Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 settembre 1982, causa 114/81
Epigrafe
Nella causa 114/81,
Tunnel Refineries Limited, società di diritto britannico con sede sociale in Londra, Thames Bank House, Greenwich, SE1O OPA, rappresentata dalľavv. Francis Jacobs, barrister, del Middle Temple, su procura dell'avv. Graham Child, solicitor, Slaughter & May, 35 Basinghall Street, Londra EC2V 5DB, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger & Hoss, 15, Côte d'Eich,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee, assistito dal sig. Arthur Bräutigam, amministratore presso lo stesso servizio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Lussemburgo,
convenuto
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, consigliere giuridico, assistito dal sig. F. Lamoureux, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. O. Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
causa avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1981 (GU L 44, pag. 1) che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111 (GU L 134, pag. 4) che stabilisce disposizioni comuni per ľisoglucosio,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
Avvocato generale: G. Reischl
Cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della controversia, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — Antefatti della controversia
punto 1
Con sentenza pregiudiziale 25 ottobre 1978, nelle cause riunite 103/77 e 145/77 (Royal Scholten-Honig (Holdings) Ltd. e/ Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Ltd. c/Intewention Board for Agricultural Produce, Race. 1978, pag. 2037), la Corte di giustizia ha dichiarato invalido il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio in quanto imponeva, agli artt. 8 e 9, un contributo sulla produzione di isoglucosio pari a 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977-1978. La Corte ha accertato, in effetti, che il regime istituito dagli articoli suddetti ledeva il principio generale d'uguaglianza (nella fattispecie, fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio). La Corte ha tuttavia aggiunto che tale pronuncia lasciava al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili col diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti.
punto 2
A seguito di detta sentenza, il Consiglio adottava, il 25 giugno 1979, in base alla proposta di regolamento elaborata dalla Commissione, il regolamento n. 1293/79 (GU L 162, pag. 10 con rettifica nella GU L 176, pag. 37, in allegato), che modifica il regolamento n. 1111/77. Detto regolamento entrava in vigore, ai sensi del suo art. 5, il 1° luglio 1979.
punto 3
Il regolamento n. 1293/79 modificava il regolamento n. 1111/77 alla luce della sentenza della Corte 25 ottobre 1978. Atteso che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio consisteva nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle in vigore per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980, il regolamento n. 1293/79 introduceva, in particolare, a titolo transitorio fino a tale data, un sistema temporaneo di quote di produzione per l'isoglucosio (cfr. 6° considerando). La motivazione delle modalità di assegnazione e della fissazione delle quote era illustrata nel 7° considerando. L'ottavo considerando trattava della necessità di fissare l'importo specifico del contributo sulla produzione applicabile alla produzione di isoglucosio.
Questi vari considerandi si concretizzavano nella disciplina stabilita dall'art. 3 del regolamento che inseriva, dopo l'art. 7 del regolamento n. 1111/77, iltitolo II: «Regime delle quote».
L'art. 4 del regolamento disponeva che il regolamento n. 1111/77 veniva completato con il seguente allegato II:
ALLEGATO II
Impresa Indirizzo della sede sociale Quota di base in tonnellate espresse in materia secca
Maizena GmbH
D-2000 Hamburg 1,
Postfach 1000
28000
Amylum SA
Rue de l'Intendant 49
Β-1020 Bruxelles
56667
SA Roquette Frères
17, boulevard Vauban,
F-5900 Lille
15887
SPAD
15063 Cassano Spinola,
I-Alessandria,
casella postale 1
5863
Fabbriche riunite amido glucosio destrina, Spa
Piazza Erculea 9,
I-Milano
10706
Tunnel Refineries Ltd.
Thames Bank House,
Greenwich,
UK-London SE10 OPA
21696
punto 4
Con distinte sentenze 29 ottobre 1980 pronunciate rispettivamente nelle cause 138/79, Roquette c/ Consiglio (Race. 1980, pag. 3333) e 139/79, Maizena zi Consiglio (Race. 1980, pag. 3393), la Corte ha annullato il regolamento n. 1293/79 per violazione di forme sostanziali in quanto tale regolamento era stato adottato il 25 giugno 1975 in mancanza del parere del Parlamento, a norma dell'art. 43 del Trattato, sulla proposta trasmessagli il 19 marzo 1979. Tuttavia, nella motivazione di tali sentenze, la Corte ha respinto tutti i mezzi diretti, nel merito, contro il regime delle quote di produzione istituito da tale regolamento e, in particolare, contro la fissazione delle quote di base delle ricorrenti nelle due cause.
punto 5
Con regolamento 24 giugno 1980, n. 1592 (GU L 160, pag. 12), adottato in pendenza delle cause nn. 138 e 139/79, il Consiglio ha dichiarato applicabile al periodo 1o luglio 1980-30 giugno 1981 il regime delle quote di produzione per l'isoglucosio risultante dall'art. 9 del regolamento n. 1111/77 (come modificato dal regolamento n. 1293/79).
punto 6
Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1980, la società di diritto francese Roquette Frères, che produce, fra l'altro, dell'isoglucosio nella sua fabbrica di Lestrem (Pas de Calais), ha domandato alla Corte di «dichiarare invalido», per quanto la concerne, l'art. 2 e l'allegato II del regolamento del Consiglio 24 giugno 1980, n. 1592, recante applicazione del regime delle quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1o luglio 1980-30 giugno'1981.
punto 7
Tali disposizioni hanno formato oggetto di un analogo ricorso intentato dalla società di diritto tedesco Maizena, il 5 agosto 1980.
punto 8
Tali cause sono state iscritte al ruolo della Corte ai nn. 176 e 179/80, rispettivamente per i ricorsi Maizena e/Consiglio e Roquette c/Consiglio.
punto 9
Il 10 gennaio 1981, vale a dire in pendenza del procedimento riguardante le cause 176 e 179/80, il Consiglio ha adottato, dopo aver ottenuto il parere del Parlamento europeo emesso il 9 febbraio 1981, i due seguenti regolamenti:
a) Il regolamento n. 387/81 (GU L 44, pag. 1) che modifica il regolamento n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio. Tale regolamento fissa nuovamente, in particolare, tramite un rinvio alle disposizioni del regolamento n. 1111/77, il regime delle quote di produzione con effetto retroattivo al 1° luglio 1979.
b) Il regolamento n. 388/81 (GU L 44, pag. 4), che modifica il regolamento n. 1592/80. Tale regolamento, ai sensi del secondo considerando, è stato adottato «onde evitare ogni incertezza per quanto riguarda la legalità dell'art. 2 del regolamento n. 1592/80». L'art. 1 del regolamento n. 388/81 modifica l'art. 2 del regolamento n. 1592/80 che rinvia all'art. 9 del regolamento n. 1111/77. Questa nuova formulazione ha lo scopo di estendere alla campagna 1980-1981 il regime delle quote di produzione dell'isoglucosio. A norma dell'art. 2, il regolamento n. 388/81 è applicabile dal 1° luglio 1980.
punto 10
Con ordinanza 2 aprile 1981, la Corte ha preso atto della rinuncia agli atti della società Maizena nella causa 176/80 cancellando la causa dal ruolo della Corte.
punto 11
D'altro canto, la causa 179/80 è ancora pendente dinanzi alla Corte.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — Lo svolgimento del procedimento
punto 1
Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 1981, la società G. R. Amylum domanda alla Corte l'annullamento del regolamento del Consiglio n. 387/81.
punto 2
Con controricorso 30 giugno 1981, registrato nella cancelleria della Corte il 1° luglio successivo, il Consiglio ritiene il ricorso infondato.
punto 3
La ricorrente ha depositato nella cancelleria della Corte la sua replica il 14 settembre 1981.
punto 4
Con istanza registrata nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1981, la Commissione ha chiesto alla Corte di essere autorizzata ad intervenire a sostegno del Consiglio.
Con ordinanza 30 settembre 1981, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di ammettere l'intervento della Commissione.
Con atto d'intervento registrato nella cancelleria della Corte il 17 novembre 1981, la Commissione ritiene fondata la posizione del Consiglio.
punto 5
Il Consiglio delle Comunità europee ha depositato la sua controreplica il 17 ottobre 1981.
punto 6
La ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull'atto d'intervento l'8 gennaio 1982.
punto 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
punto 8
Con ordinanza 24 marzo 1982, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, di assegnare la causa alla Seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
punto 1
Nel ricorso introduttivo del giudizio, la società di diritto inglese Tunnel Refineries Limited conclude che la Corte voglia:
annullare il regolamento n. 387/81,
in subordine, annullare l'art. 1, nn. 3 e 4, del regolamento n. 387/81,
in ogni caso, condannare il convenuto alle spese.
punto 2
Nel controricorso, il Consiglio delle Comunità europee:
domanda alla Corte di respingere in quanto infondata la domanda di annullamento avanzata dalla ricorrente e di condannare questa alle spese.
punto 3
Nell'atto d'intervento, la Commissione sostiene le conclusioni del Consiglio miranti:
al rigetto del ricorso diretto all'annullamento;
alla condanna della ricorrente alle spese.
punto 4
Nella replica, la ricorrente conferma le sue conclusioni.
punto 5
Nella controreplica, il Consiglio delle Comunità europee conferma le conclusioni formulate nel controricorso.
punto 6
Nelle sue osservazioni sull'atto di intervento, la ricorrente conferma le sue conclusioni.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Primo mezzo fondato sulla violazione del principio generale della non retroattività della legge
punto 1
La società Tunnel Refineries Limited sostiene che, a quanto risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, in linea di principio non sono ammessi, nel diritto comunitario, atti normativi a efficacia retroattiva e che, anche quanto imposta dalla necessità, tale retroattività è ammissibile solo con effetti assai limitati.
a) A parere della ricorrente, la Corte non ha mai dovuto pronunciarsi sulla legittimità della retroattività «vera e propria»; tuttavia dalla giurisprudenza relativa alla data di entrata in vigore dei regolamenti si può desumere che la Corte ha inteso, innanzitutto, dare una definizione circoscritta alla nozione di retroattività non ammettendola nel caso in cui si vertesse, di fatto, su di un'applicazione immediata di una norma ad una situazione sorta precedentemente ma non ancora esaurita, e, in secondo luogo, che la Corte ha giustificato la retroattività degli atti comunitari solo ove lo imponesse un'esigenza imperativa diretta alla tutela di un interesse generale comunitario. In ogni caso, detta giurisprudenza, formatasi nell'ambito di controversie relative all'applicazione nel tempo di provvedimenti economici (importi compensativi, misure nazionali di salvaguardia adottate per far fronte a vicende monetarie ...) attiene soltanto ad una retroattività estremamente limitata nel tempo (qualche giorno), per lo più resa necessaria dalla natura stessa dei meccanismi in gioco (provvedimenti monetari) e riguardante ipotesi per nulla comparabili al caso di specie in cui la retroattività abbraccia svariati anni.
Concludendo su questo punto, la ricorrente si basa sulle sentenze della Corte nelle cause 42 e 49/59 (Racc. 1961, pag. 103), 88/76 (Racc. 1977, pag. 709) e 98/76 (Racc. 1979, pag. 69) per affermare che la Corte ha posto come principio il divieto di retroattività nel diritto comunitario quando la retroattività considerata contrasta coi principi di certezza del diritto e di legalità. Tale caso, a suo giudizio, si verifica ove il Consiglio decida di ripristinare retroattivamente un atto dichiarato invalido dalla Corte.
b) Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che il Consiglio non ha cercato di appurare la necessità di attribuire efficacia retroattiva al regolamento impugnato.
Secondo la ricorrente gli argomenti del Consiglio e dell'interveniente tendono a sostenere la legittimità di norme a carattere retroattivo purché ricorrano due condizioni: il rispetto del legittimo affidamento degli interessati, da un lato, e la necessità di far salve preminenti considerazioni di interesse pubblico, dall'altro.
In ordine all'argomento fondato sulla inesistenza di una legittima aspettativa da tutelare, la ricorrente ritiene tale tesi fondamentalmente erronea nel senso che la nozione di legittimo affidamento non trova applicazione nel caso di specie. Il rispetto del legittimo affidamento rappresenta un limite all'attività del legislatore istituito dalla Corte per tutelare i singoli contro gli effetti futuri di norme la cui applicazione immediata comporterebbe la lesione del convincimento, da parte di tali soggetti, che il regime giuridico preesistente non venga bruscamente modificato. Il principio del legittimo affidamento costituisce quindi, a parere della ricorrente, solo una delle applicazioni del principio generale secondo cui la legge può solo disciplinare le conseguenze future degli atti passati. La nozione stessa di legittimo affidamento contrasta pertanto con la nozione di retroattività.
Il principio del legittimo affidamento non può, in quanto tale, rendere legittima una normativa prima facie illegittima per effetto del divieto generale, posto dal diritto comunitario, nei confronti della retroattività della legge. Tale è il motivo per cui la ricorrente conclude che il principio del legittimo affidamento «è privo di qualsiasi relazione con la legge retroattiva».
Al riguardo, in risposta agli argomenti addotti dalla Commissione, la ricorrente ammette in effetti, la mancanza di un legittimo affidamento, da parte sua, ad un rimborso dei contributi versati in applicazione del regolamento n. 1293/79. Essa ritiene, invece, di essere titolare, in forza dell'annullamento di tale regolamento pronunziato con le sentenze della Corte nelle cause 138 e 139/79, non di un legittimo affidamento ma di un diritto al rimborso dei contributi corrisposti in conformità a tale normativa illegittima e, per lo stesso motivo, di non doversi veder imposta la reintroduzione retroattiva della disciplina dichiarata invalida dalla Corte.
In ordine all'argomento basato sulle preminenti considerazioni di interesse pubblico, la ricorrente sostiene la sua infondatezza. Infatti, a suo parere, la retroattività del regolamento n. 387/81 ha la sola funzione di rendere esigibile il contributo sull'isoglucosio per la stagione 1979-1980. Essendo stato annullato il contributo delle sentenze 138 e 139/79, si tratta quindi di una nuova imposizione. Orbene quest'ultima non ha più ragione d'essere in quanto lo scopo perseguito con l'introduzione di tale contributo — ossia la limitazione della produzione di isoglucosio — è stato indubbiamente raggiunto. Ove ciò non fosse avvenuto, la ricorrente fa rilevare che l'imposizione retroattiva del contributo non avrebbe alcuna influenza sul volume della produzione già realizzata.
La ricorrente si adopera poi a confutare un altro argomento, addotto dal Consiglio e dalla Commissione, secondo cui il rimborso del contributo implicherebbe un vantaggio finanziario inaspettato e indebito per i produttori di isoglucosio. Su questo punto, essa fa notare che l'annullamento del regolamento n. 387/81, così come, in precedenza, quello del regolamento n. 1293/79, procurerà un solo vantaggio ai produttori di isoglucosio: quello di cessare di essere assoggettati ad un regime illegittimo. Tale vantaggio, secondo la ricorrente, non può costituire un argomento contro l'annullamento di un regime illegittimo. Al riguardo, l'argomento della Commissione secondo cui il contributo è rimborsabile solo nel caso in cui la ricorrente provi di aver subito un danno non è pertinente. La ricorrente asserisce che il diritto comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte, rinvia in queste materie ai diritti nazionali. Ora, solo la legge italiana e quella danese impongono una condizione analoga a quella prospettata dalla Commissione. Nel diritto britannico, come d'altronde negli altri ordinamenti giuridici, il principio dell'indebito arricchimento vuole che il soggetto che ha ricavato un vantaggio, non a titolo gratuito, senza causa giuridica, è tenuto alla restituzione. Nella specie, la ricorrente ritiene che la Comunità — non gli operatori — si sia «indebitamente arricchita» rimanendo in possesso del ricavato di un contributo corrisposto in forza di una normativa dichiarata illegittima.
Infine, la ricorrente contesta che l'asserita discriminazione sofferta dai produttori di zucchero, in caso di rimborso del contributo di cui è causa, sia tale da poter legittimare l'imposizione retroattiva del contributo nella produzione di iso-glucosio. La Comunità è innanzitutto tenuta ad osservare il principio della legalità e non può mantenere in vigore una normativa illegittima adducendo che la sua soppressione comporterebbe una nuova illegittimità.
Per questi motivi, la ricorrente conclude, su questo argomento, che il Consiglio non è riuscito a dimostrare che l'efficacia retroattiva attribuita al regolamento n. 387/81 sia giustificata dall'esigenza di salvaguardare un interesse pubblico imperativo.
c) Per giunta, l'efficacia retroattiva decisa dal Consiglio è, nel caso di specie, contraria al diritto comunitario sotto un duplice profilo: per inosservanza della sentenza della Corte di giustizia e dell'obbligo di consultare il Parlamento contemplato dal Trattato.
Nelle cause 138 e 139/79, la Corte si è volontariamente astenuta dal fare uso della possibilità di limitare nel tempo, a norma dell'art. 174, 2° comma, del Trattato, gli effetti della pronunzia di annullamento del regolamento n. 1293/79 pur essendo stata sollecitata in tal senso dalla Commissione, nei suoi interventi, e dall'avvocato generale, nelle sue conclusioni. Se ne deve concludere che la Corte ha inteso annullare «ab initio» il regolamento n. 1293/79.
In proposito, la ricorrente considera la distinzione, operata dal Consiglio, fra gli effetti dell'annullamento per vizi di forma e quelli dell'annullamento per vizi di merito. Secondo la ricorrente, nulla consente di ricavare, dall'art. 173 del Trattato CEE, una tale distinzione né di giungere ad affermare che le conseguenze di un annullamento dipendono dal motivo per il quale l'annullamento è stato pronunziato. Il motivo dell'annullamento è privo di conseguenze sul piano giuridico e non può sostenersi che un annullamento per vizio di forma attribuisce all'autore dell'atto annullato il potere di ripristinare retroattivamente i provvedimenti dichiarati illegittimi.
Mettendo nuovamente in vigore, col regolamento n. 387/81, una normativa identica a quella del regolamento annullato e conferendole efficacia retroattiva, il Consiglio ha quindi cercato di «ovviare alle conseguenze dell'annullamento» del regolamento n. 1293/79. Un tale modo di procedere, oltre ad ignorare il carattere vincolante della formalità di consultazione del Parlamento, priva i soggetti lesi dall'atto retroattivo di un rimedio giuridico nei confronti di questo: il ricorso per la violazione, di fatto, di una forma sostanziale. Tale conseguenza è tanto più grave in quanto il Parlamento europeo non ha titolo ad agire in forza dell'art. 173 del Trattato ed in quanto, in tal modo, non rimane alcun mezzo per far garantire dalla Corte l'osservanza dell'obbligo di consultazione. Ne discende che il legislatore comunitario potrebbe, del tutto impunemente, ignorare i requisiti di forma dei propri atti.
Nella fattispecie non si può certo negare che il Parlamento sia stato formalmente consultato. Tuttavia, attribuendo al regolamento n. 387/81 un'efficacia retroattiva, il Consiglio ha «cercato di supplire alla mancata consultazione del Parlamento così come esso era tenuto (a fare) all'atto dell'emanazione del regolamento n. 1293/79» e ha pertanto violato l'obbligo di consultazione. Per essere effettiva e conforme al metodo democratico, la consultazione deve avvenire prima che la normativa su cui il Parlamento deve esprimere il proprio parere produca effetti. Ammettere, nella specie, la legittimità dell'efficacia retroattiva significherebbe ridurre l'obbligo di consultazione ad una formalità priva di significato e consentire al Consiglio di sottrarvisi di fatto se non di diritto.
punto 2
Il Consiglio delle Comunità europee, convenuto, ritiene dal canto suo, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, ed in particolare dal punto 20 della sentenza 98/78 (Race. 1979, pag. 69), che la retroattività degli atti comunitari non sia affatto esclusa in linea di principio. Tuttavia la Corte ha inteso sottoporre la retroattività degli atti comunitari al controllo giudiziario per garantire il rispetto, in particolare, delle seguenti condizioni:
innanzitutto, la tutela del legittimo affidamento degli interessati quando sussiste,
e, in secondo luogo, la verifica che la retroattività dell'atto sia necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito dalla normativa litigiosa, ovvero a soddisfare un interesse pubblico imperativo.
Il Consiglio ritiene che le condizioni così definite siano state osservate nella fattispecie.
a) Il legittimo affidamento degli interessati non è configurabile alla luce delle circostanze in cui è stato annullato il regolamento n. 1293/79 e del costante atteggiamento delle istituzioni comunitarie.
Infatti, fin dal 17 maggio 1977 (data di entrata in vigore del regolamento n. 1111/77) i produttori di isoglucosio erano a conoscenza dell'intenzione della Comunità di adottare provvedimenti restrittivi nei confronti dell'isoglucosio. Tale intenzione, da allora, è stata chiaramente confermata dall'attività normativa (regolamenti nn. 1111/77, 1293/79, 1592/80, 387 e 388/81) e dal comportamento delle istituzioni della Comunità. Il legittimo affidamento dei produttori di isoglucosio di vedere scomparire a posteriori la normativa sull'isoglucosio sarebbe concepibile solo se la Corte avesse censurato il principio di tale politica. Orbene, la sentenza con cui è stato dichiarato nullo il regolamento n. 1111/77 ha censurato soltanto le modalità di computo del contributo sulla produzione di iso-glucosio e non il suo principio. Stando così le cose, era quindi giuridicamente ammissibile una modifica retroattiva del regolamento n. 1111/77 da parte del Consiglio. Per «evidenti motivi di opportunità politica», il Consiglio ha scartato tale soluzione, preferendo adottare il regolamento n. 1293/79 la cui sostanziale conformità col diritto comunitario è stata chiaramente riconosciuta con sentenza della Corte nelle cause riunite 138 e 139/80. Difatti, in tale pronuncia, la Corte, pur annullando il regolamento 1293/79 per violazione di forme sostanziali, respingeva però tutti i mezzi invocati nel merito dalle ricorrenti contro il principio di un contributo gravante sulla produzione di isoglucosio. Trovandosi così costantemente confermata la validità del principio e delle modalità dell'azione del Consiglio, questo era quindi legittimato ad operare il ripristino retroattivo, per la stagione 1979-1980, del contributo di cui è causa.
A parere del Consiglio, gli atti impugnati presentano un carattere «misto»: essi comprendono cioè nel contempo disposizioni normative a carattere generale (definizione dei criteri astratti riguardanti l'organizzazione della produzione e l'assegnazione delle quote) e disposizioni individuali configurabili come decisioni (fissazione delle quote di produzione per i singoli operatori della Comunità).
Il carattere «misto» dei regolamenti impugnati chiarisce il motivo per cui la Corte non ha inteso limitare nel tempo gli effetti dell'annullamento per violazione di forme sostanziali del regolamento n. 1293/79. Infatti si evince dalla formulazione stessa dell'art. 174 del Trattato CEE che tale possibilità è riservata ai soli atti a carattere puramente normativo. Applicando tale disposizione la Corte non ha quindi potuto esprimere il suo consenso al mantenimento in vigore del regolamento n. 1293/79. Tuttavia, il fatto che la Corte abbia respinto tutte le censure di merito addotte dalle ricorrenti nelle cause 138 e 139/80 basta a giustificare il convincimento del Consiglio che il suo operato non era, di per sé, condannabile, e che la riscossione dei contributi era, in linea di principio, lecita dalla stagione 1979/1980. Va ricordato al riguardo che la Corte, nella sentenza in causa 101/78 (Race. 1979, pag. 623), ha affermato il principio secondo cui i regolamenti vanno applicati fino a che la Corte non si sia pronunciata sulla loro legittimità (art. 173 del Trattato) o sulla loro validità (art. 177). Ne consegue che i regolamenti nn. 1293/79 e 1592/80 dovevano produrre tutti i loro effetti, ivi compresa la riscossione del contributo, fino all'ottobre 1980, data della pronunzia della Corte.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene che non esistesse, né in fatto, né in diritto, un legittimo affidamento degno di tutela. Con la sentenza nelle cause 138 e 139/80, la Corte ha non soltanto respinto tutte le censure di merito dirette contro gli atti adottati dal Consiglio, ma ha inoltre aggiunto che tali misure erano pienamente giustificate durante le stagioni 1979-1980 invitando il Consiglio a prendere gli adeguati provvedimenti nel settore dell'isoglucosio. Perciò, a parere del Consiglio, non può asserirsi un suo inadempimento all'obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte ai sensi dell'art. 176 del Trattato CEE.
Secondo il Consiglio, gli obblighi che discendono da una sentenza di annullamento vanno interpretati in relazione al motivo che ha determinato l'annullamento. Nel caso di specie, il Consiglio, secondo la formulazione stessa della sentenza di annullamento del regolamento n. 1293/79, aveva l'obbligo di rispettare il diritto del Parlamento ad essere consultato in materia. Quest'ultimo ha emesso parere favorevole, con la risoluzione 9 febbraio 1981, sulla proposta della Commissione 20 dicembre 1980. La circostanza che tale parere è stato emesso alla vigilia dell'adozione, da parte del Consiglio, dei regolamenti nn. 387 e 388/81 (10 febbraio 1981) non consente di mettere in dubbio, come fa la ricorrente, la validità della consultazione. In effetti, la rapidità dei mezzi di comunicazione tra le istituzioni comunitarie ha consentito al Consiglio di prendere pienamente in considerazione il parere del Parlamento soprattutto dato che esso non comportava alcuna modificazione del progetto già predisposto.
Il Consiglio non è pertanto venuto meno all'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'art. 176 del Trattato CEE e non può essergli imputato il mancato rispetto di una legittima aspettativa tanto più insussistente in quanto gli interessati, quali operatori accorti e pienamente aggiornati sull'operato della Comunità nel settore dell'isoglucosio, erano stati edotti, in fatto ed in diritto, della inequivocabile volontà delle istituzioni di proseguire la loro attività normativa nel settore di cui trattasi. In particolare, l'orientamento del legislatore era stato chiaramente confermato dalla pubblicazione, avvenuta il 20 dicembre 1980 (GU C 334, pag. 2), della proposta della Commissione che, a seguito della dichiarazione di annullamento del regolamento n. 1293/79, si pronunciava per l'adozione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni poi emanate dal Consiglio (regolamenti nn. 387 e 388/81).
Per tutti questi motivi, il Consiglio ritiene di non avere leso né l'autorità della Corte, né i poteri del Parlamento. A questo proposito, il Consiglio intende mettere in rilievo il carattere eccezionale delle circostanze in cui il regolamento n. 1293/79 era stato adottato. L'urgenza derivante, sia dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte che annullava il regolamento n. 1111/77, sia dalla situazione di fatto così determinatasi e a seguito della quale i produttori di zucchero erano assoggettati al regime dei contributi e i produttori di isoglucosio no, aveva costretto il Consiglio, atteso il ritardo, anch'esso eccezionale, del Parlamento a pronunciarsi, ad emanare il regolamento n. 1293/79 senza il parere di tale istituzione. Il Consiglio fa tuttavia rilevare che la sua dignità quale legislatore comunitario, la sua volontà di osservare i Trattati nonché il potere della Commissione, quale custode di questi ultimi, di far rispettare il diritto, sono tali da garantire il regolare funzionamento dei meccanismi legislativi nella Comunità. Il Consiglio aggiunge d'altro canto che le circostanze in cui sono stati adottati i regolamenti nn. 387 e 388/81, nonché l'iter avviato per l'approvazione delle proposte destinate a sostituire tale normativa, testimoniano il rispetto, da parte sua, del diritto del Parlamento ad essere consultato.
b) In secondo luogo, il Consiglio intende provare l'esistenza di un interesse pubblico imperativo — tale da prevalere sugli interessi pecuniari delle ricorrenti — inerente alla conferma retroattiva della riscossione dei contributi disposta dai regolamenti nn. 1293/79 e 1592/80.
In effetti, nel caso in cui la retroattività dei regolamenti di cui trattasi dovesse essere dichiarata illegittima, il Consiglio sostiene che non solo verrebbe meno il fondamento giuridico dei contributi già riscossi, ma che tale illegittimità inficerebbe l'intero sistema delle norme sulla produzione di isoglucosio. A seguito di una soluzione del genere la Comunità sarebbe obbligata a procedere ad un rimborso dei contributi riscossi, dal che conseguirebbe l'attribuzione ai produttori di isoglucosio, di un beneficio inaspettato ed indebito, discriminatorio nei confronti dei concorrenti produttori di zucchero, e che consentirebbe ai primi di rafforzare unilateralmente la propria posizione concorrenziale. Il risultato sarebbe, in ultima analisi, contrario alle esigenze della politica comune ed in particolare all'art. 39 del Trattato che impone, come rilevato dalla Corte, limiti all'azione delle istituzioni in materia di provvedimenti restrittivi alla produzione di zucchero.
e) Il Consiglio intende, infine, confutare l'argomento secondo il quale la natura fiscale o parafiscale del contributo sulla produzione di isoglucosio osta all'efficacia retroattiva dei regolamenti impugnati. Il Consiglio ritiene infatti che il contributo di cui trattasi, pur potendo essere equiparato ad una imposizione, non abbia alcuna finalità fiscale nel senso che esso non è stato istituito per assicurare un'entrata alla Comunità, ma per limitare, a fini di interesse generale, l'aumento della produzione di isoglucosio. Al riguardo, il Consiglio rileva che il gettito del contributo di cui trattasi non è regolare, ma dipende dal rapporto fra il prezzo mondiale e quello comunitario dello zucchero. Infatti, allo scopo di compensare le perdite all'esportazione di zucchero (restituzione all'esportazione) che si verificano in caso di sovrapproduzione comunitaria di zucchero o di sovrapproduzione di isoglucosio, il contributo viene riscosso solo in caso di superamento delle quote di produzione dovuto all'attività degli operatori. Pertanto, la circostanza per cui la produzione è stata di fatto limitata durante le stagioni 1979 e 1980 a causa dell'applicazione dei regolamenti n. 1293/79 e n. 1592/80 fino all'ottobre 1980 non è al riguardo pertinente. Infatti il rimborso del contributo, oltre a modificare unilateralmente la posizione concorrenziale dei produttori di isoglucosio, avrebbe l'effetto di distruggere il sistema di restrizione nei confronti della produzione di isoglucosio per le stagioni 1979-1980.
punto 3
La Commissione delle Comunità europee, interveniente a sostegno delle conclusioni del Consiglio, evidenzia che:
innanzitutto, la giurisprudenza della Corte e gli ordinamenti degli Stati membri riconoscono eccezioni in senso proprio al principio di non retroattività delle legge,
e, in secondo luogo, nella fattispecie ricorrevano le condizioni a cui la giurisprudenza della Corte subordina l'efficacia retroattiva dei regolamenti comunitari.
a) La giurisprudenza della Corte (in particolare cause 42-49/59, Race. 1961, pag. 99) non esclude affatto l'efficacia retroattiva delle disposizioni comunitarie che impongono oneri ai privati. Tale possibilità si rende d'altronde necessaria in un sistema giuridico chiamato a contemperare l'interesse generale e l'interesse privato nell'attuazione di regolamenti che disciplinano prevalentemente i rapporti economici.
Secondo la Commissione, è erroneo ritenere che la giurisprudenza della Corte abbia inteso considerare soltanto la retroattività «sostanziale» e non la retroattività «vera e propria». In particolare, le conclusioni dell'avvocato generale Reischl in causa Racke (causa 98/78, Race. 1979, pag. 88) hanno appunto messo in rilievo che la Corte, in tale causa, doveva pronunziarsi su un caso di retroattività «vera e propria». Orbene, nel punto 20 della sentenza suddetta, la Corte ha chiaramente confermato, definendone i limiti, la legittimità della retroattività alla luce del diritto comunitario.
b) La Commissione osserva che l'attività legislativa del Consiglio non ha violato, nel caso di specie, le condizioni poste dalla Corte alla retroattività degli atti comunitari.
Innanzitutto, non è stato leso il legittimo affidamento degli interessati, in quanto essi non possono provare in maniera convincente né un diritto acquisito o una legittima aspettativa ad un rimborso del contributo versato, né l'imprevedibilità del provvedimento retroattivo di cui è causa.
Per quanto concerne il preteso diritto acquisito ad un rimborso del contributo litigioso a seguito dell'annullamento del regolamento n. 1293/79 la Commissione rileva che le sentenze della Corte 29 ottobre 1980 non hanno potuto avere come conseguenza il sorgere di un siffatto diritto in quanto l'annullamento si fondava soltanto sull'accertamento di un vizio di forma e non di merito.
La ricorrente confonde quindi fra due aspetti giuridici distinti del sindacato di legittimità: la legittimità formale e la legittimità sostanziale. Il sindacato sulla legittimità sostanziale è stato concluso dalla Corte con l'esame delle censure sul merito mosse nelle cause 138 e 139/79.
L'annullamento da parte delle Corte del regolamento n. 1293/79 non può quindi essere assimilato ad una dichiarazione di inesistenza dell'atto impugnato che, secondo una giurisprudenza costante messa in rilievo nella sentenza in causa 101/78 (Race. 1979, pag. 623), ha prodotto i suoi effetti sino alla sentenza di annullamento. Stando così le cose, non può essere stato leso il legittimo affidamento degli operatori. Di conseguenza, i produttori di isoglucosio avrebbero potuto avvalersi di un diritto acquisito ad un eventuale rimborso soltanto se la sentenza della Corte avesse messo in discussione la legittimità sostanziale dell'atto. Per lo stesso motivo, gli operatori non possono invocare, in base all'annullamento del regolamento n. 1293/79, una legittima aspettativa in ordine al rimborso del contributo versato. In ogni caso, anche ammettendone l'esistenza, tale aspettativa è stata infirmata dal comportamento costante delle istituzioni della Comunità che è bastato a toglierle ogni efficacia giuridica.
Il mantenimento in vigore con efficacia retroattiva 1o luglio 1979 del contributo di cui è causa era, inoltre, perfettamente prevedibile da parte di operatori accorti quali i ricorrenti, alla luce dei motivi della pronuncia della Corte nelle cause 138 e 139/79. In effetti in tali sentenze, la Corte respingeva in forma estremamente recisa tutte le censure di merito e faceva riferimento in maniera alquanto inconsueta, a parere della Commissione, alla possibilità, per il Consiglio, di adottare ogni «opportuno provvedimento» al fine di disciplinare la produzione di isoglucosio.
Orbene, la Commissione fa rilevare che la conseguenza giuridica delle sentenze 29 ottobre 1980 si limitava, sulla base delle modalità stesse di tale annullamento, all'obbligo da parte del Consiglio di consultare formalmente il Parlamento prima dell'emanazione di atti per il resto conformi al diritto comunitario. Invece il fatto di stabilire se la normativa riguardante l'isoglucosio dovesse o meno avere efficacia retroattiva, rientrava, a parere della Commissione, nella valutazione dell'interesse generale operata dal Consiglio sotto il controllo della Corte. Pertanto, dato che, contrariamente alla prima pronunzia della Corte in ordine al regolamento n. 1111/77, né il principio, né le modalità del contributo erano state censurate dalla Corte, l'accenno da parte di quest'ultima alla possibilità, per il Consiglio, di adottare «ogni provvedimento opportuno», poteva, secondo la Commissione, essere interpretato come una facoltà di rispristinare con efficacia retroattiva le norme contenute nel regolamento annullato per un vizio di legittimità formale.
La Commissione considera, in secondo luogo, che la retroattività del regolamento n. 387/81 era legittimata da un interesse pubblico imperativo.
Infatti, a parere della Commissione, è pacifico (cfr. punto n. 30 delle sentenze 138 e 139/79) che i provvedimenti restrittivi che gravano sulla produzione di isoglucosio concorrono a stabilizzare il mercato degli edulcoranti nella Comunità onde garantire, in conformità agli scopi dell'art. 39 del Trattato, un tenore di vita equo ai produttori. È parimenti pacifico che tale scopo d'interesse generale può essere raggiunto soltanto, dato lo stretto rapporto di fungibilità esistente fra lo zucchero liquido e l'isoglucosio, dal combinato disposto delle norme relative allo zucchero e di quelle che disciplinano l'isoglucosio. Di conseguenza, non possono essere fatte venir meno «ab initio» le disposizioni riguardanti l'isoglucosio senza pregiudicare l'insieme del meccanismo diretto a stabilizzare il mercato saccarifero della Comunità.
Inoltre, il rimborso dei contributi già versati vigente il regolamento n. 1293/79 avrebbe la conseguenza di far venir meno la parità di trattamento fra produttori di isoglucosio e produttori di zucchero e, in definitiva, di pregiudicare la stabilità del mercato.
Difatti, innanzitutto, tale rimborso attribuirebbe ai produttori di isoglucosio un vantaggio economico di cui non beneficerebbero i produttori di zucchero. Tale situazione sarebbe tanto più iniqua in quanto i produttori di isoglucosio, a seguito delle pronunzie pregiudiziali 25 ottobre 1978, hanno già usufruito di un «vantaggio considerevole» non trovandosi assoggettati al primo contributo disposto dal regolamento n. 1111/77. Ne è risultato un rafforzamento della capacità produttiva di tali operatori già pregiudizievole per l'equilibrio del mercato. Tale situazione continuerebbe se, a seguito delle sentenze 29 ottobre 1980, i produttori di isoglucosio si vedessero per giunta rimborsare i contributi già versati. Tale rimborso comporterebbe la conseguenza che il peso del finanziamento dei meccanismi d'intervento all'esportazione degli edulcoranti (restituzione, garanzia indiretta dei prezzi ...) graverebbe sui soli produttori di zucchero mentre entrambe le categorie di produttori (di zucchero e di isoglucosio) ne avrebbero beneficiato.
In secono luogo, la Commissione sottolinea il fatto che la soppressione «ab initio» del contributo, oltre a provocare l'indebito arricchimento di una categoria di produttori, consentendo a questi di accrescere le proprie capacità produttive, esonererebbe gli stessi da qualsisasi responsabilità finanziaria in ordine allo smercio delle eccedenze risultanti dall'aumento della propria capacità produttiva mettendo così gravemente a repentaglio il buon funzionamento dei mercati saccariferi.
La Commissione considera quindi che il Consiglio abbia legittimamente ritenuto che un interesse pubblico imperativo giustificasse, di per sé, la retroattività delle disposizioni di cui trattasi.
A questo proposito, non può sostenersi che detta retroattività svuoti di contenuto il procedimento di consultazione del Parlamento. Infatti, nel caso di specie non può negarsi che il Parlamento, debitamente consultato, si sia pronunciato in piena conoscenza dell'efficacia retroattiva conferita dal Consiglio al provvedimento di cui veniva decisa l'adozione. Il testo della risoluzione 9 febbraio 1981 (GU 50, pag. 14) è al riguardo inequivocabile. La competenza del Parlamento è stata quindi pienamente esercitata, dato che esso era integralmente a conoscenza della normativa sottoposta al suo esame e che il suo parere era favorevole. In caso contrario, la Commissione rileva che, anche supponendo che il Consiglio si ostinasse ad emanare un atto trasgredendo all'obbligo di consultazione e che la Commissione — «dimentica nel contempo della sua funzione di custode dei Trattati e del rischio di censure da parte del Parlamento» — consentisse al Consiglio di persistere nel suo comportamento, rimarrebbe alla ricorrente la possibilità di adire nuovamente la Corte presentando un secondo ricorso al fine di salvaguardare il diritto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Secondo mezzo fondato sulla violazione dell'obbligo di motivazione
punto 1
La Tunnel Refineries ritiene che la motivazione del regolamento n. 387/81 sia insufficiente e inadeguata in ordine al principio stesso dei provvedimenti emanati in materia di quote e che, inoltre, non venga addotto alcun motivo a giustificazione dell'efficacia retroattiva conferita a tale disciplina.
A parere della ricorrente, la motivazione generale del regolamento n. 387/81 si limita a riportare l'affermazione, «manifestamente e fondamentalmente falsa», secondo la quale la Corte, con le sentenze nelle cause 138 e 139/79, ha riconosciuto la conformità, nel merito, col diritto comunitario, del sistema instaurato dal regolamento n.1293/79. Tale affermazione ignora il significato del ricorso diretto all'annullamento nel quale il giudice può solo pronunciarsi sui mezzi dedotti contro la normativa impugnata e non giudicare della conformità, nel merito, dell'atto controverso col diritto.
Comunque, la ricorrente asserisce che per legittimare l'adozione del regolamento n. 387/81 sarebbe stata necessaria una motivazione analoga a quella del regolamento n. 1293/79. In Consiglio, per fondare la motivazione del nuovo regolamento, non poteva richiamarsi ai considerandi del regolamento n. 1293/79 in quanto, essendo stato quest'ultimo annullato, la sua motivazione era ritenuta giuridicamente inesistente e non poteva servire da preambolo alla nuova normativa.
In ordine alla motivazione dell'efficacia retroattiva conferita dal Consiglio alle principali disposizioni del regolamento n. 387/81, la ricorrente constata che, essendo essa inesistente, per questo solo motivo, in forza di una costante giurisprudenza della Corte (causa 14/61, Race. 1962, pag. 485 e causa 24/62, Race. 1963, pag. 129), tale regolamento è suscettibile di annullamento indipendentemente dagli altri motivi di illegittimità altrove illustrati.
Per tali motivi, la ricorrente conclude, su questo argomento, che il regolamento n. 387/81 va annullato per carenza di motivazione in generale e, in particolare, per mancanza di motivazione in ordine alla sua efficacia retroattiva.
punto 2
Il Consiglio delle Comunità europee, convenuto, ritiene dal canto suo infondate tali censure.
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, quando un regolamento fa parte di un complesso normativo, la sua motivazione può essere ricercata in quella dei regolamenti anteriori. Nella fattispecie, il Consiglio ritiene che le motivazioni della sua azione siano chiaramente esposte nel preambolo del regolamento n. 1111/77 e specificate in quello del regolamento n. 1293/79.
Per quanto concerne le mancanza di motivazione in ordine alle necessità di conferire efficacia retroattiva al regolamento n. 387/81, il Consiglio sostiene che tale esigenza è chiaramente espressa nella formulazione dell'ultima frase del secondo considerando ove si afferma:
«che pertanto — (avendo la Corte constatato, nel merito, la conformità del regolamento con il diritto comunitario) — occorre ripristinare retroattivamente, in particolare, il regime di quote in questione».
Il Consiglio afferma quindi che un «lettore ragionevolmente attento», — e, al riguardo, sostiene che la ricorrente è «molto più di un lettore ragionevolmente attento» ... avendo «preso parte alle precedenti controversie sull'isoglucosio» —, era in grado di comprendere agevolmente le motivazioni dell'azione del Consiglio e la sua decisione di attribuire efficacia retroattiva al regolamento.
punto 3
La Commissione delle Comunità europee, osserva che il mezzo fondato sulla violazione dell'obbligo di motivazione «non regge a fronte di una semplice lettura dei considerandi del regolamento n. 387/81» e precisa di sostenere in toto gli argomenti addotti dal Consiglio per confutare tale mezzo.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza pubblica del 1° luglio 1982, la Tunnel Refineries Limited, rappresentata dall'avv. Jacobs, barrister, del Middle Tempie, su procura dell'avv. Graham Child, solicitor, Slaughter & May, Londra, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. D. Vignes, direttore del suo servizio giuridico, assistito dal sig. A. Brautigham, amministratore presso lo stesso servizio, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, consigliere giuridico, assistito dal sig. F. Lamoureux, membro del suo servizio giuridico, hanno svolto le loro osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 settembre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte I'11 maggio 1981, la società di diritto britannico Tunnel Refineries ha presentato alla Corte un ricorso, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 387 (GU L 44, pag. 1), che modifica il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111 (GU L 134, pag. 4), il quale stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio, in quanto il regolamento n. 387/81, all'art. 1, nn. 3 e 4, reintroduce per lo stesso periodo, vale a dire con efficacia retroattiva, il regime di quote disposto dal regolamento n. 1293/79 per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980.
punto 2
Detto regolamento del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1293, che modifica il regolamento n. 1111/77 summenzionato, in particolare integrandolo con un art. 9, è stato, infatti, annullato con sentenze della Corte 29 ottobre 1980 (causa 138/79, SA Roquette Frères, Racc. pag. 3333; causa 139/79, Maizena GmbH, Racc. pag. 3393) per essere stato adottato in mancanza del parere obbligatorio del Parlamento richiesto dall'art. 43 del Trattato.
punto 3
Nel ricorso, la ricorrente fa valere, a sostegno della domanda, innanzitutto, la violazione del principio di non retroattività degli atti comunitari da parte del regolamento impugnato e, in secondo luogo, la carenza di motivazione dello stesso.
SENTENZA › In diritto › I — Sul primo mezzo fondato sulla violazione del principio di non retroattività degli atti comunitari
punto 4
Come la Corte ha già affermato, in particolare nelle sentenze 25 gennaio 1979 (cause 98/78, Racke, Race. pag. 69, e 99/78, Decker, Racc, pag. 101), benché in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti, come sostiene la ricorrente, a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, può essere diversamente stabilito, a titolo eccezionale, quando lo richieda lo scopo da raggiungere e fatto salvo il legittimo affidamento degli interesaţi.
punto 5
In ordine alla prima di tali due condizioni, vanno richiamati alcuni elementi di fatto o di diritto d'altronde ben noti alle parti. Durante il periodo di applicazione del regolamento impugnato, i produttori di zucchero erano, in particolare, sottoposti a quote e assoggettati a contributi sulla produzione. L'iso-glucosio è un prodotto sostitutivo in concorrenza diretta con lo zucchero. Qualsiasi decisione comunitaria relativa ad uno di tali prodotti si ripercuote necessariamente sull'altro. Alla luce di tale situazione, la Corte, annullando, con sentenze 29 ottobre 1980, il regolamento n. 1293/79 per violazione di una forma sostanziale, la mancanza del parere del Parlamento, ha tuttavia ritenuto che spettasse al Consiglio — atteso che la produzione di isoglucosio contribuiva ad accrescere le eccedenze di zucchero e che gli era consentito assoggettare tale produzione a provvedimenti restrittivi — adottare, nell'ambito della politica agricola, i provvedimenti giudicati opportuni tenendo conto dell'analogia e dell'interdipendenza dei due mercati nonché del carattere specifico del mercato dell'isoglucosio.
punto 6
Se, dopo l'annullamento del regolamento n. 1293/79, il Consiglio non avesse adottato provvedimenti restrittivi per la produzione di isoglucosio, — cioè il ripristino dal 1° luglio 1979 delle quote assegnate e dei contributi imposti ai produttori —, lo scopo da esso perseguito, vale a dire la stabilizzazione, nell'interesse comune, del mercato dello zucchero, non avrebbe potuto essere raggiunto o avrebbe potuto essere raggiunto solo a scapito dei produttori di zucchero che avrebbero dovuto, da soli, finanziare il peso dello eccedenze comunitarie, cioè a scapito della Comunità nel suo insieme, mentre i produttori di isoglucosio, la cui produzione era in concorrenza con quella delle imprese di zucchero, avrebbero evitato ogni imposizione.
punto 7
Avendo così potuto il Consiglio legittimamente ritenere che lo scopo da raggiungere nell'interesse generale, cioè la stabilizzazione del mercato comunitario degli edulcoranti senza arbitrarie discriminazioni fra gli operatori, esigesse l'efficacia retroattiva della normativa impugnata, può considerarsi soddisfatta la prima condizione a cui la Corte subordina l'applicazione di un atto comunitario ad una data anteriore a quella della sua pubblicazione.
punto 8
Per stabilire se sia soddisfatta anche la seconda delle condizioni in precedenza richiamate, deve esaminarsi se l'operato del Consiglio, con la pubblicazione, il 17 febbraio 1981, del regolamento n. 387/81, abbia leso un legittimo affidamento che gli interessati potessero vantare in carenza di disciplina della produzione di isoglucosio nel periodo 1o luglio 1979-30 giugno 1980, periodo al quale il suddetto regolamento dichiara applicabile, ad integrazione del regolamento n. 1111/77, l'art. 9 relativo alle quote ed ai contributi sulla produzione di isoglucosio.
punto 9
Va innanzitutto ricordato che le norme impugnate del regolamento n. 387/81, limitandosi a ricalcare quelle del regolamento del Consiglio n. 1293/79 annullato dalla Corte il 29 ottobre 1980, non contengono misure nuove.
punto 10
Atteso che il regolamento del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1293, fino al suo annullamento, ha avuto piena efficacia nell'ordinamento giuridico comunitario, con la conseguenza che le autorità nazionali incaricate della sua esecuzione erano tenute ad assoggettare la produzione di isoglucosio al regime di restrizioni che vi era stabilito, tale legittimo affidamento può fondarsi soltanto sul carattere imprevedibile del ripristino, con efficacia retroattiva, della disciplina contenuta nel regolamento n. 1293/79 annullato dalla Corte.
punto 11
Nella fattispecie, la ricorrente non può far valere un legittimo affidamento degno di tutela, concetto che essa sostiene d'altronde, a torto, in sede di replica, essere senza relazione con la legittimità di una legge retroattiva.
punto 12
Innanzitutto, infatti, gli operatori interessati dalla normativa di cui è causa sono poco numerosi, ragionevolmente consapevoli dell'interdipendenza dei mercati dello zucchero liquido e dell'isoglucosio, della situazione del mercato comunitario degli edulcoranti e, quindi, delle possibili conseguenze, dopo l'annullamento del regolamento n. 1293/79, e per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980, della sottoposizione della produzione di zucchero a provvedimenti di stabilizzazione ai quali sarebbe interamente sfuggita la produzione di isoglucosio.
punto 13
In secondo luogo, adottando successivamente i regolamenti nn. 1111/77, 1293/79 e 1592/80, regolamento quest'ultimo che proroga per il periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981 gli effetti del precedente, il Consiglio aveva chiaramente manifestato la volontà di disciplinare la produzione dell'insieme degli edulcoranti nella Comunità sottoponendo a tal fine la produzione di isoglucosio ad un regime di restrizioni fondato su di un sistema di quote e di contributi sulla produzione.
punto 14
In terzo luogo, non poteva sfuggire alla ricorrente il fatto che ognuna delle sentenze della Corte 29 ottobre 1980 che avevano annullato il regolamento n. 1293/79 — il quale fissava parimenti una propria quota di produzione — aveva disatteso i mezzi delle ricorrenti Roquette e Maizena diretti contro la legittimità di tale regolamento e aveva avuto cura, nell'annullare per mancanza di parere del Parlamento, di precisare che tale annullamento non pregiudicava «la facoltà del Consiglio di adottare, a seguito della presente sentenza, ogni opportuno provvedimento in conformità all'art. 176, 1o comma, del Trattato».
punto 15
Infine, la ricorrente è venuta a conoscenza, attraverso la relativa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 20 dicembre 1980 (C 334, pag. 2), che la Commissione, fin dal 3 dicembre 1980, aveva presentato al Consiglio una proposta di regolamento a modifica, in particolare, del regolamento n. 1111/77 per reintrodurre, dal 1o luglio al 30 giugno 1980, il regime delle quote e dei contributi quale era stato definito dal regolamento n. 1293/79 e quale stava per essere ripristinato dalla normativa impugnata del regolamento n. 387/81.
punto 16
Per contestare la retroattività di tale normativa, la ricorrente la sottopone ad altre due censure: il mancato rispetto delle sentenze pronunziate dalla Corte di giustizia il 29 ottobre 1980 e l'inosservanza dell'obbligo di consultazione del Parlamento europeo.
punto 17
Circa il primo punto, il Consiglio era tenuto, in forza dell'art. 176, 1° comma, del Trattato, a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze della Corte comportava — e tali provvedimenti dovevano essere «opportuni» come sottolineano le sentenze della Corte 29 ottobre 1980 — ma l'art. 176 non vietava al Consiglio di adottare, per dare esecuzione alle sentenze della Corte, norme la cui retroattività consentiva, come già detto, di evitare che potesse venire perturbato il mercato degli edulcoranti e creata una situazione discriminatoria a vantaggio dei produttori di isoglucosio e a scapito di quelli di zucchero. Al riguardo, il fatto che la Corte non abbia ritenuto, nelle sentenze 29 ottobre 1980, di dover far uso della facoltà, concessale dall'art. 174, 2° comma, del Trattato, di limitare gli effetti delle sentenze di annullamento da essa pronunciate, è privo di influenza sull'estensione dei poteri di cui disponeva il Consiglio in forza dell'art. 176, 1 ° comma, del Trattato.
punto 18
Circa il secondo punto, è pacifico che il Parlamento è stato consultato dalla Commissione e si è espresso in ordine alle norme del regolamento n. 387/81. Pertanto, l'argomento addotto dalla ricorrente va respinto. Innanzitutto, contrariamente al dubbio espresso da quest'ultima, il fatto che il Parlamento abbia pronunciato un parere, d'altronde favorevole, solo il 9 febbraio, cioè alla vigilia dell'emanazione del regolamento di cui trattasi, non infirma la regolarità della sua consultazione. In secondo luogo, il fatto che il Parlamento, come la Corte ha accertato nelle sentenze 29 ottobre 1980, non avesse pronunciato il parere, che avrebbe dovuto esprimere a norma dell'art. 43 del Trattato, sulle norme del regolamento n. 1293/79, non vietava affatto che esso venisse consultato, come imposto, al contrario, dallo stesso art. 43, sulle norme dell'impugnato regolamento n. 387/81. La tesi della ricorrente equivale, in realtà, a sostenere che al Parlamento non possono mai essere sottoposte proposte dirette al ripristino retroattivo di provvedimenti sui quali, originariamente, esso non sia stato regolarmente consultato. Tale tesi del divieto del ripristino retroattivo — anche nel caso in cui esso sia conforme all'interesse generale e il legittimo affidamento degli interessati sia stato rispettato — di provvedimenti che siano stati adottati, disattendendo il diritto comunitario, senza il parere del Parlamento, attribuisce alla consultazione di questo, per quanto essenziale essa sia, conseguenze non contemplate da alcuna disposizione di diritto comunitario e limita, senza fondamento, i poteri del Parlamento stesso nonché delle istituzioni che debbono riceverne il parere.
SENTENZA › In diritto › II — Sul secondo mezzo fondato sulla violazione dell'obbligo di motivazione
punto 19
La riccorente fa carico al Consiglio di aver motivato il regolamento n. 387/81 in maniera insufficiente e inadeguata sia in ordine al principio stesso dei provvedimenti adottati in materia di quote, sia in ordine alla giustificazione dell'efficacia retroattiva conferita a tale normativa. In base a ciò, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 190 del Trattato.
punto 20
Secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato va adattata alla natura dell'atto. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo.
punto 21
II regolamento del Consiglio n. 387/81 espone, come motivazione, innanzitutto «che il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio, prevedeva, nella sua versione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1293/79, l'applicazione di un regime di quote di produzione per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980» e, in secondo luogo, che «nelle cause n. 138/79 e n. 139/79, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha, il 29 ottobre 1980, annullato il regolamento (CEE) n. 1293/79 che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 in ragione di una violazione delle forme sostanziali; che inoltre la Corte ha constatato, per quanto riguarda il fondo, la conformità del regolamento (CEE) n. 1293/79 con il diritto comunitario, respingendo tutte le pretese istanze di violazione dei principi del diritto di concorrenza, della proporzionalità e della non discriminazione, invocati contro il regime di quote di produzione instaurato dal regolamento (CEE) n. 1293/79; che pertanto occorre ripristinare retroattivamente, in particolare, il regime di quote in questione».
punto 22
Tale motivazione, per quanto laconica, risponde a quanto richiesto dall'art. 190 del Trattato. Infatti, col richiamo al regime delle quote di produzione, d'altronde ben noto agli interessati, il preambolo del regolamento impugnato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione da cui proviene l'atto litigioso, il quale consiste nel garantire la continuità nel tempo di un regime di restrizioni alla produzione di isoglucosio onde mantenere l'equilibrio degli oneri gravanti sulla produzione di isoglucosio e su quella dello zucchero liquido che si trovano direttamente in concorrenza sul mercato degli edulcoranti.
punto 23
Il mezzo fondato sulla violazione dell'obbligo della motivazione va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › IV — Sulle spese
punto 24
A norma dell'art. 69, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne viene fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente su tutti i capi della domanda, e va quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce :
1° Il ricorso è respinto.
2° La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.
Firme
Due
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 settembre 1982.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Seconda Sezione
O. Due