Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1982, cause riunite 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79 e 660/79
Epigrafe
Nelle cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79,
1) Jan Amesz, residente in via Carnisio 28, Cocquio (Varese), Italia,
2) Rolf Bauch, residente in via Matteotti 13, Angera (Varese), Italia,
3) Jakob Flamm, residente in via Grazia Deledda, Ranco (Varese), Italia,
4) Hans Hoffmann, residente in via Cervino 2, Taino (Varese), Italia,
5) Helmut Knoeppel, residente in via Matteotti 116, Cadrezzate (Varese), Italia,
6) Henricus Nijman, residente in via Corridoni 55, Varese, Italia,
con gli avvocati B. Potthast e H. J. Rüber, del foro di Colonia, assistiti dal prof. E. Steindorff, dell'Università di Monaco di Baviera, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. V. Biel, 18a, rue des Glacis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto quanto specificato nelle conclusioni degli atti introduttivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Il contesto normativo
paragrafo 1
La presente causa va considerata sullo sfondo del contesto normativo seguente:
paragrafo 2
a) Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava:
«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965».
Questa parità era, tra l'altro, di 12,50 BFR per 1 DM e di 8 BFR per 100 LIT.
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un dipendente può chiedere che una parte dei suoi emolumenti sia trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello in cui egli presta servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, stabiliva che queste rimesse dovevano venire effettuate tramite l'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato, «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si con-siderava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale, che non era stata modificata dal 1° novembre 1969 (vale a dire, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
Dal 1971, anno in cui fu soppresso il sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, che costituisce la base di queste disposizioni, dette parità rispecchiavano sempre meno il potere d'acquisto delle monete di cui trattasi ed il loro valore sul mercato dei cambi. Il dipendente che effettuava delle rimesse nei paesi la cui moneta era rivalutata rispetto alle parità notificate al Fondo monetario internazionale poteva, quindi, rispetto alle rimesse effettuate alle condizioni normali del mercato, trarre vantaggio dal corso del cambio.
Conformemente alla disciplina giuridica vigente prima del 1° aprile 1979, il coefficiente correttore contemplato dall'art. 64 dello Statuto, che rispecchia le condizioni di vita nella sede di lavoro del dipendente, doveva venir applicato all'intero importo costituente la retribuzione, ivi compresa la parte che doveva venir trasferita in un altro paese, conformemente all'art. 17 dell'allegato VII. Ciò implicava un aumento parallelo del coefficiente correttore per i dipendenti che prestavano servizio in paesi come l'Italia, nei quali la moneta era svalutata rispetto alle parità del Fondo monetario internazionale ed una diminuzione del coefficiente per i dipendenti che prestavano servizio in paesi la cui moneta aveva accresciuto il suo valore rispetto alle «parità FMI». Tuttavia, il ricorrente sostiene che il coefficiente correttore è stato aumentato in misura molto inferiore. Infatti, il coefficiente correttore per l'Italia è stato aumentato, in cifre, da 100 a 146,9, mentre il corso del cambio è sceso da 12,5 LIT per 1 BFR a 28 LIT per 1 BFR.
Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se essi dichiaravano di risiedere in un paese a moneta svalutata, si applicava alla loro pensione il coefficiente correttore vigente per questo paese, conformemente all'art. 82, n. 1, dello Statuto. L'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto offriva loro la possibilità di farsi corrispondere dette pensioni nella moneta forte del loro paese d'origine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nella causa 28/74 (Gillet, Race. 1975, pag. 478).
Dal 1974, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi.
La proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee del 13 giugno 1974 (GU C 88, pag. 25), contemplava una nuova versione dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto:
«I trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono effettuati sulla base delle parità indicate nell'ultimo comma dell'art. 63 dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
Il 1o aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU C 99, pag. 5), che veniva respinta dal Comitato dello Statuto cui era stata sottoposta per esame. Il Consiglio ha seguito il parere del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU C 183, pag. 55), il Parlamento approvava la proposta prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, signor Tugendhat, aveva dichiarato: «la finalità del sistema istituito dalla Commissione è quella di giungere ad una neutralità finanziaria e penso che si possa giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra, o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità... Il problema dei trasferimenti preoccupa anche la Commissione. Una proposta di modifica dello Statuto dei dipendenti è attualmente all'esame. Ritengo che detta modifica vada adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento, e ritengo che questo sia un altro punto che ha costituito oggetto di determinate preoccupazioni».
Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottobre 1976 (GU C 271, pag. 5), la Commissione si è industriata a procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle retribuzioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1° aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle retribuzioni (doc. COM(78) 673 def. del 29 novembre 1978), la Commissione ha inviato al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non sono stati consultati né il Parlamento, né la Corte di giustizia, né il Comitato dello Statuto:
«... Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente:
“La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità Europee alla data del ...”.
La Commissione insiste affinché il Consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto ...
(Il) ... presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979; esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1° ottobre 1979 ...».
b) Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approvava il regolamento n. 3085/78 che modifica, in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento n. 259/68, che stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, e i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73, relativi a determinate misure particolari (GU L 369, pag. 6). Questo regolamento riprende i termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978 e, per quanto riguarda il coefficiente correttore da applicarsi agli importi trasferiti, il tenore della proposta del 1° aprile 1977. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto che: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese». Esso stabilisce il 1o luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni.
c) Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU n. L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio. Per questa operazione, la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee si ispiravano ad una formula che doveva far sì che per qualsiasi dipendente o altro agente, destinato ad una sede che non fosse il Belgio o il Lussemburgo, dall'aprile 1979 la retribuzione rimanesse allo stesso livello della retribuzione del mese precedente. Tuttavia, a giudizio del ricorrente, per quel che riguarda la quota di stipendio che gli resta a disposizione, questa formula ha fatto sì, come da lui esposto in dettaglio nel presente procedimento, che la sua retribuzione diminuisse del 25 % circa.
Per determinare il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello Statuto, dal 1967 il Consiglio e la Commissione procedono a raffronti tra il livello dei prezzi registrato a Bruxelles e quello registrato nelle altre sedi della Comunità secondo il seguente criterio: l'Ufficio statistico delle Comunità europee opera sistematicamente, in collaborazione con i servizi nazionali competenti, dei sondaggi relativamente ai prezzi dei prodotti e dei servizi conside- rati come voci di spesa indicative nel bilancio familiare dei dipendenti nelle varie sedi di lavoro. Per ogni voce si calcola il rapporto tra il prezzo registrato a Bruxelles e quello praticato nella città assunta come parametro quanto alla sede di servizio del dipendente. Questa ponderazione consente di calcolare il rapporto tra il potere d'acquisto delle monete dei paesi in cui i dipendenti della Comunità prestano servizio. L'indice calcolato secondo il metodo «Fisher» esprime ad esempio il rapporto tra i prezzi Bruxelles—Roma e Roma—Bruxelles con una sola cifra. Detto criterio è seguito per determinare i coefficienti correttori all'interno della Comunità, in quanto esprime il rapporto fra i prezzi di due città in forma reversibile e consente quindi raffronti di prezzi non solo bilaterali, ma anche multilaterali. Secondo questo metodo, si ottiene il coefficiente correttore dividendo l'indice «Fisher» così calcolato per il tasso di cambio corrispondente utilizzato per la conversione delle retribuzioni dei dipendenti nella rispettiva moneta nazionale, conformemente all'art. 63 dello Statuto. Nelľottobre-novembre 1975, è stata effettuata un'indagine comparativa dei prezzi in tutte le capitali della Comunità.
d) Il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3087, «relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio o domiciliati in Italia» (GU L 369, pag. 10), recita:
«Vista la proposta della Commissione,
considerando che occorre rettificare il coefficiente correttore per l'Italia conformemente ai risultati degli studi statistici effettuati dall'Istituto statistico delle Comunità europee,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
1. Con effetto 1° gennaio 1978, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari in servizio in Italia è fissato a 146,4.
2. Con effetto 1° gennaio 1978, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni a norma dell'art. 82, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, è fissato, per i titolari di pensioni che dichiarino di stabilire il proprio domicilio in Italia, a 146,4.
Articolo 2
I coefficienti correttori per l'Italia indicati all'art. 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1461/78 sono abrogati con effetto 1° gennaio 1978».
paragrafo 3
Questo regolamento è stato adottato per fronteggiare la seguente situazione:
paragrafo 4
Sul mercato dei cambi, la lira italiana perdeva sempre più quota verso la fine del 1975 e l'inizio del 1976 e i relativi provvedimenti monetari adottati dal Governo italiano provocavano una forte spinta inflazionistica. Ciò induceva i rappresentanti del personale di Ispra ad avanzare un certo numero di rivendicazioni, in quanto il coefficiente correttore per l'Italia non rifletteva più il divergente aumento del costo della vita registrato a Bruxelles ed a Ispra, e in quanto detto coefficiente, calcolato secondo il metodo «Fisher», provocava in particolare uno scompenso notevole tra il corso della lira, rispetto al franco belga, sul mercato ed il controvalore in lire della retribuzione corrisposta ai dipendenti di Ispra e pregiudicava gravemente il potere d'acquisto esterno della retribuzione.
paragrafo 5
Dal luglio 1975, il coefficiente correttore per l'Italia era pari a 166,6 mentre era 148,7 per Bruxelles e Lussemburgo. Nella primavera del 1976, la Commissione proponeva di aumentare provvisoriamente il coefficiente correttore per l'Italia del 5,5 % a decorrere dal 1° gennaio 1976, mentre la percentuale definitiva sarebbe stata stabilita non appena fossero stati disponibili dati statistici più esatti. Secondo il ricorrente, il 19 marzo 1976, la Commissione delle Comunità europee dichiarava inoltre ai dipendenti che l'esame del coefficiente correttore applicabile all'Italia aveva precedenza assoluta. Il Consiglio non accoglieva questa prosposta.
paragrafo 6
Le indagini statistiche cui si riferiva la Commissione venivano effettuate dall'Ufficio statistico nella provincia di Varese nel maggio 1976. Si teneva poi conto di un'indagine sul livello dei canoni d'affitto. La relazione conclusiva metteva in luce una differenza dell'8,5 % tra il coefficiente correttore per l'Italia, come era stato calcolato dall'Ufficio per Varese (121,5 sulla base 100 per Bruxelles) e il coefficiente per l'Italia stabilito dal Consiglio (112,04 sulla base 100 per il Belgio). Di questo 8,5 % il 6,7 % era dovuto al diverso aumento dell'indice del costo della vita in Italia ed in Belgio tra il dicembre 1975 ed il giugno 1976. Secondo l'Ufficio statistico, il 2 % circa poteva quindi essere imputato alla differenza tra i livelli dei prezzi nelle zone di Varese e di Roma.
paragrafo 7
Il 21 dicembre 1976, il Consiglio adottava il regolamento n. 3177 (GU L 359, pag. 1) che fissava il coefficiente correttore a 189,3 per l'Italia contro 157,8 per il Belgio a decorrere dal 1° luglio 1976 ed a 120 per l'Italia contro 100 per il Belgio a decorrere dal 1° gennaio 1977.
paragrafo 8
L'indagine suddetta era stata ripetutamente sollecitata dai rappresentanti del personale di Ispra presso la Commissione ed in particolare in un incontro con il presidente di questa istituzione, avvenuto il 23 maggio 1976. Detti rappresentanti mettevano in dubbio il metodo statistico impiegato per la determinazione del coefficiente correttore e cercavano di farlo modificare. Essi ritenevano che la notevole differenza tra la parità del potere d'acquisto ed il controvalore delle retribuzioni versate in lire fosse incompatibile col principio della parità di trattamento tra i dipendenti, in particolare in quanto il prezzo dei prodotti importati risente molto più rapidamente dell'apprezzamento di una moneta sul mercato dei cambi che non il livello generale dei prezzi. La parità di trattamento in materia di retribuzioni non può essere raggiunta se non riferendosi a un «paniere» europeo comune di prodotti e di servizi qualitativamente e quantitativamente identici. I rappresentanti della Commissione respingevano questo riferimento, pur ammettendo un divario tra potere d'acquisto e parità valutaria. Con telex del 12 dicembre 1977, i rappresentanti del personale chiedevano al membro della Commissione responsabile per i problemi amministrativi (sig. Tugendhat) di intervenire presso il Consiglio affinché questo riconoscesse il carattere provvisorio del coefficiente correttore per il 1977.
paragrafo 9
Nel maggio 1978, la Commissione proponeva al Consiglio, oltre un adeguamento dei coefficienti all'andamento del costo della vita, un aumento supplementare del 5 % dei coefficienti correttori per l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda.
paragrafo 10
Il 12 giugno 1978, il presidente della Commissione riceveva i rappresentanti del personale per una concertazione politica. Veniva costituito un gruppo di lavoro paritetico onde studiare il metodo per il calcolo e l'esame periodico del coefficiente correttore. Nella sua relazione del 26 luglio 1978, detto gruppo raccomandava alla Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta fondata sui seguenti punti :
paragrafo 11
armonizzazione dell'elenco degli articoli di consumo corrente per il 1976 con l'elenco usato per l'indagine del 1975;
applicazione dei prezzi registrati nel 1975 ed estrapolazione di detti prezzi fino al 1978 mediante indici comuni (vale a dire per Roma e Bruxelles);
giustificazione dell'utilizzazione di questi prezzi con la necessità di adottare un sistema che permettesse di adattare regolarmente i coefficienti correttori.
paragrafo 12
I rappresentanti della Commissione dichiaravano che questo metodo avrebbe dovuto venir applicato al coefficiente correttore a decorrere dal 1° gennaio 1978, mentre i rappresentanti del personale ritenevano che fosse giustificato stabilire una data anteriore e si riservavano su questo punto piena libertà d'azione dinanzi al Consiglio, facendo osservare che una certa disparità sussisteva in particolare a motivo della differenza di prezzi tra Roma e Varese.
paragrafo 13
Le raccomandazioni del gruppo si concretavano nella proposta presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 novembre 1978, mirante ad aumentare il coefficiente correttore del 6,4 % con effetto dal 1° gennaio 1978 (doc. COM(78) 591). Nel corso delle trattative con il Consiglio, i rappresentanti del personale si opponevano a che, per l'entrata in vigore del coefficiente correttore modificato, venisse scelta la data del 1o gennaio 1978.
paragrafo 14
Poiché era stato adottato il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3087, l'amministrazione della Commissione, nel gennaio 1979, calcolava e liquidava gli arretrati dovuti per il periodo 1° gennaio 1978 — 30 giugno 1978. Contemporaneamente, venivano pagati gli arretrati dovuti per il periodo 1° luglio 1978 - 31 dicembre 1978, a norma del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3084, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 369, pag. 1), che fissava il coefficiente correttore per l'Italia a 146,8 con effetto dal 1o luglio 1978.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Gli antefatti
paragrafo 1
Il ricorrente sig. Amesz è stato assunto come dipendente in ruolo dalla Commissione il 15 marzo 1961 e destinato, dalla stessa data, al CCR Euratom di Ispra. Egli è attualmente inquadrato nel grado A 5, è cittadino olandese e, al momento della presentazione del ricorso, aveva 46 anni ed era sposato con quattro figli a carico.
paragrafo 2
Il ricorrente sig. Bauch è stato assunto come dipendente in ruolo dalla Commissione il 1° aprile 1961 e destinato, dalla stessa data, al CCR Euratom di Ispra. Egli è attualmente inquadrato nel grado B 1/6, è cittadino tedesco e, al momento della presentazione del ricorso, aveva 51 anni ed era sposato con due figli a carico.
paragrafo 3
II ricorrente sig. Flamm è stato assunto come dipendente in ruolo dalla Commissione il 1o luglio 1962 e destinato, dalla stessa data, al CCR Euratom di Ispra. Egli è attualmente inquadrato nel grado A 4, è cittadino tedesco e, al momento della presentazione del ricorso, aveva 48 anni ed era sposato con tre figli a carico.
paragrafo 4
Il ricorrente sig. Hoffmann è stato assunto come dipendente in ruolo della Commissione il 3 gennaio 1961 e destinato, dalla stessa data, al CCR Euratom di Ispra. Egli è attualmente inquadrato nel grado B 2, è cittadino tedesco e, al momento della presentazione del ricorso, aveva 48 anni ed era sposato con tre figli a carico.
paragrafo 5
Il ricorrente sig. Knoeppel è stato assunto come dipendente in ruolo dalla Commissione il 1o gennaio 1966 e destinato, dalla stessa data, al CCR Euratom di Ispra. Egli è attualmente inquadrato nel grado A 5/7, è cittadino tedesco e, al momento della presentazione del ricorso, aveva 45 anni ed era sposato con tré figli a carico.
paragrafo 6
Il ricorrente sig. Nijman è stato assunto come dipendente in ruòlo dalla Commissione il 1o marzo 1961 e destinato, dalla stessa data, al CCR Euratom di Ispra. Egli è attualmente inquadrato nel grado Β 2, è cittadino olandese e, al momento della presentazione del ricorso, aveva 52 anni ed era sposato con tre figli a carico.
paragrafo 7
Per il personale che presta servizio in Italia, il metodo seguito fino al 31 marzo 1979 presentava vantaggi. Dal ricorso emerge che, ad esempio, se due dipendenti aventi la cittadinanza tedesca, l'uno in servizio a Bruxelles e l'altro ad Ispra, entrambi inquadrati nel grado Β 3/3, sposati, con due figli iscritti alla scuola media superiore, operavano, tramite la Commissione, una rimessa del 35 % del loro stipendio netto (quota massima consentita) a favore dell'istituto di credito edilizio BHW, nel gennaio 1976 il dipendente in servizio a Ispra otteneva, con la parte del suo stipendio trasferita nella Repubblica federale di Germania, una cifra in marchi superiore del 12 % all'importo accreditato al collega di Bruxelles, mentre nel marzo 1979 la differenza saliva al 46,8 %.
paragrafo 8
Quindi, secondo i ricorrenti, si era eliminato un privilegio, ma continuavano a sussistere gli svantaggi che avrebbero dovuto venir parzialmente compensati dai vantaggi offerti dal metodo applicato in precedenza. Detti svantaggi sono costituiti dal fatto che, ad esempio, in Italia i valori patrimoniali non aumentano nella stessa misura rispetto alla Repubblica federale di Germania, oppure dal fatto che i dipendenti in servizio in Italia, per trascorrere le vacanze fuori dall'Italia, devono spendere una parte maggiore del loro stipendio per acquetare divise.
paragrafo 9
Se avesse voluto cambiare in marchi tedeschi una parte del suo stipendio (ad esempio il 35 %) presso una banca, il dipendente di Ispra — nel gennaio 1976 — avrebbe ottenuto il 34 % di meno e — nel marzo 1979 — 35 % di meno rispetto al collega di Bruxelles.
paragrafo 10
Il ricorrente Amesz si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni :
paragrafo 11
— cessione stipendio 3000 DM
— altri oneri mensili 2835 HFL
— vacanze nel paese d'origine, mensilmente circa
585 HFL
— altri oneri mensili, circa
100 HFL
paragrafo 12
In base alla disciplina dei trasferimenti vigente in precedenza, sotto il profilo valutario risultava quanto segue:
paragrafo 13
— stipendio netto 255993 BFR
— per il quale venivano corrisposte 2079937 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 3000 DM
altri 3520,48 HFL
— corrispondenti a 1119973 LIT
— totale 3199910 LIT
paragrafo 14
Le conseguenze valutarie della nuova disciplina sembrano essere le seguenti:
paragrafo 15
— stipendio netto 122591 BFR
— per il quale vengono corrisposte 1353577 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 3000 DM
altri 3520,48 HFL
— corrispondenti a 1847240 LIT
— totale 3180817 LIT
paragrafo 16
Al 15 aprile 1979 la perdita può esprimersi come segue:
paragrafo 17
— importo totale 727267 LIT
— percentuale sulla retribuzione complessiva 22,7 %
— percentuale sulla retribuzione del mese di marzo 35,0 %
paragrafo 18
Il ricorrente Bauch si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni:
paragrafo 19
— cessione stipendio 2162 DM
— mutuo edilizio nei confronti della Commissione
3351 BFR
— altri oneri mensili, circa
350 DM
— vacanze nel paese d'origine, annualmente circa
6600 DM
— altri oneri, circa 2542 DM
paragrafo 20
Il ricorrente Bauch non ha fornito ulteriori dati di calcolo.
paragrafo 21
Il ricorrente Flamm si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni:
paragrafo 22
— cessione stipendio 3113 DM
— mutuo edilizio nei confronti della Commissione
4661 BFR
— vacanze nel paese d'origine, annualmente circa
10000 DM
— deposito a risparmio, versamento annuale, circa
15000 DM
— altri oneri annuali, circa
11000 DM
paragrafo 23
In base alla disciplina dei trasferimenti vigente in precedenza, sotto il profilo valutario risultava quanto segue:
paragrafo 24
— stipendio netto 241460 BFR
— per il quale venivano corrisposte 1905575 LIT
— trasferimenti:
(BHW)3113 DM
(Commissione) 4661 BFR
(altri) 3062,30 DM
— corrispondenti a 1112700 LIT
— totale 3018275 LIT
paragrafo 25
Le conseguenze valutarie del nuovo sistema sembrano essere le seguenti:
paragrafo 26
— stipendio netto 115632 BFR
— per il quale vengono corrisposte 1123655 LIT
— trasferimenti:
(BHW)3113 DM
(Commissione) 4661 BFR
(altri) 3062,30 DM
— corrispondenti a 1895474 LIT
— totale 3019129 LIT
paragrafo 27
Al 15 aprile 1979, la perdita può esprimersi come segue:
paragrafo 28
— importo totale 782774 LIT
— percentuale sulla retribuzione complessiva 25,9 %
— percentuale sulla retribuzione del mese di marzo 41,1 %
paragrafo 29
Il ricorrente Hoffmann si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni:
paragrafo 30
— cessione stipendio 1830 DM
— mutuo edilizio nei confronti della Commissione
3985 BFR
— altri oneri mensili 1100 DM
— vacanze nel paese d'origine, annualmente circa
6000 DM
— deposito a risparmio, versamento mensile circa
500DM
paragrafo 31
In base alla disciplina dei trasferimenti vigente in precedenza, sotto il profilo valutario risultava quanto segue:
paragrafo 32
— stipendio netto 215991 BFR
— per il quale venivano corrisposte 1512801 LIT
— traferimenti:
(BHW) 1830 DM
(Commissione) 3985 BFR
(altri) 2164,09 DM
— corrispondenti a 731806 LIT
— totale 2244607 LIT
paragrafo 33
Le conseguenze valutane della nuova disciplina sembrano essere le seguenti:
paragrafo 34
— stipendio netto 85986 BFR
— per il quale vengono corrisposte 1001331 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 1830 DM
(Commissione) 3985 BFR
(altri) 2164,08 DM
— corrispondenti a 1243772 LIT
— totale 2245103 LIT
paragrafo 35
Al 15 aprile 1979, la perdita può esprimersi come segue:
paragrafo 36
— importo totale 511966 LIT
— percentuale sulla retribuzione complessiva 19,0 %
— percentuale sulla retribuzione del mese di marzo 33,8 %
paragrafo 37
Il ricorrente Knoeppel si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni:
paragrafo 38
— cessione stipendio 1924 DM
— mutuo edilizio nei confronti della Commissione
3402 BFR
— altri oneri mensili 245DM
— vacanze nel paese d'origine, annualmente circa
8400 DM
— deposito a risparmio, versamento mensile, circa
1400 DM
— altri oneri mensili, circa
1200 DM
paragrafo 39
In base alla disciplina dei trasferimenti vigente in precedenza, sotto il profilo valutario risultava quanto segue :
paragrafo 40
— stipendio netto 230113 BFR
— per il quale venivano corrisposte 1892863 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 1924 DM
(Commissione) 3402 BFR
(altri) 3587,29 DM
— corrispondenti a 983580 LIT
— totale 2876443 LIT
paragrafo 41
Le conseguenze valutarie della nuova disciplina sembrano essere le seguenti:
paragrafo 42
— stipendio netto 110198 BFR
— per il quale vengono corrisposte 1199504 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 1924 DM
(Commissione) 3402 BFR
(altri) 3587,29 DM
— corrispondenti a 1677750 LIT
— totale 2877254 LIT
paragrafo 43
Al 15 aprile 1979, la perdita può esprimersi come segue:
paragrafo 44
— importo totale 894170 LIT
— percentuale sulla retribuzione complessiva 24,1 %
— percentuale sulla retribuzione del mese di marzo 36,7 %
paragrafo 45
Il ricorrente Nijman si è servito del trasferimento diretto per assolvere i seguenti impegni:
paragrafo 46
— cessione stipendio 2085 DM
— altri oneri mensili 2000 HFL
— vacanze nel paese d'origine, annualmente circa
3200 HFL
— deposito a risparmio, versamento mensile, circa
1100 HFL
paragrafo 47
In base alla disciplina dei trasferimenti vigente in precedenza, sotto il profilo valutario risultava quanto segue:
paragrafo 48
— stipendio netto 196304 BFR
— per il quale venivano corrisposte 1647438 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 2085 DM
(altri) 2608,82 DM
— corrispondenti a 806361 LIT
— totale 2453799 LIT
paragrafo 49
Le conseguenze valutarie della nuova disciplina sembrano essere le seguenti:
paragrafo 50
— stipendio netto 94007 BFR
— per il quale vengono corrisposte 1123693 LIT
— trasferimenti:
(BHW) 2085 DM
(altri) 2608,82 DM
— corrispondenti a 1328400 LIT
— totale 2452093 LIT
paragrafo 51
Al 15 aprile 1979, la perdita può esprimersi come segue:
paragrafo 52
— importo totale 522039 LIT
— percentuale sulla retribuzione complessiva 21,3 %
— percentuale sulla retribuzione del mese di marzo 31,7 %
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 3. La fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Con reclami presentati a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e redatti secondo uno schema uniforme, numerosi dipendenti in servizio ad Ispra contestavano una riduzione del 26 % circa della loro retribuzione effettiva che, a loro giudizio, era effetto dell'applicazione dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78, sostenendo che detti regolamenti erano illegittimi, nonché il fatto che ad essi appariva insufficiente la retroattività del regolamento n. 3087/78, e chiedendo l'adozione di provvedimenti atti a compensare le perdite di potere d'acquisto che essi asserivano essersi verificate nel 1976 e nel 1977.
paragrafo 2
I ricorrenti inviavano i loro reclami alla Commissione rispettivamente il 27 marzo e l'11 aprile 1979.
paragrafo 3
La Commissione respingeva detti reclami il 12 luglio 1979.
paragrafo 4
Con un nuovo reclamo presentato nel giugno 1979, e redatto in modo uniforme, numerosi dipendenti in servizio a Ispra contestavano l'applicazione dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78 alle loro retribuzioni dell'aprile 1979 e dei tassi di cambio aggiornati fissati da detti regolamenti, nonché le modifiche apportate al sistema di trasferimento di una parte delle retribuzione mensile in un paese diverso da quello in cui il dipendente presta servizio.
paragrafo 5
I reclami dei ricorrenti pervenivano alla Commissione il 21 giugno 1979.
paragrafo 6
Il 28 settembre 1979 la Commissione rispondeva ai reclami del 21 giugno 1979 e ancora una volta a quelli dell'I 1 aprile 1979.
paragrafo 7
I presenti ricorsi, promossi contro la Commissione e il Consiglio, sono pervenuti alla Corte di giustizia l'11 ottobre 1979, contemporaneamente ad altri 199 ricorsi paralleli (cause 530-729 e 781/79).
paragrafo 8
Con lettera 27 dicembre 1979, i ricorrenti hanno modificato il loro atto introduttivo, impugnando, oltre il computo del loro stipendio per il mese di aprile 1979, anche quello relativo al gennaio 1979.
paragrafo 9
Con memoria dell'11 gennaio 1980 il Consiglio ha formulato un'eccezione di irricevibilità.
paragrafo 10
Con lettera 8 febbraio 1980, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla modifica dell'atto introduttivo, obiettando che il termine d'impugnazione nei confronti del computo del 15 gennaio 1979 era scaduto nell'ottobre 1979.
paragrafo 11
Il 19 giugno 1980, la Commissione ha ritirato detta eccezione.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Con ordinanza 10 novembre 1981, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di riunire le presenti cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
paragrafo 14
Con ordinanza 10 novembre 1981, la Corte (Prima Sezione) ha dichiarato irricevibili i presenti ricorsi in quanto promossi nei confronti del Consiglio.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
punto 1
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
I. Contro la convenuta sub 1):
1) dichiarare illegittime ed annullare le comunicazioni della convenuta sub 1) concernenti gli stipendi per i mesi di gennaio e di aprile 1979, nonché le decisioni in data 12 luglio 1979 e 28 settembre 1979 adottate in seguito a reclamo, in quanto i calcoli relativi alla retribuzione sono stati in esse effettuati secóndo i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee nn. 3085/78, 3086/78 e 3087/78;
2) dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto pure del potere d'acquisto della lira italiana all'estero e nella provincia di Varese, dopo la destinazione ad Ispra del ricorrente, ma al più presto dal gennaio 1976;
3) in subordine al punto 2), dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto pure del potere d'acquisto della lira italiana nella provincia di Varese dopo la destinazione ad Ispra del ricorrente, ma al più presto dal gennaio 1976;
4) in subordine al punti 2) e 3), dichiarare che al ricorrente spetta una retribuzione che tenga conto del potere d'acquisto della lira italiana, assumendo Roma come parametro, dopo la destinazione ad Ispra del ricorrente, ma al più presto dal gennaio 1976;
5) dichiarare che al ricorrente spetta, a partire dall'aprile 1979, una retribuzione per lo meno corrispondente a quella versatagli in lire italiane fino a tutto marzo 1979, e precisamente dopo aver effettuato gli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto come fino al marzo 1979, tuttavia aumentata secondo la percentuale dell'adeguamento delle retribuzione attuato a partire dall'aprile 1979, a norma dell'art. 65, n. 1, dello Statuto;
6) in subordine al punto 5), dichiarare che a partire dall'aprile 1979 il ricorrente ha diritto ad una retribuzione calcolata in base alle norme in vigore e applicate fino al marzo 1979, cioè senza tener conto dei regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78, quindi della stessa entità dell'importo da pagare in lire italiane, previa esecuzione degli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, come fino al marzo 1979;
7) in subordine al punto 6), dichiarare che il ricorrente ha diritto ad una retribuzione che, fermi restando i trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, implichi un importo disponibile in lire corrispondente all'importo in lire che il ricorrente aveva fino al 1979, e che l'adeguamento alla nuova situazione giuridica, creata dai regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78, deve avvenire, durante un periodo transitorio, mediante i futuri aumenti effettivi di retribuzione, non già mediante adattamenti a norma degli artt. 64 e 65, n. 1, dello Statuto;
8) in ulteriore subordine ai punti 6) e 7), dichiarare che il ricorrente ha diritto ad una retribuzione a norma dell'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 3085/78;
9) statuire che la convenuta sub 1) deve rettificare il conto del ricorrente in relazione agli obblighi che le incombono secondo i punti 2-8 e corrispondergli la differenza.
II. Contro la convenuta sub 1) ed il convenuto sub 2):
1) condannare i convenuti a pagare la differenza in lire italiane risultante dal calcolo di cui sub I.9).
III.
1) Condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente, che la Corte dovrebbe liquidare nella somma degli interessi al 6 % sugli arretrati dovuti dalla data delle singole scadenze al quella di pagamento;
2) porre le spese del giudizio a carico dei convenuti.
punto 2
La Commiissione chiede che la Corte voglia:
I.
1) dichiarare irricevibili le domande del ricorrente in quanto, fondandosi sul vizio che assertivamente inficia il regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3087, costituiscono impugnazione diretta o indiretta, per errore, del coefficiente correttore per l'Italia applicato ai conteggi della retribuzione del ricorrente per i mesi di gennaio e di aprile 1979;
2) per il resto, respingere il ricorso;
3) porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.
II. In subordine al punto I.1): autorizzare la Commissione ad esprimere il suo punto di vista, entro il termine che la Corte vorrà fissare, circa il merito delle domande di cui sopra.
III. In subordine al punto I.2): respingere la domanda di cui al punto III. 1), in quanto si chiedono interessi moratori per un periodo anteriore alla presentazione del reclamo, da parte del ricorrente, in merito alla comunicazione relativa alla retribuzione dell'aprile 1979.
Nella loro replica, i ricorrenti domandano che la Corte voglia: a titolo integrativo, dichiarare che il regolamento n. 3086/78, in quanto rilevi ai fini delle loro domande, si basa sul coefficiente correttore 74,3 e non su quello «rettificato» di 70,3 (GU L 77, 29. 3. 1979, pag. 43).
Nella controreplica, la Commissione domanda che la Corte voglia: respingere, in quanto irricevibili, o comunque infondate, le domande presentate in via subordinata in sede di replica, relative all'applicazione del coefficiente correttore 74,3 al calcolo delle retribuzioni del mese di aprile 1979.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Va rilevato che i ricorrenti e la Commissione domandano alla Corte di considerare gli argomenti addotti nella parallela causa Birke (543/79) come parte integrante dei propri nelle presenti controversie.
paragrafo 2
I ricorrenti ribadiscono la loro necessità di impiegare le somme trasferite a norma dell'art. 17 dell'allegato VII per il pagamento delle spese di istruzione dei loro figli (ad esempio i sigg. Amesz, Hoffmann, Knoeppel e Nijman), per il versamento di contributi volontari al regime previdenziale legale (ad esempio il Bauch) ovvero per il pagamento delle mensilità di un mutuo edilizio concesso dalla Commissione o ottenuto nell'ambito di altri impegni assunti a lungo termine, in particolare presso il BHW. I ricorrenti ritengono che il sistema istituito dal regolamento n. 3085/78 abbia a tal punto modificato la loro situazione retributiva che quest'ultima non assicurerebbe più — nel caso in cui essi continuassero ad adempiere alle obbligazioni a lungo termine, assunte sulla base di una prassi pluriennale in ordine ai trasferimenti — il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali in Italia.
paragrafo 3
La Commissione è del parere che debba distinguersi fra il livello della retribuzione e il sistema di trasferimento di questa. I regolamenti nn. 3085 e 3086/78 non hanno comportato alcuna riduzione delle retribuzioni dei dipendenti: essi hanno soltanto determinato ia soppressione dei vantaggi, non stabiliti dal legislatore, che i dipendenti originari di Stati membri diversi dall'Italia e quivi in servizio avrebbero potuto ricavare, dal 1971 (vale a dire dopo lo scollamento del sistema monetario internazionale), dal precedente regime dei trasferimenti (basato sui tassi di cambio scaduti del FMI) fino all'entrata in vigore del regolamento n. 3085/78.
paragrafo 4
La Commissione rinvia alle sue difese nella causa Birke (543/79) ove essa sostiene, in particolare, di aver debitamente atteso, procedendo alla riforma del sistema di trasferimento, a salvaguardare gli interessi del personale riguardato.
paragrafo 5
Così un dipendente in servizio a Bruxelles avrebbe dovuto riservare, prima del 1° aprile 1979, una somma di 13660 BFR al trasferimento in Germania dell'importo di 1000 DM a norma dell'art. 17 dell'allegato VII. Ai sensi della nuova disciplina del sistema di trasferimento, l'importo di cui trattasi è portato a 15968 BFR. In quanto la quota trasferita della retribuzione di tale dipendente non fosse legata al coefficiente correttore da applicare alla Germania, detta circostanza gli procurerebbe, nei confronti di un dipendente in servizio in Germania, a cui venisse trasferita una somma identica, un maggior potere d'acquisto di 2308 BFR. Anche per un dipendente in servizio a Ispra, un trasferimento identico di 1000 DM verso la Germania ammontava a 13660 BFR all'ultimo corso FMI di 13,66 BFR per DM. Tuttavia, convertito in lire al tasso di cambio in essere nel 1965 (100 LIT = 8 BFR), tale importo avrebbe comportato soltanto una diminuzione di 170750 lire della quota di retribuzione corrisposta in Itáliai Applicando il nuovo metodo, la retribuzione a disposizione del dipendente in Italia verrebbe diminuita di 293111 lire. Il dipendente in servizio in Italia avrebbe quindi potuto realizzare, fino al 1° gennaio 1979, un maggior potere d'acquisto di 122361 lire per il mancato collegamento del suo trasferimento col coefficiente correttore valido per la Germania. La Commissione non vede come il mantenimento della situazione in atto prima del 1o aprile 1979 avrebbe potuto conciliarsi col principio della parità di trattamento.
paragrafo 6
Ora, tutti i ricorrenti hanno aumentato l'importo dei trasferimenti di cui all'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto fra il 1° gennaio e il 1° aprile 1979 malgrado fossero stati informati dell'imminente riforma. Sotto un profilo meramente virtuale, essi hanno così accettato la riduzione della quota di retribuzione restante a loro disposizione in Italia. Tale riduzione rappresenta comunque semplicemente la contropartita dei vantaggi sul cambio ricavati, durante il periodo precedente al 1o aprile 1979, dall'applicazione del sistema di trasferimento allora in vigore senza che ciò avesse una giustificazione obiettiva.
paragrafo 7
I ricorrenti domandano alla Corte di dichiarare che il regolamento n. 3086/78 non avrebbe dovuto essere applicato nella forma definita dalla successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento fissava per l'Italia un coefficiente correttore di 74,3 riportato, d'altro canto, in tutti i progetti che hanno preceduto l'adozione del regolamento. La Gazzetta ufficiale L 77, 29 marzo 1979, ha pubblicato, a pag. 43, una rettifica al regolamento riducendo il coefficiente correttore per l'Italia a 70,30 a danno dei ricorrenti. Tale rettifica è giuridicamente invalida. Il testo di un regolamento risultante al termine dell'iter costitutivo dell'atto normativo non può essere modificato da una rettifica redatta, dalla Gazzetta ufficiale ovvero da un'altra autorità amministrativa, ma solo da un nuovo regolamento anch'esso regolarmente adottato nel rispetto della procedura di formazione degli atti normativi.
paragrafo 8
I ricorrenti domandano che i capi del ricorso siano interpretati nel senso che le retribuzioni dei ricorrenti siano calcolate a norma del testo del regolamento originariamente pubblicato. Di conseguenza ai ricorrenti spetta il pagamento della differenza che ne risulta.
paragrafo 9
Sempre a loro parere, non risponde al vero la dichiarazione della Commissione secondo la quale né le promesse ed assicurazioni da essa fornite dinanzi al Parlamento, né la risoluzione di questo si riferivano ai trasferimenti e secondo la quale il Parlamento avrebbe persino autorizzato le perdite verificatesi, così come dimostra l'interrogazione scritta n. 2140/80, rivolta alla Commissione dall'ori. Linkohr:
paragrafo 10
«1. L'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3085/78 e (CEE) n. 3086/78 ha portato tra l'altro a notevoli riduzioni degli stipendi dei funzionari delle Comunità europee. Specialmente colpiti sono i funzionari che svolgono la loro attività in Italia e per i quali la riduzione è stata talvolta di più del 30 %.
Perché la Commissione non ha mantenuto le promesse fatte al Parlamento secondo le quali le sue proposte:
a) non avrebbero in nessun modo ridotto il valore effettivo delle somme corrisposte ai funzionari europei sotto forma di retribuzioni e indennità, e
b) non avrebbero in nessun modo danneggiato i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda retribuzioni e altri emolumenti?».
paragrafo 11
E decisivo stabilire se il coefficiente correttore modificato dal regolamento del Consiglio n. 3087/78 debba tener conto del costo della vita a Varese o a Roma. All'udienza tenutasi nel febbraio 1981, il rappresentante della Commissione ha dichiarato che, per quanto riguarda i coefficienti da applicare alle sedi di servizio, possono essere prese in considerazione solo le capitali dato che la molteplicità delle sedi di servizio rende difficile il ricorso a sistemi diversi. Orbene, a norma dello Statuto, viene in rilievo ìa sede di servizio effettiva e non la capitale del paese mentre a Varese prestano servizio circa 1800 dipendenti contro circa 20 a Roma. D'altro, canto, bisogna aggiungere che, fino al 1970, esisteva un coefficiente correttore per Varese. Il 17 marzo 1981, la Commissione ha comunicato al Consiglio che in materia di coefficienti da applicare alla sede di servizio, si dovevano tenere in considerazione non soltanto le capitali degli Stati membri, ma anche le altre sedi di servizio esistenti in questi paesi, allorquando emergesse, da elementi obiettivi, un rischio di rilevanti distorsioni dei dati accertati nella capitale del paese interessato all'atto dell'esame del livello delle retribuzioni (doc. COM(81) 109 def.).
paragrafo 12
I ricorrenti contestano l'argomento della Commissione secondo il quale i regolamenti nn. 3085 e 3086/78 non hanno comportato alcuna riduzione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sostenendo che i dipendenti in servizio in Italia, per acquistare divise al mercato libero, dovevano ad esempio spendere 26 lire per 1 BFR, vale a dire una somma nettamente più elevata di quella loro corrisposta prendendo a base la parità in materia di retribuzioni di 18,35 lire per 1 BFR. Proprio per questo motivo è stato anche ampliato l'ambito dei dipendenti che potevano effettuare trasferimenti ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VII.
paragrafo 13
I ricorrenti respingono l'argomento della Commissione in base al quale essi dovrebbero raffrontare le loro perdite del mese di aprile 1979 non allo stipendio del marzo 1979, quando il coefficiente correttore era di 146,8, ma a quello del dicembre 1978, quando il coefficiente correttore era di 137,6. In vista della riforma attuata dal 1° aprile 1979, la Commissione ha adeguato i coefficienti correttori applicati nel marzo 1979 (per l'Italia 146,8 in forza del regolamento del Consiglio n. 3084/78). Tale adeguamento forma oggetto del regolamento del Consiglio n. 3086/78. Di conseguenza, proprio il raffronto fra i mesi di marzo e aprile è, in fondo, opportuno ed esatto nel risultato. Il calcolo delle retribuzioni in atto per il 15 dicembre 1978 è stato effettivamente operato impiegando il coefficiente correttore 137,6 per l'Italia in forza del regolamento del Consiglio n. 1461/78. Ora, detto coefficiente correttore è stato soppresso, il 21 dicembre 1978, con effetto retroattivo 1° luglio 1978, dal regolamento del Consiglio n. 3084/78 e sostituito dal coefficiente correttore 146,8. Ora, per le sue esemplificazioni numeriche, la Commissione ha impiegato il coefficiente correttore 137,6 fissato dal regolamento del Consiglio n. 1461/78 per l'Italia. In realtà, essa avrebbe dovuto applicare, per i calcoli effettuati sulle retribuzioni del dicembre 1978, il coefficiente correttore di 146,8 giuridicamente in vigore a seguito del regolamento del Consiglio n. 3084/78. Da ciò deriva la perdita evidenziata e calcolata dai ricorrenti. La Commissione deve quindi rinunciare a confondere artificiosamente i fatti e trovare l'accordo coi ricorrenti quanto meno sulla base di dati obiettivi.
paragrafo 14
La Commissione ritiene irricevibile la domanda relativa alla rettifica dei coefficienti correttori pubblicati non avendo essa formato oggetto né di reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, né di un tempestivo ricorso a norma dell'art. 91, n. 2.
paragrafo 15
In ogni caso, il ricorso è infondato. Dalla nozione di rettifica — all'opposto della modifica successiva nel merito dell'atto giuridico — si ricava che la prima non va disposta seguendo il medesimo iter dell'atto stesso da rettificare. La correzione di errori di redazione contenuti nei regolamenti del Consiglio mediante semplice rettifica del testo pubblicata sulla Gazzetta ufficiale costituisce una prassi corrente. Finora, la Corte non ha, a quanto pare, sollevato obiezioni al riguardo.
paragrafo 16
Le norme del regolamento n. 3086/78 hanno il solo scopo di adeguare il coefficiente correttore di 146,8, fissato dal regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3084, con effetto 1° luglio 1978, alle parità monetarie modificate dal regolamento n. 3085/78. I coefficienti correttori contenuti nei regolamenti adottati in conformità agli artt. 64 e 65 dello Statuto sono calcolati dividendo l'indice ottenuto secondo il metodo «Fisher» per il tasso di cambio corrispondente utilizzato per la conversione delle retribuzioni dei dipendenti nella moneta del paese in cui essi prestano servizio, conformemente all'art. 63 dello Statuto. Fino al 31 marzo 1979, il tasso da applicare a tale trasferimento era di 12,50 lire per 1 BFR; dal 1° aprile 1979, a norma del regolamento n. 3085/78, tale tasso corrisponde a quello utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 1978, vale a dire 26,1097 lire per 1 BFR. Il coefficiente correttore per l'Italia (146,8 fino al 31 marzo 1979) è stato allora ricalcolato sulla base della formula seguente:
paragrafo 17
146,8 x 12,50(tasso di cambio precedente della LIT)26,1097(nuovo tasso di cambio della LIT)
paragrafo 18
Tale calcolo dà, per arrotondamento, il risultato di 70,3.
paragrafo 19
Il coefficiente 74,3 pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 369, 29 dicembre 1978, a pag. 8, rappresenta pertanto chiaramente un errore di redazione. Tale errore è stato giustamente corretto per mezzo di una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale, rettifica che non ha potuto in alcun modo arrecare pregiudizio ai diritti dei ricorrenti. La comunicazione della Commissione al proprio personale, del marzo 1979, riporta, d'altro canto, il coefficiente correttore esatto.
paragrafo 20
Ove la Corte non condividesse la tesi della Commissione, secondo cui le domande relative all'inesattezza del coefficiente correttore da applicare alla retribuzione dei dipendenti in servizio in Italia in quanto non tiene conto del costo della vita a Verese, né degli oneri per l'acquisto delle divise, la Commissione dovrebbe allora prendere posizione, in particolare, sulla questione se il Consiglio potesse, all'atto della fissazione dei coefficienti correttori, tener conto degli sforzi spiegati dagli Stati membri per promuovere l'uniformità delle condizioni di vita nel loro territorio nazionale. Bisognerebbe altresì stabilire in che misura i rappresentanti del personale competenti nei confronti dei ricorrenti avessero il potere di legittimare il nuovo metodo di calcolo dell'indice Fisher su cui era basato il coefficiente correttore.
paragrafo 21
Non è accettabile l'argomento fondato sull'interrogazione scritta che un parlamentare potrebbe proporre facendo apparire l'assunzione d'impegni nei confronti del Parlamento. Risulta d'altro canto dal discorso tenuto dal Presidente della Commissione bilanci il 7 luglio 1977 dinanzi al Parlamento che quest'ultimo era stato informato di tutti gli aspetti essenziali dell'aggiornamento del sistema di trasferimento.
paragrafo 22
Il caso degli agenti temporanei non è diverso da quello dei dipendenti in ruolo; ad essi non spetta un diritto particolare alla tutela del legittimo affidamento. Infatti, né le loro retribuzioni, né il regime di trasferimento di queste vengono disciplinati nel contratto di assunzione. Parimenti, detto contratto non contiene alcuna norma che imponga l'applicazione senza modifiche dello Statuto vigente in un determinato momento all'esecuzione successiva del contratto d'assunzione. Ciò significa che va applicato in ogni caso lo Statuto in vigore. Pertanto, le disposizioni del regolamento n. 3085/78 si applicano alle retribuzioni degli agenti temporanei e ai loro trasferimenti allo stesso modo in cui si applicano ai funzionari.
paragrafo 23
La Commissione ritiene che gli elementi di base per il calcolo delle retribuzioni non siano in discussione. I ricorrenti non hanno diritto d'avvalersi dei vantaggi che essi hanno potuto ricavare, con decorrenza retroattiva 1° gennaio 1978, dai regolamenti litigiosi semplicemente per determinare l'ampiezza del pregiudizio derivatone, nei loro confronti, dal 1o aprile 1979. Per giunta, come precedentemente rilevato, essi hanno ampliato tale pregiudizio aumentando i trasferimenti effettuati fra il 1° gennaio e il 1° aprile 1979 ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VII, mentre erano al corrente dell'imminente riforma. In definitiva, né l'origine, né l'entità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti è tale da obbligare la Comunità ad eliminare quest'ultimo in base all'obbligo di assistenza ad essa incombente. Il pregiudizio subito non è eccessivo: esso rappresenta soltanto, come la Corte ha già chiaramente illustrato, la contropartita del maggior potere d'acquisto di cui gli interessati hanno beneficiato per anni senza giusta causa.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 10 dicembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 settembre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atti depositati in cancelleria l'11 ottobre 1979, i ricorrenti, dipendenti della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerche di Ispra in Italia, hanno proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), un ricordo diretto all'annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha determinato le loro retribuzioni per i mesi di gennaio e aprile 1979, nonché alla condanna della Commissione a risarcire il danno ad essi derivante dalle decisioni illegittime con cui è stata determinata la loro retribuzione.
punto 2
Sino alla fine del 1978, lo Statuto disponeva che la retribuzione del dipendente era espressa in franchi belgi e che essa era pagata nella moneta del paese nel quale il dipendente prestava servizio sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del, 1o gennaio 1965. Era precisato che alla retribuzione espressa in franchi belgi era attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. L'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto consentiva al dipendente di trasferire regolarmente, entro certi limiti, nella valuta di altri Stati membri ivi menzionati, una parte dei suoi emolumenti tramite l'istituzione da cui dipendeva.
punto 3
A seguito della svalutazione di talune monete intervenuta dopo il 1970, il Consiglio utilizzava il coefficiente correttore non solo per adeguare le retribuzioni alle condizioni di vita nelle diverse località sede di servizio, ma anche per compensare la svalutazione di certe monete deboli. Di conseguenza, se il dipendente in servizio in un paese a moneta debole effettuava il trasferimento di una parte della retribuzione verso uno Stato membro a moneta forte ne ricavava particolari vantaggi.
punto 4
Il 21 dicembre 1978, il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 (GU L 369, pag. 6) modificativo dello Statuto. Il tasso di cambio da applicare per il calcolo della retribuzione nella moneta del paese sede di servizio diveniva quello utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità al 1o luglio 1978. L'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto veniva anch'esso modificato. L'art. 17, n. 3, nella sua nuova formulazione, recita:
«I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
punto 5
L'art. 4 del regolamento dispone che questo entra in vigore il 1° gennaio 1979 e che esso è applicabile dal 1° aprile 1979.
punto 6
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto» (GU L 369, pag. 8). L'art. 1 del regolamento fissa il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni, fra l'altro, per l'Italia a 74,3 e per la Repubblica federale di Germania, a 98,7.
punto 7
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, i ricorrenti facevano regolarmente trasferire una determinata quota del loro stipendio nella Repubblica federale di Germania.
punto 8
Dall'applicazione delle disposizioni summenzionate risultava che, dal 1° aprile 1979, l'equivalente in lire italiane delle somme così trasferite era salito e che perciò ai ricorrenti, dopo il trasferimento, veniva corrisposto un saldo di retribuzione inferiore.
punto 9
Dal 1975, i dipendenti in servizio presso il Centro comune di ricerche di Ispra segnalavano alla Commissione il notevole aumento del costo della vita in Italia, chiedendo di conseguenza una revisione del coefficiente correttore per l'Italia. Essi si dolevano in particolare del fatto che, a loro giudizio, il costo della vita nella provincia di Varese era superiore a quello di Roma e chiedevano insistentemente che si tenesse conto di tale differenza nella determinazione del coefficiente correttore da applicare alle loro retribuzioni.
punto 10
Nel corso degli anni 1976, 1977 e 1978, avevano luogo concertazioni tecniche tra i rappresentanti del personale e quelli della Commissione e del Consiglio, senza tuttavia giungere ad un accordo sulla modifica del nuovo coefficiente correttore, né sulla data dalla quale esso avrebbe dovuto avere effetto. Mediante regolamenti successivi, il Consiglio aveva nel frattempo portato il coefficiente correttore per l'Italia a 176,6 contro 157,8 per il Belgio a decorrere dal 1° gennaio 1976, a 189,3 contro 157,8 per il Belgio a decorrere dal 1° luglio 1976, a 120 contro 100 per il Belgio dal 1° gennaio 1977, a 132,1 contro 104,5 per il Belgio dal 1° gennaio 1977 e a 130,2 contro 100 per il Belgio dal 1° luglio 1977. Questi regolamenti, nella maggior parte dei casi, avevano una retroattività di circa sei mesi.
punto 11
Il 26 giugno 1978, il Consiglio adottava il regolamento n. 1461/78 (GU L 176, pag. 1) con il quale il coefficiente correttore per l'Italia veniva portato a 137,6 contro 102,3 per il Belgio. Nel preambolo di detto regolamento si precisa che «una decisione sulla proposta della Commissione relativa alla rettifica dei coefficienti correttori per tre paesi sedi di servizio sarà adottata solo sulla base di uno studio che la Commissione è incaricata di effettuare».
punto 12
Dopo una nuova indagine eseguita dall'Ufficio statistico delle Comunità e dopo discussioni tra la Commissione e il Consiglio, il 10 novembre 1978, la Commissione proponeva al Consiglio di aumentare il coefficiente correttore per l'Italia a 146,4 contro 102,3 per il Belgio, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1978. Il Consiglio, accogliendo questa proposta, adottava il regolamento n. 3087/78, in data 21 dicembre 1978 (GU L 369, pag. 10). In pari data, il Consiglio adottava il regolamento n. 3084/78 (GU L 369, pag. 1) che aumenta il coefficiente correttore per l'Italia a 146,8 contro 100 per il Belgio, a decorrere dal 1° luglio 1978.
punto 13
Il personale interessato contestava il regolamento n. 3087/78 in quanto stabilisce il coefficiente correttore ad un livello che non tiene conto del costo della vita a Varese e in quanto ammette la retroattività di detto coefficiente solo al 1° gennaio 1978.
punto 14
Nel gennaio 1979, la Commissione liquidava gli arretrati di retribuzione ai sensi dei regolamenti nn. 3087 e 3084/78.
punto 15
II 26 marzo 1979, i ricorrenti presentavano alla Commissione un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nei confronti dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. In pari data, essi presentavano alla Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda intesa a far adottare immediatamente dalla Commissione i provvedimenti necessari per compensare le perdite di potere d'acquisto subite nel 1976 e nel 1977. Questa domanda riguardava il regolamento n. 3087/78.
punto 16
Con lettera del 4 aprile 1979, i ricorrenti presentavano un reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la retroattività del coefficiente correttore per l'Italia che risultava dal regolamento n. 3087/78. Il 13 giugno, i ricorrenti presentavano un reclamo contro l'applicazione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, concretasi nei loro confronti nel foglio di stipendio del mese di aprile.
punto 17
Con lettere del 12 luglio e del 28 settembre 1979, la Commissione respingeva detti reclami.
punto 18
I ricorrenti proponevano quindi i presenti ricorsi contro il Consiglio e la Commissione, constando l'onerosità dei trasferimenti effettuati a norma dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, nonché l'ammontare e la data di applicazione del coefficiente correttore adottato dal regolamento n. 3087/78.
punto 19
Con ordinanza 10 novembre 1981 (Race. pag. 2569), la Corte (Prima Sezione) ha dichiarato irricevibili i presenti ricorsi in quanto promossi nei confronti del Consiglio.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 20
La Commissione ha sostenuto l'irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro l'applicazione del regolamento n. 3087/78. A suo parere, il reclamo del 26 marzo 1979, relativo al regolamento n. 3087/78, attiene alla portata della retroattività, ma non contiene alcuna censura in ordine almetodo di calcolo delle variazioni del costo della vita né, di conseguenza, all'entità dell'aumento del coefficiente correttore. Questo reclamo sarebbe tardivo ai fini dell'impugnazione del mancato versamento degli arretrati per gli anni 1976 e 1977. La liquidazione degli arretrati del gennaio 1979 comprendente solo le somme relative al periodo successivo al 1° gennaio 1978, confermerebbe le liquidazioni mensili anteriori a tale data e andrebbe quindi interpretata come un atto confermativo delle decisioni precedenti, non suscettibile di autonoma impugnazione.
punto 21
Per quanto riguarda il capo della domanda relativo al problema del trasferimento all'estero di una parte della retribuzione, corrispondente al reclamo del giugno 1979, la Commissione non ha sostenuto l'irricevibilità.
punto 22
I ricorrenti replicano a tale eccezione sostenendo che solo la decisione dell' istituzione su reclamo del ricorrente fa decorrere i termini d'impugnazione.
punto 23
Tale argomento del ricorrente non può imporsi, ma è altrettanto vero che, date le caratteristiche del caso di specie, l'eccezione della Commissione non è accoglibile. Infatti, benché vada salvaguardata l'applicazione della norma dello Statuto che contempla la preventiva presentazione del reclamo amministrativo entro un termine relativamente breve, va considerato che, essendo in corso da parecchi mesi consultazioni fra il Consiglio, la Commissione e gli organi di rappresentanza del personale, il ricorrente poteva legittimamente attendere la loro conclusione prima di reagire a fronte del loro eventuale esito pregiudizievole nei confronti della sua retribuzione. Infatti, i regolamenti del Consiglio relativi all'adeguamento dei coefficienti correttori vengono adottati con un certo ritardo e hanno quindi normalmente un'efficacia retroattiva la cui estensione non è prevedibile. Il Consiglio stesso ha d'altronde riconosciuto, nel preambolo del regolamento n. 1461/78, il carattere non definitivo dell'adeguamento del coefficiente correttore disposto da tale regolamento per tre paesi sede di servizio.
punto 24
La tesi della Commissione, ove trovasse accoglimento, avrebbe come conseguenza che il dipendente ritenutosi leso dal ritardo del Consiglio nell'ade-guare il coefficiente correttore avrebbe dovuto non solo presentare una serie di reclami riferiti eventualmente a più anni, ma, inoltre, intentare una serie di ricorsi dinanzi alla Corte, a pena di perenzione dei termini. Tale punto di vista non può essere condiviso. La fattispecie della causa 15/73 (Kortner, Race. 1974, pag. 177), su cui la Commissione fonda la propria tesi, non presenta alcuna analogia coi casi in esame.
punto 25
Quanto al contenuto dei reclami dei ricorrenti, è vero che quello del 26 marzo 1979 si limitava a chiedere «che la Commissione adotti immediatamente i provvedimenti che si impongono per compensare le perdite di potere d'acquisto, regolarmente accertate, relative agli anni 1976 e 1977» senza citare espressamente l'inadeguatezza del coefficiente correttore determinato, a valere dal 1° gennaio 1978, dal regolamento n. 3087/78 e che il reclamo del 5 aprile 1979 è formulato in termini analoghi. Bisogna tuttavia rilevare che le risposte della Commissione con lettere circolari in data 12 luglio e 26 settembre 1979 non operano alcuna distinzione fra i reclami dei vari dipendenti che si dolgono sia del livello di adeguamento del coefficiente correttore che della decorrenza della retroattività, ovvero soltanto dell'uno o dell'altro dei due aspetti del problema limitandosi in effetti a respingere ogni reclamo.
punto 26
Nella sentenza 1o luglio 1976 (causa 58/75, Sergy, Racc. pag. 1139), la Corte (Prima Sezione) ha dichiarato che, in forza dell'art. 91 dello Statuto, un ricorso è ricevibile solo se è stato previamente proposto un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina e se questo reclamo è stato respinto; che questa disposizione ha lo scopo di consentire e di facilitare la composizione amichevole della controversia insorta fra i dipendenti e l'amministrazione e che, perché essa possa considerarsi osservata, è necessario che l'amministrazione sia in grado di conoscere le doglianze o le richieste dell'interessato.
punto 27
Il fatto che la Commissione abbia risposto in maniera identica con lettera circolare a tutti i reclami dimostra che essa era a conoscenza delle doglianze dei dipendenti non solo in ordine alla data di applicazione del regolamento n. 3087/78, ma anche per quanto riguarda l'entità dell'adeguamento del coefficiente correttore. Non è pertanto fondata la mancanza di precisione del reclamo sostenuta dalla Commissione.
punto 28
Va quindi constatato che i ricorsi sono ricevibili.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 29
Per quanto riguarda il problema della retribuzione dei ricorrenti relativa al mese d'aprile 1979, e della sua pretesa riduzione in conseguenza del maggior costo dei trasferimenti parziali effettuati dal ricorrente verso altri paesi, a seguito dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78, il ricorrente adduce in primo luogo taluni mezzi fondati sulla violazione di forme sostanziali. Egli sostiene che il regolamento n. 3085/78 è stato adottato senza una preventiva regolare consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, così come dispone l'art. 24 del Trattato di fusione dell' 8 aprile 1965. La sola consultazione di tali istituzioni ad aver avuto luogo, si sarebbe basata su una proposta notevolmente diversa dalla versione dei regolamenti adottata dal Consiglio. Neppure il Comitato dello Statuto sarebbe stato consultato su tale proposta.
punto 30
I ricorrenti sostengono poi che la modifica del sistema di pagamento delle retribuzioni di cui all'art. 63 dello Statuto e di trasferimento di una parte della retribuzione di cui all'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto viola il principio della parità di trattamento. La Comunità, a suo parere, dovrebbe vigilare a che un dipendente in servizio in Italia non sia svantaggiato nei confronti di un dipendente in servizio, ad esempio, a Karlsruhe «quando entrambi intendono soddisfare bisogni identici» e, di conseguenza, beneficiare degli stessi servizi nell'uno e nell'altro paese.
punto 31
Nei ricorsi viene infine fatto valere che il regolamento di cui è causa pregiudica la conservazione della situazione economica del ricorrente e va quindi considerato invalido in quanto contrario al principio giuridico della conservazione dei diritti quesiti. D'altro canto la Commissione avrebbe violato l'obbligo di assistenza ad essa incombente nei confronti dei dipendenti e avrebbe dovuto prevedere un periodo di transizione quale quello istituito per i pensionati all'art. 4 del regolamento n. 3085/78.
punto 32
Va ricordato che la Corte, con sentenze 4 febbraio 1982 (cause 817/79, Buyl, Race. pag. 245; 828/79, Adam, Race. pag. 269 e 1253/79, Battaglia, Race. pag. 297), ha respinto mezzi analoghi a questo insieme di doglianze. Basta far riferimento alle succitate sentenze per constatare che tali censure non sono fondate.
punto 33
Per quanto riguarda la questione del coefficiente correttore applicato ai dipendenti in servizio a Ispra, i ricorrenti perseguono due obiettivi. Innanzitutto essi mirano ad ottenere la revisione del coefficiente correttore che, a loro parere, va calcolato sulla base del costo della vita nel luogo esatto ove il dipendente presta servizio, nella specie la provincia di Varese, e non, automaticamente, nella capitale del paese considerato. Ora, nella fattispecie, i ricorrenti sostengono che il costo della vita nella provincia di Varese, nel corso degli anni 1976-1978, è stato sensibilmente più elevato rispetto a Roma. In secondo luogo, i ricorrenti domandano che il coefficiente correttore per l'Italia, fissato a 146,4 dal regolamento n. 3087/78, venga applicato retroattivamente al 1° gennaio 1976.
punto 34
I ricorrenti impugnano in particolare il foglio di stipendio del gennaio 1979 liquidato sulla base del regolamento n. 3087/78 che, a loro parere, viola gli artt. 64 e 65 dello Statuto, relativi al coefficiente correttore, l'art. 24 dello Statuto, relativo all'obbligo di assistenza della Commissione nei confronti dei dipendenti, nonché il principio di non discriminazione e le norme che impongono l'osservanza delle forme sostanziali.
punto 35
I ricorrenti svolgono quindi innanzitutto l'argomento secondo cui il regolamento n. 3087/78 viola l'art. 64 dello Statuto in quanto le indagini dell'Ufficio statistico delle Comunità volte a determinare il coefficiente correttore sono state effettuate con riferimento alle condizioni di vita nella capitale e non nel luogo sede di servizio ubicato nella provincia di Varese.
punto 36
Va rilevato che, nel passato, il Consiglio ha interpretato l'art. 64 dello Statuto nel senso che come sede di servizio esso non designa necessariamente la capitale del paese ove viene prestato servizio, ma, secondo i casi, il luogo esatto ove viene prestato servizio. Così il regolamento del Consiglio 12 dicembre 1967, n. 1/67/CECA, 988/67/CEE e 9/67/CEEA, ha fissato due coefficienti sia per la Francia (130,5 % per Parigi e per taluni dipartimenti e 122,5 % per il resto del paese) che per l'Italia (114 % per Ispra e 114,5 % per il resto del paese). Solo successivamente il Consiglio ha deciso di utilizzare un solo coefficiente per ogni Stato membro.
punto 37
Questo nuovo sistema contribuisce, in realtà, nella maggior parte dei casi, ad avvantaggiare i dipendenti non residenti nella capitale ove il costo della vita è generalmente più elevato che in provincia. Tuttavia sembra che ciò non avvenga appunto in Italia ove sia l'indagine dell'Ufficio statistico che le informazioni fornite dall'Istituto italiano di statistica mostrano che il costo della vita a Varese è superiore a quello di Roma.
punto 38
Infatti, dagli stessi dati comunicati dalla Commissione a seguito dei risultati dell'indagine dell'Ufficio statistico eseguita a Varese nel maggio 1976 sulla base di 230 voci di spesa (eccezion fatta per gli affitti, il riscaldamento e l'elettricità che sono stati oggetto di un'indagine ulteriore) risulta che il costo della vita in questa provincia era più elevato del 7,66 % rispetto a Roma. Una volta preso in considerazione il risultato dell'indagine effettuata a Varese sul livello dei canoni d'affitto, la differenza si è ridotta fino al 2,76 °/o, il che costituiva ancora uno scostamento sensibile ai sensi dell'art. 65, n. 2, dello Statuto. Risulta d'altro canto dalla motivazione della proposta della Commissione sfociata nel regolamento n. 3087/78, che persino quest'ultima nutriva dei dubbi sulla legittimità di un riferimento esclusivo al costo della vita a Roma, in quanto essa affermava che «l'utilizzazione di un solo coefficiente correttore per paese sede di servizio, cioè quello della capitale, pone i funzionari in servizio a Ispra in una situazione un po' particolare: dalle statistiche a disposizione risulta che l'andamento del costo della vita a Roma è stato meno rapido di quello rilevato nella zona di Varese. Da ciò può concludersi che il livello dei prezzi a Roma è attualmente inferiore a quello di Varese. Questo fenomeno è abbastanza raro nei nove Stati membri. Un'indagine specifica sui prezzi a Ispra era pertanto concepibile data la forte concentrazione di dipendenti in questa località. È sembrato tuttavia preferibile alla Commissione non innovare nella materia e attenersi alla decisione del Consiglio del 1968 che si riferisce esplicitamente agli indici dei prezzi della capitale».
punto 39
Stando così le cose, onde rispettare la norma dell'art. 64 dello Statuto, in forza della quale va tenuto conto delle condizioni di vita nelle varie «sedi di servizio», tale espressione va intesa come riferita non alle sole capitali degli Stati membri, ma alle località esatte ove viene espletata l'attività di un numero sufficientemente congruo di dipendenti delle Comunità.
punto 40
Pertanto le istituzioni comunitarie, nel caso in cui il costo della vita in una sede di servizio del genere subisca variazioni maggiori rispetto a quelle che si verificano nella capitale dello Stato interessato, sono tenute a fissare coefficienti correttori distinti. Di conseguenza, il mezzo dei ricorrenti relativo al calcolo del coefficiente correttore da applicare alla loro retribuzione in base al costo della vita nella provincia di Varese va considerato fondato.
punto 41
Circa la questione della retroattività del regolamento n. 3087/78, i ricorrenti fanno valere che esso avrebbe dovuto essere applicato fin dal 1o gennaio 1976 in quanto da allora in poi si erano verificati sensibili aumenti del costo della vita.
punto 42
In effeti, dalle relazioni dell'Ufficio statistico in data 17 e 29 giugno 1976 e dalla nota dello stesso del 17 agosto seguente, risulta che nel 1976 erano intervenute variazioni del costo della vita superiori al 2 % nei confronti di Bruxelles sia a Roma che, in maggior misura, a Varese.
punto 43
La Commissione fa capire al riguardo che l'art. 65, n. 2, dello Statuto, a norma del quale «in caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività», va interpretato nel senso che esso implica un potere discrezionale da parte del Consiglio nel disporre o meno la retroattività dei provvedimenti di adeguamento dei coefficienti correttori.
punto 44
Questa tesi non può trovare accoglimento. Infatti, la formulazione dell'art. 65, n. 2, esclude ogni interpretazione per la quale il Consiglio non sia tenuto ad adeguare i coefficienti correttori entro il termine di mesi da ogni variazione sensibile del costo della vita. Va ricordato che la Corte, nella sentenza 6 ottobre 1982 (causa 59/81, Commissione e/Consiglio, non ancora pubblicata) ha dichiarato che il Consiglio ha il potere, al riguardo, di accertare se si sia verificato o meno un aumento sensibile del costo della vita, agendo di. conseguenza in caso affermativo. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe contraria allo scopo della disposizione di cui trattasi, che è quello di garantire a tutti i dipendenti lo stesso potere d'acquisto indipendentemente dalla sede di servizio.
punto 45
Questo mezzo è pertanto fondato.
punto 46
Di conseguenza, non è necessario esaminare gli altri mezzi addotti dai ricorrenti solo in via subordinata.
punto 47
Vanno pertanto annullati il foglio di stipendio dei ricorrenti del mese di gennaio 1979 — in quanto esso si limita a dare effetto al regolamento del Consiglio n. 3087/78 — sia in ordine all'entità, sia in ordine alla decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore, nonché le decisioni con cui sono stati respinti i reclami dei ricorrenti. Il regolamento n. 3087/78 non si applica ai ricorrenti in quanto esso non tiene conto del costo della vita a Varese e limita la decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore al 1° gennaio 1978.
punto 48
Essendo prevedibile che le istituzioni competenti adotteranno i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente sentenza, l'esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti va rinviato a data da definire successivamente, ove necessario.
punto 49
Entro il 15 luglio 1983, la Commissione riferirà alla Corte sui provvedimenti adottati per risarcire il danno dei ricorrenti, i quali saranno posti in condizione di replicare.
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1° I ricorsi vengono respinti hi quanto fondati sulľasserita illegittimità dei regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78.
2° Vengono annullati il foglio di stipendio dei ricorrenti del mese di gennaio 1979 — in quanto esso si limita a dare effetto al regolamento del Consiglio n. 3087/78 — sia in ordine all'entità, sia in ordine alla decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore, nonché le decisioni con cui sono stati respinti i reclami dei ricorrenti. Il regolamento n. 3087/78 non si applica ai ricorrenti in quanto non tiene conto del costo della vita a Varese e limita la decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore al 1o gennaio 1978.
3° La Commissione riferirà alla Corte, entro il 15 luglio 1983, sui provvedimenti adottati per l'esecuzione della presente sentenza.
4° L'esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti viene rinviato a data da definire successivamente, ove necessario.
5° Le spese sono riservate.
Firme
O'Keeffe
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1982.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
A. O'Keeffe