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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 febbraio 1984, causa 76/83

Decisione
decisa il 1984-02-16
ECLI
ECLI:EU:C:1984:64

Epigrafe

Nella causa 76/83, Usines Gustave Boël, società anonima di diritto belga, con sede in Bruxelles, e, per quanto necessario, Fabrique de fer de Maubeuge, società anonima di diritto francese, con sede in Louvroil (Nord), Francia, entrambe con l'avv. Gutt, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 2, rue Goethe, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Etienne Lasnet, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 1983, notificata con lettera 30 marzo 1983, concernente un'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA all'impresa Usines Gustave Boël con sede in La Louvière, LA CORTE (Prima Sezione) composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere : H. A. Rühl, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Sintesi degli antefatti e della fase scritta del procedimento

paragrafo 1
In conformità agli artt. 5 e 9, n. 2, della decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, «che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica» (GU L 180 del 1° 7. 1981), la Commissione inviava alla SA Usines G. Boël, con sede in La Louvière, una lettera con cui comunicava a questa «impresa» o a questo «gruppo di imprese» le quote di produzione e le parti di queste quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per il terzo trimestre 1981 (lettera 29. 7. 1981) e per il quarto trimestre 1981 (lettera 4. 11. 1981).
paragrafo 2
Per i prodotti della categoria la, queste quote di produzione venivano adeguate ed aumentate con decisioni della Commissione in base all'art. 10 della decisione n. 1831/81/CECA, sia per il terzo trimestre 1981 (lettera 1° 2. 1982) che per il quarto trimestre 1981 (lettera 11.3. 1982).
paragrafo 3
In conformità all'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA, la Commissione adeguava anche le quote di produzione e le parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per il terzo trimestre 1981 per quanto riguarda i prodotti delle categorie la e Ib (lettera 22. 3. 1982).
paragrafo 4
Con lettera 10 agosto 1982 la Commissione addebitava alla SA Usines G. Boël taluni superamenti della quota di produzione per i prodotti della categoria le e della parte di questa quota che poteva essere consegnata nel mercato comune per il terzo trimestre 1981, nonché superamenti della quota di produzione per la categoria le e delle parti delle quote di produzione che potevano essere consegnate nel mercato comune per i prodotti delle categorie Ia e Ic per il quarto trimestre 1981.
paragrafo 5
Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni dell'impresa Boël, la Commissione, con decisione 24 marzo 1983, sanzionava detti superamenti di quote con un'ammenda di 2403043 ECU, cioè 111024570 BFR. Questa decisione, notificata il 30 marzo 1983, è stata impugnata col presente ricorso d'annullamento in data 29 aprile 1983, registrato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno.
paragrafo 6
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 8
Con ordinanza 19 ottobre 1983, emessa ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, la Corte ha stabilito di attribuire la causa alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 marzo 1983 concernente un'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA all'impresa Usines Gustave Boël, con sede in La Louvière; in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda; dare atto alle ricorrenti del fatto che esse si riservano di chiedere alla Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio il risarcimento del danno loro derivante dagli oneri relativi, in particolare, alla garanzia bancaria richiesta dalla Commissione per coprire ammende che risultassero, in tutto o in parte, ingiustificate; condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, respingerlo; condannare le ricorrenti alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
A sostegno del ricorso contro la decisione 24 marzo 1983, le ricorrenti deducono nove mezzi. Secondo la convenuta, i primi sette mezzi sono irricevibili.
punto 1
Ricevibilità del primo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto mezzo La convenuta sostiene che questi mezzi mettono in discussione decisioni che attribuivano alle ricorrenti quote di produzione per il terzo ed il quarto trimestre 1981, o riguardavano l'adeguamento o il rifiuto di adeguamento delle quote di produzione delle ricorrenti ai sensi dell'art. 14 della decisione generale. Essa sostiene che le ricorrenti avrebbero dovuto contestare queste decisioni entro un mese dalla notifica e, non avendolo fatto, non possono più dedurre l'illegittimità di queste decisioni, né, del resto, quella della decisione generale sulla quale queste decisioni si basavano. Nella replica le ricorrenti sostengono di avere il diritto, in occasione di un ricorso d'annullamento diretto contro una decisione individuale, di dedurre l'illegittimità di talune disposizioni di decisioni generali di cui la decisione impugnata costituisce applicazione, a condizione che la decisione individuale sia basata sulle norme assertivamente illegittime (sentenza 28. 10. 1981, cause riunite 215/80 e 24/81, Krupp, Racc. pag. 2489, punto 32). Ora, la decisione 24 marzo 1983, con cui è stata inflitta un'ammenda alle ricorrenti, è basata sui vari articoli della decisione n. 1831/81/CECA criticati nel ricorso. Le ricorrenti possono anche far valere, nel presente procedimento, l'illegittimità delle decisioni con cui la convenuta ha notificato loro quote di produzione per il terzo ed il quarto trimestre 1981. Non si tratta, infatti, nella fattispecie di una decisione individuale, ma della notifica, fatta ad ogni impresa o gruppo di imprese, di una decisione generale trimestrale nella parte in cui li interessa. Peraltro, le ricorrenti presentarono alla convenuta una domanda di adeguamento delle quote per il terzo ed il quarto trimestre 1981 al momento stesso in cui le quote relative a questi trimestri erano loro notificate. Pertanto, esse, avendo presentato domande di aumento delle quote alle quali la convenuta doveva rispondere, erano tenute ad aspettare la risposta. Tenuto conto delle esigenze della vita economica e del fatto che la convenuta era stata invitata espressamente a prendere posizione immediatamente dopo aver ricevuto la domanda di aumento delle quote, le ricorrenti, alla fine del terzo e del quarto trimestre, hanno realizzato il volume di produzione da loro chiesto. L'eventuale ricorso delle ricorrenti presentato allora, cioè dopo aver prodotto i quantitativi chiesti, sarebbe stato dichiarato irricevibile per mancanza di interesse. Solo al momento in cui la convenuta ha notificato la decisione individuale di ammenda le ricorrenti hanno acquistato un interesse effettivo a dedurre l'illegittimità delle disposizioni delle decisioni generali che costituiscono la base incontestabile della decisione individuale d'ammenda. Nella controreplica la convenuta oppone che la giurisprudenza che risulta in particolare dalla sentenza Krupp (sopra citata) non è applicabile nella fattispecie. Solo in occasione di decisioni individuali che avessero attribuito quote trimestrali «iniziali» o adeguato queste quote ai sensi dell'art. 14 della decisione generale, le ricorrenti, mediante un'eccezione d'illegittimità, avrebbero potuto mettere in discussione una disposizione della decisione generale, in quanto vi fosse un legame diretto tra la decisione individuale e la disposizione della decisione generale contestata. Ora, nella fattispecie, la maggior parte dei mezzi dedotti a sostegno della domanda d'annullamento della decisione che infligge l'ammenda per il superamento delle quote rimette in discussione la fase precedente, cioè quella della fissazione o dell'adeguamento delle quote. La decisione controversa, in quanto fissa l'ammenda, è basata unicamente sull'art. 12 della decisione generale e per questo motivo la ricorrente, a sostegno del ricorso per annullamento, può solo sollevare un'eccezione d'illegittimità nei confronti di detto art. 12. La convenuta si richiama, al riguardo, alla sentenza della Corte 31 marzo 1965 (causa 21/64, Macchiorlati Dalmas, Race, pag. 221), in cui la Corte ha sottolineato che il termine perentorio di ricorso contemplato dall'art. 33 risponde «all'esigenza che la legalità delle decisioni amministrative non sia rimessa in discussione indefinitivamente». La convenuta ricorda poi che le decisioni che stabiliscono e che notificano ad ogni impresa le quote trimestrali sono decisioni individuali mentre quelle che stabiliscono trimestralmente le aliquote di riduzione sono decisioni generali. Infine, per quanto riguarda la nozione di «interesse ad agire», la convenuta constata che le ricorrenti hanno assunto, a loro rischio e pericolo, l'iniziativa di adeguare le loro quote ai sensi dell'art. 14 e ne traggono la conseguenza che esse non avevano più interesse a contestare la legittimità delle decisioni della Commissione con cui venivano notificate le quote di produzione o veniva concesso un aumento parziale di queste quote.
punto 2
Ricevibilità del secondo e del settimo mezzo Secondo la convenuta, il secondo ed il settimo mezzo, o le parti di questi mezzi in cui si fa carico alla Commissione di non aver risposto su taluni punti alle domande di adeguamenti delle quote delle ricorrenti per il terzo e quarto trimestre 1981 nell'ambito del procedimento ex art. 14 della decisione generale n. 1831/81/CECA, o di non aver sufficientemente motivato la sua decisione di adeguamento delle quote per il terzo trimestre, non sono ricevibili. Infatti, le ricorrenti dovevano contestare la legittimità della decisione individuale che adeguava solo le quote dei prodotti la e Ib per il terzo trimestre 1981 e rifiutava l'adeguamento per l'intera categoria I per il quarto trimestre 1981. La convenuta ha tacitamente respinto le domande di adeguamento ad eccezione di quelle relative al terzo trimestre 1981 per i prodotti la e Ib poiché, per l'appunto, per questo trimestre e per questi due prodotti erano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'art. 14 e, in particolare, l'aliquota di riduzione superiore al 20 %. La convenuta ne deduce, in particolare, che le ricorrenti avrebbero dovuto all'epoca proporre ricorso per carenza ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA. Secondo le ricorrenti, l'argomento della convenuta è contraddittorio. Infatti, un ricorso per carenza non può essere presentato contro un silenzio-rifiuto. Inoltre, un ricorso per carenza sarebbe stato dichiarato irricevibile per mancanza di interesse effettivo a ricorrere. Le ricorrenti assumono che la decisione individuale 22 marzo 1982, che riguardava solo i prodotti delle categorie la e Ib per il terzo trimestre 1981, non conteneva, in realtà, alcuna risposta alla loro domanda di aumento, per il terzo trimestre 1981, delle quote di produzione dei prodotti le e, per il quarto trimestre 1981, delle quote di produzione dei prodotti la, Ib, le e Id. Inoltre, anche ammettendo che la decisione della convenuta costituisse una risposta implicita alla domande delle ricorrenti, queste non avevano allora interesse a contestare la legittimità del rifiuto di aumento delle quote di produzione, in quanto avevano già realizzato il volume di produzione proposto al termine dei trimestri di cui trattasi. Nella controreplica la convenuta ribadisce, per quanto riguarda l'argomento basato sull'asserita mancanza di interesse, che non spettava alle ricorrenti, motu proprio, ma alla Commissione, adeguare le quote di produzione ai sensi dell'art. 14.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento › Β — Nel merito

paragrafo 1
Primo mezzo (violazione dell'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA e dei principi giuridici generali della certezza del diritto e del carattere personale della sanzione) : secondo le ricorrenti, i superamenti di quote per i prodotti della categoria le sanzionati dalla convenuta dovevano essere attribuiti alla SA Fabrique de fer de Maubeuge, impresa diversa dalla SA Usines Gustave Boël.
paragrafo 2
In effetti, l'ammenda è stata inflitta alla «Usines Gustave Boël con sede in La Louvière» e riguardava superamenti soprattutto per la categoria le. Ora, i prodotti di questa categoria sono stati fabbricati dalla «Fabrique de fer de Maubeuge con sede in Louvroil» (in prosieguo FFM), società ben distinta, di diritto francese, quotata in borsa a Lilla. La Commissione era al corrente di questa distinzione. Non tenendone conto, essa ha violato le disposizioni e i principi di diritto indicati nel mezzo, il che comporta la nullità della decisione.
paragrafo 3
La convenuta sostiene, per quanto riguarda il merito, che occorre fare riferimento non all'art. 12, ma all'art. 2, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA. Questa norma costituisce il fondamento giuridico su cui la Commissione si è basata per attribuire quote «ai gruppi di imprese», nella fattispecie al gruppo Boel.
paragrafo 4
È infatti appropriato designare come destinatario del sistema delle quote, in particolare per garantire il rispetto di quest'ultimo, colui che ha la possibilità di determinare l'attività dell'impresa con riguardo alla produzione. Nella decisione 7 luglio 1975 «relativa alla fondazione della Queenborough Steel Co. Ltd da parte della Usines Gustave Boel SA e della Helical Bar Ltd», la Commissione ha già considerato che l'impresa Boël ha la possibilità «di controllare, ai sensi della decisione 24/54» in particolare la FFM, e che «la Maubeuge è quindi concentrata ai sensi dell'art. 66, n. 1, con la Boël».
paragrafo 5
Infine, il principio del carattere personale della sanzione è un principio di diritto penale che non si applica a procedimenti di natura amministrativa.
paragrafo 6
Nella replica la ricorrente Boel deduce che l'art. 2, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA non dispone affatto che le ammende possano essere inflitte a qualunque impresa del gruppo, anche ad un'impresa estranea all'asserito superamento delle quote. Anche se la nozione di «gruppo» è riconosciuta in diritto comunitario, bisogna constatare che una sanzione, che può costituire oggetto di esecuzione forzata, può colpire solo soggetti di diritto riconosciuti dal diritto nazionale vigente, e quindi una o più persone giuridiche o fisiche determinate, nei confronti delle quali tale sanzione sia giustificata.
paragrafo 7
La Corte non può ammettere che la Commissione infligga una sanzione alla sola impresa Boel che non ha la possibilità giuridica di ripercuoterne l'onere, in tutto o in parte, su un'altra impresa del gruppo.
paragrafo 8
La convenuta, nella controreplica, sostiene che il superamento delle quote punito con ammende riguarda le imprese alle quali le quote di produzione sono state attribuite. Le ricorrenti, se non erano soddisfatte di questo sistema, avrebbero dovuto contestare immediatamente la legittimità dell'art. 2, n. 4, della decisione generale o la legittimità delle decisioni individuali che stabiliscono le quote trimestrali per la Boël e non per la FFM.
paragrafo 9
Per quanto riguarda il nuovo argomento secondo cui le norme del diritto nazionale non consentono di ripartire tra le ricorrenti l'onere dell'ammenda, si tratta di problemi interni ai gruppi di imprese che non possono rimettere in discussione la norma adeguata alle esigenze specifiche del sistema delle quote e degli scopi da raggiungere nell'ambito di questo sistema (sentenza 13. 7. 1962, cause riunite 17 e 20/61, Klöckner e Hoesch, Racc. pag. 597).
paragrafo 10
Secondo mezzo (violazione del principio generale di diritto che tutela le prerogative della difesa, enunciato tra l'altro dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che comporta l'obbligo di motivare le decisioni, e violazione degli artt. 5, 15, 33 e 36 del Trattato CECA): secondo le ricorrenti, taluni mezzi dedotti dinanzi alla convenuta non sono stati esaminati né presi in considerazione.
paragrafo 11
Esse sostengono innanzitutto che la convenuta avrebbe dovuto motivare la decisione di infliggere un'ammenda alla Boël per i superamenti di quote da parte della FFM. La convenuta non ha nemmeno risposto alla domanda della Boël intesa alla modifica delle quote per i prodotti della categoria le, per il terzo trimestre 1981, e per le categoria Ia-Id per il quarto trimestre 1981.
paragrafo 12
In secondo luogo, nella decisione 24 marzo 1983 la convenuta non ha risposto ad una serie di mezzi dedotti dalle ricorrenti per sostenere che esse non avevano superato le quote che erano state loro attribuite.
paragrafo 13
La convenuta ribatte, per quanto riguarda il merito, di aver semplicemente applicato, per quanto concerne il problema dell'adeguamento delle quote, l'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA. Essa ha pertanto ritenuto che le condizioni per l'adeguamento delle quote non fossero soddisfatte quando l'aliquota di riduzione per ogni categoria o sottocategoria di prodotti su un dato trimestre non era superiore al 20 %, della qual cosa le ricorrenti erano consapevoli.
paragrafo 14
Per il resto, la convenuta fa presente che essa non può essere considerata «tribunale» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (sentenza 12. 10. 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Fedetab, Race. pag. 3125, punto 81).
paragrafo 15
Per quanto riguarda l'asserita insufficienza di motivazione della decisione 24 marzo 1983, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione è tenuta, a norma delle disposizioni dei vari Trattati, a motivare le sue decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica del provvedimento e le considerazioni che l'hanno indotta a prendere una decisione; non è tuttavia necessario che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ogni interessato nel corso del procedimento amministrativo. La convenuta si è pronunziata su tutti i mezzi ed ha motivato sufficientemente e integralmente la sua decisione. Essa non ha però risposto a tutti gli argomenti, soprattutto a quelli che riguardavano il regime delle quote e non l'ammenda.
paragrafo 16
Le ricorrenti, nella replica, negano di essere state consapevoli del fatto che la convenuta non fosse tenuta a rispondere alle loro domande, dato l'asserito difetto dei presupposti di cui all'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA. D'altra parte, se si può eventualmente ammettere che la convenuta non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ogni interessato nel corso di un procedimento amministrativo sfociato in una decisione generale, ciò non vale allorché si tratta di una decisione individuale che interviene in un caso preciso e concreto a seguito di un procedimento specifico. È indispensabile che la Commissione spieghi all'impresa interessata i motivi per i quali le sue osservazioni non sono state prese in considerazione.
paragrafo 17
La convenuta, nella controreplica, ribadisce che il problema dell'adeguamento delle quote rientra soprattutto nella prassi e nella gestione amministrativa nei casi in cui, in particolare, la Commissione ritenga che la domanda di adeguamento non possa essere accolta. La mancanza di risposta equivale ad un silenzio-rifiuto.
paragrafo 18
Terzo mezzo (violazione dei principi generali del diritto, delle prerogative della difesa e del divieto dell'abuso di potere): secondo le ricorrenti, la convenuta ha esteso ai prodotti della categoria le il sistema delle quote come precedentemente strutturato, senza dare alle imprese interessate — di cui fa parte la FFM — la possibilità di modificare il periodo di riferimento in funzione della produzione assoggettata per la prima volta al suddetto sistema.
paragrafo 19
Infatti, la convenuta ha giustificato la fissazione delle quote con il carattere immutabile del periodo di riferimento scelto in base alla decisione n. 2790/80/CECA. Ora, questa decisione non si applicava ai prodotti della categoria le, assoggettati al regime delle quote solo l'anno successivo. Pertanto, prima di assoggettare questi prodotti al regime delle quote con la decisione n. 1831/81/CECA, la convenuta avrebbe dovuto consultare le imprese interessate circa la conservazione o la modifica del periodo di riferimento.
paragrafo 20
La convenuta sottolinea, per quanto riguarda il merito, che, anche supponendo che le «prerogative della difesa» possano essere invocate nell'ambito di un processo di elaborazione legislativa, la sua decisione è stata adottata conformemente all'art. 58, n. 2, del Trattato, in base a studi fatti in collaborazione con le imprese e dopo aver consultato queste ultime. Inoltre, essa non ha congelato la situazione ed «esteso ai prodotti della categoria le il sistema delle quote come precedentemente strutturato ...». Infine, il periodo di riferimento viene stabilito in base alle produzioni dichiarate dal gruppo ai sensi dell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA.
paragrafo 21
Nella replica, le ricorrenti negano di essere state consultate dalla Commissione.
paragrafo 22
La convenuta ribadisce di aver consultato le imprese «conformemente all'art. 58, n. 2, del Trattato»; ciò non vuol dire che essa fosse tenuta a consultare ogni impresa individualmente (sentenza 16. 2. 1982, causa 258/80, Rumi, Race, pag. 487).
paragrafo 23
Quarto mezzo (violazione del principio generale del diritto che vieta le discriminazioni, dell'art. 58 del Trattato CECA e degli artt. 6, 7 e 8 della decisione n. 1831/81/CECA): secondo le ricorrenti, il criterio adottato dalla convenuta per determinare le produzioni di riferimento ha modificato la parte da loro tradizionalmente detenuta nella produzione d'acciaio, mentre talune imprese concorrenti non hanno neanche potuto esaurire le loro quote di produzione di prodotti della categoria le.
paragrafo 24
Le ricorrenti contestano quindi il criterio adottato dalla Commissione per determinare le produzioni di riferimento. Queste ultime, secondo la giurisprudenza della Corte, devono essere basate sulla produzione effettiva e non sulla capacità produttiva delle imprese. Il criterio adottato dalla Commissione ha indebolito la posizione delle ricorrenti sul mercato rispetto a quello delle imprese concorrenti.
paragrafo 25
Così, per il terzo e per il quarto trimestre 1981, le quote concernenti la categoria Ic sono risultate superiori alle produzioni comunitarie mentre la FFM si è vista costantemente attribuire quote limitate. Le ricorrenti ne deducono che la FFM ha costituito oggetto di una discriminazione.
paragrafo 26
La convenuta, per quanto riguarda il merito, nega di aver operato discriminazioni. Nell'ambito del suo potere discrezionale riconosciuto dalla Corte, la convenuta ha tentato di mantenere un equilibrio tra tutte le imprese interessate dalle limitazioni della produzione. Dal sistema delle quote non risulta che esso debba necessariamente garantire le parti di mercato di ciascuna impresa, a prescindere dalla difficoltà di quantificare queste parti e le loro variazioni.
paragrafo 27
La convenuta nega anche che i superamenti di quota della FFM facciano parte della produzione comunitaria. Essa si chiede quale sarebbe lo scopo del sistema delle quote se si prevedessero a priori superamenti non autorizzati.
paragrafo 28
Le ricorrenti, nella replica, sostengono che è assurdo affermare che la produzione dei prodotti della categoria le è stata limitata per ciascuna impresa, mentre si ammette che le imprese comunitarie, nel loro insieme, non hanno potuto esaurire le quote stabilite.
paragrafo 29
La convenuta, nella controreplica, ribadisce che l'essenza stessa del sistema attuato in base all'art. 58 del Trattato CECA è di limitare la produzione. Tale limitazione riguarda ogni impresa e risponde all'intento di garantire la solidarietà tenuto conto della crisi dell'industria siderurgica.
paragrafo 30
Quinto mezzo (violazione degli artt. 5, 15, 33, 36 e 58 del Trattato CECA e del principio generale del diritto che vieta le discriminazioni): le ricorrenti deducono che il regime delle quote instaurato con la decisione n. 1831/81/CECA ha comportato, rispetto a quello della decisione n. 2794/80/CECA, un manifesto aggravamento della loro situazione.
paragrafo 31
A loro parere, l'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA (che contempla l'adeguamento delle produzioni di riferimento in caso di difficoltà eccezionali) non contiene più, contrariamente all'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA, alcuna clausola generale di equità. Per contro, le possibilità di adeguamento sono sottoposte a condizioni restrittive. Di conseguenza, le ricorrenti non solo hanno perso una parte del mercato, ma inoltre si sono viste imporre una restrizione della produzione senza poter avvalersi di una clausola generale di equità che avrebbe consentito loro di ottenere un adeguamento delle quote per non correre il rischio di scomparire. Per di più, la decisione di eliminare detta clausola generale di equità non è stata motivata. Ora, se tale clausola fosse esistita, le ricorrenti avrebbero dovuto approfittare poiché, come la convenuta ha più volte ammesso, il gruppo Boël si trovava in gravi difficoltà che mettevano a repentaglio la sua sopravvivenza, e perché entrambe le ricorrenti hanno dovuto sospendere temporaneamente la loro attività a seguito dell'istituzione del regime di contingentamento.
paragrafo 32
La convenuta ricorda, per quanto riguarda il merito, che la questione relativa ai presupposti dell'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA ha costituito oggetto della causa 317/82, che opponeva anch'essa le ricorrenti alla Commissione. L'art. 14 è stato modificato soprattutto per tener conto, come risulta dal settimo punto del preambolo della decisione n. 1831/81/CECA, delle imprese di medie dimensioni, come le ricorrenti, che «sembrano particolarmente minacciate dagli alti tassi di riduzione». Si deve pertanto escludere che vi sia stata discriminazione nei confronti delle ricorrenti.
paragrafo 33
Le ricorrenti, nella replica, sostengono che la causa 317/82 riguardava solo l'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA, il cui testo è differente da quello dell'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA. È inoltre contraddittorio asserire che l'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA sia stato adottato per tener conto delle imprese di medie dimensioni, poiché è più restrittivo dell'articolo che ha sostituito.
paragrafo 34
La convenuta, nella controreplica, assume che, per quanto riguarda l'esigenza che per ogni categoria e sottocategoria di prodotti l'aliquota di riduzione sia superiore al 20 %, il rinvio alla causa 317/82 è pertinente, e fa riferimento, a questo proposito, al punto 12 della sentenza emessa il 22 giugno 1983. Essa conferma per il resto le sue osservazioni.
paragrafo 35
Sesto mezzo (violazione degli artt. 3, lett. f), 58, 61, 73 e 95 del Trattato CECA): le ricorrenti sostengono che, imponendo quote di produzione, valide anche per la produzione destinata all'esportazione, e instaurando un regime di quote di fornitura, la convenuta ha travalicato i limiti delle competenze che le sono state attribuite e per le quali sarebbe stato necessario ricorrere al procedimento ex art. 95 del Trattato CECA.
paragrafo 36
Infatti, la convenuta, adottando la decisione n. 1831/81/CECA, ha indirettamente limitato le esportazioni, il che stride con la ripartizione delle competenze istituite dal Trattato CECA, il quale riserva, all'art. 73, la disciplina degli scambi con l'esterno agli Stati membri. La convenuta era competente solo a stabilire quote con riferimento alla vendita prevista sul mercato comune, cioè per la domanda comunitaria prevedibile, detraendo dalla produzione effettiva i quantitativi dei quali fosse dimostrata l'esportazione in paesi terzi.
paragrafo 37
Inoltre, l'art. 58 del Trattato CECA contempla solo la fissazione di quote di produzione e non di quote di fornitura. Pertanto, adottando una normativa relativa alla parte delle quote di produzione che poteva essere consegnata all'interno del mercato comune, la convenuta ha ancora una volta esorbitato dalla sua competenza.
paragrafo 38
La convenuta sottolinea, per quanto riguarda il merito, che gli argomenti svolti dalle ricorrenti sono stati respinti dalla Corte, in particolare nella sentenza 11 maggio 1983 (causa 244/81, Klòckner, Race. 1983, pag. 1451, punti 39-47).
paragrafo 39
Le ricorrenti, nella replica, assumono che la convenuta non risponde al mezzo relativo alla violazione degli artt. 29 e 73 del Trattato CECA, il che la convenuta contesta.
paragrafo 40
Settimo mezzo (violazione del principio generale delle prerogative della difesa, del principio generale del diritto che obbliga la Commissione a pronunciarsi su ogni punto della domanda che le è stata sottoposta, dell'art. 58 del Trattato CECA e degli artt. 12 e 14 della decisione n. 1831/81/CECA): le ricorrenti sostengono che, non accogliendo la domanda di un giusto adeguamento delle produzioni di riferimento per il terzo trimestre 1981, nella parte in cui riguardava la categoria di prodotti le, per il solo motivo che i prodotti di questa categoria non erano assoggettati ad un'aliquota di riduzione di almeno il 20 % per detto trimestre, la convenuta, aggiungendo una condizione che l'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA non conteneva, ha violato la norma che asseriva di applicare.
paragrafo 41
Esse ricordano che la convenuta non si è pronunciata sulle loro domande di adeguamento delle quote per i prodotti della categoria Ic per il terzo trimestre 1981, e delle categorie Ia-Id per il quarto trimestre 1981. E probabile che la convenuta non si sia pronunciata su queste domande poiché riteneva insoddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'art. 14. Ora, le ricorrenti avrebbero dovuto ottenere un adeguamento delle quote se la decisione generale avesse contenuto una clausola generale di equità.
paragrafo 42
Le ricorrenti riproducono, al riguardo, argomenti simili a quelli da esse dedotti nella causa 317/82 a proposito dell'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA, per quanto riguarda l'interpretazione che esse ritengono debba essere data all'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA.
paragrafo 43
La convenuta sostiene, per quanto riguarda il merito, che i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 facevano difetto, come le ricorrenti ben sanno. Essa rinvia per il resto alle memorie da lei presentate nella causa 317/82.
paragrafo 44
Ottavo mezzo (violazione del principio generale del diritto che tutela il legittimo affidamento): le ricorrenti sostengono che la convenuta non ha risposto ad una lettera in data 28 ottobre 1981 nella quale la Boël dichiarava che «salvo parere contrario della Commissione, essa riteneva la Commissione d'accordo sulle quote di produzione che essa (Boël) aveva proposto»; le ricorrenti erano quindi legittimate a dedurne che la convenuta aveva approvato le quote proposte.
paragrafo 45
Solo molto più tardi la convenuta ha comunicato alla Boël che il suo silenzio non poteva significare autorizzazione di una deroga ai regolamenti in vigore. Orbene, la Commissione era tenuta a rispondere tempestivamente tanto più che di regola, prima dell'inizio del trimestre, si negoziano contratti globali relativi ad un certo tonnellaggio da produrre e da consegnare nel corso del trimestre.
paragrafo 46
La convenuta nega che il suo silenzio debba, per prassi, essere considerato assenso. Ciò vale a maggior ragione in quanto si tratta di una normativa da applicare a tutte le imprese siderurgiche interessate dal sistema. L'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA non consente che delle deroghe al regime generale delle quote, che devono essere esaminate caso per caso, vengano decise mediante una specie di assenso tacito dell'istituzione competente, in mancanza di reazione di quest'ultima.
paragrafo 47
Del resto, il principio del legittimo affidamento riguarda di regola diritti concessi e non la semplice possibilità di godere di ulteriori diritti.
paragrafo 48
Nella replica le ricorrenti considerano inesatto sostenere che il silenzio dell'amministrazione debba essere equiparato, in tutti i casi, ad una decisione di rigetto. Infatti, il principio generale del diritto relativo all'autonomia della volontà, riconosciuto dagli Stati membri, si applica anche in diritto comunitario. La clausola «salvo parere contrario» escludeva, con il suo contenuto, il silenzio in caso di disaccordo della Commissione.
paragrafo 49
La convenuta, nella controreplica, sostiene che non è pertinente invocare «un principio generale del diritto relativo all'autonomia della volontà», nell'ambito di una normativa pubblica e, a fortiori, all'interno di un sistema comunitario di limitazione dell'offerta in ragione della grave crisi dell'industria siderurgica comunitaria.
paragrafo 50
Nono mezzo (violazione dei principi giuridici generali della certezza del diritto, della personalità della sanzione, dell'obbligo di motivare sufficientemente le decisioni, del divieto di tradire il legittimo affidamento e della norma patere legem quam ipse fecisiti, degli artt. 5, 15, 33, 36 e 58 del Trattato CECA e dell'art. 12 della decisione n. 1831/81 /CECA): secondo le ricorrenti, la convenuta non poteva aggiungere unilateralmente e a posteriori modalità, relative all'ammenda, che non figurano nell'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA, come ha fatto nella fattispecie tenendo conto tra l'altro del fatto che il bilancio dell'impresa è in attivo, che quest'ultima ha già superato, in uno dei trimestri precedenti, la sua o le sue quote e che i superamenti sono del 10 % o più.
paragrafo 51
Le ricorrenti ricordano che la convenuta ha motivato l'ammenda, in particolare, con la considerazione seguente:
paragrafo 52
«è opportuno, per le imprese il cui bilancio sia in attivo, aumentare l'ammenda del 25 %, cioè di 93,75 ECU per tonnellata di superamento, se l'impresa ha già superato durante uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote o se i superamenti sono del 10 % o più; è opportuno, per le imprese il cui bilancio sia in attivo, aumentare l'ammenda del 50%, cioè di 112,50 ECU per tonnellata di superamento, se sussistono entrambi i presupposti di cui al considerando precedente».
paragrafo 53
Ora, l'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA stabilisce: «alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento. Se la produzione di un'impressa supera la quota del 10 % o più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata ...».
paragrafo 54
La convenuta, avendo scelto questi criteri, non può applicare post factum altre modalità di commisurazione dell'ammenda, come ha fatto nella fattispecie, tenendo conto tra l'altro del fatto che l'impresa possiede un bilancio in attivo. Modificando a posteriori i criteri precitati nella decisione n. 1831/81/CECA, senza sentire il Comitato consultivo e senza parere conforme del Consiglio, la convenuta ha violato le disposizioni e i principi richiamati in questo mezzo.
paragrafo 55
Inoltre, la Commissione ha operato una discriminazione, aumentando l'ammenda poiché l'impresa considerata aveva un bilancio in attivo, senza tener conto del fatto che quest'ultima non fruiva di aiuti speciali.
paragrafo 56
Detta decisione non è, del resto, sufficientemente motivata.
paragrafo 57
Infine, le infrazioni addebitate, per quanto riguarda i prodotti della categoria le, non erano opera della prima ricorrente, alla quale la Commissione ha inflitto l'ammenda, ma della FFM. Ora, quest'ultima non ha avuto, nel 1981, un bilancio in attivo e non aveva già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote.
paragrafo 58
La convenuta ricorda che, con l'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA, essa ha fissato le linee generali della sua azione in materia. Il testo di quest'articolo indica che la Commissione conserva, nell'ambito di questi criteri generali, un certo potere discrezionale. Non le si può addebitare di non aver applicato rigorosamente i criteri di cui all'art. 12.
paragrafo 59
In certo qual modo, la ricorrente si duole del fatto che le sia stata inflitta un'ammenda di 112,5 ECU per tonnellata di superamento invece di 150 ECU.
paragrafo 60
Comunque, il fissare elasticamente l'ammenda in funzione del bilancio attivo o passivo dell'impresa costituisce un trattamento diverso per due situazioni non comparabili. Questa nozione è di per sé abbastanza semplice da rendere superflui ulteriori commenti. Essa è giustificata dalla considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza 18 marzo 1980 (cause riunite 154, 205, 206, 226-228, 263 e 264/78, 39, 31, 83 e 85/79, SpA Ferriera Valsabbia, Race. pag. 1026, punti 157-159). Questa sentenza illustra come questa distinzione tra imprese, a seconda dello stato del loro bilancio, al fine di fissare elasticamente l'importo dell'ammenda in circostanze precise, si ispiri al principio di solidarietà.
paragrafo 61
Peraltro, non era necessario consultare il Comitato consultivo ed il Consiglio in quanto si trattava dell'applicazione di modalità di attuazione dell'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA nell'ambito del potere discrezionale che quest'articolo lascia alla Commissione.
paragrafo 62
Infine, la determinazione delle quote è effettuata, nel caso delle imprese oggetto di concentrazione ai sensi del Trattato CECA, per il gruppo in quanto tale. Ora, il gruppo Boël, e non la FFM, è destinatario delle decisioni che stabiliscono quote e infliggono ammende per il superamento delle stesse.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le ricorrenti, rappresentate dall'aw. E. Gutt, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal sig. E. Lasnet, in qualità di agente, assistito dal sig. Gerin, in qualità di esperto, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti dalla Corte all'udienza del 24 novembre 1983. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 gennaio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1983, la società anonima di diritto belga Usines Gustave Boel e la società anonima di diritto francese Fabrique de fer de Maubeuge hanno presentato, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, e dell'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso mirante all'annullamento della decisione 24 marzo 1983, notificata il 30 marzo seguente all'impresa Usines Gustave Boël, società anonima con sede in La Louvière, Belgio, con cui la Commissione ha inflitto a questa impresa, in forza dell'art. 58 del Trattato CECA, un'ammenda di 11024570 franchi belgi e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda.
punto 2
All'art. 1 della decisione impugnata si dichiara che «l'impresa Boël» ha violato il regime di quote istituito dalla decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA (GU L 180, pag. 1), superando la quota di produzione per i prodotti della categoria Ic di 1007 tonnellate e la parte di questa quota che poteva essere consegnata nel mercato comune di 3878 tonnellate per il terzo trimestre 1981, nonché la quota di produzione per i prodotti della categoria Ic di 14943 tonnellate e le parti di quota che potevano essere consegnate nel mercato comune per le categorie di prodotti la e le di 161 e, rispettivamente, 14921 tonnellate per il quarto trimestre 1981.
punto 3
Con il primo mezzo e con i mezzi terzo-settimo le ricorrenti contestano le decisioni con cui la Commissione ha fissato le loro quote o ha negato l'adeguamento delle stesse e deducono l'illegittimità delle decisioni generali sulle quali dette decisioni individuali si basavano. Col primo mezzo le ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver trattato la società Fabrique de fer de Maubeuge e la società Usines Gustave Boël come un'unica entità mentre esse costituirebbero due imprese distinte. Col terzo e col quarto mezzo le ricorrenti contestano l'estensione ai prodotti della categoria le del sistema delle quote come precedentemente istituito e, rispettivamente, il criterio adottato dalla Commissione per determinare le produzioni di riferimento. Coi mezzi quinto e sesto esse criticano l'assenza, nel regime delle quote imposto dalla Commissione, di una clausola generale di equità da applicarsi alla produzione destinata all'esportazione ed alle consegne. Infine, col settimo mezzo, le ricorrenti contestano il tacito rifiuto della Commissione di adeguare le produzioni di riferimento in conformità all'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA.
punto 4
Con questa serie di mezzi, le ricorrenti contestano non la realtà dei superamenti delle quote, ma solo la legittimità di decisioni individuali della Commissione divenute definitive in mancanza di impugnazione nei termini stabiliti dal Trattato. Orbene, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che nel ricorso d'annullamento diretto contro una decisione individuale non è lecito eccepire l'illegittimità di un'altra decisione individuale avente lo stesso destinatario e che non sia più impugnabile. Di conseguenza, le ricorrenti non possono eccepire l'illegittimità delle decisioni individuali che hanno fissato le loro quote o parti di quote per il terzo e per il quarto trimestre 1981 o ne hanno rifiutato l'adeguamento, e le conclusioni sopra menzionate devono essere, in questa parte, respinte.
punto 5
Peraltro, le ricorrenti non possono nemmeno eccepire l'illegittimità delle disposizioni di una decisione generale che non costituisca la base della decisione individuale impugnata (sentenza 28. 10. 1981, cause riunite 275/80 e 24/81, Krupp, Race. pag. 2489). Orbene, le disposizioni della decisione n. 1831/81/CECA di cui le ricorrenti contestano la legittimità si riferiscono non all'imposizione dell'ammenda, ma solo all'istituzione di quote e al loro adeguamento.
punto 6
Invano le ricorrenti deducono, a loro difesa, di avere già superato le quote loro attribuite per giustificare il fatto che esse — in mancanza di interesse — non hanno impugnato tempestivamente le decisioni individuali che hanno fissato le loro quote o ne hanno negato l'adeguamento. Infatti, nulla autorizzava le ricorrenti a superare unilateralmente le quote di produzione loro imposte dalla Commissione.
punto 7
La Corte ricorda infine che nella sentenza 31 marzo 1965 (causa 21/64, Macchiorlati Dalmas, Racc. pag. 222) essa ha già dichiarato che il termine perentorio per il ricorso d'annullamento risponde all'esigenza di evitare che la legittimità delle decisioni amministrative sia rimessa in discussione indefinitamente. Tenuto conto di queste considerazioni, tutti i mezzi sopra elencati devono essere dichiarati inammissibili.
punto 8
Per gli stessi motivi il secondo mezzo è inammissibile in quanto si addebita alla Commissione di non aver risposto su taluni punti alle domande di adeguamento delle quote delle ricorrenti per il terzo ed il quarto trimestre 1981 o di non aver motivato sufficientemente la sua decisione di adeguamento delle quote per il terzo trimestre 1981. Per contro, esso è ammissibile nella parte in cui si riferisce all'insufficienza della motivazione della decisione 24 marzo 1983 impugnata col presente ricorso.
punto 9
Bisogna tuttavia constatare che la grande maggioranza degli argomenti ai quali, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha risposto, si riferivano alla fissazione delle quote e non all'irrogazione dell'ammenda. Non si può quindi criticare la Commissione per essersi astenuta dal rispondere a considerazioni estranee alla decisione di cui trattasi. Per di più, sembra alla Corte che la Commissione abbia esposto nella sua decisione l'essenziale dei motivi che l'hanno indotta ad infliggere al gruppo Boël un'ammenda per superamento delle quote, e quindi il secondo mezzo dev'essere respinto.
punto 10
Con l'ottavo mezzo, le ricorrenti fanno carico alla Commissione di non aver risposto alla lettera 28 ottobre 1981 nella quale la società Usines Gustave Boël chiedeva l'adeguamento delle sue quote di produzione e dichiarava che, salvo parere contrario, avrebbe ritenuto che la Commissione fosse d'accordo sulle quote di produzione proposte. Dal silenzio della Commissione le ricorrenti avrebbero legittimamente desunto che essa aveva approvato le quote proposte.
punto 11
A questo proposito occorre constatare che il regime di limitazione della produzione delle imprese siderurgiche consente solo in via eccezionale l'adeguamento delle quote individuali attribuite a talune imprese, e a tale scopo richiede necessariamente un provvedimento positivo che conceda quote supplementari. Pertanto, il silenzio della Commissione — anche se deplorevole — può essere equiparato solo ad un silenzio-rifiuto e non ad un tacito consenso. Anche l'ottavo mezzo deve quindi essere respinto.
punto 12
Col nono mezzo le ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver aggiunto post factum — senza chiedere il parere del Comitato consultivo né quello del Consiglio — talune modalità di fissazione delle ammende non menzionate nell'art. 12 della decisione generale e basate sul fatto che l'impresa presenti un bilancio in attivo. Peraltro, la società Fabrique de fer de Maubeuge avrebbe accusato un bilancio in passivo e la Commissione non ne avrebbe tenuto conto.
punto 13
Occorre ricordare che la Corte ha già considerato giustificato l'adeguamento dell'ammenda alla situazione finanziaria dell'impresa (sentenza 18. 3. 1980, cause riunite 154, 205, 206, 226-228, 263 e 264/78, 39, 83 e 85/79, SpA Ferriera Valsabbia, Racc. pag. 1026). Del resto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere del Comitato consultivo e del Consiglio quando si limiti ad applicare modalità di attuazione dell'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA nell'ambito del potere discrezionale che quest'articolo le attribuisce. Infine, la Commissione non doveva tener conto della situazione finanziaria delle singole affiliate della Boël, poiché un gruppo di imprese che abbia costituito oggetto di una concentrazione ai sensi dell'art. 66 del Trattato dev'essere considerato come un'unica impresa, ai sensi dell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA, anche se dette imprese abbiano sede in Stati membri differenti.
punto 14
Pertanto il ricorso dev'essere respinto per intero.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Nella fattispecie le ricorrenti sono risultate soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Firme

Koopmans Mackenzie Stuart Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 febbraio 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Prima Sezione T. Koopmans

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