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Sez. 3, Sentenza n. 1835 del 22/02/1988 (Rv. 457790 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - RICORSO PER AFFRANCAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 607 DEL 1966 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI AL RICORSO - ONERE PROBATORIO CIRCOSCRITTO ALLA FASE DI COGNIZIONE SOMMARIA DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DEL TRIBUNALE - ORDINARI CRITERI PROBATORI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457790-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - RICORSO PER AFFRANCAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 607 DEL 1966 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI AL RICORSO - ONERE PROBATORIO CIRCOSCRITTO ALLA FASE DI COGNIZIONE SOMMARIA DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DEL TRIBUNALE - ORDINARI CRITERI PROBATORI - APPLICABILITÀ.*

Ai fini probatori, la documentazione che ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 607 del 1966 deve essere allegata al ricorso per l'affrancazione dei canoni enfiteutici, riguarda soltanto la fase di cognizione sommaria devoluta al pretore e non anche quella a cognizione piena che si instaura davanti alla Sezione specializzata agraria del tribunale, con la conseguenza che il suddetto giudice specializzato deve verificare la fondatezza della domanda di affrancazione sulla base delle contestazioni sollevate dall'opponente e con il metro di valutazione derivante dalla applicazione degli ordinari criteri probatori e dei vigenti principi in materia di validità e prova del rapporto affrancabile dedotto dall'istante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)