Sez. T, Ordinanza n. 3913 del 16/02/2025 (Rv. 674159-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione "prima casa" - Presupposti - Immobile collabente in categoria catastale F/2 - Suscettibilità ad essere destinato all'uso abitativo – Rilevanza - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazione per l'acquisto della "prima casa" ex art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)