Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 109 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6168
- Sicurezza pubblica
- Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3, 5 e 12, primo comma
- Assunta violazione degli artt. 2, 3, 13, 25 e 27 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate con ordinanza 9 aprile 1970 del Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 1970, n. 75 del 1966 n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.
Norme impugnate
- art. 12, comma 1, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
- art. 5 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
- art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
- art. 2 Cost.
- art. 3, comma 2, Cost.
- art. 13 Cost.
- art. 27 Cost.
- art. 25 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Chessa Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2,3, secondo comma, 13,25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate manifestamente infondate - o non fondate - da questa Corte con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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