Sez. L, Sentenza n. 22717 del 06/11/2015 (Rv. 637881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Comunicazioni, anche formali, del datore di lavoro - Obbligo del lavoratore di ricevere l'atto - Configurabilità - Fondamento - Rifiuto del destinatario di ricevere l'atto - Equipollenza alla consegna - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima (giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione), l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi delegati, atteso lo stretto vincolo contrattuale che lega le parti, sicché il rifiuto del dipendente di ricevere un atto unilaterale recettizio non impedisce il perfezionarsi della comunicazione, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)