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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 marzo 1984, causa 104/83

Decisione
decisa il 1984-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:1984:100

Epigrafe

Nel procedimento 104/83, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Salvatore Cinciuolo e 1. Union nationale des fédérations mutualistes neutres e 2.Institut national D'assurance maladie-invalidité, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di Sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
L'attore nella causa principale, sig. Cinciuolo, cittadino italiano che ha svolto attività lavorativa, quale lavoratore subordinato, in Italia, poi in Belgio, fruisce ivi, in forza della normativa belga in materia, di prestazioni di invalidità e ciò a ndecorrere dal 1o febbraio 1977. Da tale data egli gode inoltre, in Italia, in primo luogo, di un prorata di pensione di invalidità calcolato secondo i principi di cumulo e ripartizione prorata di cui all'art. 46, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2) e, in secondo luogo, di una rendita per malattia professionale.
paragrafo 2
Le due prestazioni italiane, a norma dell'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, sono state detratte dalle prestazioni belghe. Tale riduzione, conseguente all'applicazione di una norma anticumulo belga e il cui risultato era più favorevole all'interessato di quello derivante dall'applicazione dei principi di cumulo e ripartizione prorata contemplati dall'art. 46, n. 2, dello stesso regolamento, non viene contestata dall'attore nella causa principale.
paragrafo 3
A seguito dell'aumento, con effetto 1o luglio 1977, della rendita italiana per malattia professionale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo: Inami) riduceva, a decorrere dalla stessa data, la prestazione belga. A seguito di un nuovo aumento della pensione italiana, intervenuto il 1o luglio 1980, l'Inami riduceva nuovamente la prestazione belga.
paragrafo 4
Il Cinciuolo contestava tali due riduzioni sostenendo che esse erano state effettuate in violazione dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71, a norma del quale:
paragrafo 5
«Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale od importo dev'essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.»
paragrafo 6
L'Inami ribatteva che l'art. 51 riguarda soltanto le prestazioni pensionistiche e che non è consentito estenderne l'applicazione alle prestazioni di altra natura.
paragrafo 7
Il Cinciuolo sosteneva: che il calcolo delle pensioni da concedere in conformità all'art. 46 va operato tenendo conto anche delle norme anticumulo nazionali di cui all'art. 12 del suddetto regolamento; che una pensione, fissata inizialmente in funzione di tali norme anticumulo, rimane soggetta alla stabilizzazione stabilita all'art. 51 dello stesso regolamento e che essa non deve più essere di conseguenza ricalcolata sulla base di modifiche sopravvenute, a seguito dell'aumento del costo della vita o del livello delle retribuzioni, in ordine all'importo delle prestazioni, concesse dall'istituzione di un altro Stato membro, di cui si è tenuto conto in forza di detta norma anticumulo e ciò indipendentemente dalla natura di tali prestazioni.
paragrafo 8
L'Inami contestava formalmente l'esistenza di un nesso fra l'art. 46 e l'art. 12 del regolamento di cui è causa e osservava che l'art. 51 di quest'ultimo non menziona mai l'art. 12 che riguarda il divieto di cumulo delle prestazioni.
paragrafo 9
Con ricorsi in data 31 luglio 1979 e 5 dicembre 1980, il Cinciuolo ha impugnato le decisioni delle autorità belghe, riguardanti la riduzione delle prestazioni di cui trattasi, dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles. Quest'ultimo ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 10
«Se l'art. 51, n. 1, del regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, si applichi esclusivamente alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di morte di cui all'art. 46 o si applichi anche a prestazioni di natura diversa quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale che, in forza delle norme nazionali sul divieto di cumulo, hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione stabilita conformemente all'art. 46 ed i cui ulteriori adeguamenti possono incidere sulla stessa pensione. In altri termini, se occorra procedere ad un nuovo calcolo della pensione, conformemente all'art. 46, nel caso di modifica dell'importo di una rendita per malattia professionale non cumulabile o parzialmente cumulabile con la pensione».
paragrafo 11
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1983.
paragrafo 12
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte alla Corte l'attore nella causa principale, rappresentato dal sig. D. Rossini, delegato sindacale del patronato ACLI, il convenuto, Institut national d'assurance maladie-invalidité, con l'avv. J. J. Masquelin, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal sig. J. Griesmar, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 14
Con ordinanza 9 novembre 1983, la Corte, in applicazione dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
A parere del Cinciuolo, l'Inami sostiene a torto che l'art. 51 riguarda solo le prestazioni di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e che la sua applicazione non può essere estesa a prestazioni di altra natura. Al contrario, va tenuto conto del nesso esistente fra gli artt. 51, 46 e 12 del regolamento n. 1408/71 per stabilire se la norma di stabilizzazione di cui all'art. 51 debba o meno applicarsi. Infatti, quando l'art. 51 considera l'eventualità di un nuovo calcolo delle prestazioni, esso rinvia all'art. 46. Quest'ultimo è a sua volta strettamente connesso con l'art. 12 che stabilisce le disposizioni contro il cumulo delle prestazioni. Orbene, la prestazione di invalidità dovuta in forza della sola legge belga è stata ridotta, dalla data della sua decorrenza, in forza del combinato disposto di tali due ultimi articoli con l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del precitato regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1). Di conseguenza, le rivalutazioni effettuate in Italia non debbono più influenzare l'iter della prestazione belga. Il Cinciuolo rinvia, su questo punto, alla sentenza della Corte 2 febbraio 1982 (causa 7/81, Sinatra, Race. pag. 137).
paragrafo 2
Andrebbero invece presi in considerazione ai fini di un nuovo calcolo delle prestazioni, ad esempio, un aggravamento dell'inabilità al lavoro dell'interessato ed un aumento della percentuale di invalidità con la conseguente applicazione dell'art. 51, n. 2, e della procedura stabilita all'art. 49 del regolamento n. 574/72.
paragrafo 3
Alla luce di quanto in precedenza esposto, il Cinciuolo ritiene che la questione pregiudiziale possa essere risolta nei termini seguenti:
paragrafo 4
«L'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si applica anche a prestazioni diverse dalle pensioni, quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale, se tali prestazioni di natura diversa hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione e se gli adeguamenti successivi di queste stesse prestazioni dipendono da eventi estranei alla situazione individuale dell'assicurato».
paragrafo 5
A parere deìì'Inami, dato che l'art. 51 del regolamento n. 1408/71 richiama solo l'art. 46, che questo riguarda prestazioni della stessa natura e non contiene alcun riferimento all'art. 12, e che l'art. 12, n. 2, consente inoltre l'applicazione della norma anticumulo nazionale quando l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, liquidate ai sensi degli artt. 46 e 51, e di una o più prestazioni di natura diversa (o di altri redditi), si intravede agevolmente che il sistema istituito dall'art. 51 si applica, rigidamente, alle sole prestazioni della stessa natura.
paragrafo 6
A giudizio dell'Inami, il precedente esame, di natura alquanto formale, va inoltre confermato con argomenti più sostanziali che formali.
paragrafo 7
Ora, non va dimenticato che l'art. 12 riguarda prestazioni o redditi che si presumono essere molto diversi dalle prestazioni della stessa natura considerate all'art. 46 (nonché nel titolo III, capitolo 2). Si tratta, non solo delle prestazioni di natura diversa (art. 12, n. 2), ma anche dei redditi o compensi da attività professionale, a cui si riferisce l'art. 12, n. 3 (cfr. anche l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 574/72, lett. b) e c), che riguarda l'applicazione dell'art. 12, nn. 2 e 3).
paragrafo 8
L'Inami ritiene che il carattere profondamente diverso dei redditi percepiti a seguito dell'esercizio di attività professionale (nei confronti delle prestazioni della stessa natura liquidate nell'ambito del titolo III, capitolo 2) implica un'incompatibilità con l'applicazione, in materia di adeguamento, di un sistema come quello di cui all'art. 51. Ad esempio, nel caso di un invalido, i redditi provenienti da un'attività professionale ripresa parzialmente costituiscono un elemento estremamente variabile sia nel senso di un aumento che di una diminuzione.
paragrafo 9
Tenuto conto dell'applicazione delle norme sul cumulo alle prestazioni della stessa natura e alle altre prestazioni o redditi, l'Inami non accetta la proposta del Cinciuolo di congelare la situazione iniziale della prestazione in quanto ciò impedirebbe di riesaminare la situazione dell'assicurato in un momento successivo, ad esempio, nel caso in cui un assicurato invalido sia stato costretto a ridurre il volume della attività che avesse potuto riprendere.
paragrafo 10
Mentre si può presumere che un adeguamento effettuato nel caso di prestazioni della stessa natura a seguito di una rivalutazione dovuta ad un aumento del costo della vita dia un risultato in definitiva equivalente, appare invece evidente che tale sistema non può essere applicato quando, nel calcolo della prestazione, intervengano fattori o elementi non comparabili e non assimilabili ad una prestazione della stessa natura, come i redditi provenienti da una attività professionale parzialmente ripresa ovvero prestazioni di natura diversa quali, ad esempio, quelle concesse a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, aventi un carattere particolare (eventuale iter che comporti delle revisioni della percentuale riconosciuta), scarsamente compatibile col sistema di adeguamento stabilito all'art. 51.
paragrafo 11
L'Inami ritiene pertanto che l'art. 51 riguardi esclusivamente le prestazioni della stessa natura calcolate, negli Stati membri, in base all'art. 46 e che esso non vada applicato alle succitate prestazioni in quanto queste siano ridotte per il fatto che l'interessato fruisce altresì di una prestazione di natura diversa o di altri redditi o compensi. Qualsiasi rivalutazione di tali prestazioni o redditi può così implicare un nuovo calcolo e, se del caso, una nuova riduzione.
paragrafo 12
L'Inami conclude nel senso che la questione pregiudiziale va risolta come segue:
paragrafo 13
«Gli adeguamenti successivi di prestazioni di natura diversa, quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale, che hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione di invalidità, vecchiaia o superstiti liquidata in conformità all'art. 46 del regolamento CEE n. 1408/71, non rientrano nell'ambito di applicazione dei nn. 1 e 2 dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71».
paragrafo 14
La Commissione rinvia innanzitutto alla summenzionata sentenza Sinatra, nella quale la Corte ha sottolineato che lo scopo principale dell'art. 51 è quello di procedere ad una semplificazione amministrativa.
paragrafo 15
Essa rileva che l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 comporta in effetti un raffronto fra le prestazioni «autonome» ottenute in forza del solo diritto nazionale e le prestazioni «comunitarie» ossia quelle ottenute in forza del cumulo dei periodi di assicurazione disposto dall'art. 45 del regolamento stesso.
paragrafo 16
L'art. 51 limita la necessità di un nuovo calcolo alle sole ipotesi citate al n. 2 — ossia la modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni — al fine di evitare che, ad ogni modifica di una o più prestazioni concesse, si renda necessario un nuovo raffronto per determinare il regime più vantaggioso.
paragrafo 17
Il problema da risolvere consiste nello stabilire se l'art. 46 vada interpretato strictu sensu ovvero in maniera più estensiva, cioè ricomprendendo le prestazioni di natura diversa che, per il tramite delle norme anticumulo nazionali, rientrano ugualmente nel sistema dell'art. 46.
paragrafo 18
Per la Commissione si tratta effettivamente, nella fattispecie, di prestazioni di natura diversa. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, quando un lavoratore fruisce in uno Stato membro, come nel caso in esame, di una prestazione «autonoma», ha diritto alla prestazione più elevata fra quella che può spettargli in base all'applicazione integrale della legge di tale Stato membro — ivi compresa ogni norma anticumulo eventualmente contenuta — in primo luogo, e, in secondo luogo, quella che potrebbe spettare all'interessato in forza dell'applicazione integrale del regolamento n. 1408/71. Ora, la parte del calcolo relativa alla prestazione «comunitaria» è fondata sull'art. 46 nel suo insieme, ivi compreso il n. 3. (Cfr. sentenze della Corte 16. 5. 1979, causa 236/78, Mura, Race, pag. 1819 e 5. 5. 1983, causa 238/81, Van der Bunt, Raccolta 1983, pag. 1385).
paragrafo 19
Ne consegue che la presa in considerazione delle norme anticumulo nazionali avviene, sempre nell'ambito di questo calcolo della pensione comunitaria, in conformità all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 574/72. Così il calcolo iniziale è stato effettuato, a norma dell'art. 46, includendo le prestazioni di natura diversa considerate dalle norme anticumulo nazionali.
paragrafo 20
Per la Commissione ne risulta che, alla luce della sua ratio legis, l'art. 51, secondo l'interpretazione datane dalla Corte nella precitata sentenza Sinatra, in quanto norma di applicazione dell'art. 46, deve riguardare tutte le prestazioni prese in considerazione nei calcoli iniziali, incluse le prestazioni di natura diversa di cui si tiene conto nelle norme anticumulo nazionali.
paragrafo 21
Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale nei termini seguenti:
paragrafo 22
«L'art. 51, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71, si applica a tutte le prestazioni degli Stati interessati che sono prese in considerazione ai fini dei calcoli e dei raffronti da effettuare nell'ambito dell'art. 46, ivi compreso il suo n. 3, e delle relative disposizioni di applicazione».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 15 dicembre 1983, il convenuto, con l'aw. J. J. Masquelin, e la Commissione, rappresentata dall'aw. F. Herbert, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 febbraio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 26 maggio 1983, pervenuta il 3 giugno successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 51 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il sig. Salvatore Cinciuolo, cittadino italiano, e, fra l'altro, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo: Inami), ente belga di previdenza sociale.
punto 3
Dal 1o febbraio 1977, il Cinciuolo fruisce di prestazioni d'invalidità in applicazione della legge belga. Inoltre, egli beneficia di due prestazioni italiane, ossia, in primo luogo, di un prorata di pensione d'invalidità calcolato secondo i principi di cumulo e ripartizione prorata di cui all'art. 46, n. 2, del precitato regolamento n. 1408/71 e, in secondo luogo, di una rendita per malattia professionale.
punto 4
A norma dell'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, le due prestazioni italiane venivano detratte dall'importo della prestazione belga. Tale riduzione, conseguente all'applicazione di una norma anticumulo belga e il cui risultato era più favorevole all'interessato di quello derivante dall'applicazione dei principi di cumulo e ripartizione prorata contemplati dall'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, non viene contestata dal Cinciuolo.
punto 5
A seguito dell'aumento, con effetto 1o luglio 1977, della rendita italiana per malattia professionale, l'Inami riduceva, a decorrere dalla stessa data, la prestazione belga di un importo corrispondente. A seguito di un nuovo aumento della pensione italiana, intervenuto il 1o luglio 1980, l'Inami riduceva nuovamente la prestazione belga.
punto 6
Dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, il Cinciuolo contestava tali due riduzioni sostenendo che esse erano state operate in violazione dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71. L'Inami ribatteva che l'art. 51 riguardava soltanto le prestazioni pensionistiche e che non era consentito estenderne l'applicazione alle prestazioni di altra natura.
punto 7
II Tribunal du travail ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 51, n. 1, del regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, si applichi esclusivamente alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di morte di cui all'art. 46 o si applichi anche a prestazioni di natura diversa quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale che, in forza delle norme nazionali sul divieto di cumulo, hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione stabilita conformemente all'art. 46 ed i cui ulteriori adeguamenti possono incidere sulla stessa pensione. In altri termini, se occorra procedere ad un nuovo calcolo della pensione, conformemente all'art. 46, nel caso di modifica dell'importo di una rendita per malattia professionale non cumulabile o parzialmente cumulabile con la pensione».
punto 8
Ai fini della risoluzione di tale questione, deve procedersi all'interpretazione dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71 alla luce della sua lettera, del suo contesto e delle sue finalità.
punto 9
II n. 1 di tale norma dispone che, se per aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale od importo dev'essere applicato direttamente alle «prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 46», senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo. Per contro, a norma del n. 2 dello stesso articolo, viene effettuato un nuovo calcolo in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni. Alla luce della formulazione adottata al n. 1 per il rinvio all'art. 46, va constatato che il solo caso espressamente disciplinato all'art. 51 è quello di una modifica di una delle prestazioni stabilite in conformità al disposto dell'art. 46.
punto 10
L'art. 46 determina le disposizioni che consentono di fissare gli importi di pensione per i lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di due o più Stati membri. In particolare, esso indica i calcoli necessari al fine di stabilire se l'applicazione della legge nazionale, comprese le norme sul divieto di cumulo, sia più favorevole al lavoratore interessato del regime di cumulo e ripartizione prorata contemplato dall'art. 46, n. 2. Ne consegue che, nei calcoli effettuati in base all'art. 46, possono essere comprese non solo le prestazioni il cui importo va stabilito in conformità a tale norma, ma anche, tramite le norme nazionali sul divieto di cumulo, altre prestazioni suscettibili di essere ulteriormente modificate.
punto 11
Va sottolineato che l'art. 51 non costituisce una norma eccezionale nei confronti dell'art. 46, ma una norma relativa alle modalità di applicazione di esso. Il fatto che una determinata situazione non rientri espressamente nella previsione di tale norma non impedisce che quest'ultima debba applicarsi alla situazione stessa se ciò risponde alle finalità da essa perseguite.
punto 12
Come la Corte ha riconosciuto nella sua sentenza 2 febbraio 1982 (causa 7/81, Sinatra, Race. pag. 137), l'art. 51 è stato introdotto al fine di ridurre l'onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione dell'assicurato ogniqualvolta vi sia modifica delle prestazioni percepite. Il regolamento ha così inteso escludere un nuovo calcolo allorché l'adeguamento delle prestazioni è determinato da fatti estranei alla situazione individuale dell'assicurato ed è conseguenza dell'andamento generale della situazione economica e sociale.
punto 13
Gli stessi motivi di semplificazione e di stabilità militano contro un nuovo calcolo ogniqualvolta una prestazione che ha inciso sul calcolo iniziale delle pensioni, attraverso le norme nazionali sul divieto di cumulo, sia modificata in conseguenza di questo stesso andamento generale. Infatti, la distinzione operata dall'art. 51 a seconda che la modifica delle prestazioni proceda dall'andamento generale della situazione economica o sia conseguenza di una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, si presta altrettanto bene ad essere applicata a prestazioni diverse da quelle determinate in conformità all'art. 46.
punto 14
La questione sollevata va quindi risolta interpretando l'art. 51 del regolamento n. 1408/71 nel senso che esso si applica anche a prestazioni quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale che, in forza delle norme nazionali sul divieto di cumulo, hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione stabilita conformemente all'art. 46 ed i cui ulteriori adeguamenti possono incidere sulla stessa pensione. Non occorre pertanto procedere ad un nuovo calcolo della pensione, conformemente all'art. 46, nel caso di modifica di una rendita del genere intervenuta a seguito dell'andamento generale della situazione economica e sociale.

SENTENZA › Sulle spese

paragrafo 1
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Bruxelles con sentenza 26 maggio 1983, dichiara: L'art. 51 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», va interpretato nel senso che esso si applica anche a prestazioni quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale che, in forza delle norme nazionali sul divieto di cumulo, hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione stabilita conformemente all'art. 46 ed i cui ulteriori adeguamenti possono incidere sulla stessa pensione. Non occorre pertanto procedere ad un nuovo calcolo della pensione, conformemente all'art. 46, nel caso di modifica di una rendita del genere intervenuta a seguito dell'andamento generale della situazione economica e sociale.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o marzo 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione K. Bahlmann

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