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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 380 del 1994

Decisione
decisa il 1994-10-26, depositata il 1994-11-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:380
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 20893

  • Sanità pubblica
  • Medici convenzionati col servizio sanitario nazionale
  • Mancata previsione anche per essi della facoltà, per altre categorie riconosciuta, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo
  • Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non dà luogo a violazione dell'art. 3 Cost., né sotto il profilo del principio di eguaglianza né sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - è infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'età pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità, col solo limite della manifesta arbitrarietà. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). - Sulla discrezionalità del legislatore, in generale, in ordine al prolungamento dell'età pensionabile, v. S. nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonché O. nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

Parametri

Massima n. 20894

  • Sanità pubblica
  • Medici convenzionati col servizio sanitario nazionale
  • Mancata previsione anche per essi della facoltà, per altre categorie riconosciuta, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo
  • Pretesa violazione del diritto al lavoro
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nella questione di legittimità costituzionale sollevata per la mancata attribuzione, anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, della facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è palesemente inconsistente la censura formulata in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost.. Il precetto costituzionale invocato infatti concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha già raggiunto l'età per il collocamento a riposo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Ciliegi Giuseppe e U.S.L. di Alto Chiascio iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio cautelare proposto dal dott. Giuseppe Ciliegi contro la U.S.L. di Alto Chiascio per la sospensione del provvedimento amministrativo di reiezione della domanda di prolungamento del rapporto convenzionale per un biennio oltre il limite di età di settanta anni previsto dall'art. 11 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, il Pretore di Perugia-Sezione distaccata di Gubbio, con ordinanza del 19 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui non prevede anche per i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale la facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; che, ad avviso del giudice remittente, tale esclusione contrasta col principio di ragionevolezza in quanto il "rapporto di collaborazione" di cui è causa è connotato "in modo tale da renderlo pienamente assimilabile" ai rapporti di pubblico impiego previsti dalla disposizione impugnata; che tale disposizione si porrebbe "altresì, almeno in qualche misura, in contrasto col principio del diritto al lavoro affermato nell'art. 4, primo comma, della Costituzione"; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che, essendo il rapporto dei medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale - definito "rapporto di lavoro autonomo" dall'art. 1 del citato accordo collettivo nazionale - essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione è ravvisabile sotto il profilo del principio di eguaglianza; che questo parametro costituzionale non appare violato nemmeno sotto il profilo del principio di ragionevolezza, dovendosi riconoscere un'ampia discrezionalità del legislatore in materia di prolungamento dell'età pensionabile, col solo limite della manifesta arbitrarietà (cfr. sent. nn. 374 del 1992, 491 e 440 del 1991; ord. nn. 252 del 1993, 349, 362 e 442 del 1992); che palesemente inconsistente è la pretesa violazione dell'art. 4, primo comma della Costituzione, trattandosi di norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha già raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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