Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea gia' costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
1. Le opere permanenti di protezione antiaerea, gia' costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilita'.
Art. 2
1. L'indennita' di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 e' determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
2. L'indennita' di espropriazione, prevista nel primo comma, e' offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.
3. Qualora l'indennita' sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.
4. Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennita' offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.
5. Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non e' previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2.
Art. 4
1. Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.
2. All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. Tutte le opere permanenti di protezione antiaerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto. Esse dovranno altresi' essere riportate nei registri di consistenza.
2. E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di prendere in consegna opere, di cui al precedente comma, comunque esistenti nell'ambito del rispettivo territorio comunale e di assumere tutte le spese occorrenti per la manutenzione e per la conservazione, con facolta' peraltro di utilizzare le dette opere anche per scopi diversi da quelli dell'originaria destinazione.
3. A tal fine le Amministrazioni comunali sono tenute a stipulare nei confronti dell'Amministrazione demaniale atti di concessione in uso, dai quali dovra' essere fatto risultare l'obbligo del pagamento di un canone a titolo di riconoscimento della proprieta' demaniale e quello della retrocessione ogni qualvolta lo Stato concedente nel suo insindacabile giudizio ne ravvisi la necessita'.
4. Gli atti di concessione di cui al comma precedente saranno registrati e trascritti gratuitamente.
5. Restano ferme, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente articolo, le agevolazioni previste dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2224.
Art. 6
1. Durante le more delle procedure espropriative, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Demanio dello Stato potra' svolgere gli atti necessari per la consegna alle Amministrazioni comunali delle opere permanenti di cui trattasi.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO -
TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 3. - FRASCA