Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2023, causa C-613/21 P
Epigrafe
Sentenza della Corte (Ottava Sezione)
26 gennaio 2023
Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di nomina a un posto di direttore – Avviso di posto vacante e bando di assunzione – Rigetto di una candidatura a un posto e nomina di un altro candidato – Irregolarità del procedimento di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Trasparenza – Parità di trattamento
Nella causa C-613/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o ottobre 2021,
Parlamento europeo, rappresentato da C. González Argüelles, R. Schiano e I. Terwinghe, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Fernando Carbajo Ferrero, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato da L. Levi, avocate,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 settembre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con la sua impugnazione, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 luglio 2021, Carbajo Ferrero/Parlamento (T-670/19, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:435), con la quale il Tribunale, da un lato, ha annullato la decisione del Parlamento, del 10 dicembre 2018, recante rigetto della candidatura del sig. Fernando Carbajo Ferrero e nomina di A, un altro candidato, al posto di direttore dei media della direzione generale della comunicazione del Parlamento (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, ha condannato il Parlamento a versargli, a titolo di risarcimento del danno materiale, la somma di EUR 40000.
Fatti
punto 2
I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 1 a 18 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.
punto 3
Il sig. Carbajo Ferrero è entrato in servizio presso il Parlamento il 21 aprile 1986 in qualità di funzionario. Egli ha svolto varie mansioni all’interno del Parlamento nei settori della stampa, dell’informazione, della cultura e dei media.
punto 4
Ai fini della copertura del posto di direttore dei media della direzione generale della comunicazione (in prosieguo: il «direttore dei media»), il Parlamento ha pubblicato, il 27 febbraio 2018, un avviso di posto vacante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»). Il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato al 23 marzo 2018. Il 22 marzo 2018 il sig. Carbajo Ferrero ha risposto a tale avviso di posto vacante.
punto 5
Il Parlamento ha ricevuto tre candidature in risposta all’avviso di posto vacante. Tuttavia, per ampliare le sue possibilità di scelta ai fini della copertura del posto di direttore dei media, il 27 marzo 2018 il Parlamento ha pubblicato un avviso di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: l’«avviso di trasferimento»). Inoltre, il 13 aprile 2018, esso ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di assunzione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (GU 2018, C 132 A, pag. 1) (in prosieguo: il «bando di assunzione»).
punto 6
Il bando di assunzione fissava il termine ultimo per la presentazione delle candidature al 27 aprile 2018. In totale, sedici candidati hanno presentato la loro candidatura, tre dei quali in risposta all’avviso di posto vacante, uno in risposta all’avviso di trasferimento e altri dodici in risposta al bando di assunzione. Tra tali candidati figurava A, che ha presentato la sua candidatura in risposta al bando di assunzione, il 26 aprile 2018.
punto 7
A partire dal 1o giugno 2018, in attesa della nomina di un direttore dei media, il sig. Carbajo Ferrero ha assunto le responsabilità ad interim relative a tale posto al fine di garantire la continuità del servizio della direzione dei media.
punto 8
Nell’ambito del procedimento di nomina del direttore dei media, è stato costituito un Comitato consultivo per la nomina degli alti funzionari (in prosieguo: il «comitato consultivo») conformemente alla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza»), del 16 maggio 2000, che definisce le fasi della procedura di nomina del personale di inquadramento superiore, come modificata dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 18 febbraio 2008 (in prosieguo: la «decisione che definisce le fasi della procedura»).
punto 9
In occasione della sua riunione del 4 ottobre 2018, il comitato consultivo ha adottato criteri di esame comparativo delle candidature (in prosieguo: i «criteri di esame comparativo»). Sulla base di tali criteri, il comitato consultivo ha redatto un elenco di candidati e ha raccomandato all’Ufficio di presidenza i nominativi delle persone da invitare a un colloquio. L’Ufficio di presidenza ha approvato all’unanimità tali raccomandazioni. Tra i candidati invitati a un colloquio figuravano il sig. Carbajo Ferrero, che aveva presentato la candidatura al posto pubblicato nell’avviso di posto vacante, A, che aveva risposto al bando di assunzione, e B, l’unica candidata ad aver risposto all’avviso di trasferimento. Prima di sentire tali candidati, il comitato consultivo ha fissato sette argomenti o temi che gli consentissero di procedere, in occasione dei colloqui, a un esame delle candidature e a una graduatoria dei candidati in esito a tali colloqui.
punto 10
I colloqui hanno avuto luogo il 19 novembre 2018. Sulla base di tali colloqui, il comitato consultivo ha trasmesso all’Ufficio di presidenza una relazione motivata affinché quest’ultimo si pronunciasse sulle candidature. In tale relazione, i candidati erano classificati per ordine di merito al fine di determinare quali fossero i più qualificati per occupare il posto di direttore dei media; a detta relazione era allegata una raccomandazione. In occasione della sua riunione del 10 dicembre 2018, il comitato consultivo ha proposto tre candidati, in ordine di preferenza, al fine di coprire il posto vacante, e A è stato classificato in prima posizione, il sig. Carbajo Ferrero in seconda posizione e B in terza posizione. L’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ha deciso di seguire la raccomandazione del comitato consultivo e ha nominato A al posto di cui trattasi.
punto 11
L’11 dicembre 2018 il direttore generale della direzione generale della comunicazione del Parlamento ha informato tutto il personale di tale direzione generale dell’esito dei procedimenti di assunzione e ringraziato il sig. Carbajo Ferrero per le responsabilità che egli aveva assunto ad interim, a decorrere dal 1o giugno 2018, all’interno della direzione dei media presso tale direzione generale.
punto 12
Con messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2018, il segretario generale del Parlamento ha notificato al sig. Carbajo Ferrero la decisione controversa.
punto 13
L’8 marzo 2019 il sig. Carbajo Ferrero ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione controversa, che è stato respinto il 21 giugno 2019.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
punto 14
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2019, il sig. Carbajo Ferrero ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione controversa e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli afferma di aver subìto in conseguenza di tale decisione.
punto 15
A sostegno del suo ricorso, il sig. Carbajo Ferrero ha dedotto cinque motivi.
punto 16
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il procedimento di selezione seguito aveva violato l’articolo 27 dello Statuto nonché i principi di certezza del diritto, trasparenza, buona amministrazione e parità di trattamento.
punto 17
A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 111 a 123 della sentenza impugnata, in sostanza, che l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione quanto alle modalità di organizzazione del procedimento di selezione è delimitato dal rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta tra questi ultimi, principi questi che impongono, da un lato, che i criteri di esame comparativo siano stabiliti prima dell’assunzione di cui trattasi, e, dall’altro, che tali criteri di esame comparativo non siano modificati durante il procedimento di selezione al fine di prevenire il rischio che detti criteri possano essere adattati in base alle candidature ricevute. Il Tribunale ha rilevato, al punto 119 della sentenza impugnata, che la decisione che definisce le fasi della procedura prevede l’adozione dei criteri di valutazione comparativa dei meriti all’inizio del procedimento, vale a dire prima del ricevimento delle candidature, e non prevede la possibilità che tali criteri siano modificati nella fase dei colloqui.
punto 18
Orbene, il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, sebbene tali criteri avessero consentito di classificare le candidature al fine di prenderne in considerazione soltanto alcune, essi non erano stati applicati in occasione dei colloqui con i candidati né in sede di analisi delle risposte ai quesiti posti nel corso dei colloqui che avevano condotto alla graduatoria dei candidati per ordine di merito. Infatti, nella seconda fase del procedimento di selezione, il comitato consultivo ha fissato sette argomenti o temi di discussione destinati a servire a valutare i candidati, la cui graduatoria per ordine di merito è stata stilata unicamente sulla base delle loro risposte ai quesiti relativi a tali argomenti o temi, discussi durante detti colloqui.
punto 19
Il Tribunale ha ritenuto, ai punti 124 e 125 della sentenza impugnata, che il Parlamento non avesse dimostrato che i medesimi criteri di esame comparativo dei meriti erano stati utilizzati durante le varie fasi del procedimento di selezione, né che l’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di APN, era stato informato del fatto che i criteri fissati dal comitato consultivo prima del ricevimento delle candidature non erano stati utilizzati per raffrontare i meriti dei candidati in occasione dei colloqui. Pertanto, il Tribunale, accogliendo la seconda parte del secondo motivo di ricorso del sig. Carbajo Ferrero, nei limiti in cui essa contestava la mancanza di trasparenza delle varie fasi del procedimento di assunzione e la conseguente violazione del principio di buona amministrazione e del principio della parità di trattamento, ha ritenuto che la decisione controversa fosse stata adottata in esito a un procedimento irregolare.
punto 20
Il Tribunale ha accolto anche la seconda parte del terzo motivo di ricorso e, pertanto, tale motivo nel suo insieme, nei limiti in cui il ricorrente sosteneva, con tale parte, che la decisione controversa era viziata da un errore manifesto di valutazione, risultante dal fatto che la candidatura di A era stata scelta senza che l’APN fosse stata correttamente informata riguardo all’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero. Il Tribunale è giunto a tale valutazione dopo aver constatato, al punto 139 della sentenza impugnata, che dall’estratto della relazione sui colloqui con i candidati, su cui l’APN si era basata per l’adozione della decisione controversa, non risultava che il comitato consultivo avesse tenuto in debito conto l’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero presso la direzione generale della comunicazione del Parlamento, poiché detto estratto specificava soltanto che egli era capo unità presso tale direzione generale dal 2009, e il Parlamento non ha contestato che il medesimo fosse, in realtà, capo unità presso la direzione generale di cui trattasi dal 1999. Inoltre, detto estratto non menzionava il fatto che, dal 1o giugno 2018, il sig. Carbajo Ferrero assumeva ad interim le responsabilità connesse al posto da coprire.
punto 21
Pertanto, ritenendo che la decisione controversa fosse stata adottata in esito a un procedimento irregolare e che fosse viziata da un errore manifesto di valutazione risultante dall’inesattezza delle informazioni trasmesse all’APN, il Tribunale ha annullato tale decisione senza esaminare gli altri argomenti dedotti dal sig. Carbajo Ferrero a sostegno del terzo motivo di ricorso, né il quarto e il quinto motivo di ricorso.
punto 22
Inoltre, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dal sig. Carbajo Ferrero nei limiti in cui essa riguardava il risarcimento del danno materiale e ha condannato il Parlamento a versargli, a titolo di risarcimento di tale danno, una somma pari a EUR 40000.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
punto 23
Con la sua impugnazione, il Parlamento chiede che la Corte voglia:
in via principale, annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese; e
in subordine, annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso e condannare il sig. Carbajo Ferrero a farsi carico di tutte le spese.
punto 24
Il sig. Carbajo Ferrero chiede che la Corte voglia:
respingere l’impugnazione e
condannare il Parlamento alle spese.
Sull’impugnazione
punto 25
A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento deduce due motivi. Con il primo motivo di impugnazione, esso sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto e ha snaturato taluni fatti nel ritenere che il procedimento di selezione fosse viziato da irregolarità. Con il secondo motivo di impugnazione, esso afferma che il Tribunale è incorso in errori di diritto e ha snaturato taluni fatti ed elementi di prova nel ritenere che la decisione controversa fosse viziata da un errore manifesto di valutazione. Inoltre, in subordine, il Parlamento deduce un motivo di impugnazione vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata e sulla violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’omesso esame delle conseguenze dell’annullamento della decisione controversa.
Sull’impugnazione › Sul primo motivo di impugnazione
punto 26
Il primo motivo di impugnazione si articola in quattro parti, che è opportuno esaminare congiuntamente.
Sull’impugnazione › Sul primo motivo di impugnazione › Argomenti delle parti
punto 27
Con la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale, allorché ha interpretato la decisione che definisce le fasi della procedura, è incorso in errori di diritto e ha statuito con motivazioni contraddittorie.
punto 28
In primo luogo, dal punto 4 della decisione che definisce le fasi della procedura di nomina del personale di inquadramento superiore risulterebbe che il procedimento consta di due fasi, di cui la prima, facoltativa, consiste nell’esame comparativo dei meriti dei candidati sulla base degli atti di candidatura e nella redazione di un elenco di candidati e la seconda consiste in colloqui con i candidati che figurano in tale elenco. Il Parlamento precisa che i criteri di esame comparativo sono utilizzati solo nella prima fase dello stesso poiché tale decisione non impone in alcun caso di utilizzare i medesimi criteri di esame comparativo nell’ambito della seconda fase, né vieta di adottare, eventualmente, nuovi criteri. Esso indica che, nell’ambito del procedimento di selezione di cui trattasi, il comitato consultivo ha adottato tre criteri di esame comparativo, poi ha fissato sette argomenti di discussione da trattare in occasione dei colloqui con i candidati. Il Parlamento sostiene che il Tribunale, nell’aver ritenuto, ai punti da 117 a 119 della sentenza impugnata, che esso non potesse modificare, nella seconda fase del procedimento di selezione e nella redazione della graduatoria per ordine di merito dei candidati, i criteri di esame comparativo delle candidature che erano stati utilizzati nella prima fase di selezione, è incorso in un errore di diritto. Così facendo, il Tribunale avrebbe privato l’amministrazione del suo amplissimo potere discrezionale quanto alla determinazione delle modalità del procedimento di selezione.
punto 29
In secondo luogo, il Parlamento afferma che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, che il comitato consultivo abbia erroneamente omesso di informare l’Ufficio di presidenza del mancato utilizzo dei criteri di esame comparativo nella fase dei colloqui con i candidati.
punto 30
In terzo luogo, il Parlamento deduce una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata. Esso ricorda che, al punto 65 di quest’ultima, il Tribunale ha menzionato una censura formulata dal sig. Carbajo Ferrero a sostegno della sua eccezione di illegittimità diretta contro la decisione che definisce le fasi della procedura, censura secondo la quale «detta decisione non prevedrebbe che il [c]omitato consultivo si doti di criteri per il raffronto dei meriti dei candidati durante i loro colloqui ai fini di una graduatoria per ordine di merito, né che tali criteri siano comunicati all’APN». Orbene, sarebbe contraddittorio che il Tribunale, senza pronunciarsi esplicitamente su tale censura, abbia respinto integralmente detta eccezione di illegittimità, ma, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, abbia considerato la mancata comunicazione di criteri di esame comparativo dei meriti all’Ufficio di presidenza come costitutiva di un errore di diritto.
punto 31
Con la seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, il principio della parità di trattamento nel senso che da quest’ultimo deriverebbe un obbligo generale di adottare detti criteri prima del ricevimento delle candidature, corredato di un divieto di modificarli durante il procedimento di selezione.
punto 32
A tal riguardo, il Parlamento contesta la pertinenza della sentenza del 3 marzo 1993, Booss e Fischer/Commissione (T-58/91, EU:T:1993:15), sulla quale si è basato il Tribunale per dichiarare, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, che i criteri di esame comparativo non devono essere modificati durante il procedimento di selezione. Il Parlamento sottolinea che la causa che ha dato luogo a tale sentenza verteva su un avviso di posto vacante pubblicato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto mentre, nel caso di specie, l’Ufficio di presidenza ha deciso di ampliare le sue possibilità di scelta pubblicando un bando di assunzione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto. Orbene, quest’ultima disposizione prevedrebbe un procedimento speciale, nel corso del quale l’APN può applicare criteri che non erano indicati nell’avviso di posto vacante. Il Parlamento ritiene che il suo argomento sia suffragato dalle sentenze del 19 maggio 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, EU:C:1983:142, punto 16), e del 19 maggio 1983, Verros/Parlamento (306/81, EU:C:1983:143, punto 16).
punto 33
Esso aggiunge che un divieto generale di modificare criteri di esame comparativo nel corso del procedimento di selezione non è compatibile con l’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.
punto 34
Il Parlamento contesta altresì al Tribunale il fatto di aver proceduto a un’applicazione erronea del principio della parità di trattamento al caso di specie. A tal riguardo, esso rileva, da un lato, che il Tribunale non ha mai considerato che esso avesse violato il quadro normativo fissato dagli avvisi di posto vacante e di trasferimento e dal bando di assunzione. Dall’altro, esso ritiene che il Tribunale non abbia verificato se gli argomenti discussi in occasione dei colloqui con i candidati si ricollegassero o meno ai requisiti previsti dal bando di selezione e se taluni candidati fossero stati favoriti rispetto ad altri.
punto 35
Con la terza parte del suo primo motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale, nell’aver dichiarato, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, che il Parlamento aveva violato il principio di trasparenza in quanto l’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di APN, non era stato informato della presunta sostituzione dei criteri di esame comparativo dei meriti con i sette argomenti o temi fissati per i colloqui con i candidati, è incorso in un errore di diritto. Il Parlamento afferma inoltre che il Tribunale ha statuito ultra petita, dal momento che, in primo grado, il sig. Carbajo Ferrero deduceva una violazione del principio di trasparenza nei confronti dei candidati, e non dell’Ufficio di presidenza.
punto 36
Con la quarta parte del suo primo motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti, nel ritenere, al punto 119 della sentenza impugnata, che la graduatoria per ordine di merito non possa fondarsi «unicamente» su risposte fornite dai candidati sui sette argomenti o temi discussi in occasione dei colloqui. Al riguardo, il Parlamento sottolinea che nessun elemento del fascicolo indica che, ai fini della graduatoria, l’Ufficio di presidenza abbia omesso di prendere in considerazione l’esperienza professionale e la competenza dei candidati. Tale circostanza sarebbe perfino riconosciuta dal Tribunale al punto 12 della sentenza impugnata.
punto 37
Il sig. Carbajo Ferrero obietta che occorre respingere tale motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul primo motivo di impugnazione › Giudizio della Corte
punto 38
Secondo la giurisprudenza della Corte, benché l’APN disponga di un ampio margine discrezionale nel raffronto dei meriti dei candidati, margine di cui essa può valersi in occasione dell’esame delle candidature al posto da coprire, il suo potere deve comunque essere esercitato entro i limiti che essa stessa si è imposta nell’avviso di posto vacante (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C-343/87, EU:C:1990:49, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
punto 39
Su tale fondamento, il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 139 della sentenza del 28 settembre 2017, Hristov/Commissione e EMA (T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II, non pubblicata, EU:T:2017:676), che l’APN dispone, in particolare quando il posto da coprire è di livello molto elevato, di un ampio potere discrezionale nel raffronto dei meriti dei candidati per un posto del genere. Tale ampio potere discrezionale deve esercitarsi nel più completo rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di posto vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui l’autorità si sia dotata per l’esercizio del suo potere discrezionale. Pertanto, le norme applicabili al procedimento di nomina costituiscono anch’esse una parte del quadro normativo che l’APN deve rigorosamente rispettare nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale.
punto 40
Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 48 a 52 delle sue conclusioni, la decisione che definisce le fasi della procedura fa parte di tali normative pertinenti e dette fasi, interconnesse, formano un unico procedimento di selezione. Conformemente all’unicità di tale procedimento, l’adozione dei criteri di esame comparativo da parte del comitato consultivo, prevista al punto 4, lettera a), di tale decisione, costituisce la base dell’intero procedimento di cui trattasi e qualsiasi argomento o tema utilizzato in occasione dei colloqui con i candidati, previsti al punto 4, lettera e), della medesima decisione, deve derivare da tali criteri, affinché il comitato consultivo possa valutare l’idoneità dei candidati che sono stati invitati ai colloqui alla luce di ciascun criterio.
punto 41
Occorre, pertanto, constatare che il Tribunale non ha proceduto a un’interpretazione erronea del punto 4 della decisione che definisce le fasi della procedura, nel ritenere, ai punti 111, 112, 114 e 119 della sentenza impugnata, che l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione, di cui la stessa dispone quanto alle modalità di organizzazione del procedimento di selezione, sia delimitato cosicché, da un lato, i criteri di esame comparativo devono essere stabiliti, sulla base degli avvisi di posto vacante e di trasferimento e del bando di assunzione, nella prima fase del procedimento di selezione, anteriormente all’assunzione di cui trattasi, vale a dire prima del ricevimento delle candidature, e, dall’altro lato, tali criteri non devono essere modificati durante il procedimento di selezione.
punto 42
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 118 della sentenza impugnata, che i quesiti posti in occasione dei colloqui con i candidati non dovessero divenire nuovi criteri di esame comparativo dei meriti adottati dopo la preselezione dei candidati da convocare a detti colloqui.
punto 43
Il Tribunale si è peraltro correttamente fondato, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, sul punto 67 della sentenza del 3 marzo 1993, Booss e Fischer/Commissione (T-58/91, EU:T:1993:15), che rinvia ai punti da 38 a 40 della sentenza del 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio (188/73, EU:C:1974:112), e ai punti da 20 a 22 della sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione (C-343/87, EU:C:1990:49), secondo cui il principio della parità di trattamento in occasione dello svolgimento di un procedimento di selezione di funzionari impone che i criteri di esame comparativo siano stabiliti prima dell’assunzione di cui trattasi e non siano modificati nel corso del procedimento.
punto 44
Il Parlamento richiama le sentenze del 19 maggio 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, EU:C:1983:142, punto 16), e del 19 maggio 1983, Verros/Parlamento (306/81, EU:C:1983:143, punto 16), secondo le quali, nell’ambito del procedimento speciale di cui all’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto o nel caso in cui sia stato designato un comitato di selezione al quale l’APN abbia delegato il suo potere di selezione, l’APN non deve attenersi alle disposizioni dell’allegato III dello Statuto relative ai bandi di concorso e può valersi, durante il procedimento, di criteri non stabiliti dall’avviso di posto vacante. Tuttavia, tali sentenze non sono state pronunciate nel contesto di un procedimento di selezione per il quale una decisione, adottata segnatamente al fine di fissarne le fasi, abbia previsto che criteri di esame comparativo dovessero essere stabiliti dal comitato consultivo sulla base del testo del bando di assunzione. Pertanto, dette sentenze non consentono di suffragare l’argomento del Parlamento secondo cui era possibile modificare i criteri di esame comparativo nel corso del procedimento di selezione di cui trattasi.
punto 45
Di conseguenza, il Parlamento non può sostenere che, ai punti da 117 a 119 della sentenza impugnata, il Tribunale, nel ritenere che il comitato consultivo avesse omesso di informare l’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di APN, del fatto che i criteri di esame comparativo dei meriti stabiliti per la prima fase del procedimento di selezione non erano stati utilizzati per raffrontare i meriti dei candidati in occasione dei colloqui, abbia privato l’Ufficio di presidenza di una propria modalità di organizzazione del procedimento di selezione, rientrante nel suo amplissimo potere discrezionale. Infatti, in tali punti, il Tribunale si è limitato a precisare che la modalità di cui trattasi non rispondeva al requisito secondo cui la valutazione comparativa delle qualifiche e delle competenze dei candidati deve essere effettuata fondandosi su criteri di esame comparativo dei meriti stabiliti, prima del ricevimento delle candidature, sulla base degli avvisi di posto vacante e di trasferimento e del bando di assunzione, criteri che non possono essere modificati nel corso del procedimento di selezione.
punto 46
Allo stesso modo, occorre respingere gli argomenti del Parlamento secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata.
punto 47
In primo luogo, il Parlamento non può fondatamente sostenere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il comitato consultivo avesse erroneamente omesso di comunicare all’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di APN, il fatto che, in occasione dei colloqui, i criteri di esame comparativo dei meriti inizialmente stabiliti non erano stati utilizzati.
punto 48
A tal riguardo, dal punto 123 della sentenza impugnata, il cui contenuto non è contestato nell’ambito del procedimento d’impugnazione, risulta che, anche se il Parlamento ha sostenuto, in primo grado, che l’elenco degli argomenti o temi discussi in occasione dei colloqui con i candidati era stato comunicato all’Ufficio di presidenza nella sua qualità di APN, i criteri di esame comparativo dei meriti dei candidati inizialmente stabiliti non erano stati applicati in occasione dei colloqui o in sede di analisi delle risposte ai quesiti posti nel corso dei colloqui che avevano condotto alla graduatoria dei candidati per ordine di merito, e che il comitato consultivo non aveva informato l’Ufficio di presidenza della mancata applicazione di tali criteri. Orbene, il Tribunale ha constatato, al punto 113 della sentenza impugnata, che i criteri di esame comparativo dei meriti dovevano essere trasmessi all’APN al fine di consentirle di conoscere e di comprendere il modo in cui i meriti dei candidati erano stati valutati sia al momento della selezione dei candidati da invitare per un colloquio sia in occasione dei colloqui con i candidati ai fini della redazione della loro graduatoria secondo un ordine di preferenza. Di conseguenza, non avendo dimostrato dinanzi al Tribunale che gli argomenti o temi fissati ai fini dei colloqui corrispondevano ai criteri di esame comparativo dei meriti dei candidati inizialmente stabiliti e si inserivano nella loro scia, il Parlamento non può censurare il Tribunale per aver verificato, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, se l’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di APN, fosse stato informato della circostanza che i criteri di esame comparativo dei meriti non erano stati applicati in occasione dei colloqui con i candidati.
punto 49
In secondo luogo, erroneamente il Parlamento sostiene che il Tribunale ha statuito ultra petita, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, per quanto riguarda l’inosservanza del principio di trasparenza. Il Tribunale ha constatato una siffatta inosservanza nell’ambito di una violazione del principio di buona amministrazione, relativa al mancato rispetto dell’obbligo di informare l’Ufficio di presidenza, da un lato, dei collegamenti tra i temi o argomenti da discutere in occasione dei colloqui con i candidati e i criteri di esame comparativo stabiliti prima del ricevimento delle candidature nonché, dall’altro, del mancato utilizzo di tali criteri in occasione dei colloqui.
punto 50
In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, non sussiste una contraddizione nella motivazione tra i punti da 66 a 73, da un lato, e i punti da 120 a 124, dall’altro, della sentenza impugnata. Infatti, ai punti da 66 a 73 della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a constatare che la decisione che definisce le fasi della procedura stabilisce il quadro generale del procedimento di selezione e che il fatto che tale decisione non indichi nel dettaglio il modo in cui la raccomandazione è redatta e non precisi ulteriormente che i fascicoli dei candidati sono messi a disposizione dell’Ufficio di presidenza unitamente alla relazione sui colloqui e alla raccomandazione, non è sufficiente per ritenere che detta decisione violi i principi di buona amministrazione, della parità di trattamento e di non discriminazione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, in questa fase del suo ragionamento, il Tribunale non ha ancora affrontato la questione della coerenza dei criteri applicati nel corso del procedimento di selezione, né quella dell’obbligo di informare l’Ufficio di presidenza, cosicché la constatazione di cui al punto 74 della sentenza impugnata non rimette in discussione la constatazione effettuata ai punti da 120 a 124 della stessa.
punto 51
Quanto all’argomento, dedotto dal Parlamento per dimostrare un’interpretazione erronea del principio della parità di trattamento, secondo cui un divieto di modificare criteri di esame comparativo nel corso del procedimento di selezione non è compatibile con l’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto, occorre rilevare, al pari del sig. Carbajo Ferrero, che tale allegato III non si applica ai procedimenti fondati sull’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto.
punto 52
Per quanto riguarda la censura relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento al caso di specie, va constatato, anzitutto, che essa è inconferente laddove vi si afferma che il Tribunale non ha esaminato, oppure dichiarato, che il Parlamento aveva violato il quadro normativo fissato dagli avvisi di posto vacante e di trasferimento e dal bando di assunzione. Come risulta, infatti, dal punto 112 della sentenza impugnata, la modifica dei criteri di esame comparativo dei meriti comporta il rischio che tali criteri possano essere adattati in funzione dei candidati che hanno presentato una candidatura per il posto da coprire. Orbene, a tal riguardo, è irrilevante l’esame della questione se una siffatta modifica violasse detto quadro.
punto 53
Inoltre, questa stessa valutazione si impone per quanto riguarda l’esame vertente sulla questione se i sette argomenti o temi fissati per i colloqui con i candidati, ed esclusivamente seguiti in occasione di detti colloqui, siano stati fissati sulla base del bando di assunzione. Oltre a ciò, dato che il Parlamento non ha espressamente invocato né, a fortiori, dimostrato in primo grado una siffatta corrispondenza, esso non può sostenere che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’essersi astenuto dall’effettuare tale esame.
punto 54
Infine, per quanto riguarda il rischio che i criteri di esame comparativo dei meriti possano essere adattati in funzione dei candidati che hanno presentato una candidatura per il posto da coprire, il Parlamento afferma, in sostanza, che un siffatto rischio ipotetico non è di per sé sufficiente e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se gli argomenti o temi discussi in occasione dei colloqui avessero effettivamente favorito taluni candidati. A sostegno del suo argomento, il Parlamento si basa sulle sentenze del 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti (143/84, EU:C:1986:55), nonché del 13 luglio 1989, Caturla-Poch e de la Fuente Pascual/Parlamento (361/87 e 362/87, EU:C:1989:317), da cui risulterebbe che, quando una commissione giudicatrice stabilisce criteri di valutazione dopo aver ricevuto l’elenco dei candidati ammessi alle prove, una violazione del principio della parità di trattamento può essere constatata solo dopo aver esaminato se detti criteri siano oggettivamente tali da favorire alcuni candidati e svantaggiarne altri.
punto 55
Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, da un lato, tale giurisprudenza non consente di confermare che la constatazione di una violazione del principio della parità di trattamento in un procedimento di selezione impone, in ciascun caso concreto, l’esame della questione se taluni candidati siano stati trattati in modo favorevole e altri in modo sfavorevole. Dall’altro, le cause che hanno dato luogo alle due sentenze di cui trattasi sollevavano una questione diversa da quella al centro della presente causa, vale a dire il rapporto tra i criteri di esame comparativo dei meriti e gli argomenti o temi da trattare in occasione dei colloqui con i candidati medesimi, definiti ai fini della selezione del candidato più idoneo.
punto 56
Per quanto riguarda la censura sollevata dal Parlamento avverso il motivo di cui al punto 119 della sentenza impugnata, secondo cui nessun documento del fascicolo indica che la graduatoria per ordine di merito dei candidati si sia fondata «unicamente» sulle risposte fornite nel corso dei colloqui, è sufficiente rilevare che l’uso di tale termine rientra nella valutazione effettuata dal Tribunale. Il Tribunale ha infatti impiegato il termine «unicamente» in ragione, da un lato, del fatto che, al punto 118 di tale sentenza, esso ha ritenuto che i quesiti posti ai candidati durante un colloquio non dovessero divenire nuovi criteri di esame comparativo dei meriti, adottati nel corso del procedimento di selezione, dopo che le candidature erano già state ricevute e «selezionate», e, dall’altro, del fatto che, al punto 123 della sentenza impugnata, esso ha constatato che i criteri di esame comparativo dei meriti dei candidati non erano stati applicati in occasione dei colloqui e in sede di analisi delle risposte ai quesiti posti nel corso di questi ultimi, cui è seguita la redazione della graduatoria dei candidati per ordine di merito.
punto 57
Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il primo motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo di impugnazione
punto 58
Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti. Con la prima parte di tale motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che la decisione controversa fosse viziata da un errore manifesto di valutazione risultante dall’inesattezza delle informazioni fornite all’Ufficio di presidenza riguardo al percorso professionale del sig. Carbajo Ferrero. Con la seconda parte di detto motivo di impugnazione, esso fa valere che tale asserito errore manifesto di valutazione deriva da uno snaturamento degli elementi di fatto e di prova.
punto 59
Occorre esaminare per prima la seconda parte del secondo motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo di impugnazione › Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione › – Argomenti delle parti
punto 60
Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, il Parlamento ritiene che il Tribunale abbia snaturato i fatti e gli elementi di prova ai punti 132, 139 e 176 della sentenza impugnata.
punto 61
In primo luogo, il Parlamento sostiene, da un lato, che il motivo figurante al punto 139 della sentenza impugnata, secondo il quale l’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero presso la direzione generale della comunicazione non è stata tenuta in debito conto, non riprende fedelmente la frase introduttiva della parte della relazione del comitato consultivo sui colloqui riguardante il sig. Carbajo Ferrero e, dall’altro, che la formulazione «è ora [c]apo [u]nità presso la [direzione generale della comunicazione] dal 2009» in detta parte della relazione si limita soltanto a riprodurre la posizione del sig. Carbajo Ferrero alla data della presentazione della sua candidatura.
punto 62
In secondo luogo, ad avviso del Parlamento, il Tribunale ha proceduto a uno snaturamento manifesto degli elementi di prova nel constatare, al punto 132 della sentenza impugnata, che, «all’udienza il Parlamento ha riconosciuto che l’estratto della relazione sui colloqui conteneva un’inesattezza per quanto riguarda la data in cui il sig. Carbajo Ferrero è stato nominato capo unità presso la [direzione generale della comunicazione]». Il Parlamento sostiene, basandosi sulla registrazione dell’udienza, di non aver confermato l’esistenza di una siffatta inesattezza.
punto 63
In terzo luogo, il Parlamento, nel contestare il motivo di cui al punto 176 della sentenza impugnata, secondo il quale esso si era opposto alla misura di organizzazione del procedimento riguardante la produzione della versione completa della relazione sui colloqui e della raccomandazione redatte dal comitato consultivo, afferma che, all’udienza, aveva espressamente indicato di essere disposto a fornire una versione anonimizzata della relazione sui colloqui e che la sua volontà era in contrasto con la risposta del Tribunale, che ha ritenuto che una siffatta trasmissione fosse tardiva. Il Parlamento sottolinea che, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’utilità delle misure di organizzazione del procedimento e la decisione che le riguarda rientrano nel potere discrezionale del Tribunale.
punto 64
Il sig. Carbajo Ferrero obietta che occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo di impugnazione › Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione › – Giudizio della Corte
punto 65
Si deve anzitutto rilevare che il Tribunale ha affermato, al punto 139 della sentenza impugnata, che il sig. Carbajo Ferrero «era capo unità della DG “Comunicazione” dal 2009», mentre dall’estratto della relazione sui colloqui allegato alla decisione recante rigetto del reclamo risulta che quest’ultimo «è ora» capo unità di detta direzione generale dal 2009. Tale errore non incide tuttavia sulla constatazione, effettuata al medesimo punto 139, secondo cui «il ricorrente [ha precisato], senza essere contraddetto sul punto dal Parlamento, di essere stato capo unità di detta direzione generale dal 1999».
punto 66
Inoltre, il Parlamento invoca invano la registrazione sonora dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale al fine di dimostrare di non aver confermato, nel corso di tale udienza, che l’estratto della relazione sui colloqui conteneva un’inesattezza relativa alla data in cui il sig. Carbajo Ferrero è stato nominato capo unità presso la direzione generale della comunicazione.
punto 67
Infatti, anche ipotizzando che il Parlamento non abbia riconosciuto, in udienza, che l’estratto della relazione sui colloqui conteneva una siffatta inesattezza, esso non mette in discussione la constatazione, effettuata dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, relativamente alla data in cui il sig. Carbajo Ferrero è stato nominato capo unità presso detta direzione generale. Tenuto conto della circostanza che tale elemento di prova è stato fornito dal sig. Carbajo Ferrero sin dal suo atto introduttivo del giudizio, in particolare ai punti 7, 94, 99, alla nota a piè di pagina n. 21 e all’allegato A.5 di quest’ultima, e che il Parlamento non dimostra di averlo espressamente confutato in primo grado, il Parlamento non può sostenere che il Tribunale si sia erroneamente basato sull’esistenza di detta inesattezza snaturando un elemento di prova.
punto 68
Infine, neppure l’ultima censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione può essere accolta. Dal punto 177 della sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale ha motivato il rifiuto di disporre la misura di organizzazione del procedimento, richiesta dal sig. Carbajo Ferrero, sulla base del rilievo che gli elementi messi a sua disposizione erano sufficienti per valutare la legittimità della decisione controversa, e non a causa di una qualsivoglia opposizione del Parlamento.
punto 69
Ciò premesso, occorre respingere tale parte del secondo motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo di impugnazione › Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione › – Argomenti delle parti
punto 70
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale, ai punti 139, 143 e 146 della sentenza impugnata, è incorso in errori di diritto allorché ha ritenuto che la decisione controversa fosse viziata da un errore manifesto di valutazione risultante dall’inesattezza delle informazioni fornite ai membri dell’Ufficio di presidenza riguardo al percorso professionale del sig. Carbajo Ferrero.
punto 71
Anzitutto, secondo il Parlamento, il Tribunale ha travisato il ruolo della relazione sui colloqui, che è quello di informare l’Ufficio di presidenza delle prestazioni dei candidati in occasione dei colloqui e non di fornire a quest’ultimo elementi relativi all’esperienza professionale dei candidati. Esso ricorda che le informazioni riguardanti le competenze e l’esperienza professionale dei candidati erano già state comunicate all’Ufficio di presidenza nell’ambito della prima fase del procedimento di selezione e che tali informazioni sono rimaste a disposizione di quest’ultimo per tutta la durata di tale procedimento. Sarebbe questa la ragione per cui la relazione sui colloqui riprende solo a titolo introduttivo la funzione svolta e indicata dai candidati al momento del deposito delle loro candidature.
punto 72
Inoltre, il Parlamento ritiene che il Tribunale abbia disatteso la propria giurisprudenza secondo cui il possesso da parte dell’APN dei fascicoli completi dei candidati a un posto da coprire è sufficiente per respingere un motivo vertente sull’esistenza di eventuali errori nelle qualifiche di un candidato figuranti in una raccomandazione trasmessa da un comitato di selezione all’APN.
punto 73
Infine, secondo il Parlamento, il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 139 della sentenza impugnata, che il comitato consultivo non aveva tenuto in debito conto l’esperienza del sig. Carbajo Ferrero al fine di valutare la sua candidatura per il posto da coprire, avendo omesso di prendere in considerazione la sua esperienza quale responsabile ad interim della direzione dei media presso la direzione generale della comunicazione dal 1o giugno 2018. Orbene, quest’ultimo non avrebbe indicato nel suo atto di candidatura tale esperienza, che era iniziata dopo il termine ultimo previsto per la presentazione delle candidature.
punto 74
Il sig. Carbajo Ferrero obietta che occorre respingere tale parte del secondo motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo di impugnazione › Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione › – Giudizio della Corte
punto 75
Per quanto riguarda la prima censura del Parlamento, va rilevato, da un lato, che, come risulta dal punto 137 della sentenza impugnata, spettava al Tribunale esaminare se l’amministrazione avesse usato in modo manifestamente errato il suo potere discrezionale quanto ai meriti del sig. Carbajo Ferrero. Dall’altro lato, come emerge dal punto 90 della sentenza impugnata, il quale descrive il contenuto della decisione recante rigetto del reclamo presentato da quest’ultimo, l’Ufficio di presidenza ha adottato la sua decisione avendo disposto, nella relativa sede, di tutti i documenti utili, ossia dei fascicoli personali di tutti i candidati (curriculum vitae e lettere di motivazione), di una tabella che riassumeva le loro candidature e della relazione sui colloqui redatta dal comitato consultivo, cosicché i membri dell’Ufficio di presidenza che lo avessero desiderato sarebbero stati in grado di consultare tali documenti prima della riunione di detto comitato.
punto 76
Tuttavia, dal momento che i membri dell’Ufficio di presidenza avevano unicamente la possibilità di consultare detti documenti, nel caso in cui lo avessero desiderato, ma, come risulta dal punto 143 della sentenza impugnata, il Parlamento ha omesso di dimostrare che essi si fossero avvalsi di tale possibilità per quanto riguarda il fascicolo del sig. Carbajo Ferrero, il Tribunale ha ritenuto a buon diritto che occorresse stabilire, alla luce della relazione sui colloqui, se l’APN fosse stata correttamente informata dal comitato consultivo dell’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero. Tale censura è quindi infondata.
punto 77
Per quanto riguarda la seconda censura, il Parlamento non può invocare la sentenza del 13 dicembre 1990, Kalavros/Corte di giustizia (T-160/89 e T-161/89, EU:T:1990:86). Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, contrariamente alla presente fattispecie, da un lato, il documento contenente asseriti errori era stato presentato all’APN nell’ambito di un primo esame delle candidature e il ricorrente in tale causa figurava tra i candidati prescelti al termine di tale prima selezione, cosicché detti errori, anche supponendoli dimostrati, non erano stati tali da arrecargli pregiudizio. Dall’altro lato, in detta causa, come risulta dal punto 53 della sentenza di cui trattasi, in sede di selezione finale, i membri del comitato amministrativo, e poi della Corte, disponevano del fascicolo completo di ciascuno dei candidati, il che non corrisponde a una situazione in cui esiste solo una semplice possibilità di consultazione prima della riunione dell’APN, contrariamente a quanto constatato nel caso di specie al punto 90 della sentenza impugnata. Pertanto, tale censura è infondata.
punto 78
Per quanto riguarda la terza censura, la Corte ha già dichiarato che, in linea di principio, spetta ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che essi ritengono utili ai fini dell’esame della loro candidatura (sentenza del 12 luglio 1989, Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punto 24). Spettava dunque al sig. Carbajo Ferrero indicare espressamente la sua esperienza quale responsabile ad interim della direzione dei media presso la direzione generale della comunicazione, tanto più che tale esperienza era iniziata dopo il termine ultimo per il deposito delle candidature. Inoltre, va rilevato che il sig. Carbajo Ferrero era in grado di far riferimento a detta esperienza durante il suo colloquio con il comitato consultivo.
punto 79
Tuttavia, anche se il Parlamento può legittimamente sostenere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il comitato consultivo non avesse tenuto in debito conto l’esperienza del sig. Carbajo Ferrero nel posto da coprire in qualità di responsabile ad interim su detto posto dal 1o giugno 2018, tale mancata considerazione non è idonea a mettere in discussione il motivo di cui al punto 145 della sentenza impugnata, secondo il quale la decisione controversa è viziata da un errore manifesto di valutazione, derivante dal fatto che la candidatura di A è stata selezionata senza che l’APN fosse stata correttamente informata dell’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero. Di conseguenza, tale censura è inconferente.
punto 80
Come risulta infatti dai punti 132 e 139 della sentenza impugnata, l’estratto della relazione sui colloqui specificava che il sig. Carbajo Ferrero era capo unità presso la direzione generale della comunicazione dal 2009, mentre quest’ultimo era stato nominato capo unità presso detta direzione generale nel 1999.
punto 81
In siffatte circostanze, tale parte del secondo motivo di impugnazione e, pertanto, tale motivo nel suo insieme, devono essere respinti.
Sull’impugnazione › Sul motivo dedotto in subordine › Argomenti delle parti
punto 82
Con tale motivo, il Parlamento sostiene che, dato che la decisione controversa favorisce un terzo, il giudice dell’Unione ha l’obbligo di verificare, in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, se una sanzione di annullamento sia eccessiva. Tale esame dovrebbe tener conto della natura dell’illegittimità commessa, degli interessi del ricorrente, di quelli dei terzi e di quelli del servizio, fermo restando che il giudice è tenuto, inoltre, a bilanciare gli interessi in gioco. Il Parlamento si basa al riguardo, in particolare, sulla sentenza del 5 dicembre 2017, Spadafora/Commissione (T-250/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:866, punto 110), e sottolinea che l’assenza di un siffatto esame nella sentenza impugnata costituisce un difetto di motivazione e una violazione del principio di proporzionalità.
punto 83
Il sig. Carbajo Ferrero obietta che occorre respingere tale motivo di impugnazione.
Sull’impugnazione › Sul motivo dedotto in subordine › Giudizio della Corte
punto 84
Va rilevato che il punto 110 della sentenza del 5 dicembre 2017, Spadafora/Commissione (T-250/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:866), invocato dal Parlamento, da un lato, enuncia il principio del ripristino della situazione giuridica nella quale il ricorrente si trovava anteriormente all’irregolarità commessa dal comitato di selezione e una deroga a tale principio, quando l’annullamento di atti aventi come destinatari soggetti terzi e favorevoli per questi ultimi, implicato da tale ripristino, costituirebbe una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa. Dall’altro lato, tale punto fa riferimento alla sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione (T-10/02, EU:T:2004:94), e, indirettamente, alla sentenza del 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione (24/79, EU:C:1980:145).
punto 85
Per quanto riguarda detta deroga, va ricordato che, in quest’ultima sentenza, la Corte ha constatato che il procedimento di promozione di 40 funzionari era stato viziato da un’irregolarità per quanto riguardava la ricorrente della causa che ha dato luogo a tale sentenza, per il motivo che il suo rapporto informativo non era stato ancora redatto nel momento in cui sono state presentate le proposte di promozione al comitato di promozione, mentre i rapporti informativi per lo stesso periodo relativi ad altri funzionari idonei alla promozione erano stati trasmessi a detto comitato nonché all’APN, il che poneva la ricorrente in una situazione meno favorevole rispetto agli altri funzionari idonei alla promozione. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che l’annullamento delle promozioni dei 40 funzionari effettivamente promossi rappresenterebbe una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa e che il riconoscimento di un risarcimento per il danno morale subìto dalla ricorrente in tale causa costituiva il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi della ricorrente e a salvaguardare contemporaneamente le esigenze del servizio (sentenza del 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione, 24/79, EU:C:1980:145, punti 13 e 14).
punto 86
Conformemente a tale giurisprudenza, il Tribunale, nella sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione (T-10/02, EU:T:2004:94, punto 87), ha ritenuto, pur accogliendo il motivo secondo cui la Commissione non era riuscita a dimostrare di aver debitamente esaminato i meriti della ricorrente prima di respingere le sue candidature a otto posti permanenti e di prendere in considerazione otto candidati, che l’annullamento delle decisioni relative alla nomina ai posti di cui trattasi avrebbe costituito una sanzione eccessiva dell’illegittimità commessa dalla Commissione, dato che il fatto di privare i candidati prescelti, divenuti funzionari, del beneficio della loro nomina per questo solo motivo sarebbe stato contrario ai principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché all’interesse del servizio.
punto 87
Senza che sia necessario delineare i contorni della portata di tale deroga, che può variare in funzione delle peculiarità di ciascuna causa, si deve constatare che detta deroga non era applicabile nel caso di specie e che il Tribunale, avuto riguardo delle specificità della controversia di cui era investito, non era tenuto a esaminare il carattere eventualmente eccessivo dell’annullamento della decisione di nomina di A al posto di direttore dei media.
punto 88
Invero, occorre rilevare che, come risulta dai punti 123, 124, 144 e 145 della sentenza impugnata, l’irregolarità del procedimento di selezione risultante dalla mancata applicazione dei criteri di esame comparativo dei meriti dei candidati in occasione dei colloqui con questi ultimi, da un lato, e l’errore manifesto di valutazione e il raffronto erroneo dei meriti dei candidati risultante dall’inesattezza delle informazioni trasmesse all’APN, dall’altro, riguardavano non solo la valutazione della candidatura del sig. Carbajo Ferrero, ma anche quella della candidatura di A.
punto 89
Inoltre, si deve constatare che l’interesse del sig. Carbajo Ferrero a beneficiare dell’annullamento della decisione controversa è manifesto e che tale annullamento incide unicamente sull’interesse di A, mentre quest’ultimo non può far valere un legittimo affidamento nel mantenimento della sua nomina, dal momento che tale decisione è stata impugnata dal sig. Carbajo Ferrero entro i termini di ricorso.
punto 90
Per quanto riguarda l’interesse del servizio, va rilevato che il Parlamento non sostiene di aver addotto argomenti diretti a dimostrare che l’annullamento della decisione controversa creerebbe difficoltà particolari. In ogni caso, è pacifico che, a partire dal 1o giugno 2018, in attesa della nomina di un direttore dei media, al sig. Carbajo Ferrero sono state attribuite le responsabilità ad interim relative a tale posto al fine di garantire la continuità del servizio della direzione dei media. Nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che l’esercizio ad interim delle funzioni di direttore dei media implicasse l’esistenza di una qualsivoglia difficoltà all’interno di tale direzione.
punto 91
Dato che, nelle circostanze del caso di specie, non era necessario che il Tribunale esaminasse se l’annullamento della decisione controversa fosse sproporzionato alla luce della natura delle irregolarità constatate, dell’interesse di A e dell’interesse del servizio, e che, pertanto, la sentenza impugnata non era viziata da un difetto di motivazione al riguardo, occorre respingere il motivo di impugnazione dedotto in subordine.
punto 92
Poiché nessun motivo della presente impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
punto 93
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 94
Poiché il sig. Carbajo Ferrero ne ha fatto domanda, il Parlamento, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Carbajo Ferrero.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il Parlamento europeo è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Fernando Carbajo Ferrero.
Firme
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