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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 dicembre 1980, causa 815/79

Decisione
decisa il 1980-12-02
ECLI
ECLI:EU:C:1980:273

Epigrafe

Nel procedimento 815/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal pretore di Como, nel procedimento penale a carico di Gaetano Cremonini e Maria Luisa Vrankovich, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva 73/23 del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. L 77 del 26 marzo 1973, pag. 29), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Nel 1979 Gaetano Cremonini e Maria Luisa Vrankovich importavano dal Belgio ferri da stiro (di marca Calor e Rowenta), trapani elettrici (di marca Metabo) e tagliaerba (di marca Gazonette). Tali apparecchi non erano conformi alle norme di cui agli arrt. 314 e 315 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 (GU della Repubblica italiana n. 158 del 12 luglio 1955, supplemento); il pretore di Como instaurava nei confronti degli imputati nella causa principale un procedimento penale, ordinando il sequestro degli apparecchi.
paragrafo 2
Gli imputati presentavano istanza di dissequestro, sostenendo, da un lato, che gli apparecchi in questione erano conformi agli obiettivi di sicurezza prescritti dall'art. 2 della citata direttiva 73/23 e, dall'altro, che le disposizioni del DPR n. 547 erano incompatibili con quelle della direttiva 73/23, come aveva ritenuto anche l'avvocato generale J.-P. Warner nelle conclusioni pronunziate in causa 123/76, Commissione e/Italia (sentenza del 14 luglio 1977, Race. 1460).
paragrafo 3
La sentenza emessa in detta causa aveva condannato l'Italia per inadempimento, non avendo essa adottato i provvedimenti necessari per l'applicazione della direttiva 73/23. In seguito alla sentenza, l'Italia emanava la legge 18 ottobre 1977, n. 791 (GU della Repubblica italiana n. 208 del 2 novembre 1977, pag. 7913), recante provvedimenti di attuazione della direttiva in causa.
paragrafo 4
In questo contesto il pretore di Como esprime, nel motivare il rinvio pregiudiziale alla Corte, le seguenti osservazioni:
paragrafo 5
egli ritiene anzitutto che la direttiva 73/23 non abbia efficacia diretta e precisa che, a suo avviso, la direttiva non dispiega «l'efficacia vincolante propria dei regolamenti comunitari». Esaminando poi le disposizioni della direttiva, il giudice a quo ritiene che il suo art. 10 si limiti «ad imporre una presunzione di conformità». Tale articolo, il cui disposto è ripreso all'art. 7 della legge italiana di recepimento, sarebbe «formulato in modo tale da far sorgere dubbi sulla possibilità che le disposizioni presuntive [di conformità] in esso contenute possano consentire di superare le disposizioni imperative contenute nel decreto n. 547/55». Il dubbio sarebbe confermato dal fatto che la legge italiana di recepimento, ed in particolare la seconda parte del 1o comma dell'art. 10, «pur parlando di deroga alle disposizioni del decreto n. 547/55, esclude espressamente tale deroga per quanto riguarda le prescrizioni in materia di installazione». Le constatazioni sopra esposte rivelerebbero la volontà italiana di limitare la portata delle disposizioni contenute nella direttiva 73/23. Di conseguenza, il pretore ritiene che il giudice possa sempre verificare se le caratteristiche del materiale circolante liberamente in Italia rispondano ai requisiti di sicurezza della normativa interna anteriore alla direttiva, fatta eccezione delle presunzioni di conformità stabilite dagli artt. 5 e 6 della direttiva 73/23, che potrebbero, ma esse sole, consentire al giudice di soprassedere all'applicazione immediata delle prescrizioni imperative delle leggi interne; per contro, gli artt. 7 e 8 — anche se confermati dalla legge interna di recepimento — non consentirebbero di superare le menzionate prescrizioni imperative.
paragrafo 6
Vista però la giurisprudenza della Corte di giustizia (il pretore cita le sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 645, e 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti, Race. pag. 1646), egli, con ordinanza del 27 novembre 1979, ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia le seguenti cinque questioni pregiudiziali:
paragrafo 7
1. «Se le disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 10, 7, 3 e 2 della direttiva 73/23 del 19. 2. 1973 debbano essere interpretate in modo da considerare la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva medesima, come una presunzione che escluda ogni provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci nella CEE, da parte di qualunque autorità giudiziaria degli Stati membri (e dello Stato italiano in particolare) allorquando il materiale elettrico importato (nella fattispecie: ferri da stiro) sia dotato di marchi (marchi: CEBEC e VDE) regolarmente rilasciati da istituti notificati ai sensi della direttiva CEE dal governo belga e dal governo tedesco (cfr. doce. 7 e 8 prodotti in causa) (anche se non tutti gli Stati membri hanno provveduto alla designazione degli organismi competenti al rilascio dei marchi indicati nella citata direttiva, con riferimento al loro ordinamento interno)». 2. «In caso di risposta affermativa al quesito di cui sub 1 se la suddetta presunzione di conformità sia tale da impedire al giudice interno di adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci nella CEE basato su una normativa imperativa nazionale in materia di prevenzione infortuni, che imponga l'inserimento di un dispositivo (isolante supplementare) diverso da quello di cui sia dotato il prodotto importato (ferro da stiro) quando nessun organismo amministrativo interno non abbia ancora adottato provvedimenti limitativi validi per tutto il territorio nazionale e non abbia quindi dato inizio alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva CEE» 3. «Se le disposizioni del combinato disposto degli artt. 8, 3 e 2 della direttiva CEE n. 73/23 debbano essere interpretate in modo da escludere che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione nella CEE del materiale elettrico contemplato dalla direttiva medesima, allorquando detto materiale (nel caso di specie: trapano e tagliaerba) manchi di un dispositivo (presa a terra) espressamente previsto da una norma imperativa della legge interna, pur essendo provvisto di altri dispositivi di sicurezza, di cui alla normativa comunitaria, prima ancora che sia stata richiesta o presentata la relazione elaborata dallo speciale organismo indicato nel medesimo art. 8 della direttiva CEE». 4. «In caso di risposta affermativa al quesito sub 3), se il provvedimento limitativo della libera circolazione del materiale elettrico, descritto in detto quesito sub 3), possa comunque essere disposto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro considerato soltanto dopo l'adozione di un provvedimento valido per tutto il territorio nazionale da parte dell'organismo amministrativo dello stesso Stato membro, che sia stato designato per dar corso alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva medesima» 5. «Se l'eventuale esclusione del potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione delle merci alle condizioni e nei termini indicati in tutti i precedenti quesiti, debba essere considerata imposta all'autorità giudiziaria dello Stato membro, anche prescindendo da qualunque interna prescrizione relativa alle regole di installazione del materiale elettrico considerato».
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 dicembre 1979. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate, il 18 febbraio 1980, dalla Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico Antonio Abate, in qualità di agente; il 20 marzo 1980 dal governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, F. Italianer, in qualità di agente; il 24 marzo 1980, dal governo del Regno Unito, rappresentato da A. D. Preston, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente; il 25 marzo 1980 dal governo italiano, rappresentato da F. Favara, avvocato dello Stato, e A. Squillante, in qualità di agente, il 1o aprile 1980 dagli imputati nella causa principale, con gli avvocati A. Berini, del foro di Como, e G. M. Ubertazzi e F. Capelli, del foro di Milano.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni degli imputati nel procedimento principale › a) Gli argomenti di fatto

paragrafo 1
Gli imputati nella causa principale sostengono anzitutto che il procedimento penale di cui si tratta nella fattispecie è identico ad un certo numero di altri procedimenti iniziati da pretori italiani nei confronti di numerose imprese produttrici ed importatrici di materiale elettrico. Avendo questi procedimenti portato tutti a provvedimenti di sequestro, ¿seguiti dopo l'emissione della sentenza della Corte di giustizia contro l'Italia nella causa 123/76 (citata), gli operatori italiani, il 29 giugno 1978, tramite la loro associazione professionale (ANIE) informavano il commissario Davignon di tale prassi giudiziaria italiana.
paragrafo 2
«Soltanto in epoca molto recente» però la Commissione è intervenuta per far dichiarare che il comportamento del governo italiano è in conflitto con le disposizioni della direttiva 73/23 (invio al governo italiano di lettera raccomandata in data 27 luglio 1979).
paragrafo 3
Per quanto riguarda l'importazione degli apparecchi non dotati di marchio (trapani Metabo e tagliaerba Gazonette), gli elementi di difesa già forniti alla pretura di Como sono stati completati con la relazione di cui al 2° paragrafo dell'art. 8 della direttiva 73/23: ciò ha lo scopo di fugare ogni dubbio, anche sul piano dei fatti, circa la funzionalità degli apparecchi importati e la loro conformità alle regole generali di sicurezza stabilite all'art. 2 della direttiva in questione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni degli imputati nel procedimento principale › b) Argomenti di diritto › 1. Osservazioni di carattere generale

paragrafo 1
Gli imputati nel procedimento principale ritengono necessario considerare la direttiva 73/23 nell'ambito dell'art. 100 del Trattato, prima di studiarne le disposizioni.
paragrafo 2
L'appartenenza della direttiva 73/23 al campo di applicazione dell'art. 100, indica che la direttiva si propone di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali «che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune» e quindi di eliminare quelle che sono di ostacolo a tale ravvicinamento. Questa considerazione è confermata dal fatto che, in generale, obiettivo delle direttive di armonizzazione è la soppressione delle barriere legali od amministrative che si oppongono all'instaurazione di un mercato unico.
paragrafo 3
Pertanto, quando il Consiglio adotta una direttiva di armonizzazione, l'interesse all'integrazione comunitaria deve predominare sugli interessi nazionali dello Stato membro, e di conseguenza l'interpretazione delle direttive di ravvicinamento delle legislazioni deve privilegiare l'integrazione comunitaria piuttosto che il margine di libertà degli Stati membri.
paragrafo 4
Gli imputati nel procedimento principale insistono sulla differenza che si avrebbe fra l'uniformazione del diritto a livello comunitario ed a livello internazionale: in quest'ultimo caso, il ravvicinamento si esaurisce in un solo atto — per esempio una conferenza internazionale — e non vi sono dispositivi unitari di gestione dell'universo giuridico uniformato; manca inoltre, nella maggior parte dei casi, una fonte unica di modificazione o di interpretazione dei livelli di uniformità raggiunti e manca, infine, una giurisdizione che assicuri un'interpretazione unica per l'intero universo giuridico uniformato.
paragrafo 5
Per contro, in diritto comunitario i procedimenti di ravvicinamento che hanno prodotto una normativa uniforme continuano a sussistere per produrre le modificazioni o integrazioni eventualmente richieste e l'unità del diritto comunitario uniforme è garantita dall'interpretazione di un'unica Corte che «assicura il rispetto del diritto». Contrasta quindi con un sistema del genere l'ammettere che uno Stato membro possa infrangere unilateralmente l'uniformità giuridica, se non in casi e con provvedimenti eccezionali, previsti allo scopo dai testi di uniformazione.
paragrafo 6
Gli imputati nella causa principale trag-. gono dall'analisi sopra esposta un «a priori interpretativo», nel senso che, nell'ambito della direttiva, gli Stati membri non possono ostacolare la libera circolazione, se non in casi eccezionali, e sempre però nel rispetto dell'art. 9 della direttiva 73/23.
paragrafo 7
Esaminando poi il contenuto specifico della direttiva 73/23, gli imputati nel procedimento principale sostengono che essa si propone di limitare l'ambito di applicabilità dell'art. 36 del Trattato, «cioè l'ambito di applicazione di una norma che costituisce deroga ai principi di libertà di circolazione». Tale riduzione della portata della deroga deve essere interpretata in modo da assicurare ad essa il massimo possibile di effetti. Inoltre la direttiva 73/23 mira a realizzare una «armonizzazione totale» e va oltre lo scopo tipico del ravvicinamento delle legislazioni, che è «l'affermazione positiva del diritto interno degli Stati membri». Ora, la direttiva 73/23 si propone «di incidere direttamente sulle competenze degli Stati membri», in particolare con la messa in opera di una procedura comunitaria per il divieto di immissione sul mercato di prodotti elettrici, per motivi di sicurezza.
paragrafo 8
Una «comunitarizzazione» del genere implica normalmente la corrispondente limitazione delle competenze degli Stati, sia nel campo legislativo ed amministrativo, sia in quello giudiziario. Tale fenomeno compare anche nella procedura istituita dall'art. 9 della direttiva 73/23, che realizza proprio quel tipo di controllo comunitario in base al quale «il ricorso all'art. 36 perde la sua giustificazione» e «i controlli appropriati vanno effettuati ed i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva di armonizzazione» (sentenza del 5 ottobre 1977, causa 5/77 Denkavit e/Tedeschi, Race. pag. 1576).
paragrafo 9
È. irrilevante nel caso della direttiva 73/23 che la procedura di controllo sia avviata dopo che lo Stato membro abbia vietato l'immissione in circolazione di determinati apparecchi, ed è parimenti irrilevante che la procedura si concluda con semplici raccomandazioni o pareri della Commissione. Se infatti lo Stato membro non si dovesse conformare a tali raccomandazioni o pareri, la Commissione potrebbe dare inizio alla procedura prevista all'art. 169 ed in tal modo la procedura di cui all'art. 9 avrebbe conseguito i propri scopi:
paragrafo 10
1°) portare a conoscenza degli altri Stati membri i divieti unilaterali di determinati Stati membri, 2°) instaurare un'ampia collaborazione fra Stato membro ed istituzione comunitaria su un problema di interesse comunitario, 3°) eliminare i divieti illeciti.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni degli imputati nel procedimento principale › b) Argomenti di diritto › 2) Osservazioni specifiche relative alla direttiva in questione

paragrafo 1
Gli imputati nel procedimento principale ricordano anzitutto che, secondo la direttiva, gli apparecchi che soddisfano alle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7, rispondono alle condizioni di sicurezza di cui all'art. 2. Inoltre, la presunzione di conformità stabilita dall'art. 10 della direttiva «esplica gli effetti che normalmente conseguono dalle presunzioni legali nei diversi campi». Non soltanto cioè essa comporta l'inversione dell'onere della prova nel processo civile, bensì ha effetti anche nell'ambito del diritto amministrativo interno e del diritto penale:
paragrafo 2
nel campo amministrativo essa impedisce all'autorità amministrativa di vietare od ostacolare l'immissione sul mercato o la circolazione del materiale elettrico conforme agli standards, salva l'ipotesi di cui all'art. 9; nel campo penale, «le presunzioni legali possono operare non solo come inversione dell'onere della prova ma anche come limite alla punibilità». E normale che un simile limite ai poteri del giudice sia contenuto nella direttiva, poiché la giurisprudenza comunitaria ha affermato che la semplice minaccia di una pena costituisce dissuasione che ostacola la libera circolazione. Nella fattispecie il limite accennato all'attività della magistratura penale interna si giustifica ancor più per il fatto che la minaccia di una pena si può risolvere nell'indisponibilità assoluta degli apparecchi.
paragrafo 3
Gli imputati nel procedimento principale ritengono inoltre che le loro conclusioni siano confermate da un altro argomento, tratto dalla legge italiana di recepimento. In effetti, l'art. 6 di tale legge ammette «la prova del contrario» — volta a rovesciare la presunzione di conformità del materiale elettrico — unicamente nel caso in cui la conformità sia dichiarata dal costruttore, secondo l'ipotesi dell'art. 8 della direttiva, mentre, riferendosi alle altre attestazioni di conformità, l'art. 7 della legge italiana enuncia una presunzione per la quale nessuna «prova del contrario» è consentita.
paragrafo 4
Infine, secondo gli imputati nel procedimento principale, un ulteriore argomento a contrario, tratto dalla direttiva, milita in favore delle loro considerazioni. In effetti, se la direttiva avesse voluto consentire al giudice penale di disporre unilateralmente divieti di immissione in commercio di apparecchi elettrici, essa avrebbe dato luogo, anziché ad un ravvicinamento delle legislazioni, ad una «parcellizzazione» giuridica.
paragrafo 5
La limitazione dei poteri del giudice in materia penale è inoltre confermata dall'art. 9 della direttiva 73/23: quest'articolo, nel prevedere possibilità unilaterali di divieto di immissione in commercio di apparecchi elettrici, intende riferirsi unicamente a provvedimenti interni di carattere generale, «come potrebbero essere quelle disposizioni che concernono tutti gli esemplari di un certo tipo di materiale elettrico». La complessità della procedura comunitaria di controllo contemplata dall'art. 9 conferma l'interpretazione sostenuta, poiché si può difficilmente immaginare che una tale procedura sia utilizzata per un provvedimento diretto a far ritirare dalla circolazione un singolo apparecchio.
paragrafo 6
Detta interpretazione è poi ancora confermata dall'art. 9 della legge italiana di recepimento, che affida la sorveglianza al Ministero dell'industria: la competenza è cioè attribuita «ad una autorità che può prendere iniziative a livello centralizzato nazionale (dunque generale) anziché su scala limitata (e, al limite, nei confronti di un determinato singolo esemplare di materiale elettrico)».
paragrafo 7
Inoltre, se l'obbligo di consultazione di cui all'art. 9 della direttiva fosse esteso ai provvedimenti cautelari dei giudici interni, si dovrebbe ammettere che la procedura di controllo comunitario sia avviata in seguito agli interventi dei giudici. Poiché però tale non è il caso, si deve riconoscere che l'art. 9 della direttiva non riguarda i provvedimenti cautelari, ma si riferisce soltanto a divieti generali. Di conseguenza, il giudice nazionale non può vietare l'immissione in commercio di apparecchi conformi agli standards comunitari, perché una siffatta competenza non è prevista dalla direttiva 73/23.
paragrafo 8
Sulla base dell'insieme delle considerazioni riferite, gli imputati nel procedimento principale propongono la seguente soluzione per le questioni poste:
paragrafo 9
In primo luogo, non deve essere consentito all'autorità giudiziaria degli Stati membri (anche penale) di disporre direttamente provvedimenti unilaterali limitativi della libera circolazione dei prodotti elettrici per supposta incompatibilità con le leggi antinfortunistiche nazionali, quando tali prodotti siano muniti di marchi regolarmente rilasciati da istituti notificati, ai sensi della direttiva medesima, dagli Stati membri interessati. Lo stesso ragionamento vale quando, per il materiale elettrico supposto non conforme alle disposizioni nazionali in materia di prevenzione degli infortuni, una relazione tecnica elaborata dallo speciale organismo di cui all'art. 8 della direttiva 73/23 può essere presentato a richiesta. In ogni caso, il provvedimento giurisdizionale dovrebbe seguire — e non precedere — il provvedimento amministrativo delle autorità competenti disposto nel corso oppure al termine della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva. Quanto sopra esposto deve valere anche nell'eventualità che l'autorità giudiziaria intenda fondare le ragioni di incompatibilità con le leggi antinfortunistiche nazionali su disposizioni interne in materia di installazione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Nelle sue considerazioni preliminari, la Commissione ritiene che il «provvedimento» col quale il pretore di Como ha avviato il procedimento penale di cui trattasi sia certamente in contrasto con la sentenza 123/76 della Corte sopra citata. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza di rinvio della pretura induce a pensare che, per il giudice del merito, il problema centrale non riguardi tanto la portata della direttiva, bensì il conflitto fra le disposizioni di diritto comunitario contenute in una direttiva e le disposizioni anteriori di diritto nazionale contenute in una legge.
paragrafo 2
Ora, secondo la Commissione, dopo le sentenze Simmenthal (citata) e Ratti, del 5 aprile 1979, in causa 148/78 (Race, pag. 1646), tali situazioni di conflitto possono considerarsi risolte.
paragrafo 3
Prima di proporre una soluzione delle questioni poste nell'ordinanza di rinvio, la Commissione analizza anzitutto la portata della direttiva 73/23, poi le disposizioni della direttiva di cui si chiede l'interpretazione ed infine la legislazione italiana di esecuzione della direttiva 72/23.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 1. La portata della direttiva 73/23

paragrafo 1
La Commissione ricorda, in primo luogo, che il contenuto della direttiva è descritto nella parte «in fatto» della citata sentenza della Corte in causa 123/76, che il principio essenziale alla base della direttiva 73/23 è costituito dall'eliminazione delle restrizioni agli scambi mediante l'armonizzazione e la determinazione delle norme di sicurezza (previste all'art. 2) da rispettarsi da parte dei costruttori, nonché la richiesta agli Stati membri di vegliare a che le imprese distributrici di elettricità non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2 (art. 4 della direttiva).
paragrafo 2
Il secondo principio riguarderebbe la facoltà concessa al costruttore o all'importatore di provare la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza mediante il rinvio:
paragrafo 3
o a norme armonizzate, da elaborare secondo una procedura comunitaria (contemplate all'art. 5 della direttiva); o, in mancanza di norme armonizzate, a norme internazionali (contemplate all'art. 6); o, nel caso in cui non vi siano né norme armonizzate, né norme internazionali pubblicate nel modo di cui all'art. 6, a norme nazionali (contemplate all'art. 7); o, in mancanza di norme armonizzate, nazionali o internazionali, oppure in caso di non conformità del materiale a dette norme, se esistono, alla possibilità per il costruttore o l'importatore di presentare una relazione elaborata da uno degli organismi nazionali summenzionati (cfr. art. 8, n. 2).
paragrafo 4
La Commissione precisa che, essendo facoltativo il rinvio all'insieme di tali norme, «le norme relative non possono essere tassative e, quindi, hanno valore di semplici presunzioni iuris tantum».
paragrafo 5
Il terzo principio basilare della direttiva 73/23 comporta infine che ogni deroga alla libera circolazione, introdotta da uno Stato membro determinato, sia sottoposta ad una procedura comunitaria, sotto il controllo della Commissione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 2. Le disposizioni della direttiva di cui si chiede l'interpretazione

paragrafo 1
Dopo aver ricordato che gli artt. 2 e 3 determinano «da un lato, gli obiettivi di sicurezza a livello comunitario, che debbono essere rispettati in modo inderogabile nella costruzione del materiale elettrico destinato al mercato comune e, dall'altro, il diritto alla commercializzazione del materiale elettrico costruito conformemente ai citati obiettivi di sicurezza», e che «l'effetto obbligatorio di tali articoli è stato confermato dalla Corte al punto 11 della citata sentenza in causa 123/76», la Commissione propone di specificare ulteriormente la portata degli artt. 7, 8, 9 e 10, affermando che le questioni formulate dal giudice a quo riguardano essenzialmente l'interpretazione di questi articoli. Detti articoli contengono i quattro obblighi risultanti dal dispositivo elaborato dalla direttiva per assicurare il rispetto da parte degli Stati membri delle garanzie stabilite a tutela della sicurezza dei consumatori e del commercio.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 2. Le disposizioni della direttiva di cui si chiede l'interpretazione › a) îl primo obbligo: l'art. 7

paragrafo 1
Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come semplice prova della conformità agli obiettivi di sicurezza il rinvio alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro. Di conseguenza, le prescrizioni tecniche dello Stato membro importatore, anche se un tempo assolute ed imperative, costituiscono soltanto più semplici presunzioni iuris tantum, come tali inopponibili ai prodotti importati che presentino garanzie equivalenti in base alle norme vigenti in altri Stati membri.
paragrafo 2
Questa norma, formulata esplicitamente all'art. 7 della direttiva, non è che l'espressione di uno dei principi fondamentali della libera circolazione «secondo cui i prodotti legalmente fabbricati e posti in vendita in uno Stato membro debbono poter essere commercializzati in tutti gli altri Stati membri» (vedi sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78 «Cassis de Dijon» Race. pag. 649).

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 2. Le disposizioni della direttiva di cui si chiede l'interpretazione › b) îl secondo obbligo: l'art. 10

paragrafo 1
Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad accettare, come semplice prova di conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 7, i marchi di conformità e gli attestati di conformità previsti dall'art. 10 della direttiva. Questa norma è espressione del principio dell'equivalenza delle garanzie (vedi sentenza del 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, Race. pag. 1887). L'art. 10 della direttiva introduce quindi l'obbligo del riconoscimento reciproco dei marchi di conformità e degli attestati di conformità rilasciati dagli organismi competenti di altri Stati membri, secondo la procedura contemplata dall'art. 10, n. 2.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 2. Le disposizioni della direttiva di cui si chiede l'interpretazione › c) Il terzo obbligo: l'art. 8

paragrafo 1
Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere agli importatori la facoltà di provare che i loro prodotti rispondono alle finalità dell'art. 2. Tale obbligo manifesta l'incapacità della legge di disciplinare tutto il settore della normalizzazione ed è inteso a proteggere il progresso ed a preservare il dinamismo dell'industria elettrotecnica. Ma, al tempo stesso, questa esigenza è temperata e condizionata dal rispetto di misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza dei consumatori; per tal motivo il n. 2 dell'art. 8 ha istituito una procedura amministrativa, che rispetta il principio del contraddittorio, per risolvere le eventuali contestazioni in materia di rispetto degli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 della direttiva. Soltanto dopo aver esaurito l'indagine amministrativa, le autorità amministrative competenti nazionali potranno — nell'ambito dei principi vigenti nei singoli ordinamenti giuridici — promuovere eventuali azioni penali nei confronti del fabbricante o dell'importatore.
paragrafo 2
La Commissione ricorda anche che la Corte ha espressamente sottolineato, nel punto 10 della sentenza in causa 123/76 (citata), la necessità di predisporre in tempo utile i provvedimenti idonei affinché
paragrafo 3
«... gli artt. 5-8 della direttiva trovino piena e immediata applicazione nelle ipotesi ivi contemplate»
paragrafo 4
e che uno Stato membro non può opporre il proprio eventuale inadempimento ai singoli che abbiano rispettato la direttiva.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 2. Le disposizioni della direttiva di cui si chiede l'interpretazione › d) Il quarto obbligo: l'art. 9

paragrafo 1
Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti a subordinare qualsiasi divieto di immissione sul mercato e qualsiasi restrizione alla libera circolazione degli apparecchi elettrici alla procedura ad hoc istituita dall'art. 9 della direttiva. Secondo detta procedura, lo Stato membro che prenda provvedimenti implicanti restrizioni (dirette od indirette) al commercio è tenuto ad informare immediatamente tutti gli interessati, indicando i motivi della decisione «nazionale».
paragrafo 2
Secondo la Commissione, il rispetto del procedimento e delle forme prescritti dall'art. 9 costituisce presupposto di validità delle misure nazionali che derogano alla direttiva, come risulta dalla sentenza Ratti (cit.). La Commissione precisa che non si tratta soltanto di rispettare esigenze di carattere puramente formale, ma che la procedura istituita dall'art. 9 ha per scopo di tutelare la salute di tutti i consumatori della CEE. Ora, per il corretto funzionamento di detta procedura, è necessario che sia il potere esecutivo a stabilire i divieti, poiché il procedimento di carattere amministrativo e gli organi idonei ad esprimere la volontà degli Stati sono le pubbliche amministrazioni e non le giurisdizioni interne.
paragrafo 3
Inoltre, il rinvio, nel n. 1 dell'art. 9 della direttiva, all'art. 7, istituisce «un regime di trasparenza delle legislazioni interne, e conferisce a ciascuno Stato membro il diritto di far valere le ”lacune” legislative di altri Stati membri».
paragrafo 4
In base alle considerazioni sopra riferite, la Commissione ritiene che funzione essenziale delle clausole di salvaguardia inserite nella direttiva di armonizzazione sia quella di:
paragrafo 5
ricondurre l'esercizio dei poteri nazionali di deroga previsti dall'art. 36 del Trattato nell'ambito di una procedura comunitaria rigorosa, intesa a tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini della Comunità, creare un'istanza che consenta ad ogni Stato membro interessato di pronunciarsi sulla opportunità e sulla legittimità delle deroghe introdotte da un altro Stato membro, risolvere in sede comunitaria i problemi che scaturiscono sul piano nazionale nel corso dell'applicazione della direttiva.
paragrafo 6
Di conseguenza, le giurisdizioni nazionali dispongono di un potere repressivo «esclusivamente in relazione a misure restrittive del mercato poste in essere, preventivamente, dalle autorità amministrative competenti» conformemente alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva.
paragrafo 7
La Commissione conclude questo punto delle sue osservazioni sostenendo che i quattro articoli commentati conferiscono ai singoli diritti perfetti che i giudici interni sono tenuti a tutelare.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 3. La legislazione italiana di attuazione della direttiva 73/23

paragrafo 1
La Commissione sostiene che la legge 791, per il recepimento della direttiva in Italia, non ne assicura la piena ed incondizionata attuazione. La deroga contenuta nell'art. 10 della legge è troppo vaga, poiché non specifica che le prescrizioni del DPR 547 sono soltanto più presunzioni iuris tantum e lascia praticamente la legislazione italiana immutata rispetto al 1955.
paragrafo 2
Inoltre, conformando la validità delle prescrizioni del DPR 547 per quanto riguarda l'installazione degli apparecchi elettrici, l'art. 10 della legge impone condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva.
paragrafo 3
La Commissione ritiene infine che dalla lettera di detto art. 10 i giudici italiani facciano derivare la loro competenza ad adottare provvedimenti restrittivi della libera circolazione, senza rispettare la procedura di cui all'art. 9 della direttiva e in ¡spregio dell'art. 9 della legge 791, che attribuisce poteri di controllo e competenza esclusiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di salvaguardia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
paragrafo 4
In proposito, la Commissione si chiede «come mai il giudice italiano non si consideri vincolato dal disposto puntuale dell'art. 9 della legge 791» e ritiene «urgente una risposta della Corte» quanto alla questione della competenza degli organi amministrativi o giurisdizionali che possono far ricorso alla clausola di salvaguardia; tanto più che secondo un reclamo presentato nel giugno 1978 da un'associazione di industriali della Comunità, «ben 149 restrizioni» sarebbero state introdotte dalle autorità italiane (amministrative e giurisdizionali) senza mai rispettare la procedura dell'art. 9 della direttiva. Per tale motivo la Commissione avrebbe avviato la procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169, inviando dapprima, il 27 luglio 1979, una lettera raccomandata all'Italia ed emettendo poi, non avendo ricevuto una spiegazione completa da parte del governo italiano, il parere motivato in data 4 marzo 1980.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni della Commissione › 4. Le soluzioni alle questioni del pretore di Como

paragrafo 1
La Commissione propone che si risolvano come segue le questioni formulate nell'ordinanza di rinvio:
paragrafo 2
«Dal sistema della direttiva 73/23/CEE, si desume che gli Stati membri non possono mantenere o introdurre delle disposizioni obbligatorie che ostacolino direttamente o indirettamente — esigendo ad esempio il rispetto di prescrizioni in materia di istallazione in contrasto con gli scopi della direttiva — l'immissione nel mercato di materiali elettrici nazionali o importati rispondenti alle condizioni stabilite dagli artt. 2, 3, 7, 8 e 10 della direttiva. Dal sistema della direttiva 73/23/CEE, e in particolare dall'art. 7, si desume che, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 9, gli Stati membri non possono ostacolare, direttamente o indirettamente, la iibera circolazione dei materiali elettrici muniti di marchi o di attestati di conformità regolarmente rilasciati dagli organismi competenti di altri Stati membri ai sensi dell'art. 10 della direttiva. Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, gli artt. 2, 3, 7, 8 e 10 della direttiva 73/23/CEE, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando, all'occorrenza di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore. Le misure di deroga, previste dall'art. 9 della direttiva 73/23/CEE, sono compatibili col diritto comunitario soltanto qualora siano state introdotte dalle amministrazioni nazionali competenti secondo il procedimento e nelle forme tassativamente prescritti dall'art. 9 della suddetta direttiva. Una volta adottate tali misure, incombe al giudice interno garantirne il rispetto nei casi concreti».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Le osservazioni del governo italiano

paragrafo 1
Il governo italiano, dopo aver richiamato la legislazione italiana applicabile alla fattispecie, sostiene che il giudice italiano è chiamato ad interpretare le disposizioni della legge di recepimento della direttiva del 1977 e non la direttiva stessa, la quale avrebbe perso efficacia e carattere vincolante avendo l'Italia adottato le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa.
paragrafo 2
Appare pertanto poco compatibile col sistema dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamenti statali che un giudice nazionale chieda alle Corte di interpretare una direttiva, che egli non è chiamato ad applicare, e che egli non può applicare in quanto tale direttiva è stata già recepita nell'ordinamento interno.
paragrafo 3
Secondo il governo italiano, il giudice a quo si è limitato ad affermare che «l'interpretazione della direttiva consentirà di dare una corretta interpretazione anche alla normativa interna». Così stando le cose, la direttiva è sottoposta al giudizio della Corte solo quale antefatto storico ed il giudice comunitario viene chiamato non ad esprimere un «giudizio» bensì a fornire «materiali» per un'attività ermeneutica che rimane affidata esclusivamente al giudice nazionale. Un intervento del genere del giudice comunitario ne ridurrebbe il ruolo.
paragrafo 4
La Corte di giustizia ha certo ritenuto, in alcuni casi (sentenza del 20 maggio 1976, causa 111/75, Quirino Mazzalai, Racc. pag. 657), la propria competenza per l'interpretazione di una direttiva già attuata con legge statale. Simili questioni di interpretazione sono però state ritenute ammissibili in casi nei quali, a differenza che nella fattispecie, si trattava di conseguire concretamente l'applicazione uniforme di direttive comunitarie.
paragrafo 5
Quanto alla «applicabilità diretta» di cui parla il giudice a quo, essa si limita al caso in cui lo Stato membro ometta di conformarsi alla direttiva, non adottando, per esempio, nei termini assegnati, i provvedimenti di esecuzione dalla direttiva imposti (cfr. sentenza Ratti, citata). Nella presente fattispecie, invece, lo Stato membro si è conformato alla direttiva: la Corte di giustizia dovrebbe quindi dichiararsi incompetente od almeno dichiarare inammissibili le questioni poste.
paragrafo 6
Il governo italiano prende comunque in esame le questioni poste dal pretore:

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Le osservazioni del governo italiano › Sulle due prime questioni poste

paragrafo 1
Il governo italiano ritiene che per rispondere alle due prime questioni sia necessario interpretare anzitutto gli artt. 5-7, nonché l'art. 10. L'avvocato generale Warner nelle conclusioni presentate nella citata causa 123/76 osservava che gli artt. 6 e 7 della direttiva 73/23 hanno carattere di disposizioni transitorie, in attesa della elaborazione delle «norme comunitarie armonizzate» di cui all'art. 5 e che «probabilmente l'art. 7 significa che lo Stato membro importatore deve accettare il materiale che risponde ai criteri dello Stato membro di produzione a meno che il livello di sicurezza consentito da detti criteri sia incompatibile con i dettami della propria legge nazionale».
paragrafo 2
Dalle citate osservazioni il governo italiano trae spunto per sostenere che non è sufficiente l'apposizione del marchio perché si applichi l'art. 3 della direttiva, come conferma il 6° considerando della stessa, ai cui termini i marchi debbono essere riconosciuti dallo Stato membro importatore quali elementi di prova. Il governo italiano conclude affermando che, se norme comunitarie od internazionali (previste rispettivamente agli artt. 5 e 6) prevalgono su norme nazionali contrarie, norme nazionali non potrebbero prevalere su altre norme nazionali contrarie; di conseguenza, a suo avviso, i ferri da stiro importati in Italia dagli imputati nella causa principale non sono conformi alle norme italiane, le quali non sono state né abrogate, né rese inapplicabili dalle norme belghe e tedesche.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Le osservazioni del governo italiano › Sulla terza e la quarta questione

paragrafo 1
Secondo il governo italiano, l'argomentazione è ancora più evidente nel caso seguente: dopo aver ricordato che l'art. 6 della legge italiana — corrispondente all'art. 8 della direttiva 73/23 — è, a suo avviso, nettamente più liberale di quest'ultimo, esso afferma essere «di tutta evidenza» che la restrizione posta dall'art. 7, in fine, (il requisito di una sicurezza equivalente) «opera — ed a fortiori — anche per il caso previsto dall'art. 8 della direttiva», poiché non si avrebbe più apposizione di un marchio di conformità, bensì solo redazione di una relazione, relazione che costituisce, giuridicamente, qualcosa di meno di un marchio di conformità.
paragrafo 2
Per il governo italiano si tratta non tanto di un problema di prova, quanto di un problema di compatibilità tra norme tecniche. Quindi, «anche quando trova appliçazione l'art. 8 della direttiva Tbl Tbl CEE ..., le norme tecniche ”nazionali” dello Stato membro produttore non possono prevalere sulle con esse contrastanti norme tecniche ”nazionali” dello Stato membro importatore».
paragrafo 3
In ultimo, il governo italiano precisa che detta relazione nella fattispecie non è stata presentata e che si discute soltanto della possibilità, eventuale ed ipotetica, di una sua presentazione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Le osservazioni del governo italiano › Questioni generali

paragrafo 1
Il governo italiano ritiene che le cinque questioni pongano, in generale, due altri problemi.
paragrafo 2
1°) Se la disciplina sostanziale sia vincolante soltanto per le autorità amministrative oppure anche per i giudici nazionali. 2°) Se i giudici nazionali siano in qualche modo condizionati da una sorta di «pregiudiziale amministrativa».
paragrafo 3
Sul primo punto, il governo italiano ritiene che, non essendovi prevalenza fra norme nazionali, non si ha deroga alle norme italiane che possa essere presa in considerazione dall'amministrazione e dal giudice. Inoltre, poiché la legge di recepimento ha eliminato i riferimenti alle autorità amministrative contenute negli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 della direttiva, il giudice italiano può applicare la normativa nazionale con le eccezioni costituite dalle norme armonizzate ed internazionali.
paragrafo 4
Quanto al secondo punto, il governo italiano sostiene che esso concerne solo il diritto interno, poiché, ai sensi dell'art. 9 della legge di recepimento, il ministro può vietare l'immissione in circolazione di un apparecchio non conforme alle norme di sicurezza, mentre la direttiva non conferisce alcun potere amministrativo del genere, potere amministrativo che non è stato esercitato e che, nella fattispecie, non è in causa. La direttiva impone unicamente agli Stati membri un obbligo di informazione, che certamente non condiziona l'attività giurisdizionale dei giudici nazionali. Il potere amministrativo si aggiunge quindi, senza sostituirlo, a quello giudiziario.
paragrafo 5
Di conseguenza, il governo italiano propone che la Corte dichiari:
paragrafo 6
«la Corte di giustizia non può essere chiamata a rendere una pronuncia di interpretazione di una direttiva comunitaria, allorquando, essendo esclusa una sua diretta applicabilità, la pronuncia anzidetta varrebbe solo a fornire al giudice nazionale elementi per l'interpretazione delle disposizioni con le quali lo Stato membro si è conformato alla direttiva; in subordine, gli artt. 7, 8 e 10 della direttiva 73/23/CEE debbono essere interpretati nel senso che i ”marchi di conformità” concessi e le ”relazioni” elaborate sulla base di norme tecniche dello Stato membro produttore non impediscono l'applicazione delle più rigorose norme tecniche dello Stato membro importatore ad opera delle autorità amministrative e dei giudici nazionali di quest'ultimo Stato».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › D — Le osservazioni del governo del Regno Unito › Sulle questioni 1 e 2

paragrafo 1
Il governo del Regno Unito espone anzitutto due osservazioni preliminari:
paragrafo 2
1°) Ai sensi dell'art. 10 della direttiva le autorità degli Stati membri considerano come presunzione di conformità alle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7, l'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità. Detto marchio deve certificare la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza previste da una norma. Non è sufficiente che l'ente che rilascia il marchio ritenga il materiale sicuro, senza alcun riferimento ad una norma. 2°) Detta presunzione è relativa, ma l'onere di fornire la prova contraria è addossato allo Stato membro importatore.
paragrafo 3
Premesse queste due osservazioni preliminari, il Regno Unito ritiene che la prima questione possa essere riformulata come segue:
paragrafo 4
«quali siano gli obblighi incombenti allo Stato importatore allorquando il materiale elettrico sia contrassegnato da un idoneo marchio destinato a garantire la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza di una norma di cui all'art. 7 e la relativa presunzione non sia stata distrutta».
paragrafo 5
Su questo punto, il disposto della direttiva è perfettamente chiaro. Il materiale va considerato conforme alle disposizioni dell'art. 2 se sono soddisfatte due condizioni: in primo luogo, esso deve essere conforme alle norme di sicurezza in vigore nello Stato membro di fabbricazione, in secondo luogo deve presentare un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dallo Stato membro d'importazione. Perché si applichi l'art.3, che impone la libera circolazione, non è sufficiente che sia soddisfatta una delle due condizioni: in effetti, questo articolo rinvia espressamente alle condizioni previste dagli artt. 5, 6, 7 o 8 e non entra in gioco quindi quando l'art. 7 dispone diversamente. Ciò si spiega per il fatto che l'art. 7 è una disposizione transitoria, applicabile nell'attesa di un'armonizzazione compiuta mediante norme comunitarie o internazionali previste agli artt. 5 e 6.
paragrafo 6
Se quindi le due condizioni sono soddisfatte, la libera circolazione è obbligatoria; ma se è assente una delle due condizioni, non v'è obbligo di libera circolazione.
paragrafo 7
La seconda questione si pone soltanto per la prima ipotesi, in cui l'art. 7 impone l'obbligo di libera circolazione allo Stato membro importatore. Secondo il governo britannico, questa seconda questione si compone di due elementi, di cui il primo è il problema se, nel caso di materiale che, ai sensi dell'art. 7, va considerato rispondente alle disposizioni dell'art. 2, le autorità di uno Stato membro possano vietarne l'immissione sul mercato ed ostacolarne la libera circolazione, senza porre in essere la procedura contemplata all'art. 9. Il Regno Unito non ha un punto di vista definitivo in proposito. A suo parere, si può sostenere che l'art. 9 costituisce una clausola di salvaguardia, del genere di quelle contemplate in numerose direttive adottate nell'ambito dell'art. 100. In tale ottica, è necessario far ricorso alla procedura di cui all'art. 9. Si può peraltro anche sostenere che detta procedura riguardi i provvedimenti amministrativi relativi a singole categorie di materiali, non già l'ordinaria applicazione della direttiva, né qualsiasi provvedimento nazionale di attuazione relativo a singoli materiali. In quest'altra prospettiva, l'applicazione ordinaria da parte dell'autorità di uno Stato membro non deve richiedere la lunga e complessa procedura prevista all'art. 9.
paragrafo 8
Il secondo elemento della questione posto dal pretore riguarda la natura, generale o particolare, del divieto di importare imposto da uno Stato membro importatore. Il Regno Unito ritiene che uno Stato membro possa imporre un divieto, non soltanto nei riguardi di una categoria di apparecchi, ma anche in determinati casi particolari, fatti salvi gli artt. 7 e 30 del Trattato, poiché lo scopo dell'art. 9 è quello di vietare gli apparecchi la cui sicurezza non sia garantita. Sarebbe impossibile per uno Stato membro vietare efficacemente lo smercio di un prodotto pericoloso se, prima di poterlo fare, dovesse adottare una norma di efficacia generale. È quindi necessario che lo Stato membro possa prendere immediatamente misure d'urgenza, pur dovendo beninteso adottare una norma generale il più presto possibile.
paragrafo 9
Di conseguenza, il governo britannico propone la seguente soluzione per le due prime questioni poste dalla pretura penale:
paragrafo 10
«a) l'art. 10 della direttiva 73/23/CEE crea solamente una presunzione iuris tantum che il materiale contrassegnato con un marchio riconosciuto, che garantisca la conformità con le disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, sia a queste rispondente; b) se l'art. 7 imponga alle autorità dello Stato membro di considerare il materiale rispondente alle disposizioni dell'art. 2 in relazione ad un particolare aspetto della sicurezza dipende dalle circostanze del caso; c) allorquando, in base alle circostanze del caso, l'art. 7 imponga effettivamente tale obbligo, se lo Stato membro che oppone un ulteriore divieto allo smercio ed alla libera circolazione è tenuto a seguire la procedura dell'art. 9, esso può cionondimeno far valere il divieto in casi particolari e non è obbligato ad adottare una norma di efficacia generale».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › D — Le osservazioni del governo del Regno Unito › Sulle questioni 3 e 4

paragrafo 1
Riguardando queste questioni soprattutto l'interpretazione dell'art. 8 della direttiva, il Regno Unito sostiene che detto articolo debba essere inteso globalmente e che non è corretto interpretarne il n. 1 nel senso che imponga un obbligo agli Stati membri indipendentemente dal fatto che sia stata presentata la relazione di cui all'art. 8, n. 2. In effetti, l'art. 2 della direttiva non è sufficientemente preciso perché uno Stato membro possa stabilire in che cosa consista la rispondenza alle sue disposizioni, a meno che non vengano date ulteriori indicazioni. Sarebbe quindi stato necessario istituire un dispositivo per determinare in che cosa consista la conformità a detto art. 2.
paragrafo 2
L'art. 8, n. 2, è applicabile soltanto nell'ipotesi in cui gli apparecchi non rispondano a dette disposizioni di legge nazionali. Pertanto, al costruttore o all'importatore che non possa far ricorso ad una delle norme previste agli artt. 5, 6 e 7 della direttiva, si può vietare la commercializzazione degli apparecchi se non presenta una relazione. Di conseguenza, il Regno Unito propone la seguente soluzione per la terza questione:
paragrafo 3
«a) Se non viene presentata la relazione di sui all'art. 8, n. 2, l'art. 8, n. 1, non impone alle autorità di uno Stato membro l'obbligo di permettere lo smercio e la libera circolazione del materiale qualora questo non sia conforme alla legislazione nazionale di detto Stato membro. b) Le autorità di uno Stato membro non sono tenute ad attendere la relazione prima di adottare i propri provvedimenti».
paragrafo 4
Risolta negativamente la terza questione, il Regno Unito ritiene che non sia necessario risolvere la quarta e ricorda semplicemente che la procedura dell'art. 9 non si applica se non si applicano gli artt. 5, 6, 7 ed 8, n. 2, poiché, in tali ipotesi, lo Stato membro importatore non ha alcun obbligo di libera circolazione, imponendo l'art. 2 della direttiva soltanto di non consentire che venga immesso sul mercato materiale non rispondente alle norme.
paragrafo 5
Di conseguenza, il Regno Unito propone la seguente soluzione per la quarta questione:
paragrafo 6
«l'art. 9 non ha alcun effetto qualora gli artt. 5, 6 e 7 non si applichino e non venga presentata la relazione ai sensi dell'art. 8, n. 2».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › D — Le osservazioni del governo del Regno Unito › Sulla quinta questione

paragrafo 1
Secondo il Regno Unito, con la quinta questione il giudice a quo chiede in sostanza se qualcuna delle disposizioni della direttiva citata nelle prime tre questioni abbia efficacia diretta. All'esame in dettaglio di ciascuna disposizione, il Regno Unito premette che, a suo parere, nessuna disposizione è direttamente applicabile.
paragrafo 2
Non lo sarebbero gli artt. 2 e 3 poiché redatti in termini troppo generali. L'allegato 1 della direttiva enumera semplicemente gli obiettivi, ma non precisa i requisiti cui il materiale deve rispondere e prevede espressamente che altre misure sono necessarie per l'applicazione dell'art. 2, e quindi dell'art. 3 che ne dipende, o mediante l'adozione di norme armonizzate ai sensi dell'art. 5, o mediante la pubblicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 6, o, se non si verificano le due prime ipotesi, mediante provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva presi ai sensi dell'art. 13. A conclusione di questo passo delle sue osservazioni sugli artt. 2 e 3, il Regno Unito ritiene che la direttiva 73/23 sia diversa dalle direttive 73/173 e 77/728, delle quali, nella sentenza Ratti (citata) la Corte aveva dichiarato l'efficacia diretta.
paragrafo 3
L'art. 7 non ha efficacia diretta perché non è incondizionale e lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale; non v'è quindi diritto assoluto all'importazione di materiale rispondente alle disposizioni contenute nell'art. 7.
paragrafo 4
Quanto all'art. 8, il Regno Unito ritiene che, non essendo direttamente applicabile l'art. 2, non lo sia nemmeno l'art. 8 che ad esso fa riferimento. Inoltre, per l'applicazione dell'art. 8 sono necessari ulteriori provvedimenti nazionali.
paragrafo 5
L'art. 9 non può avere efficacia diretta perché riguarda soltanto le relazioni degli Stati membri fra di loro e le relazioni fra Stati membri e Commissione.
paragrafo 6
Quanto all'art. 10, il Regno Unito ripete semplicemente che, essendo relativa la presunzione ivi contemplata, tale disposizione non è incondizionata e non può quindi avere efficacia diretta.
paragrafo 7
In conclusione, il Regno Unito propone di risolvere la quinta questione nel senso che «nessuna delle norme della direttiva 73/23 citate nelle prime quattro questioni ha efficacia diretta».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › E — Le osservazioni del governo olandese

paragrafo 1
In via preliminare, il governo dei Paesi Bassi, ritiene che si debbano interpretare le disposizioni della direttiva 73/23 considerando la direttiva nel suo insieme. A suo avviso, la direttiva vuole eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di materiale elettrico, stabilendo che il materiale che non mette in pericolo la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni deve essere ammesso sul mercato degli Stati membri. Ora, se tale sicurezza è accertata in uno dei modi indicati agli artt. 5, 6, 7 e 8, gli Stati membri non possono opporsi all'immissione sul mercato degli apparecchi elettrici. Questo obbligo di consentire la libera circolazione, previsto all'art. 3 della direttiva, può sembrare controbilanciato dal procedimento di cui all'art. 9 di essa. La contraddizione è però soltanto apparente, poiché i due articoli conciliano le esigenze della sicurezza con quelle della libera circolazione.
paragrafo 2
Quanto al problema dell'efficacia diretta di determinati articoli della direttiva, il governo dei Paesi Bassi sostiene che «gli artt. 2 e 3 sono conformi ai criteri stabiliti a questo proposito dalla Corte».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › E — Le osservazioni del governo olandese › Sulla prima questione

paragrafo 1
Il Governo dei Paesi Bassi rileva anzitutto che un marchio ai sensi dell'art. 10 della direttiva genera soltanto una presunzione di conformità ad una delle norme indicate agli artt. 5, 6 e 7 e che soltanto la conformità effettiva a dette norme può autorizzare la libera circolazione e vietare qualsiasi provvedimento nazionale di essa limitativo. Così, quando sia soddisfatta la norma del paese d'origine conformemente all'art. 7, rimane ancora da verificare se detta norma garantisca sicurezza equivalente a quella che garantirebbe la norma disposta dallo Stato membro d'importazione. Per contro, «la semplice constatazione che la norma rispettata si discosta da quella del paese importatore è di per sé insufficiente per pervenire alla conclusione che non vi sia una garanzia di sicurezza equivalente». Una conclusione del genere può risultare soltanto da una prova concreta e fondata sui fatti, tanto più che la differenza fra le due norme è presupposta dall'art. 7. Il governo dei Paesi Bassi ripete che, per effetto dell'art. 3 della direttiva, se un materiale soddisfa alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 o 8 della direttiva, la libera circolazione di quel materiale non può più essere ostacolata da un provvedimento nazionale, poco importando da quale autorità il provvedimento emani.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › E — Le osservazioni del governo olandese › Sulla seconda questione

paragrafo 1
Il governo olandese ritiene che l'art. 9, costituendo un'eccezione all'art. 3, debba essere interpretato in senso stretto. L'art. 9 non consente quindi ad uno Stato membro di sostituire le proprie norme ad una delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, poiché, in tale ipotesi, l'art. 3 verrebbe svuotato di contenuto. Ciò implica che la deroga di cui all'art. 9 non possa essere applicata se non si dimostra che un apparecchio costituisce un pericolo effettivo ed immediato, mentre la semplice constatazione che un materiale non risponde a norme nazionali con costituisce di per sé motivo sufficiente per l'applicazione della deroga di cui all'art. 9. Di conseguenza, i primi provvedimenti adottati in occasione di un procedimento giudiziario sono già da qualificare provvedimenti derogatori ai sensi dell'art. 9 della direttiva e debbono essere pertanto notificati alla Commissione ed agli Stati membri, conformemente alla procedura di cui allo stesso articolo.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › E — Le osservazioni del governo olandese › Sulla terza questione

paragrafo 1
Anche se un apparecchio elettrico non risponde ai requisiti fissati agli artt. 5, 6 o 7, esso deve essere ammesso sul mercato se soddisfa alle esigenze di sicurezza, conformemente all'art. 8, n. 1. L'art. 8, n. 2, consente alle autorità nazionali, e quindi alle autorità giudiziarie, di contestare la sicurezza dei menzionati apparecchi ai sensi dell'art. 2 della direttiva, sulla base della constatazione che il materiale non è conforme ad una disposizione di diritto interno. Di conseguenza, uno Stato membro può rifiutare l'accesso al mercato nazionale a tali apparecchi. Ciononostante il costruttore o l'importatore può incaricare un ente riconosciuto conformemente all'art. 11 della direttiva di elaborare una relazione ai sensi dell'art. 8, n. 2, le cui conclusioni dovranno essere accettate dallo Stato membro importatore.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › E — Le osservazioni del governo olandese › Sulla quarta questione

paragrafo 1
Il governo olandese è dell'avviso che la libera circolazione degli apparecchi elettrici possa essere impedita fintantoché non vi sia la relazione di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva. Questa contestazione è però diversa dai provvedimenti di cui all'art. 9, n. 1. In effetti, nel caso dell'art. 9, vi è rispondenza alle disposizioni di una norma, ma si constata in concreto che il materiale non soddisfa alle condizioni di sicurezza contemplate all'art. 2, mentre nel caso dell'art. 8 lo Stato membro contesta semplicemente l'affermazione di un costruttore. Di conseguenza, il governo dei Paesi Bassi sostiene che l'applicazione dell'art. 8, n. 2, rende superflua l'applicazione dell'art. 9.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › E — Le osservazioni del governo olandese › Sulla quinta questione

paragrafo 1
Secondo il governo olandese, la quinta questione non è chiara. Per l'ipotesi in cui il pretore desideri sapere in quale misura le diverse disposizioni della direttiva abbiano efficacia diretta, «vale quanto esposto dal governo dei Paesi Bassi in via generale». Nell'ipotesi però in cui il pretore abbia inteso chiedere in quale misura le disposizioni nazionali relative all'allacciamento del materiale elettrico siano interessate dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva, il governo olandese osserva che l'installazione e l'utilizzazione del materiale elettrico ne costituiscono la destinazione finale, che qualsiasi impedimento a tale destinazione ostacola effettivamente gli scambi, che i requisiti di sicurezza di cui all'art. 2 della direttiva riguardano anche l'installazione degli apparecchi elettrici. Inoltre, affinché la libera circolazione garantita dall'art. 3 della direttiva non divenga in pratica illusoria, l'art. 4 della direttiva chiede agli Stati membri di vegliare a che le imprese distributrici di elettricità non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2. Di conseguenza, il governo olandese ritiene che la soluzione della quinta questione possa essere la seguente:
paragrafo 2
«l'art. 3 della direttiva vieta del pari agli Stati membri di ostacolare o di impedire l'installazione del materiale elettrico che sia conforme a quanto disposto dalla direttiva stessa».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 25 giugno 1980 sono comparsi gli avvocati F. Capelli e G. M. Ubertazzi per gli imputati nella causa principale, il sig. A. Abate per la Commissione ed i sigg. Th. Le Roy e B. Botte per il governo della Repubblica francese.
paragrafo 2
Gli imputati nella causa principale e la Commissione hanno svolto le tesi già esposte nelle osservazioni scritte ed hanno commentato gli argomenti contenuti nelle osservazioni degli altri intervenienti, depositate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte. La Commissione ha chiesto ed ottenuto la deposizione di un esperto, il dott. R. Winckler, nella sua qualità di ex presidente del Cénélec (Comité européen de normalisation électrotechnique).
paragrafo 3
Il governo francese, che non aveva depositato osservazioni scritte, ha sostenuto le tesi seguenti:
paragrafo 4
Vengono proposti due sistemi coerenti d'interpretazione della direttiva 73/23: o gli artt. 2 e 3, direttamente applicabili, sono sufficientemente precisi per costituire il riferimento obiettivo grazie al quale saranno risolte tutte le difficoltà dell'armonizzazione, mediante il ricorso all'arbitrato degli esperti; oppure si considera che la direttiva corrisponda solo ad una tappa dell'armonizzazione e che gli obiettivi dell'art. 2 verranno tradotti soltanto progressivamente in norme imperative: nell'attesa, per i settori in cui sussistono tuttora solo norme nazionali, la direttiva ha creato semplicemente una presunzione iuris tantum di conformità delle norme nazionali a detti obiettivi. In questa seconda ipotesi resta possibile per gli Stati membri, a determinate condizioni, far prevalere le proprie norme nazionali di sicurezza.
paragrafo 5
La prima ipotesi non può essere accolta come tale, poiché l'armonizzazione, non realizzata interamente dal Consiglio, lo sarebbe dagli esperti sulla'base della legislazione più lassista, pervenendo ad un'armonizzazione fondata sull'assenza di norme, cosicché, con beneficio, certo, della libera circolazione, si giungerebbe a far circolare prodotti di dubbia sicurezza. Sarebbe quindi auspicabile, mancando un'armonizzazione totale, lasciare un certo potere di controllo alle autorità nazionali, vegliando tuttavia a che non si verifichino restrizioni dissimulate degli scambi. L'art. 7 della direttiva prevede il mantenimento in vigore delle norme nazionali non armonizzate e, per evitare discriminazioni arbitrarie, il legislatore comunitario ha istituito un procedimento obbligatorio di concertazione e di conciliazione — descritto all'art. 9 cui partecipa la Commissione. Detto procedimento amichevole non può avere l'effetto di costringere lo Stato membro a rinunciare al proprio provvedimento di divieto qualora esso lo ritenga fondato in base ad imperativi di sicurezza, per stabilire i quali, in mancanza di armonizzazione comunitaria ha esclusiva competenza. La Commissione, se ritenesse che il comportamento dello Stato membro fosse dettato da considerazioni protezionistiche, potrebbe emettere una raccomandazione o un parere (n. 5 dell'art. 9) e portare infine il problema dinanzi alla Corte. Sarebbe allora la Corte, e non un organismo di esperti, a giudicare sulla base delle disposizioni del Trattato e della direttiva.
paragrafo 6
Quanto all'eventuale effetto diretto della direttiva 73/23, il governo francese fa osservare che, avendo la Repubblica italiana adottato una legge di attuazione della direttiva, i privati non hanno bisogno di far valere un'efficacia diretta, essendo in grado di invocare la legislazione italiana. Altrimenti bisognerebbe provare che la legislazione italiana costituisce, secondo i termini della sentenza 102/79, «adozione di provvedimenti non conformi ad una direttiva»; nella fattispecie sarebbe difficile produrre una prova del genere, poiché, come la Corte ha esplicitamente affermato nella propria giurisprudenza, essa è ammissibile soltanto quando una direttiva impone al destinatario dell'atto un obbligo «chiaro, incondizionato ed autosufficiente». La direttiva 73/23 non è però autosufficiente, in quanto richiede la formulazione di valutazioni concrete, secondo le procedure ed alle condizioni da essa previste. Non si può quindi considerare che essa possa attribuire direttamente un diritto ai singoli.
paragrafo 7
I rappresentanti degli intervenienti hanno risposto a quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 settembre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza del 27 novembre 1979, pervenuta alla Corte il 17 dicembre 1979, il pretore di Como ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro taluni limiti di tensione (GU n. L 77, pag. 29) sorte nell'ambito di un procedimento penale nel corso del quale il pretore ha ordinato il sequestro di apparecchi elettrici (ferri da stiro, trapani elettrici e tagliaerba, recanti, rispettivamente, i marchi di commercio Calor, Rowenta, Metabo e Gazonette) importati in Italia da Stati membri della Comunità.
punto 2
Il sequestro, di cui gli importatori chiedono la revoca, è stato operato per il motivo che gli apparecchi in questione non erano conformi alle norme stabilite dagli artt. 314 e 315 del decreto del presidente della Repubblica italiana (DPR 27 aprile 1955, n. 547, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del 12 luglio 1955, supplemento) adottato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto mancanti, i primi apparecchi, in relazione ai requisiti di cui all'art. 315, di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti sotto tensione e l'involucro metallico esterno, i secondi e i terzi, in relazione ai requisiti di cui all'art. 314, di un involucro metallico collegato alla terra.
punto 3
Il pretore, vista l'istanza di dissequestro, si è posta la questione, nei riguardi della legislazione e della regolamentazione nazionali, della portata delle direttiva 73/23, attuata nel suo ordinamento giuridico interno con legge 18 ottobre 1977, n. 791 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 1977, n. 208, pag. 7913),
punto 4
In tale contesto il pretore di Como ha posto alla Corte cinque questioni, che conviene prendere in esame nell'ordine in cui sono esposte:

SENTENZA › In diritto › Sulle due prime questioni

punto 5
Il pretore di Como pone due prime questioni relative al materiale recante marchi di commercio Calor e Rowenta, fruente di una presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva in quanto munito di marchi di conformità, nella fattispecie «CEBEC» e «VDE», rilasciati da organismi notificati ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 ē 11 della direttiva. 1. «Se le disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 10, 7, 3 e 2 della direttiva 73/23 del 19. 2. 1973 debbano essere interpretate in modo da considerare la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva medesima, come una presunzione che escluda ogni provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci nella CEE, da parte di qualunque autorità giudiziaria degli Stati membri (e dello Stato italiano in particolare) allorquando il materiale elettrico importato (nella fattispecie: ferri da stiro) sia dotato di marchi (marchi: CEBEC e VDE) regolarmente rilasciati da istituti notificati ai sensi della direttica CEE dal governo belga e dal governo tedesco (cfr. doce. 7 e 8 prodotti in causa) (anche se non tutti gli Stati membri hanno provveduto alla designazione degli organismi competenti al rilascio dei marchi indicati nella citata direttiva, con riferimento al loro ordinamento interno). 2. In caso di risposta affermativa al quesito di cui sub 1 se la suddetta presunzione di conformità sia tale da impedire al giudice interno di adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci nella CEE basato su una normativa imperativa nazionale in materia di prevenzione infortuni, che imponga l'inserimento di un dispositivo (isolante supplementare) diverso da quello di cui sia dotato il prodotto importato (ferro da stiro) quando nessun organismo amministrativo interno non abbia ancora adottato provedimenti limitativi validi per tutto il territorio nazionale e non abbia quindi dato inizio alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva CEE».
punto 6
Viste queste due prime questioni, è opportuno osservare che la direttiva 73/23, considerate le diverse concezioni della sicurezza cui si ispirano le disposizioni in vigore negli Stati membri, ha lo scopo di consentire la libera circolazione del materiale elettrico, fatto salvo però il rispetto di determinati requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva. Questa, adottata in base all'art. 100 del Trattato, mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per la parte in cui dette disposizioni possano opporre ostacoli tecnici agli scambi di tale materiale. Una direttiva del genere verrebbe privata del suo contenuto se le autorità nazionali competenti, nell'esercizio clei poteri loro riservati quanto alla forma ed ai mezzi per l'attuazione della direttiva, non rimanessero nei limiti di valutazione indicati da tale testo, poiché ogni superamento di quei limiti potrebbe far sorgere nuove disparità e quindi nuovi ostacoli agli scambi ed impedire conseguentemente la libera circolazione delle merci in un settore in cui il legislatore comunitario aveva preso disposizioni per assicurarla.
punto 7
L'economia ed il disposto della direttiva 73/23 vanno esaminati alla luce di tali obiettivi.
punto 8
La direttiva definisce categorie di norme da applicare al materiale elettrico, prese in considerazione nell'ordine seguente, stabilito dalla direttiva stessa: le norme armonizzate, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri secondo il procedimento contemplato dall'art. 11 e pubblicate secondo le procedure nazionali, nonché, a titolo di informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità (art. 5 della direttiva) ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 della direttiva, le norme internazionali pubblicate, provenienti da due organismi internazionali, la Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici (CEE-el) o l'International Electro-technical Commission (IEC) (art. 6, n. 1, della direttiva) ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 della direttiva, o norme internazionali ai sensi dell'art. 6, le norme nazionali dello Stato di fabbricazione, se garantiscono una «sicurezza equivalente» a quella richiesta nello Stato di importazione (art. 7 della direttiva) per il materiale non conforme alle norme di cui agli artt. 5, 6 e 7, le norme corrispondenti «alla regola dell'arte» ed ai requisiti di cui all'art. 2, specificati nell'allegato I alla direttiva (art. 8, n. 1, della direttiva). Quando il materiale elettrico risponde a tali norme, gli Stati membri sono tenuti a garantirne la libera circolazione.
punto 9
Ai termini dell'art. 10 della direttiva la conformità del materiale elettrico alla norme armonizzate, alle norme internazionali ed alle norme nazionali, cioè alle prime tre categorie di norme, può essere attestata, fra l'altro, mediante l'apposizione di marchi di conformità stabiliti da organismi di cui ciascuno Stato membro comunica l'elenco agli altri Stati membri ed alla Commissione. In tal caso, e fatti salvi altri tipi di prove lasciati all'apprezzamento discrezionale degli Stati membri per consentire la libera circolazione di materiale elettrico che non gode di una presunzione di conformità, gli Stati membri devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché le loro competenti autorità amministrative considerino detto materiale come beneficiante di una presunzione di conformità al disposto degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva.
punto 10
La libera circolazione di tale materiale, presunto conforme alle norme di sicurezza di cui ai citati articoli, non può essere ostacolata per ragioni di sicurezza, se non con la messa in opera della procedura comunitaria contemplata all'art. 9, procedura secondo la quale uno Stato membro può vietare l'immissione sul mercato di materiale elettrico, o frapporre ostacoli alla libera circolazione dello stesso, soltanto se informa immediatamente, indicando i motivi della sua decisione e della mancata conformità del materiale alle norme stabilite dalla direttiva, tutti gli altri Stati membri e la Commissione, la quale dà quindi a tale procedura il seguito descritto al menzionato art. 9. In effetti, quando si applica una direttiva di armonizzazione, i controlli appropriati devono essere effettuati, e le misure di protezione prese, nel suo ambito.
punto 11
Dal citato art. 9 della direttiva risulta che la procedura da esso prevista può essere messa in opera soltanto da uno Stato membro, espressione questa con cui chiaramente si intende un'autorità amministrativa interna responsabile per lo Stato e quindi competente a partecipare ad una procedura che si svolge fra la Commissione e gli Stati membri; è con ciò escluso l'intervento in materia dell'autorità giudiziaria in quanto tale.
punto 12
Il fatto, infine, che non ancora tutti gli Stati membri abbiano designato gli organismi competenti al rilascio dei marchi indicati nella direttiva 73/23 non pregiudica l'esecutività della direttiva, poiché un'omissione unilaterale non può impedire la messa in opera comunitaria del sistema di cui tale direttiva consente la formazione.
punto 13
La prima questione del pretore di Como va quindi risolta nel senso che, allorché il materiale elettrico importato è munito di marchi di conformità regolarmente rilasciati da organismi notificati conformemente alla direttiva 73/23, la presunzione di conformità esclude qualsiasi provvedimento limitativo della libera circolazione del materiale emanato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, anche se non tutti gli Stati membri hanno designato gli organismi competenti per l'attribuzione dei marchi. Alla seconda questione si deve fornire la soluzione seguente: poiché, se vi è una presunzione di conformità, l'autorità giudiziaria non è abilitata ad adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci, un provvedimento del genere può essere preso soltanto nell'ambito della procedura di cui all'art. 9 della direttiva dall'autorità amministrativa interna responsabile per lo Stato membro e competente a partecipare allo svolgimento della procedura.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza e sulla quarta questione

punto 14
Il pretore di Como presenta poi il caso di materiale elettrico, nella fattispecie Metabo e Gazonette, non rispondente alle norme armonizzate, né alle norme internazionali ammesse dalla direttiva, e nemmeno alle norme dello Stato di fabbricazione che garantiscono una sicurezza equivalente a quella richiesta nel territorio d'importazione, materiale inoltre sprovvisto del marchio di conformità. Il pretore formula in proposito le questioni seguenti : «3. Se le disposizioni del combinato disposto degli artt. 8, 3 e 2 della direttiva CEE 73/23 debbano essere interpretate in modo da escludere che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione nella CEE del materiale elettrico contemplato dalla direttiva medesima, allorquando detto materiale (nel caso di specie: trapano e tagliaerba) manchi di un dispositivo (presa a terra) espressemente previsto da una norma imperativa della legge interna, pur essendo provvisto di altri dispositivi eli sicurezza, di cui alla normativa comunitaria, prima ancora che sia stata richiesta o presentata la relazione elaborata dallo speciale organismo indicato nel medesimo art. 8 della direttiva CEE. 4. In caso di risposta affermativa al quesito sub 3), se il provvedimento limitativo della libera circolazione del materiale elettrico, descritto in detto quesito sub 3), possa comunque essere disposto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro considerato soltanto dopo l'adozione di un provvedimento valido per tutto il territorio nazionale da parte dell'organismo amministrativo dello stesso Stato membro, che sia stato designato per dar corso alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva medesima».
punto 15
Il pretore si domanda in sostanza se il giudice nazionale, in mancanza della presunzione di conformità che risulta dall'apposizione di un marchio oppure dal rilascio di un certificato o di una dichiarazione attestanti la conformità ad una delle tre categorie di norme di cui si è parlato prima, possa adottare, prima che venga richiesta o presentata la relazione sulla conformità, prevista dall'art. 8, n. 2, per il caso di contestazione, un provvedimento limitativo della libera circolazione del materiale elettrico ricompreso nel campo d'applicazione dell'art. 8, n. 1, della direttiva, ma non rispondente alle prescrizioni espresse del diritto interno, pur essendo munito di altri dispositivi di sicurezza, contemplati dalla normativa comunitaria.
punto 16
Il pretore di Como si pone qui nell'ambito dell'art. 8 della direttiva, secondo il quale gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le competenti autorità amministrative nazionali permettano altresì l'immissione sul mercato o la libera circolazione di materiale elettrico che, sebbene non conforme alle norme costituenti le prime tre categorie definite dalla direttiva, risponda al disposto dell'art. 2, sia cioè costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida nella Comunità e non comprometta quindi, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. L'art. 8, n. 2, prevede poi che in caso di contestazione il costruttore o l'importatore possa presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista all'art. 11 della direttiva, sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2.
punto 17
In mancanza di una relazione, redatta dall'organismo competente ai sensi degli artt. 8, n. 2, e 11 della direttiva, che certifichi la conformità del materiale litigioso al disposto dell'art. 2, le autorità nazionali hanno il potere di controllare che detta conformità esista realmente e, in tal caso, debbono farlo in base ai criteri stabiliti all'art. 2 integrato dall'allegato I; se ritengono che detti criteri non comprendono i principali elementi degli obiettivi di sicurezza relativi al materiale elettrico di cui si tratta, esse possono far riferimento ai requisiti di sicurezza del diritto interno, essendo esaurite tutte le risore del diritto comunitario previsto dalla direttiva.
punto 18
In tal caso la competenza a controllare che la conformità del materiale risponda ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva può spettare al giudice nazionale, a prescindere dal fatto che un provvedimento di divieto valido su tutto il territorio nazionale sia stato o meno emesso dall'autorità amministrativa competente che instauri la procedura di cui all'art. 9 della direttiva. Tale competenza giurisdizionale si esercita soltanto fino alla presentazione di una relazione ai sensi dell'art. 8, n. 2, che ridà il sopravvento al diritto comunitario, in virtù dell'art. 8, n. 2 della direttiva.
punto 19
La terza questione del pretore di Como va quindi risolta nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può adottare, basandosi sulle prescrizioni del proprio diritto interno, un provvedimento limitativo della libera circolazione di materiale elettrico che non goda di presunzione di conformità ai sensi dell'art. 10 della direttiva 73/23, fino a che tale materiale non sia accompagnato dalla relazione di cui all'art. 8, n. 2, della menzionata direttiva.
punto 20
Vista la soluzione negativa data alla terza questione, non è più necessario risolvere la quarta.

SENTENZA › In diritto › Sulla quinta questione

punto 21
Da ultimo il pretore di Como pone la questione seguente: «5. Se l'eventuale esclusione del potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione delle merci alle condizioni e nei termini indicati in tutti i precedenti quesiti debba essere considerata imposta all'autorità giudiziaria dello Stato membro, anche prescindendo da qualunque interna prescrizione relativa alle regole di installazione del materiale elettrico considerato».
punto 22
Per risolvere questa quinta questione è sufficiente constatare che, essendo ammissibile l'adozione di provvedimenti limitativi della libera circolazione di materiale elettrico, da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, soltanto nell'ipotesi marginale sopra menzionata ed alle condizioni precisate nella soluzione della terza questione, detta autorità giudiziaria non dispone di tale potere in altre situazioni in cui si applichino il diritto e le procedure comunitari.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 23
Le spese sostenute dai governi olandese, britannico, francese e italiano, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal pretore di Como con ordinanza 27 novembre 1979, dichiara: 1° Allorché il materiale elettrico importato è munito di marchi di conformità regolarmente rilasciati da organismi notificati conformemente alla direttiva 73/23, la presunzione di conformità esclude qualsiasi provvedimento limitativo della libera circolazione del materiale, emanato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, anche se non tutti gli Stati membri hanno designato gli organismi competenti per l'attribuzione dei marchi. 2° Poiché, se vi è una presunzione di conformità, l'autorità giudiziaria non è abilitata ad adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci, un provvedimento del genere può essere preso soltanto nell'ambito della procedura di cui all'art. 9 della direttiva dell'autorità amministrativa interna responsabile per lo Stato membro e competente a partecipare allo svolgimento della procedura. 3° L'autorità giudiziaria di uno Stato membro può adottare, basandosi sulle prescrizioni del proprio diritto interno, un provvedimento limitativo della libera circolazione di materiale elettrico che non goda di presunzione di conformità ai sensi dell'art. 10 della direttiva 73/23, fino a che tale materiale non sia accompagnato dalla relazione di cui all'art. 8, n. 2, della menzionata direttiva. 4° Essendo ammissibile l'adozione di provvedimenti limitativi della libera circolazione di materiale elettrico, da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, soltanto alle condizioni precisate nella soluzione della terza questione, detta autorità giudiziaria non dispone di tale potere in altre situazioni in cui sì applichino il diritto e le procedure comunitari.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Koopmans Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 dicembre 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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