diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) del 29 giugno 2000, causa T-7/99

Decisione
decisa il 2000-06-29
ECLI
ECLI:EU:T:2000:175

Epigrafe

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) 29 giugno 2000 Nella causa T-7/99, Medici Grimm KG, con sede in Rodgau Hainhausen (Germania), rappresentata dal signor R. MacLean, solicitor, assistito dal signor P. McGarry, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor S. Marquardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. G.M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, convenuto, sostenuta da Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori R. Kreuschitz, consigliere giuridico, e N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, interveniente, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale del regolamento del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata), composto dalle signore V. Tiili, presidente, P. Lindh e dai signori R.M. Moura Ramos, J.D. Cooke e P. Mengozzi, giudici cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 dicembre 1999, ha pronunciato la seguente

Sentenza › Contesto normativo

punto 1
Il regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), come modificato dal regolamento del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 2331 (GU L 317, pag. 1), e dal regolamento del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128, pag. 18), istituisce il contesto normativo che si applica nella Comunità in materia di dumping alla data dei fatti della presente causa.
punto 2
L'art. 11, n. 3, del regolamento di base stabilisce: «Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati ».
punto 3
Il n. 6 dello stesso articolo stabilisce: « La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate».
punto 4
Il n. 8 dello stesso articolo prevede: «Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore. Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione».

Sentenza › Fatti all'origine della controversia

punto 5
La ricorrente, Medici Grimm KG (in prosieguo: la «Medici»), è una società disciplinata dal diritto tedesco. Nel 1993 essa ha concluso un accordo con la Lucci Creation Ltd (in prosieguo: la «Lucci Creation»), società insediata a Hong Kong che possiede stabilimenti industriali in Cina, al fine della produzione di borsette di cuoio. Questi prodotti vengono fabbricati con cuoio e altri materiali forniti dalla ricorrente.
punto 6
In seguito ad una denuncia presentata dal Comitato europeo delle federazioni nazionali della pelletteria, degli articoli da viaggio e delle industrie affini (CEDIM), la Commissione, in data 4 maggio 1996, ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di borsette originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 132, pag. 4).
punto 7
La ricorrente e la Lucci Creation erano al corrente dell'avvio dell'indagine iniziale, ma non vi hanno partecipato.
punto 8
Il 4 febbraio 1997 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori del 39,2% al massimo su queste importazioni [regolamento (CEE) della Commissione 3 febbraio 1997, n. 209 (GU L 33, pag. 11)].
punto 9
Il 3 agosto 1997 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi del 38% al massimo [regolamento (CE) del Consiglio 1o agosto 1997, n. 1567, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativamente alle importazioni di borsette in materie plastiche e in materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 208, pag. 31)] sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Cina (in prosieguo: il «regolamento iniziale»). Non avendo partecipato al procedimento, la Lucci Creation non ha ottenuto un trattamento individuale e di conseguenza le importazioni dei suoi prodotti nella Comunità da parte della ricorrente sono state assoggettate a questo dazio del 38%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, n. 5, del regolamento di base e dell'art. 18 di tale regolamento. La ricorrente non ha impugnato il regolamento iniziale.
punto 10
Il 13 settembre 1997, ossia sei settimane dopo la pubblicazione del regolamento iniziale, la Commissione ha pubblicato un avviso con il quale si invitavano i produttori/esportatori a presentare prove che giustificassero l'avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 278, pag. 4). Da questo avviso risultava: «Nel corso dell'inchiesta che ha condotto all'adozione delle misure in questione, soltanto due esportatori — rappresentanti dunque una quota ridotta del totale delle esportazioni — hanno presentato richiesta di trattamento individuale sufficientemente fondato per consentire che venissero accolte. Al termine dell'inchiesta, tuttavia, numerosi produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese hanno contattato la Commissione richiedendo un trattamento individuale. Sebbene non sia possibile prendere in considerazione tali richieste, in quanto effettuate ben oltre il termine di presentazione, si tratta comunque di esportatori che rappresentano probabilmente una proporzione rilevante delle importazioni nella Comunità di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese. Considerate le suddette circostanze, la Commissione invita i produttori/esportatori interessati a fornire le informazioni di cui al (...) presente avviso, che verranno utilizzate dalla Commissione per stabilire se vi siano prove sufficienti per giustificare, in via eccezionale, un riesame intermedio anticipato delle misure in vigore relativamente alla questione del trattamento individuale».
punto 11
La Lucci Creation, nella sua qualità di produttrice/esportatrice, ha risposto a questo invito fornendo le informazioni richieste dalla Commissione. Quest'ultima, in data 13 dicembre 1997, ha pubblicato un avviso (GU C 378, pag. 8) con cui si apriva formalmente un riesame intermedio delle misure antidumping costituite dal regolamento iniziale, sottolineando che la portata di questo riesame era limitata alla questione del trattamento individuale dei produttori/esportatori.
punto 12
La Commissione ha inviato taluni questionari vertenti su informazioni relative allo stesso periodo rispetto all'indagine iniziale, cioè dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996 (in prosieguo: il «periodo d'indagine»),
punto 13
Il 15 febbraio 1998 la ricorrente e la Lucci Creation hanno depositato congiuntamente presso la Commissione un questionario destinato ai produttori esportatori. La ricorrente ha completato l'allegato I del questionario in quanto importatrice collegata. Entrambe le società hanno inoltre cooperato all'atto dei controlli in loco effettuati dalla Commissione nei loro locali rispettivi di Hong Kong e di Rogdau in Germania. I prezzi all'esportazione, per la determinazione del margine di dumping individuale, sono stati calcolati a partire dai prezzi di vendita della ricorrente a clienti indipendenti nella Comunità.
punto 14
Nel corso dell'indagine di riesame la ricorrente ha dovuto pagare dazi antidumping all'aliquota del 38% del valore delle importazioni di prodotti della Lucci Creation.
punto 15
Con lettera del suo consulente in data 18 giugno 1998, la ricorrente ha chiesto alla Commissione il rimborso dei dazi antidumping che essa ha pagato a decorrere dal 3 agosto 1997. Essa suggeriva che un tale rimborso sarebbe possibile attribuendo un effetto retroattivo al regolamento che sarebbe adottato al termine del riesame intermedio. In un'altra lettera in data 1° luglio 1998 essa ha chiarito i motivi per cui non aveva avviato la procedura di rimborso. Si faceva presente in particolare: «Queste domande [di rimborso] non sono state presentate poiché la Medici si attendeva legittimamente che l'adozione di nuove misure fosse predatata, in quanto la Commissione riprendeva [il periodo d'indagine] per il presente riesame».
punto 16
Il consulente della ricorrente, all'audizione che questa aveva chiesto e che è avvenuta il 16 luglio 1998 negli uffici della Commissione, ha chiesto ai rappresentanti di quest'ultima di chiarire la posizione dell'istituzione circa l'applicazione retroattiva delle aliquote dei dazi adottate in seguito alle conclusioni del riesame. I rappresentanti della Commissione hanno risposto che, poiché tale questione non era stata ancora risolta, non era stata ancora presa alcuna decisione definitiva al riguardo.
punto 17
La ricorrente ha presentato, in data 17 agosto 1998, una domanda di rimborso presso le autorità doganali tedesche relativamente all'importo di DEM 1046675, corrispondente alla totalità dei dazi antidumping da essa pagati in tale data. A titolo di risposta preliminare, la Commissione ha informato la ricorrente, con lettera 14 settembre 1978, che sembrava che quindici versamenti, corrispondenti a un totale di DEM 406755,77, fossero stati effettuati precedentemente al periodo di sei mesi anteriore al deposito della domanda di rimborso e non potevano quindi essere presi in considerazione ai sensi dell'art. 11, n. 8, del regolamento di base.
punto 18
Nel documento relativo all'informazione finale in data 27 agosto 1998, la Commissione ha confermato che la ricorrente e l'esportatrice alla quale essa è collegata beneficiavano di un margine di dumping dello 0% nonché di un margine di sottoquotazione dello 0%. Inoltre, ha respinto la domanda della ricorrente relativa all'applicazione retroattiva delle aliquote dei dazi modificate.
punto 19
In questa informazione finale la ricorrente e la Lucci Creation erano considerate società collegate poiché esse controllano congiuntamente una società terza, la Medici Germany (Asia) Ltd. Tuttavia, la ricorrente, in una lettera dell'11 settembre 1998, ha contestato questo nesso ed ha definito la relazione esistente tra essa e la Lucci Creation come un accordo di compensazione ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base. Con lettera 15 settembre 1998, la Commissione ha risposto: «A nostro parere, la Lucci Creation e la Medici sono parti collegate ai sensi del regolamento antidumping di base, dato che le due società controllano congiuntamente una società terza, la Medici Germany (Asia) Ltd. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione, voi affermate che la Medici Germany (Asia) Ltd è stata costituita in società solo dopo il periodo d'indagine e che di conseguenza la base da prendere in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione non è, a dire il vero, questo rapporto, ma piuttosto l'esistenza di un accordo di compensazione tra la Lucci Creation e la Medici. Tuttavia, come già sapete, tale questione non mette in discussione l'applicazione dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base per il calcolo del prezzo all'esportazione».
punto 20
Il 3 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2380/98 che modifica il regolamento iniziale (GU L 296, pag. 1), che ha concluso la procedura di riesame (in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Da questo regolamento risulta che nessun dumping era stato constatato circa le transazioni tra la ricorrente e la Lucci Creation durante il periodo d'indagine e che, di conseguenza, questa società era legittimata a beneficiare di un margine di dumping individuale dello 0%. La domanda di effetto retroattivo è stata respinta per due motivi relativi, il primo, alla natura prospettiva dei provvedimenti adottati in seguito alle indagini di riesame e il secondo al «fatto che questo ricompenserebbe gli esportatori assoggettati, dopo la presente indagine, ad un dazio inferiore al dazio residuo in maniera ingiustificata per la loro mancata cooperazione nel corso dell'indagine iniziale ».
punto 21
Ľ 8 gennaio 1999 la ricorrente ha presentato una seconda domanda di rimborso presso le autorità doganali tedesche relativa ad un importo di DEM 409777,34. La Commissione non ha ancora adottato una decisione circa le domande di rimborso della ricorrente. Tuttavia essa ha comunicato, con lettera 12 novembre 1999, le conclusioni finali dei suoi servizi che erano favorevoli al rimborso degli importi che hanno costituito oggetto di una domanda presentata nel termine previsto all'art. 11, n. 8, del regolamento di base.

Sentenza › Procedimento e conclusione delle parti

punto 22
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 1999, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
punto 23
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 maggio 1999, la Commissione ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha ammesso questa domanda d'intervento con ordinanza dell'11 giugno 1999. La Commissione, con lettera del 16 agosto seguente, ha comunicato al Tribunale che non riteneva necessario sostenere per iscritto le conclusioni del Consiglio e che sarebbe intervenuta unicamente nell'ambito della fase orale del procedimento.
punto 24
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato la ricorrente a presentare taluni documenti e il Consiglio a rispondere per iscritto ad un quesito.
punto 25
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza dell'8 dicembre 1999.
punto 26
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: annullare il regolamento impugnato in quanto il Consiglio non ha concesso alla ricorrente il rimborso dei dazi antidumping pagati da quest'ultima prima dell'adozione di tale regolamento; condannare il Consiglio alle spese.
punto 27
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, conclude che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese.

Sentenza › Sulla ricevibilità

punto 28
Il Consiglio deduce quattro motivi per eccepire l'irricevibilità del ricorso. Esso fa valere un'imprecisione delle conclusioni del ricorso, il fatto che il ricorso costituisce uno sviamento di procedura, un'assenza d'interesse legittimo da parte della ricorrente e infine il fatto che il regolamento impugnato non riguarda individualmente la ricorrente.
punto 29
All'udienza la Commissione ha aderito agli argomenti svolti dal Consiglio.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sull'asserita mancanza di precisione delle conclusioni del ricorso › Argomenti delle parti

punto 30
Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile poiché la ricorrente non precisa quale sia la disposizione del regolamento impugnato di cui chiede l'annullamento.
punto 31
La Commissione aggiunge che, con il presente ricorso, la ricorrente mira in sostanza all'annullamento dei motivi del regolamento impugnato e non all'annullamento del dispositivo che è, in ogni caso, ad essa favorevole. Il presente ricorso metterebbe in discussione unicamente il ‘considerando’ 19, nel quale il Consiglio espone i motivi per cui non sarebbe concesso un effetto retroattivo delle disposizioni del regolamento impugnato. Ora, il Tribunale avrebbe già dichiarato che, indipendentemente dai motivi sui quali si basa un atto, solo il dispositivo può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181, punti 30-35).
punto 32
La ricorrente sostiene che le sue conclusioni sono sufficientemente precise per indicare al Tribunale quali siano le disposizioni cui si riferisce la sua domanda d'annullamento. Nessuna disposizione specifica sarebbe stata identificata poiché rientrerebbe nella competenza del Tribunale determinare, nell'interesse della certezza del diritto, in quale misura il regolamento impugnato debba essere annullato perché si ponga rimedio alla sua irregolarità.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sull'asserita mancanza di precisione delle conclusioni del ricorso › Giudizio del Tribunale

punto 33
Dall'atto introduttivo risulta che il ricorso ha per oggetto «l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, del regolamento [impugnato] in quanto il Consiglio ha rifiutato di concedere il rimborso “retroattivo” dei dazi antidumping pagati da [Medici] prima dell'adozione di tale regolamento »
punto 34
Benché la ricorrente non abbia indicato a quale disposizione del regolamento impugnato si riferisse, dalla citazione precedente nonché da tutti gli argomenti a sostegno del ricorso risulta che quest'ultimo mira all'annullamento di tale regolamento in quanto il Consiglio non ha concesso efficacia retroattiva alle conclusioni del riesame secondo cui la ricorrente non ha praticato dumping durante il periodo d'indagine.
punto 35
In tale situazione le conclusioni della ricorrente sono sufficientemente precise per indicare al Tribunale a quale disposizione del regolamento impugnato si riferisca col presente ricorso (v., in tal senso, ordinanza della Corte 7 febbraio 1994, causa C-388/93, PIA Hifi/Commissione, Racc. pag. I-387, punti 9-11).
punto 36
Inoltre, contrariamente ai fatti della causa che ha dato luogo alla sentenza NBV e NVB/Commissione soprammenzionata, gli elementi che sono contestati dalla ricorrente, cioè gli effetti nel tempo del regolamento impugnato, fanno parte del dispositivo. Infatti, essi rientrano più precisamente nell'art. 2 dal quale risulta che gli emendamenti previsti all'art. 1 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento impugnato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In tale situazione la Commissione non può basarsi su tale sentenza per sostenere che il ricorso è irricevibile.
punto 37
Ne deriva che il motivo deve essere respinto.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sull'asserito sviamento di procedura › Argomenti delle parti

punto 38
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che lo scopo effettivo del presente ricorso è di ottenere il rimborso dei dazi antidumping pagati dalla ricorrente in applicazione del regolamento iniziale. In tale situazione la procedura da seguire sarebbe stata quella di presentare una domanda di rimborso ai sensi dell'art. 11, n. 8, del regolamento di base.
punto 39
Allorché una tale procedura amministrativa esiste e i termini da essa previsti per presentare una domanda non sono stati rispettati, un ricorso d'annullamento presentato dopo la scadenza di questi termini al fine di ottenere l'accoglimento della stessa domanda costituirebbe uno sviamento di tale procedura e dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile.
punto 40
Questo argomento si baserebbe in particolare sulla giurisprudenza relativa al rapporto tra i ricorsi d'annullamento e per risarcimento danni. Benché dalla sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burchhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, punti 10-13), e dalla sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione (Racc. pag. II-35, punto 38), risulti che l'indipendenza di questi due tipi di ricorsi deriva dalla diversità dei loro oggetti e della loro natura, ne risulterebbe anche che un ricorso per risarcimento è irricevibile se persegue lo stesso fine di un ricorso d'annullamento e cerca di eludere le conseguenze della mancata presentazione di quest'ultimo nel termine stabilito.
punto 41
La ricorrente contesta l'argomento del Consiglio e della Commissione.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sull'asserito sviamento di procedura › Giudizio del Tribunale

punto 42
Occorre rilevare innanzi tutto che, col presente ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale di valutare la legittimità del regolamento impugnato, che ha posto fine al procedimento di riesame previsto dall'art. 11, n. 3, del regolamento di base, mentre con le sue domande di rimborso essa chiede alla Commissione, basandosi sull'art. 11, n. 8, dello stesso regolamento di base, un'esenzione dall'applicazione del regolamento iniziale.
punto 43
Di conseguenza, anche supponendo che il risultato pecuniario del presente ricorso sia identico a quello delle domande di rimborso, i due procedimenti di cui trattasi hanno tuttavia una diversa natura e riguardano atti distinti delle istituzioni.
punto 44
Per quanto riguarda la giurisprudenza fatta valere dal Consiglio sui rapporti tra i ricorsi d'annullamento e per risarcimento danni che consente una deroga al principio dell'autonomia delle vie di ricorso, occorre ricordare, come ha fatto la Corte nella sua sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (Racc. pag. I-5363, punto 61), che tale eccezione « è basata in particolare sulla considerazione che i termini d'impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito, nonché sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale».
punto 45
Questa eccezione presuppone quindi che il ricorrente abbia già avuto l'opportunità di sottoporre all'esame del giudice comunitario l'atto o il comportamento dell'amministrazione che costituisce in sostanza oggetto di un secondo ricorso. Di conseguenza, essa non si applica allorché le due azioni trovano la loro origine in atti o comportamenti differenti dell'amministrazione, anche se entrambe le azioni portino, sul piano finanziario, allo stesso risultato per il ricorrente (v. sentenza Latham/Commissione, sopra menzionata, punto 38).
punto 46
Alla luce di queste considerazioni, l'eccezione sollevata dal Consiglio non può giustificare l'irricevibilità di un ricorso quale quello di cui trattasi nella presente fattispecie, col quale la ricorrente sottopone per la prima volta un atto delle istituzioni all'esame del giudice comunitario.
punto 47
Per di più, la presente domanda d'annullamento ha inoltre come scopo di sottoporre alla valutazione del giudice comunitario l'esistenza di un obbligo di applicazione retroattiva delle aliquote dei dazi adottate a conclusione di un riesame che ha come periodo di riferimento quello che è stato preso in considerazione dall'indagine iniziale, allorché il Consiglio constata che il ricorrente non ha praticato dumping.
punto 48
Ne deriva che il presente ricorso non costituisce uno sviamento di procedura e che il motivo deve di conseguenza essere respinto.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sull'interesse ad agire della ricorrente › Gli argomenti delle parti

punto 49
Il Consiglio sostiene innanzi tutto che la ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere l'annullamento del regolamento impugnato, poiché quest'ultimo non le recherebbe danno. Infatti, il dispositivo del regolamento impugnato migliorerebbe la situazione della ricorrente facendola beneficiare di un trattamento individuale che le impone un'aliquota di dazio dello 0%. Se il regolamento impugnato fosse annullato, le importazioni di borsette in cuoio fabbricate dalla Lucci Creation verrebbero di nuovo assoggettate al dazio antidumping del 38%.
punto 50
In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe alcun interesse legittimo a mettere in discussione il regolamento impugnato in quanto il regolamento di base prevede un ricorso specifico per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Se una persona tenta di ottenere una decisione particolare per la quale il diritto comunitario prevede una procedura amministrativa specifica dinanzi alla Commissione, essa non ha un interesse legittimo a chiedere la stessa decisione mediante un ricorso dinanzi al giudice comunitario finché il procedimento amministrativo è pendente, come nella fattispecie.
punto 51
Dal principio generale dell'equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni deriverebbe anche che la Corte non dovrebbe intervenire nei procedimenti amministrativi pendenti. Il Consiglio basa la sua tesi sull'applicazione per analogia della regola dell'esaurimento della fase precontenziosa del procedimento prevista esplicitamente agli artt. 175, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), 169, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) e 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee.
punto 52
Il Consiglio fa presente che le procedure di rimborso avviate dalla Commissione in seguito alle domande della ricorrente sono tuttora pendenti. Se la Commissione accogliesse favorevolmente queste domande, il presente ricorso diverrebbe senza oggetto; se essa decidesse di respingerle, la ricorrente potrebbe sempre presentare un ricorso d'annullamento contro questa decisione. La ricorrente fruirebbe quindi di una completa protezione giuridica, il che renderebbe il presente ricorso superfluo.
punto 53
La ricorrente contesta l'argomento secondo cui essa non ha alcun interesse ad agire contro il regolamento impugnato. Inoltre non sarebbe necessario per la ricevibilità del presente ricorso, basato sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), che essa abbia previamente esaurito tutte le altre vie di diritto. Infine, il presente ricorso non riguarderebbe le domande di rimborso, ma il procedimento di riesame.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sull'interesse ad agire della ricorrente › Giudizio del Tribunale

punto 54
Occorre osservare che, benché il regolamento impugnato riduca l'aliquota del dazio imposto sulle importazioni della ricorrente allo 0%, questa modifica opera solo per il futuro. Inoltre, è pacifico che il regolamento impugnato contiene un rigetto implicito della domanda della ricorrente intesa a che le aliquote dei dazi stabilite nell'ambito dell'indagine di riesame siano applicate retroattivamente (v. supra, punto 20).
punto 55
Alla luce di queste considerazioni, la ricorrente ha un interesse all'annullamento del regolamento impugnato in quanto il Consiglio non ha accolto la sua domanda di applicazione retroattiva delle disposizioni che modificano l'aliquota del dazio imponibile alle sue importazioni. Il fatto che il regolamento impugnato sia globalmente favorevole alla ricorrente non diminuisce affatto questo interesse all'annullamento della parte di tale regolamento che è ad essa sfavorevole, cioè la disposizione che riguarda l'entrata in vigore della modifica dei dazi per quanto la riguarda (v. sentenza della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849).
punto 56
Poiché il presente ricorso ha un fine che va al di là della restituzione dei dazi già pagati dalla ricorrente (v. supra, punto 47), l'interesse di quest'ultima ad agire nel presente procedimento non si può confondere con i fini perseguiti dalle domande di rimborso. In tale situazione la tutela giurisdizionale conferita alla ricorrente dal presente ricorso non sarebbe assicurata dal diritto di contestare un'eventuale decisione della Commissione sulle domande di rimborso.
punto 57
Inoltre l'argomento relativo all'applicazione analogica della regola dell'esaurimento della fase precontenziosa del procedimento prevista per altre vie di ricorso deve anch'esso essere respinto. Infatti, l'art. 173 del Trattato non prevede un tale requisito. Inoltre, la ricevibilità del ricorso d'annullamento può essere determinata solo in funzione degli obiettivi propri di tale norma e del principio della tutela giurisdizionale dei singoli (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II-1871, punto 47).
punto 58
Ne deriva che il motivo è respinto.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sul fatto che il regolamento non riguarda individualmente la ricorrente › Argomenti delle parti

punto 59
II Consiglio sostiene che il regolamento impugnato non riguarda individualmente la ricorrente. Innanzi tutto essa non sarebbe stata trattata in qualità di importatrice collegata nell'indagine di riesame. Benché la ricorrente e la Lucci Creation fossero state inizialmente considerate dalla Commissione come società collegate poiché esse controllano congiuntamente una società terza, la «Medici Germany (Asia) Ltd», la ricorrente stessa avrebbe contestato l'esistenza di un tale legame nella sua lettera dell'11 settembre 1998.
punto 60
II Consiglio non contesta il fatto che il margine di dumping sia stato dimostrato partendo da prezzi all'esportazione determinati sulla base delle vendite effettuate dalla ricorrente a clienti indipendenti. Tuttavia, i dati forniti dalla ricorrente sarebbero serviti come base solo per le conclusioni che hanno consentito di determinare un dazio individuale dello 0% per le borsette fabbricate dalla Lucci Creation e non sarebbero stati presi in considerazione per la determinazione degli effetti del regolamento impugnato nei tempi che sono contestati nel presente ricorso.
punto 61
II Consiglio sostiene inoltre che la partecipazione al procedimento amministrativo non individualizza di per sé la ricorrente nei confronti del regolamento impugnato.
punto 62
La ricorrente sostiene che il regolamento la riguarda individualmente.

Sentenza › Sulla ricevibilità › Sul fatto che il regolamento non riguarda individualmente la ricorrente › Giudizio del Tribunale

punto 63
Occorre rilevare in via preliminare che, come la Commissione ha indicato nella lettera del 15 settembre 1998, la discussione circa la natura del rapporto esistente tra le due imprese, intesa ad accertare se esse siano imprese collegate nel senso stretto del termine o se abbiano concluso un accordo di compensazione, non è pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base. La Commissione può in entrambi i casi determinare il prezzo all'esportazione.
punto 64
Nella fattispecie risulta chiaramente dal quindicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato e dal documento relativo all'informazione finale del 27 agosto 1998 che la Commissione ha utilizzato il prezzo di rivendita della ricorrente per calcolare i prezzi all'esportazione della Lucci Creation e di conseguenza l'aliquota del dazio da istituire supera l'importazione dei prodotti di questa società.
punto 65
Alla luce di queste considerazioni, la giurisprudenza riconosce la legittimazione ad agire per annullamento nei confronti di un regolamento che istituisce dazi antidumping per gli importatori i cui prezzi di rivendita sono stati presi in considerazione per la determinazione dei prezzi all'esportazione (v., in particolare, ordinanza della Corte 11 novembre 1987, causa 205/87, Nuova Ceam/Commissione, Racc. pag. 4427, punto 13, e sentenza della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punti 12 e 15).
punto 66
Ne deriva che la ricorrente è individualmente interessata dal regolamento impugnato.
punto 67
Inoltre il Consiglio non potrebbe sostenere che la ricorrente è individualmente interessata unicamente dall'art. 1, che modifica le aliquote dei dazi previsti dal regolamento iniziale, e che la irretroattività di queste modifiche, che risulta dall'art. 2 che prevede che il regolamento impugnato entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, riguarda tutti gli importatori.
punto 68
Gli effetti prodotti dal regolamento impugnato nei confronti della ricorrente costituiscono il risultato dell'applicazione congiunta di queste due disposizioni, di modo che la ricorrente non potrebbe essere interessata dall'una senza esserlo dall'altra.
punto 69
Da tutto quanto precede risulta che i motivi con cui viene eccepita l'irricevibilità del ricorso devono essere respinti nel loro insieme.

Sentenza › Sul merito

punto 70
La ricorrente deduce in sostanza tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo si riferisce ad una violazione delle regole del Trattato, dei principi fondamentali, del regolamento di base nonché delle disposizioni pertinenti dell'accordo sull'attuazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo antidumping dell'OMC»). Il secondo è relativo ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il terzo si riferisce ad una violazione del principio di proporzionalità.

Sentenza › Sul merito › Sul primo motivo, relativo alla violazione delle regole del Trattato, dei principi fondamentali, delle disposizioni del regolamento di base nonché delle disposizioni pertinenti dell'accordo antidumping dell'OMC › Argomenti delle parti

punto 71
La ricorrente fa valere che il regolamento di base, nei suoi artt. 7, n. 1, e 9, n. 4, riporta un principio fondamentale del diritto antidumping comunitario in base al quale dazi antidumping provvisori o definitivi possono essere imposti solo se sono soddisfatte cumulativamente tre condizioni, relative all'esistenza di una pratica di dumping, ad un danno causato all'industria comunitaria e al nesso di causalità tra questa pratica e questo danno.
punto 72
Secondo la ricorrente, lo stesso principio è alla base degli artt. 7, n. 1, e 9 dell'accordo antidumping dell'OMC ai quali le istituzioni sono tenute a conformarsi (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 29).
punto 73
La ricorrente rileva che il riesame nella fattispecie ha accertato che essa e la Lucci Creation non avevano praticato dumping durante il periodo d'indagine. Inoltre, nulla lascierebbe pensare che entrambe le società abbiano fatto ricorso a pratiche di dumping in qualsiasi altro momento. Di conseguenza, le condizioni richieste non sarebbero state soddisfatte nel momento in cui i dazi antidumping definitivi sono stati istituiti dal regolamento iniziale. Questa constatazione avrebbe dovuto indurre il Consiglio a concedere il rimborso dei dazi già versati alla ricorrente.
punto 74
Per quanto riguarda gli argomenti del Consiglio secondo cui l'applicazione retroattiva di un regolamento che chiude un riesame sarebbe incompatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, la ricorrente sostiene che la retroattività può essere applicata in maniera selettiva, in modo che questi principi fondamentali non siano violati, in quanto una tale applicazióne sarebbe favorevole a taluni esportatori.
punto 75
Il Consiglio sostiene innanzi tutto che né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC contengono una disposizione esplicita che imponga ad esso di applicare retroattivamente un regolamento che chiude un riesame. In forza della nozione che è alla base dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base, un tale regolamento avrebbe effetto solo in futuro. Inoltre, nella fattispecie, il fine dell'indagine di riesame non sarebbe stato di dare un beneficio retroattivo agli esportatori che non avevano partecipato all'indagine iniziale.
punto 76
In secondo luogo, il Consiglio afferma che il regolamento iniziale era valido, poiché esso ha agito rispettando pienamente i requisiti del regolamento di base e dell'accordo antidumping dell'OMC. Le conclusioni dell'indagine di riesame non potrebbero invalidare quelle dell'indagine iniziale, e il fatto che entrambe riguardano lo stesso periodo d'indagine non cambierebbe niente. Sarebbe chiaramente errato dedurre dal fatto che le conclusioni esposte in un regolamento antidumping o di riesame siano basate su fatti del passato che questi regolamenti debbano necessariamente avere un effetto retroattivo.
punto 77
In terzo luogo, il Consiglio fa valere che la sola circostanza eccezionale che caratterizza il riesame nella fattispecie si riferisce al comportamento eccezionalmente favorevole delle istituzioni, che vi hanno proceduto rapidamente. Tuttavia, questo aspetto non lo renderebbe diverso da qualsiasi altro riesame condotto in conformità all'art. 11, n. 3, del regolamento di base e non potrebbe quindi giustificare che, nei confronti di questa disposizione, sia ad esso conferito un effetto retroattivo.
punto 78
In quarto luogo, conferendo un effetto retroattivo ad un regolamento che chiude un'indagine di riesame, il Consiglio metterebbe gli esportatori che hanno collaborato solo al riesame su un piede di parità con quelli che hanno partecipato all'indagine iniziale, il che rischierebbe di compromettere tutto il sistema delle indagini antidumping previsto dal regolamento di base. Il Consiglio sottolinea che l'avviso di apertura dell'indagine iniziale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, come richiede l'art. 5, n. 9, del regolamento di base, e che, in tale situazione, la ricorrente non potrebbe sostenere di non essere stata avvertita circa il procedimento.
punto 79
In quinto luogo, l'applicazione retroattiva del regolamento adottato a conclusione di un riesame rischierebbe di avere effetti incompatibili con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Secondo la giurisprudenza attuale, un provvedimento comunitario potrebbe avere effetto retroattivo solo se il legittimo affidamento di tutti gli interessati è debitamente rispettato. Poiché il regolamento impugnato prevede un dazio individuale superiore all'aliquota del 38% per due esportatori, un'applicazione retroattiva di tale regolamento avrebbe obbligato gli importatori delle borsette di questi esportatori a pagare la differenza tra questa aliquota del 38% ed il loro dazio individuale.
punto 80
In sesto luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente su un'applicazione retroattiva selettiva, il Consiglio ritiene che la regola particolare dell'art. 10, n. 3, del regolamento di base non potrebbe essere applicata ad un regolamento adottato a conclusione di un riesame, in particolare poiché deriva dalla natura di un riesame ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base che un tale regolamento abbia effetti solo per il futuro. L'argomento della ricorrente comporterebbe una trasformazione del sistema del regolamento di base in un sistema in cui i dazi antidumping definitivi perderebbero questo carattere definitivo e sarebbero subordinati ad un riesame successivo.

Sentenza › Sul merito › Sul primo motivo, relativo alla violazione delle regole del Trattato, dei principi fondamentali, delle disposizioni del regolamento di base nonché delle disposizioni pertinenti dell'accordo antidumping dell'OMC › Giudizio del Tribunale

punto 81
Occorre determinare innanzi tutto la portata della disposizione dell'art. 11, n. 3, del regolamento di base, in particolare laddove esso stabilisce che, nel procedimento di riesame, «la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato (...)».
punto 82
Come la Corte ha precitato nella sentenza 24 febbraio 1987, causa 312/84, Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione (Racc. pag. 841, punto 11), la procedura di riesame opera « qualora si registri una variazione nei dati accertati ed assunti come base per il regolamento che ha istituito i dazi antidumping ». Essa ha quindi come finalità di adattare i dazi imposti alla variazione degli elementi che erano alla loro origine e presuppone quindi la modifica di questi elementi.
punto 83
E' pacifico che, nella fattispecie, non vi è stato alcun cambiamento di circostanze che potrebbe aver motivato l'apertura del riesame da parte della Commissione. Come risulta, da un lato, dal n. 1 dell'avviso 13 settembre 1997 e, dall'altro, dal terzo ‘considerando’ del regolamento impugnato, la finalità di questa procedura è stata unicamente di consentire alle imprese che non avevano partecipato al procedimento iniziale di ottenere un trattamento individuale sulla base dei loro prezzi all'esportazione.
punto 84
A tal fine la Commissione, in un intento di economia di mezzi e di celerità del procedimento, ha deciso di impiegare il periodo d'indagine che era stato alla base dell'istituzione dei dazi definitivi. A tal riguardo la Commissione ed il Consiglio all'udienza hanno indicato al Tribunale che una tale scelta non aveva precedenti nella prassi della Commissione in materia di riesame.
punto 85
In quanto l'indagine di riesame non ha avuto come finalità di adattare i dazi antidumping imposti a cambiamenti di circostanze e in quanto inoltre essa è servita a riesaminare gli elementi che erano stati all'origine di questi dazi, occorre constatare che il Consiglio, contrariamente a quanto afferma, non ha proceduto ad un riesame dei provvedimenti in vigore ma in realtà ha riaperto il procedimento iniziale.
punto 86
Di conseguenza, le istituzioni, in quanto sono uscite esse stesse dall'ambito previsto dal regolamento di base per il procedimento di riesame, non possono avvalersi della struttura e delle finalità di questo procedimento per ostacolare la domanda della ricorrente.
punto 87
Del resto, allorché, nell'ambito di un'indagine quale quella che si è svolta nella presente causa (v., supra, punti 83-85), le istituzioni constatano che manca uno degli elementi sulla base dei quali i dazi antidumping definitivi sono stati imposti, non si può più ritenere che le condizioni previste all'art. 1 del regolamento di base fossero soddisfatte all'atto dell'adozione del regolamento iniziale e le misure di difesa commerciale contro le esportazioni della Lucci Creation verso la Comunità fossero quindi necessarie. Alla luce di queste considerazioni, le istituzioni sono obbligate a trarre tutte le conseguenze della scelta del periodo d'indagine per il riesame di cui trattasi e, poiché esse hanno constatato che la Lucci Creation non aveva praticato dumping durante tale periodo, devono conferire una portata retroattiva a tale constatazione.
punto 88
Per quanto riguarda l'argomento del Consiglio secondo cui l'applicazione retroattiva del regolamento impugnato costituirebbe un bonus ingiustificato a causa della mancanza di cooperazione della ricorrente nell'indagine iniziale, occorre osservare che la possibilità, conferita alla Commissione dal combinato disposto dell'art. 18 del regolamento di base e dell'art. 9, n. 5, dello stesso regolamento, di istituire, in caso di mancata cooperazione all'indagine, dazi antidumping sulla base dei dati disponibili ha come fine che questi dazi vengano istituiti in maniera non discriminatoria su tutte le importazioni di un prodotto provenienti da un certo paese. Essa non ha per contro come finalità di penalizzare gli operatori per la loro mancata partecipazione ad un'indagine antidumping.
punto 89
Inoltre, ammettere la posizione del Consiglio, mentre si è ritenuto nella fattispecie che questo aveva l'obbligo di trarre tutte le conseguenze delle conclusioni dell'indagine di riesame, comporterebbe un indebito arricchimento della Comunità a spese del ricorrente.
punto 90
Per quanto riguarda le difficoltà sollevate dal Consiglio circa la possibilità d'applicare retroattivamente il regolamento impugnato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante, benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., in particolare, sentenza della Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, punto 17 e la giurisprudenza citata).
punto 91
Di conseguenza, l'applicazione retroattiva degli atti delle istituzioni può essere ammessa qualora sia atta a comportare, per l'interessato, una situazione giuridica più favorevole e il legittimo affidamento di questa sia stato debitamente rispettato (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 aprile 1997, causa C-310/95, Road Air, Racc. pag. I-2229, punto 47).
punto 92
Nella fattispecie nessun principio giuridico avrebbe impedito al Consiglio di limitare l'applicazione retroattiva del regolamento impugnato unicamente nei confronti degli esportatori che hanno beneficiato di una modifica favorevole dell'aliquota del dazio applicabile ai loro prodotti. Per gli altri, il regolamento impugnato può modificare la loro situazione giuridica solo per il futuro in applicazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
punto 93
Da tutto quanto precede risulta che si deve accogliere il primo motivo e annullare il regolamento impugnato in quanto il Consiglio non ha conferito efficacia retroattiva alla modifica dell'aliquota del dazio antidumping imposto sulle importazioni dei prodotti della Lucci Creation da parte della ricorrente, senza che occorra analizzare gli altri motivi dedotti da quest'ultima.
punto 94
Il ricorso mira tuttavia non alla soppressione della disposizione che modifica l'aliquota del dazio applicabile a queste importazioni, ma all'annullamento della disposizione che limita nel tempo gli effetti di questa modifica. Occorre quindi tener fermo il regolamento sino a che le istituzioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza implica, a norma dell'art. 174, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 231, secondo comma, CE) (v. sentenza Timex/Consiglio e Commissione, sopracitata, punto 32).

Sentenza › Sulle spese

punto 95
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio è risultato soccombente nei suoi motivi per cui va condannato a sostenere, oltre alle sue spese, quelle della ricorrente.
punto 96
La Commissione, interveniente, sopporterà le proprie spese ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, in base al quale le istituzioni che intervengono nella controversia sopportano le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, è annullato in quanto il Consiglio non ha tratto tutte le conseguenze dalle conclusioni dell'indagine di riesame concernente le importazioni da parte della ricorrente dei prodotti della Lucci Creation Ltd. 2) La modifica dell'aliquota dei dazi è mantenuta fino a che le istituzioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza implica. 3) Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente. 4) La Commissione sopporterà le proprie spese.

Firme

Tiili Lindh Moura Ramos Cooke Mengozzi Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 giugno 2000. Il cancelliere H. Jung Il presidente V. Tiili

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze