Sez. U, Sentenza n. 1491 del 12/02/1988 (Rv. 457581 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE DISCARICA DI RIFIUTI REALIZZATA DAL PRIVATO - PREGIUDIZIO DERIVANTE ALL'AMBIENTE E ALL'ACQUEDOTTO MUNICIPALE - FACOLTÀ DEL COMUNE DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO CON ISTANZA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 18 LEGGE N. 349 DEL 1986 - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE DISCARICA DI RIFIUTI REALIZZATA DAL PRIVATO - PREGIUDIZIO DERIVANTE ALL'AMBIENTE E ALL'ACQUEDOTTO MUNICIPALE - FACOLTÀ DEL COMUNE DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO CON ISTANZA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 18 LEGGE N. 349 DEL 1986 - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al pregiudizio che assuma derivare all'acquedotto municipale ed all'ambiente da una discarica di rifiuti realizzata dal privato, deve riconoscersi al comune la facoltà di adire il giudice ordinario, anche con istanza di accertamento tecnico preventivo, atteso che l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, che espressamente configura il danno ambientale, legittima all'Esercizio dell'Azione risarcitoria anche gli enti territoriali e stabilisce la Competenza giurisdizionale del giudice ordinario (norma quest'ultima d'immediata applicazione nei procedimenti in corso).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)