Norme in materia di affitto di fondi rustici
Testo in vigore al
Art. 5
1. E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed e' composta da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dal direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
2. La commissione tecnica centrale e' competente:
a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
b) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualita' di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;
d) a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovra' essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.
3. La commissione tecnica centrale sara' dotata di una segreteria.
4. Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
5. Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.
6. Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanera' il regolamento per il funzionamento della commissione centrale.
Art. 6
1. Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate.
2. Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati, e la Commissione tecnica provinciale dovra' contenere le sue determinazioni in modo che per effetto di tale abrogazione non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve in ogni caso le condizioni dei contratti individuali piu' favorevoli per l'affittuario.
Art. 7
1. Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato.
Art. 8
1. L'affittuario puo' in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma primo dell'articolo 6 della presente legge.
Art. 9
1. Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni.
Art. 10
1. Si resumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto.
Art. 11
1. Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, e' nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimetro di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.
Art. 12
1. La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.
Art. 13
1. Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria; a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.
Art. 14
1. L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.
2. L'esclusione dal contratto di talune colture e' consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.
3. La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.
Art. 15
1. Il giudizio sulle controversie relative alla applicazione della presente legge e' di competenza del Tribunale, sezione specializzata per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici.
2. Contro le sentenze del Tribunale e' ammesso appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o in mancanza di quello di un anno dal deposito, alle sezioni specializzate della Corte d'appello per le controversie agrarie relative all'affitto dei fondi rustici.
3. Contro le sentenze della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi del Codice di procedura civile.
4. Avverso le sentenze del Tribunale, che non siano passate in giudicato all'entrata in vigore della presente legge, puo' essere proposto appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore stessa; nel caso che gia' sia stato proposto ricorso per Cassazione, la cancelleria della Corte d'appello richiedera' d'ufficio la rimessione del fascicolo.
5. Tutti gli atti e i documenti relativi alle controversie di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta di bollo e registro.
Art. 16
1. Le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
Art. 17
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'articolo 3, per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 3, dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, attualmente esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.
Art. 18
1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO