Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 421 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13804
- Abitualità e professionalità nel reato
- Dichiarazione di delinquenza abituale
- Revoca
- Possibilità solo in occasione della revoca delle misure di sicurezza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Secondo quanto affermato con precedente sentenza interpretativa di rigetto, l'art. 69, comma quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354 - come modificato dall'art. 21, l. 10 ottobre 1986 n. 663 - va interpretato nel senso, conforme a Costituzione, che la dichiarazione di delinquenza abituale professionale o per tendenza puo essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza di una misura di sicurezza, onde va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in base all'interpretazione contraria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Norme impugnate
- art. 69, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 21 legge 10 ottobre 1986, n. 663
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Trento nel procedimento di sorveglianza relativo a Lair Ulrich, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 1° dicembre 1988, il magistrato di sorveglianza di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente od in corso una misura di sicurezza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, con la quale è stato ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost.;
che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con le ordinanze nn. 911 e 1026 del 1988, che hanno concluso per la manifesta infondatezza di identiche questioni;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;
che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Trento con ordinanza 1° dicembre 1988.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
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