Sez. T, Sentenza n. 31950 del 11/12/2024 (Rv. 673251-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - COMUNIONI DERIVANTI DA DIVERSE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE | Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Successione mortis causa - Variazione soggettiva delle masse - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - COMUNIONI DERIVANTI DA DIVERSE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva, per effetto di successione ereditaria, di uno dei comproprietari di più masse patrimoniali da dividere è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, non determinando né la nascita di una nuova comunione, né l'alterazione oggettiva delle masse già esistenti tra gli originari comproprietari.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)