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Sez. 1, Sentenza n. 2353 del 17/01/1997 Ud. (dep. 12/03/1997) Rv. 206994 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Ordine di esibire i propri documenti di identificazione e dare contezza di sè impartito allo straniero ai sensi dell'art. 144 T.U.L.P.S. - Inosservanza dell'ordine - Contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206994-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

In tema di contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia, l'ordine a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 15 del T.U.L.P.S. (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) non deve essere confuso, anche se può presentarsi formalmente identico, con l'invito, rivolto allo straniero, "a dare contezza di sè" di cui all'art. 144 della stessa legge. Il primo si esaurisce nel semplice invito per comunicazioni che possono anche non involgere attività di pubblica sicurezza in senso proprio, come per esempio l'invito a comparire per ritirare una autorizzazione. L'art. 144 T.U.L.P.S. attribuisce, invece, all'autorità di pubblica sicurezza il potere di invitare lo straniero "ad esibire i documenti di identificazione e a dare contezza di sè" e, persino, di sottoporlo a rilievi segnaletici, quando vi sia dubbio sulla identità personale dello straniero; l'esercizio di tale potere - attuato mediante l'emanazione di provvedimenti per motivi di pubblica sicurezza, che non si risolvono in un semplice invito a comparire, ma richiedono l'adempimento da parte dei destinatari di determinate attività il cui contenuto è indicato nella disposizione che riconosce il potere - consente, attraverso il controllo dell'identità dello straniero, di verificare la legittimità del suo ingresso e della sua permanenza nel territorio dello Stato, di controllare i mezzi dai quali trae il proprio sostentamento, i luoghi e le amicizie da lui frequentate, all'evidente fine di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza pubblica: in tal caso, in considerazione della particolare importanza che riveste per lo Stato "l'ordine pubblico,.. la sicurezza dei cittadini,.. la loro incolumità,.. la tutela della proprietà,..l'osservanza delle leggi" (art. 1 T.U.L.P.S.), l'inottemperanza all'ordine integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., incidendo direttamente su uno dei principali beni sui quali si fonda l'ordinata e civile convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)