Sez. 3, Sentenza n. 7436 del 04/05/1981 Ud. (dep. 24/07/1981) Rv. 149930 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - CASI IN CUI È NECESSARIO - AREA NON URBANIZZATA - COMPLESSO ALBERGHIERO - NECESSITÀ DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - CASI IN CUI È NECESSARIO - AREA NON URBANIZZATA - COMPLESSO ALBERGHIERO - NECESSITÀ DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE - FATTISPECIE.*
La necessità del piano di lottizzazione, come strumento di attuazione del piano regolatore generale in via alternativa rispetto al piano particolareggiato di esecuzione, sussiste non solo quando la costruzione da autorizzare superi il limite altimetrico di m. 25 ovvero quello volumetrico di mc. 3 per ogni mq. Di area edificabile, ma anche quando si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un complesso insediamento edilizio, che a causa della pluralità e delle peculiarità delle sue componenti fabbricative, richieda l'esecuzione di una strutturazione viaria e di altre opere, con funzione servente (fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, ecc.), idonee a consentire l'inserimento ordinato e razionale dell'intera zona nel tessuto abitativo circostante. (nella specie è stata ritenuta illegittima la licenza edilizia, riferita ad un villaggio turistico, in carenza di piano di lottizzazione preventivamente approvato, su un'area di circa 15.000 mq., priva di opere di urbanizzazione).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)