Sez. 4, Sentenza n. 6365 del 28/03/1983 Ud. (dep. 08/07/1983) Rv. 159840 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - MANO DA TENERE - IN GENERE - OBBLIGO IMPOSTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 104 DEL CODICE DELLA STRADA - FINALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE SUL PIANO DELLA COLPA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - MANO DA TENERE - IN GENERE - OBBLIGO IMPOSTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 104 DEL CODICE DELLA STRADA - FINALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE SUL PIANO DELLA COLPA.*
L'Obbligo imposto dal primo comma dell'art. 104 del codice stradale, per cui i veicoli debbono circolare sulla parte destra delle carreggiate ed in prossimità del margine destro del medesimo, anche quando la strada è libera, ha il fine di contrastare situazioni di pericolo conseguenti all'eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza. L'inosservanza di detta norma, pertanto, si caratterizza come condotta colposa atta alla produzione dell'evento dannoso, qualunque sia la causa dell'invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratta di una causa anch'essa colposa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Strada art. 104, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)