Sez. L, Sentenza n. 1246 del 27/02/1986 (Rv. 444706 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DI UFFICIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DI UFFICIO - LIMITI.*
Poiché la rivalutazione di un credito di lavoro postula lo accertamento dell'esistenza di questo, la liquidazione ad essa relativa può essere affidata all'iniziativa del giudice (e compiuta cioè d'ufficio) solo quando nello stesso giudizio si discuta dell'accertamento del credito, cui segua la sentenza di condanna, mentre se detto accertamento ha formato oggetto di altro giudizio o il credito è stato tardivamente estinto in via stragiudiziale, è indispensabile una domanda autonoma per ottenere la rivalutazione. (V 1146/84, mass n 433283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)