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Sez. 1, Sentenza n. 17152 del 22/07/2009 (Rv. 609238 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Collegio arbitrale composto da tre arbitri - Designazione del terzo arbitro - Mancato accordo delle parti - Nomina giudiziale su richiesta di parte - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609238-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA

In tema di arbitrato, il meccanismo di nomina suppletiva da parte del Presidente del Tribunale, previsto nell'art. 810 cod. proc. civ., sia nella formulazione antevigente che in quella in vigore dal 2 marzo 2006, si applica anche quando la convenzione arbitrale preveda la costituzione di un collegio formato da tre arbitri e le parti non raggiungano accordo sulla nomina del terzo arbitro dopo aver provveduto alla designazione unilaterale degli altri due. Ne consegue la legittimità della designazione giudiziale disposta su richiesta di una delle parti quando si determini tale evenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)