diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 485 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-19, depositata il 1989-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:485
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24532

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensioni erogate dall'INPS
  • Assegno ordinario di invalidità
  • Lavoratori dipendenti
  • Requisito contributivo mancante al momento della domanda
  • Perfezionamento entro la data di conclusione del procedimento amministrativo
  • Esclusione
  • Questione riguardante una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, relativa all'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) già dichiarato - con sentenza n. 355/1989 - costituzionalmente illegittimo nella parte in cui <<esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario>>. red.: N. Oliva

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferraro Angelina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 23 giugno 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989 (R.O. n. 202 del 1989), emessa nel procedimento civile tra Ferraro Angelina e l'I.N.P.S. diretto ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, esclude per i lavoratori dipendenti che il requisito di contributivo, inesistente al momento della domanda, possa essere raggiunto, successivamente, alla data della conclusione del procedimento amministrativo; che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica rispetto ad altre categorie di lavoratori (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, braccianti agricoli, artigiani e commercianti) per le quali è prevista la suddetta possibilità; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 355 del 1989) la illegittimità costituzionale della norma ora censurata; che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico, sicché la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 355 del 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze