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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 04)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Assicurazione per r.c.a. - Sinistro causato da più veicoli privi di assicurazione - Obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Determinazione del massimale - Criteri - Prodotto del singolo massimale per il numero dei corresponsabili - Applicazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658757-04

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura individuata "ratione temporis") per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l'impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante "ex lege" di tutti i coobbligati e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell'intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili oppure sia richiesta la condanna dell'impresa designata quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128 com. 5, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128 com. 283, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)