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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 236 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-22, depositata il 1991-05-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:236
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17240

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensioni I.N.P.S.
  • Gestione speciale coltivatori diretti
  • Titolari di pensione indiretta a carico della gestione speciale coltivatori diretti
  • Mancata previsione dell'integrazione al minimo con la pensione di vecchiaia a carico della C.P.D.E.L.
  • Ingiustificata disparità di trattamento
  • Questione già decisa
  • Manifesta inamissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 547/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Angelina Palmieri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Angelina Palmieri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanza 4 luglio 1989 (pervenuta a questa Corte il 4 febbraio 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 547 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui prevede tale esclusione; che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per essere stata la norma impugnata già dichiarata illegittima in parte qua;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 547 del 1990, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), questione sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze