Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
Testo in vigore al
Capo III. Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni.
Art. 34 Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.
2. Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Art. 35 Art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 236; art. 7, R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788
1. Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, e' affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato.
2. Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forane di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.
3. Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocche' il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.
4. Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realta' delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Art. 36 Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
Art. 37 Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e duelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sotto sottoposti al visto della Corte.
2. Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.
Capo IV. Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi.
Art. 38 Art. 10 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, Legge 9 dicembre 1928, n. 2783
1. Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, e' dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.
Art. 39 Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
2. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai datti esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.
3. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinameuto autonomo soggette al suo riscontro.
Art. 40 Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.
Art. 41 Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
1) le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
2) le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
3) le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Art. 42 Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255
1. La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' elle questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
Art. 43 Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
Capo V. Attribuzioni giurisdizionali
Sezione 1ª. Dei giudizi di conto e di responsabilita'
Art. 44 Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440
1. La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
2. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Art. 45 Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
2. Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
b) di deficienze accertate dall'amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Art. 46 Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, puo' condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della meta' degli stipendi, degli aggi e delle indennita' al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennita' puo' condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Puo' anche, secondo la gravita' dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.15
2. Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
3. Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sara' fatto compilare a spese dell'agente.
Art. 47 Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441
1. Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.
Art. 48 Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purche' citati o intervenuti in giudizio.
Art. 49 Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800
1. Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
2. L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Art. 50 Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Art. 51 Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800
1. L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
2. Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.
Art. 52 Art. 14, 25 - 3° comma - e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art, 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958
1. I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.
2. La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
Art. 53 Art 83 - 2° e 3° comma - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255
1. I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.
2. La denunzia deve essere immediata.
3. Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte accerti che, per dolo o colpa grave fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, puo' condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.
Art. 54 Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440
1. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.