistematicamente in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi da applicarsi all'amido di frumento.
punto 29
In considerazione di quanto esposto a proposito dell'amido di granturco, nonché della scelta, dichiaratamente operata dalla Commissione, di riservare un trattamento identico all'amido di granturco e a quello di frumento, risulta che la Commissione ha ecceduto i suoi poteri adottando, per il calcolo degli importi compensativi da applicarsi all'amido di frumento, una base di calcolo diversa dal prezzo di riferimento diminuito della restituzione alla produzione. Ne consegue che la seconda questione va risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto › Sul complesso dei prodotti derivati dallo stesso prodotto base (terza questione)
punto 30
Con la terza questione viene sollevato il problema del se la somma degli importi compensativi applicati all'insieme dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione dello stesso prodotto base possa eccedere l'importo compensativo da applicarsi al prodotto base.
punto 31
La Corte ha esaminato tale questione nelle sentenze pronunziate lo stesso giorno della presente (15 ottobre 1980), nelle cause 4/79 (Providence agricole de ¡a Champagne) e 109/79 (Maïseries de Bearne).
punto 32
Da tali sentenze risulta che, adottando un sistema di calcolo degli importi compensativi monetari sui prodotti trasformati a partire dallo stesso prodotto base, come il granturco o il frumento, il cui prezzo dipende da quello del granturco o del frumento, che si risolve nel fissare, per i vari prodotti ottenuti dalla trasformazione di una determinata quantità di granturco o di frumento in un determinato processo produttivo, importi compensativi monetari la cui somma supera nettamente l'ammontare dell'importo compensativo monetario stabilito per detta quantità determinata di granturco o di frumento, la Commissione ha violato il regolamento n. 974/71, nonché l'art. 43, n. 3, del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla fecola di patate (quarta questione)
punto 33
Con la quarta questione si chiede se l'importo compensativo applicato alla fecola di patate debba essere identico a quello applicato all'amido di granturco.
punto 34
Occorre ricordare che il regolamento n. 974/71 contempla l'istituzione di importi compensativi per i prodotti per i quali sono previste misure di intervento, nonché per i prodotti il cui prezzo dipende dai primi e che rientrano inoltre nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato. È assodato che non è stata contemplata alcuna misura d'intervento per le patate, ma che il prezzo della fecola dipende da quello del granturco, data la relazione di concorrenza, o addirittura di sostituzione, esistente tra la fecola di patate e l'amido di granturco.
punto 35
Di conseguenza, l'incidenza sulla fecola, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del granturco non può essere diversa da questa stessa incidenza sull'amido di granturco.
punto 36
La Commissione ha tuttavia contestato tale punto di vista. Essa ha sottolineato che, per quanto riguarda la fecola di patate, i sottoprodotti ottenuti non hanno un effettivo valore e, di conseguenza, non sono soggetti ad importi compensativi monetari, diversamente da ciò che si verifica nel settore del granturco. Inoltre, essa ritiene di dover tener conto, nell'ambito del proprio potere discrezionale in materia economica, delle difficoltà specifiche dell'industria della fecola, constatate dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1979 (causa 166/78, Repubblica italiana c/Consiglio, Race. pag. 2575).
punto 37
Quest'ultima considerazione, che può avere valore per ciò che concerne gli aiuti alla produzione, come effettivamente è stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza summenzionata, è tuttavia estranea agli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione degli importi compensativi monetari. Questi ultimi non hanno lo scopo di ovviare a difficoltà specifiche di un determinato settore dell'industria di trasformazione, bensì quello di neutralizzare gli effetti delle fluttuazioni monetarie sul sistema di prezzi uniformi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
punto 38
II fatto che i sottoprodotti ottenuti nel corso della fabbricazione della fecola di patate non siano soggetti ad importi compensativi monetari non è pertinente. Siccome il prezzo della fecola dipende da quello del granturco, a causa della relazione di concorrenza diretta esistente tra la fecola di patate e l'amido di granturco, il calcolo degli importi compensativi da applicarsi non può essere funzione delle condizioni di produzione proprie del settore delle patate. Potrebbe darsi, invece, che l'importo compensativo da applicarsi all' amido di granturco subisca l'influenza della somma degli importi compensativi relativi ai sottoprodotti derivati dallo stesso quantitativo di granturco, come risulta dalla soluzione data alla terza questione; in tal caso, l'importo compensativo da applicarsi alla fecola di patate dovrebbe subire anch'esso tale influenza.
punto 39
Poiché, di conseguenza, come stabilisce il punto sesto del preambolo del regolamento n. 974/71, gli importi compensativi da istituire debbono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sul prezzo dei prodotti base per i quali sono contemplate misure d'intervento, occorre risolvere la quarta questione nel senso che l'importo compensativo da applicarsi alla fecola di patate non può superare quello da applicarsi all'amido di granturco.
SENTENZA › In diritto › Sulla sorbite (quinta questione)
punto 40
Con la quinta questione, il giudice nazionale chiede se la sorbite contenente più del 2 % di mannite e ottenuta dal granturco, il cui prezzo è in relazione con quello di tale prodotto, vada assoggettata a un importo compensativo monetario basato su quello del granturco.
punto 41
La sorbite è un prodotto soggetto a una disciplina specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato. Il regime di scambi da applicarsi alla sorbite è stato stabilito dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU n. L 141, pag. 1), nonché dal regolamento del Consiglio n. 1060/69, della stessa data, che fissa i quantitativi di prodotti base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento n. 1059/69 (GU n. L 141, pag. 7).
punto 42
Ai sensi del regolamento n. 1059/69, la sorbite è soggetta, all'atto dell'importazione nella Comunità, a un tributo composto di un elemento fisso e di un elemento mobile. Le modalità di calcolo dell'elemento mobile sono determinate dal regolamento n. 1060/69, che opera una distinzione, a questo proposito, fra la sorbite contenente mannite in misura inferiore o eguale al 2 % in peso, calcolata in relazione al suo contenuto di sorbite, che si considera fabbricata a partire dal granturco, e la sorbite contenente più del 2 % di mannite, che si considera fabbricata a partire dallo zucchero (allegato del regolamento, voce 29. 04 C III). Ai fini del calcolo degli importi compensativi da applicarsi alla sorbite, la Commissione si è fondata sulla stessa distinzione.
punto 43
La Roquette sostiene che l'opinione secondo la quale normalmente la sorbite avente un contenuto elevato di mannite è prodotto a partire dallo zucchero è errata. Essa fa rilevare che la sua produzione di sorbite, che costituisce più della metà della produzione comunitaria di tale prodotto, ha come base esclusivamente il granturco, e che il 60 % della sua produzione di sorbite ha un contenuto di mannite compreso fra il 3 % e il 4 %; d'altronde, il 90 % della produzione comunitaria di sorbite, di cui più della metà ha un contenuto di mannite compreso fra il 3 % e il 4 %, deriva dal granturco. Il perito nominato dal giudice nazionale ha constatato che l'applicazione alla sorbite ottenuta dal granturco di un importo compensativo calcolato in base al prezzo dello zucchero dà luogo ad artificiose differenze di prezzo.
punto 44
Questi fatti non sono, tuttavia, tali da inficiare la validità della determinazione degli importi compensativi da applicarsi alla sorbite. In base all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, la Commissione doveva prendere in considerazione l'incidenza, sui prezzi della sorbite, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto da cui dipendono i prezzi della sorbite. Determinando quest'ultimo prodotto in base alla quantità di mannite presente nella sorbite, la Commissione si è adeguata ai principi stabiliti dal Consiglio per quanto concerne l'organizzazione comune di mercato da applicarsi alla sorbite. In tal modo, essa è rimasta nell'ambito dei poteri conferitile dal regolamento n. 974/71.
punto 45
La quinta questione va dunque risolta nel senso che la sorbite contenente più del 2 % di mannite e fabbricata a partire dal granturco non deve necessariamente essere assoggettata a un importo compensativo monetario basato su quello del granturco.
SENTENZA › In diritto › Sull'isoglucosio (sesta questione)
punto 46
Con la sesta questione si chiede se l'isoglucosio, fabbricato a partire dal granturco, il cui prezzo è in rapporto a quello di tale prodotto, vada assoggettato a un importo compensativo monetario basato su quello del granturco.
punto 47
La soluzione di tale questione è negativa. L'isoglucosio è oggetto di un complesso di provvedimenti comunitari che contemplano un regime specifico per tale prodotto, ma simile a quello che si applica allo zucchero liquido, col quale l'isoglucosio è considerato essere in concorrenza diretta. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente calcolato gli importi compensativi da applicarsi all'isoglucosio in base a quelli da applicarsi allo zucchero bianco.
SENTENZA › In diritto › Sulla validità del regolamento n. 652/76 e dei regolamenti modificativi di questo
punto 48
Dalle soluzioni date alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta questione risulta che il regolamento n. 652/76 è invalido:
nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all'amido di granturco su una base diversa dal prezzo d'intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell'amido,
nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all'amido di frumento su una base diversa dal prezzo di riferimento per il frumento diminuito della restituzione alla produzione dell'amido,
nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all'insieme dei diversi prodotti derivati dalla trasformazione di una determinata quantità dello stesso prodotto base, quale il granturco o il frumento, in un determinato processo produttivo, in un ammontare nettamente superiore all'importo compensativo stabilito per detta quantità determinata del prodotto base,
nella parte in cui fissa importi compensativi da applicarsi alla fecola di patate che superano quelli da applicarsi all'amido di granturco.
punto 49
La stessa conclusione si impone per quanto concerne la validità dei successivi regolamenti della Commissione aventi ad oggetto la determinazione o la modifica degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti di cui al paragrafo precedente.
punto 50
Giacché tale invalidità è stata accertata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato, occorre stabilirne le conseguenze.
punto 51
Mentre il Trattato non stabilisce espressamente quali siano le conseguenze derivanti da una dichiarazione d'invalidità pronunziata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, gli artt. 174 e 176 contengono norme precise circa le conseguenze dell'annullamento di un regolamento nell'ambito di un ricorso diretto. L'art. 176 dispone che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nelle sentenze pronunziate il 19 ottobre 1977 nelle cause 117/76 e 16/77 (Ruckdeschel e Hansa-Lagerhaus Ströh, Race. pag. 1753) e nelle cause 124/76 e 20/77 (Moulins et huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne, Race. pag. 1795), la Corte ha già fatto riferimento a questa norma nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.
punto 52
Nel caso presente, l'applicazione analogica dell'art. 174, 2° comma, del Trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto che sono alla base di tale disposizione. Da una parte, l'invalidità di cui trattasi nel caso di specie potrebbe dar luogo al recupero di importi indebitamente versati da imprese interessate nei paesi a moneta deprezzata e da amministrazioni nazionali competenti nei paesi a moneta forte, il che, attesa la mancanza di uniformità fra le legislazioni nazionali in materia, potrebbe cagionare considerevoli disparità di trattamento e, quindi, provocare nuove distorsioni della concorrenza. D'altra parte, non si può procedere alla stima degli svantaggi economici derivanti dall'invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi senza effettuare valutazioni che, ai sensi del regolamento n. 974/71, solo la Commissione è tenuta a compiere, tenendo conto di altri elementi pertinenti, come, ad esempio, l'applicazione del tasso verde alla restituzione alla produzione.
punto 53
Per questi motivi, occorre riconoscere che l'accertata invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali, in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza.
SENTENZA › In diritto › Sugli interessi di mora (settima questione)
punto 54
La settima questione è formulata nei seguenti termini:
«Per il caso che la Corte risolva affermativamente una delle questioni pregiudiziali che precedono, cioè se la soluzione dei quesiti sarà tale da indurre il tribunale a disporre il rimborso, anche parziale, degli importi compensativi monetari, se gli interessi di mora che potrebbero eventualmente venir liquidati a norma, non già della disciplina comunitaria, bensì della legge nazionale, debbano venir posti a carico del bilancio delle Comunità europee mediante detrazione dalle somme che la Francia riscuote per conto della Comunità».
punto 55
Dalle considerazioni svolte in precedenza risulta che tale questione è divenuta priva di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 56
Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d'instance di Lille con sentenza 29 giugno 1979, dichiara:
1o Il regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, è invalido:
nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all' amido di granturco su una base diversa dal prezzo d'intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell' amido,
nella parte in cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all' amido di frumento su una base diversa dal prezzo di riferimento per il frumento diminuito della restituzione alla produzione dell' amido,
nella parte i cui fissa gli importi compensativi da applicarsi all'insieme dei diversi prodotti derivati dalla trasformazione di una determinata quantità dello stesso prodotto base, quale il granturco o il frumento, in un determinato processo produttivo, in un ammontare nettamente superiore all'importo compensativo stabilito per detta quantità determinata del prodotto base,
nella parte in cui fissa importi compensativi da applicarsi alla fecola di patate che superano quelli da applicarsi all'amido di granturco.
2° Questa invalidità implica quella delle disposizioni dei successivi regolamenti della Commissione aventi ad oggetto la modifica degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti di cui al numero precedente.
3° L'invalidità delle disposizioni regolamentari di cui sopra non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza.
4° Nel fissare gli importi compensativi monetari da applicarsi alla sorbite contenente più del 2 % di mannite e fabbricata a partire dal granturco, la Commissione non era obbligata ad assoggettare questo prodotto a un importo compensativo monetario basato su quello del granturco.
5° L'isoglucosio, fabbricato a partire dal granturco, non deve essere soggetto a un importo compensativo monetario basato su quello da applicarsi al granturco.
Firme
Kutscher
Pescatore
Koopmans
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 ottobre 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher