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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14836 del 04/09/2012 (Rv. 623909 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Forma scritta - Necessità - Conseguenze - Prova testimoniale - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623909-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

La forma scritta dell'intimazione o richiesta di adempimento, necessaria per la costituzione in mora del debitore, e, quindi, per la interruzione della prescrizione, non osta, in difetto di espressa limitazione, all'ammissibilità della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell'atto scritto sia stato effettivamente spedito o ricevuto dal debitore, perchè le limitazioni previste per tale mezzo di prova dall'art. 2722 cod.civ. sono stabilite per i contratti e per taluni specialissimi atti unilaterali, tra i quali rientrano gli atti interruttivi della prescrizione previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)