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Sez. L, Sentenza n. 4829 del 06/09/1982 (Rv. 422825 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - MODALITÀ - PROMESSE DI PAGAMENTO, VERSAMENTO DI ACCONTI O RICHIESTA DI DILAZIONI - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422825-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - MODALITÀ - PROMESSE DI PAGAMENTO, VERSAMENTO DI ACCONTI O RICHIESTA DI DILAZIONI - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Il riconoscimento del diritto da parte dell'obbligato, cui si riferisce l'art. 2944 cod. civ., non esige necessariamente forme sacramentali od esplicite e può esprimersi anche in Atti che - come la promessa di pagamento, il versamento di acconti o la richiesta di dilazioni - univocamente denotano o presuppongono tale riconoscimento; pertanto, nel rapporto di Assicurazione sociale, il datore di lavoro, che versi all'istituto assicuratore una parte dei contributi dovuti e, nel corso di trattative sulle modalità e sulla misura dei versamenti, manifesti in modo chiaro l'intenzione di adempiere l'Obbligo contributivo, interrompe la prescrizione per i crediti non ancora prescritti o rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata. (Conf 3752/77, mass n 387421 (prima parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)