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Sez. 2, Sentenza n. 1968 del 23/07/1964 (Rv. 302806 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - DECORO ARCHITETTONICO - VALUTABILITA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO - SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1964-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302806-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - DECORO ARCHITETTONICO - VALUTABILITA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO - SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il decoro architettonico di un edificio condominiale, espressamente richiamato dall'art.1120 cod.civ. come limite alla facolta di apportare innovazioni alle cose comuni, e un bene a cui sono direttamente interessati tutti i condomini, suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprieta individuale sia di quella collettiva sulle parti comunì lo stabilire se in concreto un'innovazione determini, o meno, alterazione del decoro architettonico dell'edificio e compito del giudice di merito. (V. 2194/62; 1644/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)