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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 109 del 1972

Decisione
decisa il 1972-06-09, depositata il 1972-06-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:109
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6168

  • Sicurezza pubblica
  • Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità
  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3, 5 e 12, primo comma
  • Assunta violazione degli artt. 2, 3, 13, 25 e 27 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate con ordinanza 9 aprile 1970 del Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 1970, n. 75 del 1966 n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Chessa Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2,3, secondo comma, 13,25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate manifestamente infondate - o non fondate - da questa Corte con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze