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Sez. 3, Sentenza n. 3535 del 16/10/1976 (Rv. 382286 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - SENTENZA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 765 DEL 1952 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382286-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - SENTENZA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 765 DEL 1952 - IRRILEVANZA.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie non si estende al procedimento di opposizione all'esecuzione delle sentenze di rilascio di fondi rustici, neppure quando si invochi la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art 3 legge 11 luglio 1952 n 765 (sospensione fino al termine dell'annata agraria), in quanto viene in contestazione soltanto l'applicabilita di una norma incidente sul processo esecutivo. Ne su tale materia ha innovato la legge 11 agosto 1973 n 533, sul nuovo processo del lavoro, poiche l'art 409 cod proc civ, nel nuovo testo risultante da essa legge, fa salva la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, tanto nei suoi limiti positivi, che in quelli negativi, risultanti dalle leggi previgenti. (V 1099/71, mass n 351166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)