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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 7 maggio 1987, causa 258/84

Decisione
decisa il 1987-05-07
ECLI
ECLI:EU:C:1987:205

Epigrafe

Sentenza della Corte (quinta sezione) 7 maggio 1987 Nella causa 258/84, Nippon Seiko KK, Tokyo, Giappone, con gli avv. Jeremy Lever, Queen's Counsel del Gray's Inn, Eleanor Sharpston, barrister of Middle Temple e Robin Griffith, solicitor dello studio Coward Chance di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'aw. Jean-Claude Wolter, 8, rue Zithe, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Erik Stein, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il sig. Jörg Käser, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Lussemburgo, convenuto, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Tempie Lang, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, plateau du Kirchberg, Lussemburgo, e dalla Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA), con gli aw. Dietrich Ehle, Ulrich C. Feldmann, Volker Schiller, Hilmar Nehm, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'aw. Ernest Arendt, rue Philippe-II, intervenienti, avente ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del trattato, del regolamento del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1), LA CORTE (quinta sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione F. Schockweiler, U. Everling, R. Joliét, e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: S. Hackspiel, amministratore vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 settembre 1986, nella quale la ricorrente è stata rappresentata dai sigg. Griffith, Lever e Sharpston, il convenuto dai sigg. Stein e H. J. Rabe, la Commissione delle CC. EE. dal sig. Temple Lang e la FEBMA dal sig. Ehle, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'11 dicembre 1986, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 5 dicembre 1984, la società Nippon Seiko KK, Tokyo, Giappone (in prosieguo: « NSK »), ha presentato, ai sensi dell'art. 173 del trattato, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 19 luglio 1984 n. 2089, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con un diametro esterno massimo di 30 mm., originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1).
punto 2
Con il regolamento 19 marzo 1984, n. 744 (GU L 79, pag. 8), la Commissione aveva istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tali cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore.
punto 3
Il ricorso è diretto in via principale all'annullamento del regolamento n. 2089/84 nel suo complesso, ed in subordine all'annullamento dello stesso solo per quanto concerne la ricorrente, ossia all'annullamento dell'art. 1 nei limiti in cui viene fissata al 14,71% l'aliquota del dazio antidumping definitivo sui microcuscinetti a sfera fabbricati ed esportati dalla ricorrente ed all'annullamento dell'art. 2 del regolamento stesso, in quanto prescrive che gli importi prelevati come dazio antidumping provvisorio, da applicarsi alla NSK, vengono riscossi a titolo definitivo.
punto 4
Per quanto riguarda il contesto normativo ed i fatti di causa nonché i mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo riportati solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.

Sulla ricevibilità

punto 5
Il Consiglio ritiene che il ricorso sia ricevibile solo per quanto si riferisce al dazio antidumping imposto alla ricorrente. Il Consiglio fa valere che l'atto impugnato è un regolamento e che, conseguentemente, solo le disposizioni che riguardano direttamente e individualmente la ricorrente possono formare oggetto di ricorso per annullamento.
punto 6
Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante stabilita in particolare con la sentenza 21 febbraio 1984 (causa 239 e 275/82, Allied Corporation e altri/Commissione, Racc. pag. 1005), gli atti con cui si istituiscono dazi antidumping in applicazione del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1), possono riguardare direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato, le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie. Il Consiglio non contesta che il regolamento impugnato sia di natura da riguardare direttamente ed individualmente la NSK, che vi è espressamente menzionata.
punto 7
Va tuttavia precisato che il regolamento impugnato non stabilisce norme generali da applicarsi ad un complesso di operatori economici riguardati indistintamente, ma impone dazi antidumping diversi ad una serie di società produttrici od esportatrici di microcuscinetti a sfera con sede in Giappone ed a Singapore che sono espressamente menzionate, così come alle altre società, non menzionate, che svolgono le medesime attività in questi stessi paesi. Stando così le cose, bisogna riconoscere che la NSK è individualmente riguardata soltanto dalle disposizioni del regolamento impugnato che le impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l'importo, e non da quelle che impongono dazi antidumping ad altre società.
punto 8
Risulta da quanto precede che l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio va accolta e che la domanda proposta in via principale, diretta all'annullamento del regolamento n. 2089/84 nel suo complesso, va respinta. Vanno invece esaminate nel merito le domande proposte in via subordinata, dirette all'annullamento del regolamento impugnato limitatamente alle disposizioni che riguardano esclusivamente la NSK.

Nel merito

punto 9
La ricorrente deduce diversi mezzi che, secondo i differenti argomenti presentati, vanno riuniti nel modo seguente: Diversi mezzi sono relativi all'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping. A tal proposito, la ricorrente fa valere: il carattere dissimile dei metodi utilizzati per calcolare il valore normale ed il prezzo all'esportazione; il carattere iniquo del metodo « transazione per transazione » utilizzato per calcolare il prezzo all'esportazione; la motivazione insufficiente della scelta di tale metodo; l'adozione di questo nuovo metodo in violazione dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di buona amministrazione; la disparità degli adeguamenti a cui sono stati sottoposti il valore normale ed il prezzo all'esportazione. Un mezzo è fondato sull'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione gli impegni proposti o, quanto meno, gli aumenti di prezzo decisi dalla NSK. Un mezzo è fondato sulla motivazione insufficiente del grado di pregiudizio assertivamente subito dall'industria comunitaria e ritenuto uguale al margine di dumping rilevato. Un mezzo è fondato sul fatto che il regolamento impugnato autorizzerebbe la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio senza tener conto della circostanza che l'importo del dazio definitivo è inferiore a quello del dazio provvisorio.

Nel merito › I — Sui mezzi fondati sull'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping

punto 10
Onde precisare la portata dei mezzi ed argomenti dedotti a tal proposito dalla ricorrente, va ricordato in primo luogo che, in forza dell'art. 2, nn. 2 e 3, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 3017/79, un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile, ossia al prezzo pagato, nel corso di normali operazioni commerciali, per tale prodotto, destinato al consumo nel paese d'esportazione. Come precisato all'art. 2, n. 13, lett. a), del regolamento di base, per « margine di dumping » si deve intendere « l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione ».
punto 11
Risulta da tali disposizioni che il prezzo all'esportazione ed il valore normale costituiscono i termini di confronto che consentono di stabilire il margine di dumping. Ai sensi dell'art. 2, n. 13, lett. b) e c), del regolamento n. 3017/79, «quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati. Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata ».
punto 12
Risulta dal punto 11 del preambolo del regolamento impugnato che, nella fattispecie, il valore normale è stato calcolato in base ad una media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno. Il prezzo all'esportazione, come indicato al punto 16 del preambolo del regolamento stesso, è stato calcolato secondo un metodo « transazione per transazione ». Risulta dal fascicolo che, in base a tale metodo, i prezzi all'esportazione superiori al valore normale sono stati conteggiati dopo esser stati fittiziamente riportati al livello del valore normale e che è stata stabilita una media ponderata fra il complesso dei prezzi all'esportazione rilevati, sia nel caso di prezzi inferiori che in quello di prezzi uguali al valore normale. Il margine di dumping è quindi stato calcolato confrontando il valore normale calcolato secondo il metodo della media ponderata con il prezzo all'esportazione calcolato secondo il metodo « transazione per transazione ».

Nel merito › I — Sui mezzi fondati sull'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping › A — Sulla diversità di metodi adottati per calcolare il valore normale ed il prezzo all'esportazione

punto 13
La ricorrente fa valere che, come sostenuto dal Consiglio, il calcolo del valore normale e quello del prezzo all'esportazione, pur essendo operazioni diverse alla luce del loro contesto economico, non sono tuttavia indipendenti l'uno dall'altro. La possibilità di scelta tra i diversi metodi indicati all'art. 2, n. 13, del citato regolamento n. 3017/79, per il calcolo del margine di dumping, dev'esser posta in relazione col principio di base, sancito all'art. 2, n. 9, del regolamento stesso, che imporrebbe, onde consentire un valido confronto, che il valore normale ed il prezzo all'esportazione siano calcolati con metodi identici.
punto 14
Va considerato in primo luogo che i metodi di calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione sono specificati rispettivamente ai nn. da 3 a 7 ed al n. 8 dell'art. 2 del regolamento n. 3017/79. Orbene, queste disposizioni contemplano in modo autonomo diversi metodi di calcolo non analoghi relativi a ciascuno dei termini di confronto.
punto 15
Questo carattere autonomo dei metodi di calcolo che possono essere adottati è confermato dal citato testo dell'art. 2, n. 13, lett. b) e c) del regolamento n. 3017/79, in cui ci si limita ad indicare le diverse possibilità di calcolo del margine di dumping, senza stabilire un obbligo di analogia o di identità dei metodi scelti per il calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione.
punto 16
In secondo luogo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento n. 3017/79: « Per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, la quantità e le condizioni di vendita ».
punto 17
Risulta da quest'ultima disposizione, in primo luogo, che essa è diretta a definire gli adeguamenti che possono essere apportati al valore normale ed al prezzo all'esportazione dopo che questi ultimi sono già stati calcolati secondo i metodi contemplati a tal fine e, in secondo luogo, che gli adeguamenti contemplati concernono esclusivamente, come indicato nell'8o considerando del regolamento n. 3017/79, le differenze rilevate per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e le quantità di prodotti, le condizioni di vendita ed il livello degli scambi, considerate sul mercato interno e su quello di esportazione.
punto 18
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ne risulta che l'art. 2, n. 9, del regolamento non impone che il valore normale e il prezzo all'esportazione siano calcolati secondo metodi identici.
punto 19
II mezzo summenzionato va conseguentemente respinto.

Nel merito › I — Sui mezzi fondati sull'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping › B — Sul carattere assertivamente iniquo del metodo « transazione per transazione » adottato per calcolare il prezzo all'esportazione

punto 20
La ricorrente fa valere che il metodo di valutazione del prezzo all'esportazione « transazione per transazione » avrebbe avuto il risultato di tener conto solo delle vendite effettuate a prezzi di dumping, senza considerare quelle avvenute a prezzi superiori al valore normale. La ricorrente ritiene che il metodo seguito potesse quindi solo sfociare nella constatazione di un dumping e nella determinazione di un margine di dumping senza riscontro con la realtà. Soltanto la valutazione del prezzo all'esportazione secondo il metodo dei prezzi medi ponderati avrebbe permesso di conseguire nella fattispecie un risultato equo.
punto 21
Va osservato che la scelta fra i diversi metodi di calcolo indicati all'art. 2, n. 13, lett. b), del regolamento n. 3017/79 presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse. Orbene, come la Corte ha dichiarato in particolare nella sentenza 11 luglio 1985 (causa 42/84, Remia, Race. pag. 2545), il giudice deve limitare il proprio controllo di una siffatta valutazione alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere.
punto 22
La tesi esposta dalla ricorrente si risolve nel sostenere che le istituzioni hanno commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti di causa adottando un metodo di calcolo del margine di dumping che non tiene alcun conto dei prezzi all'esportazione superiori al valore normale e conduce pertanto ad un risultato iniquo.
punto 23
Tale tesi non può essere accolta. Va in primo luogo constatato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il metodo « transazione per transazione » non eslude dal calcolo del margine di dumping gli scambi conclusi a prezzi superiori al valore normale. Esso si limita a riportare fittiziamente tali prezzi al livello del valore normale, ma li integra nel calcolo della media ponderata del complesso dei prezzi praticati sul mercato d'esportazione.
punto 24
Va quindi sottolineato che la libertà di scelta fra uno dei metodi di cui all'art. 2, n. 13, lett. b), del regolamento n. 3017/79 è diretta precisamente a far adottare il metodo più appropriato all'oggetto della procedura di istituzione di un dazio antidumping. Secondo l'art. 2, n. 1, e l'art. 4, n. 1, del regolamento stesso, una siffatta procedura mira ad eliminare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio risultante, per un'industria stabilita nella Comunità, da una pratica di dumping.
punto 25
Orbene, il metodo « transazione per transazione » è il solo che consenta di ostacolare determinate manovre consistenti nel dissimulare il dumping mediante la pratica di prezzi diversi, talora superiori e talora inferiori al valore normale. L'applicazione in tal caso del metodo della media ponderata non risponderebbe allo scopo della procedura antidumping, in quanto tale metodo avrebbe essenzialmente l'effetto di mascherare le vendite effettuate a prezzo di dumping attraverso quelle realizzate con un dumping cosiddetta « negativo », e lascerebbe quindi integralmente in essere il pregiudizio subito dall'industria comunitaria interessata.
punto 26
Occorre quindi riconoscere che la Commissione, nella fattispecie, non ha commesso alcun errore manifesto nella valutazione dei fatti di causa applicando, come ha fatto, il metodo « transazione per transazione » per il calcolo del margine di dumping, e respingere il mezzo sopra esaminato.

Nel merito › I — Sui mezzi fondati sull'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping › C — Sulla motivazione assertivamente insufficiente della scelta del metodo « transazione per transazione »

punto 27
La ricorrente ritiene che i motivi indicati al punto 18 del preambolo del regolamento controverso siano insufficienti, in quanto in essi non vengono chiariti i motivi per cui il prezzo all'esportazione non è stato calcolato come in passato in base ad una media dei prezzi constatati.
punto 28
Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante ripresa in particolare nella sentenza del 26 giugno 1986 (causa 203/85, Nicolet Instrument, Race. pag. 2049), la motivazione prescritta dall'art. 190 del trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha adottato l'atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo.
punto 29
Tale esigenza è stata soddisfatta nella fattispecie attraverso i motivi esposti al punto 18 del preambolo del regolamento impugnato, da cui risulta in particolare che il controverso cambiamento di metodo è stato deciso al fine di eliminare il pregiudizio che sussisteva per la produzione comunitaria di cuscinetti a sfera, a seguito dell'applicazione dei metodi di calcolo in precedenza utilizzati, i quali permettevano di compensare le vendite realizzate a prezzi di dumping con quelle cosiddette a dumping « negativo ».
punto 30
Va pertanto respinto il mezzo relativo all'insufficienza della motivazione.

Nel merito › I — Sui mezzi fondati sull'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping › D — Sulle condizioni di adozione del nuovo metodo « transazione per transazione »

punto 31
A sostegno di questo mezzo, la ricorrente fa valere che gli impegni assunti nel 1981, fondati sui precedenti metodi di calcolo del prezzo all'esportazione, sono rimasti in vigore fino al 22 marzo 1984, data in cui la Commissione l'ha informata della revoca della sua accettazione. I principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto e le regole di buona amministrazione avrebbero richiesto che il cambiamento di metodo di calcolo del prezzo all'esportazione fosse annunciato in tempo utile in modo che gli operatori economici potessero modificare la loro pratica commerciale così da conformarsi alle norme comunitarie.
punto 32
Va sottolineato, in primo luogo, che in forza dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79, gli impegni accettati possono esser oggetto di un riesame che, secondo il n. 3 di tale norma, può condurre alla modifica, alla revoca o all'annullamento dei provvedimenti definiti nell'ambito di tali impegni. Pertanto, il principio di certezza del diritto non ostava alla riconsiderazione dei provvedimenti così adottati nel 1981.
punto 33
Va ricordato, in secondo luogo, che, in forza dell'art. 2, n. 13, lett. b), dello stesso regolamento, in vigore già prima dell'epoca in cui sono stati assunti gli impegni della NSK, il metodo « transazione per transazione » è uno dei metodi che le istituzioni hanno la facoltà di adottare per calcolare il margine di dumping, quando, come nella fattispecie, i prezzi variano.
punto 34
Stando così le cose, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 ottobre 1982 (causa 52/81, Faust/Commissione, Race. pag. 3745), quando le istituzioni comunitarie dispongono di un margine discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono far legittimo affidamento sulla conservazione del metodo inizialmente prescelto, che può venir modificato dalle istituzioni stesse nell'esercizio dei loro poteri.
punto 35
Infine, le regole di buona amministrazione non possono ostare a che le istituzioni facciano uso dei poteri che sono loro riconosciuti dalla normativa in vigore.
punto 36
II mezzo dedotto va pertanto respinto.

Nel merito › I — Sui mezzi fondati sull'illegittimità del metodo di calcolo del margine di dumping › E — Sulla disparità degli adeguamenti di cui sono stati oggetto il valore normale ed il prezzo all'esportazione

punto 37
La ricorrente fa valere che, in violazione dell'art. 2, n. 9, del regolamento n. 3017/79 ed in contrasto con quanto la Commissione afferma al punto 19 del preambolo del regolamento n. 744/84, il valore normale e il prezzo all'esportazione non sono stati calcolati su una base comparabile, data la disparità degli adeguamenti di cui questi prezzi sono stati oggetto.
punto 38
Essa espone infatti che, nell'ambito della determinazione del prezzo all'esportazione, sono state dedotte tutte le spese delle sue filiali europee, mentre solo alcune delle spese corrispondenti sostenute sul mercato giapponese sono state dedotte dal valore normale. A parere della NSK, tale disparità di trattamento conduce ad una sopravvalutazione del valore normale e, quindi, del margine di dumping, e non è giustificata, in quanto le vendite della NSK sul mercato giapponese si situano allo stesso stadio di distribuzione delle vendite sul mercato europeo.
punto 39
Va sottolineato che, ai sensi dell'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 3017/79, il prezzo all'esportazione è determinato secondo un valore fittizio quando il prezzo convenuto per le vendite all'esportazione non può servire come riferimento: ciò avviene in particolare quando, come nella fattispecie, gli scambi avvengono tra parti associate o legate da un accordo di compensazione. Il prezzo all'esportazione è in tal caso definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente ovvero in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questo caso, si operano adeguamenti onde tener conto « di tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita ».
punto 40
Va quindi constatato che la deduzione delle spese complessive sostenute dalle filiali europee della NSK nell'ambito della determinazione dei prezzi all'esportazione costituisce un'applicazione corretta del regolamento n. 3017/79.
punto 41
È vero che, ai sensi dell'art. 2, n. 10, del regolamento n. 3017/79, qualora i prezzi all'esportazione ed il valore normale non siano comparabili per quanto riguarda le caratteristiche di cui al citato n. 9 della stessa norma, si tiene conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Così avviene in particolare in ordine alle differenze nelle condizioni di vendita. A tal proposito, l'art. 2, n. 10, lett. c), dispone che gli adeguamenti: « in linea di massima, (...) si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali, ad esempio, le differenze riguardanti dazi e imposte indirette, condizioni di credito, garanzie, cauzioni, assistenza tecnica, servizio manutenzione, commissioni, imballaggio, trasporto (...). In linea di massima non si procederà ad adeguamenti per delle differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali ivi comprese quelle relative alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità (...) ».
punto 42
Sulla base di tale disposizione, la ricorrente sostiene che diverse spese dedotte dal prezzo all'esportazione avrebbero dovuto dedursi anche dal valore normale. A tal proposito, essa menziona, in primo luogo, il costo delle comunicazioni telefoniche e dei servizi connessi alla clientela delle sue filiali giapponesi. La NSK richiama quindi le attività dei suoi servizi tecnici che, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non costituirebbero affatto una sezione di ricerca e di sviluppo, le cui spese non potrebbero esser oggetto di adeguamenti, bensì un servizio di prevendita, di informazione e di assistenza per i clienti giapponesi. La NSK menziona, infine, le spese sostenute sul mercato giapponese per il trasporto delle merci.
punto 43
Va osservato a tal proposito che gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 3017/79 si distinguono, sia per il loro obiettivo che per le condizioni di applicazione, dagli adeguamenti operati nell'ambito della determinazione del prezzo all'esportazione.
punto 44
In primo luogo, infatti, mentre questi ultimi sono diretti a determinare il prezzo all'esportazione corrispondente a condizioni commerciali normali, gli adeguamenti di cui al citato art. 2, n. 10, mirano a correggere il prezzo all'esportazione o il valore normale già calcolati secondo le regole poste all'art. 2, nn. da 3 a 8. Tali adeguamenti di cui all'art. 2, n. 10, sono operati in base ad elementi obiettivi che, elencati in particolare alla leu. e) della disposizione stessa, corrispondono alle caratteristiche particolari di ogni mercato (d'origine e d'esportazione), si ripercuotono in modo ineguale sulle condizioni di vendita ed influiscono conseguentemente sulla comparabilità dei prezzi.
punto 45
In secondo luogo, mentre gli adeguamenti relativi alla determinazione del prezzo all'esportazione sono operati d'ufficio dalle istituzioni comunitarie in applicazione dell'art. 2, n. 8, del regolamento n. 3017/79, quelli di cui all'art. 2, n. 10, possono esserlo anche a richiesta di un interessato. Quest'ultimo deve in tal caso fornire la prova che la richiesta è giustificata, ossia che la differenza che esso fa valere concerne uno dei fattori elencati all'art. 2, n. 9, che tale differenza influisce sulla comparabilità dei prezzi ed infine, qualora si tratti più in particolare, come nella fattispecie, di differenze fra le condizioni di vendita, che esse sono in rapporto diretto con le vendite considerate.
punto 46
Nella fattispecie, non risulta né dai documenti agli atti né dalla trattazione dinanzi alla Corte che la NSK abbia fornito la prova che per la sua richiesta di adeguamenti ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 3017/79 ricorrano le condizioni richieste da tali disposizioni.
punto 47
In ordine, in primo luogo, agli adeguamenti da operare relativamente al costo delle comunicazioni telefoniche, dei servizi connessi alla clientela e dei servizi tecnici, la NSK non ha dimostrato che si trattava di differenze in rapporto diretto con le vendite considerate. Anche se l'art. 2, n. 10, lett. c), limita soltanto « in linea di massima » gli adeguamenti alle differenze che sono in rapporto diretto con le vendite, la NSK non ha però dimostrato l'esistenza di alcuna circostanza particolare tale da giustificare una deroga alla regola generale così posta.
punto 48
In ordine infine all'adeguamento richiesto relativamente alle spese di trasporto all'interno del Giappone, il Consiglio ha fatto valere, nella controreplica, che era stato calcolato un adeguamento a questo titolo, e la NSK non ha dimostrato l'inesattezza di tale asserzione.
punto 49
Il mezzo relativo agli adeguamenti apportati al valore normale ed ai prezzi all'esportazione va pertanto respinto.

Nel merito › II — Sul mezzo relativo all'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione gli impegni proposti o quanto meno gli aumenti di prezzo decisi dalla NSK

punto 50
La ricorrente fa valere che, dopo l'istituzione dei dazi auntidumping provvisori con il regolamento n. 744/84, essa ha proposto impegni relativi ai prezzi comunicando inoltre al Consiglio gli aumenti di prezzi a cui avrebbe immediatamente proceduto, ma che il Consiglio stesso non ne avrebbe tenuto conto e non si sarebbe astenuto dall'istituire dazi antidumping definitivi. Essa ritiene in particolare che il motivo del rifiuto di prendere in considerazione gli aumenti spontanei dei prezzi, basato sul fatto che questi ultimi sono intervenuti dopo il periodo di svolgimento dell'inchiesta, sia infondato in quanto conduce a disconoscere la differenza fra i dazi antidumping provvisori e quelli definitivi. Inoltre, la nozione di periodo di svolgimento dell'inchiesta non figurerebbe nel regolamento n. 3017/79.
punto 51
Va sottolineato innanzitutto che nessuna norma del regolamento n. 3017/79 vincola le istituzioni ad accettare proposte di impegni in materia di prezzi. Al contrario, risulta dall'art. 10 di tale regolamento che l'accettabilità di tali impegni è valutata dalle istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale. Orbene, la NSK non ha dimostrato che i motivi del rifiuto di prendere in considerazione le proposte di impegni da essa formulate, esposti al punto 24 del preambolo del regolmento controverso, eccedevano il margine discrezionale riconosciuto alle istituzioni.
punto 52
Va poi constatato che il fatto di prendere in considerazione aumenti spontanei di prezzo, dopo il periodo di svolgimento dell'inchiesta, non è affatto contemplato nel regolamento n. 3017/79. In tale materia l'iter decisionale comprende un'inchiesta la cui apertura e il cui svolgimento sono fissati all'art. 7 di tale regolamento. Questa inchiesta deve permettere, grazie ad una procedura in contraddittorio, di stabilire i fatti incontestabili su cui si fonderà vuoi una decisione di chiusura, vuoi l'istituzione di dazi antidumping. Anche dai considerandi 14 e 15 dello stesso regolamento risulta che la procedura d'inchiesta non deve ostacolare un'azione rapida ed efficace della Comunità. L'esigenza di conciliare questi due obiettivi comporta necessariamente che il periodo di svolgimento dell'inchiesta, nel corso del quale si sono prodotti i fatti da accertare, sia di durata ben determinata e limitata nel tempo.
punto 53
Non può pertanto ammettersi che la procedura antidumping non possa esser condotta a termine o che non possa intervenire una decisione di istituire un dazio antidumping definitivo solo in quanto le società interessate dal dazio antidumping provvisorio hanno proceduto ad aumenti spontanei di prezzi dopo la fine del periodo di svolgimento dell'inchiesta. La testi della NSK è tanto meno giustificata in quanto tali aumenti di prezzi possono dar luogo, se del caso, ad un riesame della situazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79 o condurre alla restituzione dei dazi riscossi, in applicazione dell'art. 15 dello stesso regolamento.
punto 54
II mezzo dedotto dalla NSK va pertanto respinto.

Nel merito › III — Sul mezzo relativo all'insufficienza della motivazione sul grado di pregiudizio assertivamente subito dall'industria comunitaria e ritenuto uguale al margine di dumping rilevato

punto 55
La ricorrente, che richiama la sentenza 23 maggio 1985 (causa 53/83, Allied Corporation e altri/Consiglio, Race. pag. 1621), fa valere che, ai sensi dell'art. 13, n. 3, del regolamento n. 3017/79, il Consiglio è tenuto ad accertare se l'importo adottato del dazio antidumping definitivo sia necessario per eliminare il pregiudizio assertivamente subito dall'industria comunitaria. Nella fattispecie, il Consiglio non avrebbe sufficientemente motivato l'importo dei dazi definitivi adottati, in quanto, al punto 21 del preambolo dell'impugnato regolamento n. 2089/84, si limita, in primo luogo, a richiamare le conclusioni relative al pregiudizio formulate dalla Commissione nel suo regolamento n. 744/84, e, in secondo luogo, ad affermare che non erano state presentate prove nuove per quanto riguarda il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Orbene, quest'ultima affermazione sarebbe inesatta.in quanto il dazio antidumping definitivo imposto alla NSK è stato fissato ad un livello inferiore a quello del dazio antidumping provvisorio.
punto 56
Occorre rilevare, in primo luogo, che il punto 21 del preambolo del regolamento impugnato ha inteso esplicitamente riferirsi alle deduzioni in ordine al pregiudizio subito dall'industria comunitaria contenute nel regolamento n. 744/84. Ai punti da 23 a 35 del preambolo di quest'ultimo regolamento si definiscono in modo dettagliato l'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni di cui trattasi dal 1979 al 1o semèstre del 1983, le differenze di prezzo rilevate rispetto ai prezzi praticati dai produttori della Comunità nel corso del periodo d'inchiesta, la riduzione globale della produzione, subita dall'industria comunitaria interessata, la riduzione delle vendite dei cuscinetti a sfera di cui trattasi, nonché le perdite finanziarie e di occupazione constatate. La Commissione ha anche accertato che la riduzione della domanda nella Comunità aveva interessato la produzione comunitaria in misura molto maggiore delle importazioni effettuate a prezzi di dumping. Questi diversi fattori hanno indotto la Commissione a concludere che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dovevano ritenersi costituire un grave pregiudizio per l'industria comunitaria interessata, e che, data l'entità del pregiudizio causato, occorreva fissare un'aliquota del dazio antidumping provvisorio pari al margine di dumping accertato provvisoriamente.
punto 57
Va osservato, in secondo luogo, che nel regolamento impugnato il Consiglio ha rilevato che non erano state presentate nuove prove per quanto riguarda il pregiudizio all'industria comunitaria, e che occorreva pertanto confermare le conclusioni relative al pregiudizio indicate nel regolamento n. 744/84. Ciò implicava che l'importo del dazio definitivo fosse fissato, come per il dazio provvisorio, in misura pari all'ammontare del margine di dumping.
punto 58
Se, alla fine, l'aliquota del dazio definitivo imposto alla NSK (14,71%) è risultata inferiore a quella del dazio provvisorio (18,45%), ciò è avvenuto semplicemente in quanto il margine di dumping è stato determinato in misura ridotta a seguito delle verifiche cui si è proceduto nel corso dell'inchiesta, e non perché le istituzioni abbiano operato una nuova valutazione della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
punto 59
Stando così le cose, va riconosciuto che nel regolamento impugnato è stata sufficientemente motivata l'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria nonché la decisione di fissare l'importo del dazio definitivo in misura pari all'ammontare del margine di dumping rilevato.

Nel merito › IV — Sul mezzo relativo al fatto che il regolamento impugnato autorizzerebbe la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio senza tener conto della circostanza che l'importo del dazio definitivo è inferiore a quello del dazio provvisorio

punto 60
Va rilevato che, in applicazione dell'art. 2 del regolamento impugnato, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio sono riscossi definitivamente soltanto « fino alla concorrenza delle rispettive aliquote del dazio antidumping definitivo ». Occorre pertanto dedurne, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che il regolamento impugnato tiene conto del fatto che il dazio definitivo è stato fissato ad un importo inferiore a quello del dazio provvisorio.
punto 61
Pertanto, anche l'ultimo mezzo va respinto, come il ricorso nel suo insieme.

Nel merito › IV — Sul mezzo relativo al fatto che il regolamento impugnato autorizzerebbe la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio senza tener conto della circostanza che l'importo del dazio definitivo è inferiore a quello del dazio provvisorio › Sulle spese

punto 62
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respìnto. 2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalle intervenienti.

Firme

Galmot Schockweiler Everling Joliet Moitinho de Almeida Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 maggio 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quinta sezione Y. Galmot

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