Sez. 2, Ordinanza n. 21315 del 25/07/2025 (Rv. 676010-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Opposizione a sanzione amministrativa - Giudice ordinario - Sindacato sul provvedimento presupposto - Limiti - Eccesso di potere - Contenuto del controllo di legittimità - Fattispecie. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è devoluto al giudice ordinario anche il sindacato di legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione, e, quando venga prospettato un eccesso di potere, tale controllo - sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate
dall'amministrazione - può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, nei limiti in cui il difetto di rispondenza incida sulla legittimità del provvedimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sindacabilità dell'ordinanza sindacale - violata dalla ricorrente - che individuava le zone del territorio comunale in cui era vietato il commercio ambulante, a tutela delle aree di interesse storico-artistico).
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)