Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 5 aprile 1979, causa 176/78
Epigrafe
Nel procedimento 176/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
MAX SCHAAP, residente in Amsterdam,
e
BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, GROOTHANDEL EN VRIJE BEROEPEN (Direzione dell'associazione di categoria delle banche, delle assicurazioni, del commercio all'ingrosso e delle libere professioni), con sede in Amsterdam,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo alla applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), nonché dell'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione f.f. di presidente; Mackenzie Stuart, presidente della Seconda Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il Centrale Raad van Beroep interpella per la seconda volta la Corte di giustizia nell'ambito della stessa controversia. Esso ha infatti sottoposto alla Corte, con ordinanza 12 luglio 1977, una questione relativa all'interpretazione degli art. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71. La Corte ha risolto detta questione con sentenza 14 marzo 1978 (causa 98/77, Schaap, Racc. 1978, pag. 707).
paragrafo 2
I fatti di cui alla causa principale possono esser così riepilogati :
paragrafo 3
Il sig. Schaap, cittadino olandese, era occupato come lavoratóre subordinato in Germania dal 1929 al 1933. Nel 1934 egli si trasferiva nei Paesi Bassi dove, salvo un'interruzione nel periodo 1940 — 1945, svolgeva un'attività lavorativa sia subordinata sia indipendente fino al 1972, anno in cui veniva colpito da invalidità. L'ente olandese competente (Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen) gli concedeva una pensione a norma della legge olandese sull'assicurazione invalidità (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in prosieguo: WAO). Nel contempo gli veniva attribuita, in base alla legge tedesca, una pensione d'invalidità di importo più elevato di quello cui egli avrebbe avuto diritto in forza dei soli periodi assicurativi obbligatori maturati in Germania. Lo Schaap, infatti, avvalendosi della facoltà contemplata dalla legge tedesca a favore delle vittime del nazismo, aveva versato contributi volontari per riscattare il periodo 1934 — 1945.
paragrafo 4
L'ente olandese, basandosi sull'art. 46, n. 3, del regolamento n 1408/71, riduceva la pensione olandese in misura pari all'intero importo di quella tedesca. Lo Schaap contestava tale provvedimento dapprima dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam e successivamente, in sede d'appello, dinanzi al Centrale Raad van Beroep di Utrecht, sostenendo che, a norma dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 574/72, non si sarebbe dovuto detrarre dalla pensione olandese la quota della pensione tedesca spettantegli in base ai contributi volontari. L'ente olandese controdeduceva di poter comunque procedere alla riduzione della pensione in forza di una disposizione anticumulo contenuta in un decreto emanato per l'attuazione della WAO.
paragrafo 5
Il Centrale Raad van Beroep sottoponeva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 6
«In quale misura, nel caso d'un lavoratore che sia stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di norme nazionali anticumulo come quella vigente in forza della WAO, quando il diritto a pensione è stato acquistato unicamente in base alla legislazione nazionale, senza bisogno di far ricorso al suddetto regolamento».
paragrafo 7
Pronunziandosi a tale proposito, la Corte ha dichiarato che:
paragrafo 8
«Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno applicate le disposizioni di detto articolo».
paragrafo 9
Nell'ambito della causa successivamente riassunta dinanzi al giudice nazionale, l'ente previdenziale olandese ha sollevato la questione di come vadano interpretati i punti 8 e 9 della motivazione della sentenza della Corte:
paragrafo 10
«L'art. 46, n. 2, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, (GU n. L 74, pag. 1) dispone che per l'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non vanno presi in considerazione gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata;
è naturale che vadano considerate come rientranti nell'ambito di detta disposizione le prestazioni corrispondenti ad un periodo assicurativo riscattato in forza delle disposizioni di una legislazione che conferisce al lavoratore la facoltà di riscattare l'assicurazione relativamente a detto periodo».
paragrafo 11
L'ente suddetto ritiene infatti che nella fattispecie non vi sia coincidenza di periodi assicurativi giacché la pensione tedesca e quella olandese sono state attribuite allo Schaap senza che fosse stato necessario procedere a cumulo. Esso ne deduce che il citato disposto dell'art. 46, n. 2, — nella cui interpretazione non potrebbe prescindersi dal n. 1 e dal titolo dello stesso articolo — non si applica all'interessato e concerne solamente i casi in cui si sia proceduto a cumulo e a ripartizione proporzionale.
paragrafo 12
Tenuto conto di tali considerazioni, il Centrale Raad van Beroep ha ravvisato la necessità di interpellare nuovamente la Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del Trattato CEE. Esso, pertanto, con ordinanza 11 luglio 1978, trasmessa alla Corte con lettera del 15 agosto successivo, le ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 13
«1. Se il titolo dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 faccia parte integrante dell'articolo stesso, nel senso che il contenuto dell'articolo è determinato anche dal titolo.
2. Se, in considerazione dell'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, il 2o comma del n. 1 e il n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 vadano considerati congiuntamente col 1o comma del n. 1 e col titolo dello stesso articolo, cioè vadano intesi nel senso che l'intero articolo si riferisce solo alle prestazioni calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a) e b) del regolamento n. 1408/71, nei casi in cui vi sia stata sovrapposizione di periodi assicurativi e, di conseguenza, non vengano presi in considerazione periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente, oppure se queste disposizioni, o una di esse, si riferiscano anche all'ipotesi in cui le prestazioni non siano calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, leu. a) e b) del regolamento n. 1408/71 e non sia stato necessario escludere dal calcolo delle prestazioni i periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente».
paragrafo 14
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 17 agosto 1978.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia
paragrafo 1
L'ente previdenziale olandese, appellato nella causa principale, rinvia al punto di vista esposto dinanzi al giudice nazionale e che traspare dalle questioni sottoposte alla Corte.
paragrafo 2
Il Governo belga, che ha già presentato osservazioni nella causa 98/77, è del parere che l'art. 46 del regolamento n. 574/72 concerna tutte le ipotesi di cumulo di pensioni e non solo quelle consistenti nella somma di prestazioni calcolate secondo il sistema del pro rata. Infatti, potrebbe esservi coincidenza anche per quanto concerne l'attribuzione di prestazioni in forza del diritto nazionale. L'esattezza della tesi che ammette il co-mulo di prestazioni risultante dalla coincidenza di periodi di assicurazione obbligatoria e periodi di assicurazione volontaria risulta anche dall'art. 46, n. 1, secondo inciso.
paragrafo 3
Secondo la Commissione, l'ente previdenziale olandese sembra far confusione tra la nozione di coincidenza di periodi e quella di cumulo e ripartizione proporzionale. Ora potrebbe darsi che tra il 1934 e il 1940 lo Schaap non fosse obbligatoriamente assicurato nei Paesi Bassi perché, ad esempio, esercitava un'attività lavorativa indipendente, e che non vi fosse quindi coincidenza di periodi assicurativi, ma che risultasse ciononostante necessario, in uno o in entrambi gli Stati interessati, ricorrere al cumulo dei periodi per attribuire il diritto a prestazioni. Inversamente, si potrebbe ipotizzare che nel suddetto periodo egli fosse soggetto ad assicurazione obligatoria nei Paesi Bassi e che vi fosse pertanto coincidenza di periodi, senza che fosse per questo necessario far ricorso al procedimento del cumulo in uno o in entrambi gli Stati interessati.
paragrafo 4
Di conseguenza, la Commissione ritiene che il testo delle questioni pregiudiziali debba essere così modificato:
paragrafo 5
1. Se il 2o comma del n. 1 e il n. 2 dell'art. 46 del regolamento del Consiglio n. 574/72, considerati congiuntamente col 1o comma del n. 1 e con il titolo dello stesso articolo, vadano intesi nel senso che l'intero articolo si riferisce solo ai casi in cui vi sia sovrapposizione dei periodi assicurativi, cioè coincidenza di un periodo di assicurazione volontaria con un periodo di assicurazione obbligatoria, oppur se queste disposizioni si riferiscano ai casi non contemplati dal n. 1, 1o comma, vale a dire ai casi in cui non vi sia sovrapposizione di periodi.
2. Se l'art. 46 del regolamento del Consiglio n. 574/72 vada interpretato nel senso che esso concerne ùnicamente le prestazioni calcolate in conformità all'art. 46, n. 2, leu. a) e b) del regolamento n. 1408/71, oppure nel senso che esso si riferisce anche alle prestazioni calcolate in base al solo diritto nazionale a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › Sulla prima questione
paragrafo 1
Il problema consistente nello stabilire quale dei due periodi coincidenti (cioé quello di assicurazione obbligatoria e quello di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente) debba essere preso in considerazione per il calcolo degli importi teorici, nonché per il calcolo dell'importo delle prestazioni e di quello della riduzione — problema lasciato insoluto dall'art. 15 del regolamento n. 574/72 (intitolato: «Regole generali relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione» — è risolto dall'art. 46 dello stesso regolamento. Secondo la Commissione, quest'ultima norma non si riferisce a tutti i casi in cui sia stato maturato in uno Stato membro un periodo di assicurazione obbligatoria o proseguita volontariamente, ma concerne solo quelli in cui tale periodo coincida con un periodo di assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare tale fatto, cioè accertare se vi sia sovrapposizione di periodi o, in altre parole, coincidenza di un'assicurazione volontaria con un'assicurazione obbligatoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Il lavoratore, assicurandosi volontariamente, può perseguire due scopi diversi:
paragrafo 2
colmare una lacuna nei periodi assicurativi, oppure
migliorare la tutela garantitagli dall'assicurazione obbligatoria.
paragrafo 3
Nel primo caso l'assicurazione volontaria costituisce un surrogato di quella obbligatoria. Nel secondo caso vi è coincidenza di periodi assicurativi e l'assicurazione volontaria può essere considerata come assicurazione supplementare, i cui vantaggi — sui quali l'interessato fa affidamento — non dovrebbero essere pregiudicati dalle modalità di calcolo delle prestazioni prescritte dal regolamento.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, l'art. 46, n. 2, del regolamento n. 574/72 non può essere interpretato nel senso ch'esso si riferisce solamente alle pensioni acquiste previo cumulo e ripartizione proporzionale. Ciò risulta:
paragrafo 5
dal testo stesso di questa disposizione, che fa riferimento, in generale, alla «applicazione dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento» n. 1408/71, ai fini della quale non si tiene conto degli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi d'assicurazione volontaria o proseguita volontariamente;
dalla logica del sistema istituito dall'art. 46, n. 3: quando periodi di assicurazione volontaria coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria, occorre, anche per le pensioni spettanti in base al solo diritto nazionale, tener conto dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 574/72, il quale stabilisce, mediante rinvio all'art. 15 dello stesso regolamento, che, ai fini del calcolo dell'importo teorico in conformità all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, si prendono in considerazione solo i periodi di assicurazione obbligatoria;
dall'intenzione del legislatore comunitario, il quale, adottando l'art. 46 del regolamento n. 574/72, ha voluto far salvi i vantaggi sperati dal lavoratore che ha stipulato un'assicurazione obbligatoria.
paragrafo 6
Limitare l'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 alle sole pensioni attribuite a seguito di cumulo e ripartizione pro rata equivarrebbe a sostenere che, in caso di pensione spettante in base alle sole leggi nazionali, il fatto di tener conto degli importi corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria non nuocerebbe al lavoratore. La Commissione dimostra invece, mediante un esempio, in che misura verrebbe danneggiato il lavoratore se la suddetta norma non limitasse gli effetti della decurtazione contemplata dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, e che tale danno sussisterebbe anche in caso di cumulo di due prestazioni calcolate conformente all'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento, cioè acquistate in forza della sola legislazione nazionale.
paragrafo 7
Il sistema istituito dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 è del tutto coerente. Infatti:
paragrafo 8
1. Se l'assicurazione volontaria non si sostituisce a quella obbligatoria e non implica quindi cumulo di assicurazioni, i periodi di assicurazione volontaria vanno trattati come periodi di assicurazione obbligatoria.
2. Il cumulo dell'assicurazione volontaria con l'assicurazione obbligatoria è espressamente consentito dall'art. 15, n. 3, del regolamento n. 1408/71; l'art. 46 del regolamento n. 574/72, coerentemente con questa autorizzazione, vieta che le modalità di calcolo stabilite dall'art. 46, n. 2 o 3, pregiudichino i vantaggi che gli interessati possono attendersi da tale cumulo di assicurazioni (e di contributi).
paragrafo 9
In subordine, la Commissione osserva che il principio di cui all'art 46, n. 2, del regolamento n. 574/72 dovrebbe considerarsi applicabile, mutatis mutandis, quando la riduzione delle pensioni spettanti unicamente in forza del diritto nazionale viene effettuata in base alla disposizione anticumulo nazionale. Questa soluzione consentirebbe di rispettare la volontà del legislatore communitario che, in ogni caso, ha inteso far salvi i diritti scaturenti dall'assicurazione volontaria.
paragrafo 10
Secondo la Commissione, le questioni del giudice a quo potrebbero essere risolte nel modo seguente:
paragrafo 11
1. L'art. 46 del regolamento del Consiglio n. 574/72 non concerne tutti i casi nei quali il lavoratore, nell'arco della sua vita lavorativa, sia stato volontariamente assicurato in uno Stato membro, ma solo quelli in cui vi sia sovrapposizione di periodi assicurativi, cioè coincidenza di un periodo d'assicurazione volontaria in uno Stato membro con un periodo d'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro.
2. Qualora una pensione spettante in forza della sola legislazione nazionale venga ridotta in conformità a tale legislazione perché si cumula con un'altra pensione spettante in base alla legislazione di un altro Stato membro, l'ente del primo Stato membro non prende in considerazione, ai fini della riduzione, la quota della prestazione dovuta nel secondo Stato membro che corrisponde ai periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente coincidenti con i periodi di assicurazione obbligatoria maturati in forza della legislazione ch'esso applica.
paragrafo 12
La Commissione delle CC.EE., rappresentata dal sig. A. Haagsma, in qualità d'agente, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 22 febbraio 1979.
paragrafo 13
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 marzo 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 11 luglio 1978, pervenuta in cancelleria il 17 agosto successivo, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione dell'art. 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), e dell'art. 46 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1);
dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il calcolo, effettuato dal competente ente previdenziale olandese, della pensione d'invalidità di un cittadino olandese, appellante nella causa principale, che ha lavorato dal 1929 al 1933 in Germania, indi nei Paesi Bassi;
punto 2
quest'ultimo, avvalendosi della possibilità offertagli, in materia previdenziale, dalla legge tedesca relativa alla riparazione delle ingiustizie compiute dal regime nazista, aveva riscattato volontariamente il periodo 1934 — 1945 onde aver diritto, in Germania, ad una pensione più elevata;
in considerazione della pensione tedesca, l'ente previdenziale olandese riduceva, in applicazione del regio decreto 22 dicembre 1972, adottato per l'attuazione dell'art. 52 della Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge in materia d'assicurazione contro l'invalidità, WAO), e dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'importo della prestazione spettante all'interessato in forza della legislazione olandese sull'assicurazione ai fini della pensione;
punto 3
l'interessato impugnava detto provvedimento sostenendo che a torto si era tenuto conto dell'intera sua pensione tedesca, poiché la maggior parte di questa gli spetta in base ad una assicurazione volontaria;
egli assumeva inoltre che il regolamento n. 1408/71, secondo l'interpretazione datane dalla Corte nella sentenza 21 ottobre 1975 (causa 24/75, Petroni; Racc. 1975, pag. 1149), osta alla riduzione, in forza delle disposizioni della legge nazionale di uno Stato membro, della prestazione acquistata in virtù della sola legislazione nazionale senza far ricorso alle disposizioni comunitarie;
punto 4
nell'ambito di tale controversia, il Centrale Raad van Beroep, con ordinanza 12 luglio 1977, sottoponeva a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 (causa 98/77, Schaap) e così formulata:
«In quale misura, nel caso d'un lavoratore che sia stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di norme nazionali anticumulo come quella vigente in forza della WAO, quando il diritto a pensione è stato acquistato unicamente in base alla legislazione nazionale, senza bisogno di far ricorso al suddetto regolamento».
In base ai motivi esposti nella sentenza 14 marzo 1978 (causa 98/77; Racc. 1978, pag. 707), questa Corte ha risolto la suddetta questione come segue:
«Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che questa vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno applicate le disposizioni di detto articolo».
punto 5
Il Centrale Raad van Beroep, condividendo i dubbi espressi dall'ente previdenziale olandese, appellato nella causa principale, quanto all'interpretazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 574/72, si è nuovamente rivolto a questa Corte, invitandola a pronunziarsi sulle seguenti questioni:
«1. Se il titolo dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 faccia parte integrante dell'articolo stesso, nel senso che il contenuto dell'articolo è determinato anche dal titolo.
2. Se, in considerazione dell'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, il 2o comma del n. 1 e il n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 vadano considerati congiuntamente col 1o comma del n. 1 e col titolo dello stesso articolo, cioè vadano intesi nel senso che l'intero articolo si riferisce solo alle prestazioni calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a) e b) del regolamento n. 1408/71, nei casi in cui vi sia stata sovrapposizione di periodi assicurativi e, di conseguenza, non vengano presi in considerazione periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente, oppure se queste disposizioni, o una di esse, si riferiscano anche all'ipotesi in cui le prestazioni non siano calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a) e b) del regolamento n. 1408/71 e non sia stato necessario escludere dal calcolo delle prestazioni i periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente».
punto 6
È opportuno esaminare congiuntamente tali questioni;
a questo proposito, la Corte parte dalla premessa che quelle di cui trattasi costituiscono prestazioni di sicurezza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71.
punto 7
Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo contemplato dall'art. 37, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (cioè una legislazione a norma della quale l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza — tipo A), fruisce — in base all'art. 40, n. 1, dello stesso regolamento — delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3 («Vecchiaia e morte»), che si applicano per analogia;
la legislazione tedesca è di tipo B: in base ad essa, l'importo delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi assicurativi;
ne consegue che l'appellante nella causa principale deve fruire delle prestazioni calcolate in conformità alle disposizioni del capitolo 3 (artt. 44 e segg.) del regolamento n. 1408/71;
punto 8
l'art. 46 del suddetto regolamento concerne la liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che siano stati soggetti alla legislazione di due o più Stati membri;
le disposizioni di tale articolo che possono trovare applicazione nel caso dell'appellante nella causa principale sono redatte nei seguenti termini:
«1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'art. 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.
Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.
2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45:
a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è conside-rato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale del periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
c) …
d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97.
3. L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.
Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1».
punto 9
Il regolamento di applicazione menzionato all'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 è il regolamento del Consiglio n. 574/72, sulla cui interpretazione vertono le questioni sottoposte a questa Corte;
l'art. 15 di tale regolamento, modificato dal regolamento del Consiglio 26 marzo 1973, n. 873 (GU n. L 86, pag. 1), dispone al n. 1, lett. b), quanto segue:
«quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuto a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di una assicurazione obbligatoria»
ai fini della totalizzazione dei periodi;
l'art. 46 dello stesso regolamento, modificato dal regolamento n. 873/73 e dal regolamento del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1392, (GU n. L 152, pag. 1), è intitolato «Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi» e recita:
«1. Per il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le regole previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.
L'importo effettivo così stabilito è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, determinato secondo la legislazione sotto la quale tali periodi di assicurazione sono stati compiuti.
2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono presi in considerazione».
punto 10
Dalle disposizioni sopra citate risulta che, per quanto concerne il calcolo dell'importo effettivo della prestazione in conformità all'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il regolamento mira a far sì che i periodi assicurativi maturati in base ad un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la disciplina della legislazione di uno Stato membro e coincidenti con periodi di assicurazione o di residenza maturati in base ad una assicurazione obbligatoria a norma della legislazione di un altro Stato membro non vengano presi in considerazione ai fini del computo totale dei periodi, senza, tuttavia, che ciò privi il lavoratore dei diritti da essi scaturenti;
da quanto precede deriva che, nel caso in cui non possa sussistere coincidenza di periodi perché una delle legislazioni interessate è di tipo A, il regolamento consente del pari al lavoratore di fruire delle prestazioni corrispondenti a qualsiasi periodo di assicurazione volontaria o facoltativa;
punto 11
di conseguenza, il n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72, sebbene figuri sotto il titolo «Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi», va applicato a tutti i casi che rientrano nell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, di guisa che, ai fini dell'applicazione di detto paragrafo, l'ente competente non può tener conto delle prestazioni corrispondenti ai periodi maturati in base ad un'assicurazione volontaria o facoltativa.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 12
Le spese sostenute dal Governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Centrale Raad van Beroep, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep, con ordinanza 11 luglio 1978, dichiara:
Il n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72, sebbene figuri sotto il titolo «Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi», va applicato a tutti i casi che rientrano nell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, di guisa che, ai fini dell'applicazione di detto paragrafo, l'ente competente non può tener conto delle prestazioni corrispondenti ai periodi maturati in base ad un'assicurazione volontaria o facoltativa.
Firme
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
f.f. di presidente
J. Mertens de Wilmars