Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 492 del 1992
Massime (1)
Massima n. 19018
- Lavoro e previdenza (controversie in materia di)
- Competenza per territorio
- Dipendenti dell'ente ferrovie dello stato
- Normativa risultante in seguito alla sentenza n. 117 del 1990
- Obbligo di adire il pretore di roma (in quanto giudice della circoscrizione in cui l'ente ha la sede legale) anche per i dipendenti addetti a compartimenti e dipendenze non rientranti in tale circoscrizione
- Denunciata irrazionalità nella distribuzione dei processi con incidenza, in riferimento all'amministrazione della giustizia, sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione
- Non pertinenza del richiamo a tale principio
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Riguardo alla attribuzione dei posti in organico agli uffici giudiziari il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che tale attribuzione sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita del resto dal legislatore al momento di dettare (legge 11 agosto 1973, n. 533) la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro. È perciò del tutto inconferente far richiamo - come nel caso il giudice 'a quo' - nel contestare, in riferimento all'art. 97 Cost., la legittimità della disposizione che dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, anche se addetti a compartimenti e dipendenze che in tale circoscrizione non rientrano, di adire il Pretore di Roma in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha la sede legale, al sovraccarico che di conseguenza verrebbe a prodursi per un solo ufficio giudiziario. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23, legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 cod.proc.civ., in parte 'qua'.) - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 23, legge n. 210 del 1985, nella parte in cui, con "irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ.", prevedeva, per le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza del pretore "del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie": S. n. 117/1990.
Norme impugnate
Parametri
- art. 97 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze
emesse il 20 e 25 marzo 1992 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Sinopoli Francesco, Tomasello Giuseppe e Trifirò Carmelo e l'Ente Ferrovie dello Stato, rispettivamente iscritte ai nn. 364, 436 e 437 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di analogo tenore, depositate il 23 marzo e il 18 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;
che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i tre giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile (sent. n. 117 del 1990);
che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione: il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita dal legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze