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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 giugno 1980, causa 733/79

Decisione
decisa il 1980-06-12
ECLI
ECLI:EU:C:1980:156

Epigrafe

Nel procedimento 733/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Charleroi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Caisse de compensation des allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur e Cosimo Laterza, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, n. L 149), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di Sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta

punto 1
Il sig. Cosimo Laterza, cittadino italiano, dopo aver svolto attività lavorative subordinate in Italia (1950-1955), lavorava in Belgio come minatore dal dicembre 1955 al dicembre 1969, data in cui lasciava la miniera per invalidità. Con decisione 12 maggio 1970, il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) gli concedeva, a decorrere dal 1o giugno 1970, una pensione di invalidità in base alla sola legislazione belga, nella fattispecie il «regime speciale per minatori». Al momento in cui gli è stata concessa la pensione, la normativa comunitaria vigente era quella del regolamento n. 3, il quale, nell'allegato F, definisce di tipo Β il regime speciale belga per i minatori. Il FNROM attribuiva all'interessato una pensione mensile di 4826,50 BFR in considerazione dei periodi assicurativi maturati in Belgio. Rientrato in Italia nel febbraio 1971, il Laterza si sposava il 18 ottobre 1971. Per effetto del matrimonio, la sua pensione di invalidità veniva aumentata a 6921 BFR mensili a decorrere dal 1o novembre 1971. Il 12 giugno 1971 e il 21 marzo 1974 dal matrimonio nascevano due figli, perciò la Caisse de compensation des allocations familiales competente (CCAF) versava al Laterza assegni familiari per i figli a carico a decorrere dal 1o ottobre 1972 e fino al 31 ottobre 1975 in base alle disposizioni della legislazione belga che disciplinano la materia. Nel frattempo, precisamente l'11 giugno 1970, la pratica riguardante il Laterza era stata trasmessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine di porre a carico di questo ente una parte della pensione d'invalidità spettante all'assicurato, in applicazione delle disposizioni del diritto comunitario relative al cumulo e alla ripartizione proporzionale. Invocando il regolamento n. 3, l'INPS aveva in un primo tempo rifiutato di riconoscere l'invalidità dell'interssato soltanto in base alle decisioni adottate dall'autorità belga. L'ente previdenziale belga invitava allora l'ente italiano a modificare il suo atteggiamento in considerazione dell'art. 40, n. 3, del regolamento n. 1408/71 che recita: «La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV». Poiché tra il regime belga ed il regime italiano esiste questa concordanza, il 7 gennaio 1977 l'INPS riconosceva al Laterza una quota di pensione italiana a decorrere dall'entrata in vigore di detto regolamento, vale a dire dal 1o ottobre 1972. Dal momento che da parte italiana era stata riconosciuta detta spettanza, l'ente belga da una parte ha ridotto, a norma dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, l'importo della pensione d'invalidità, che esso versava in base alla legislazione belga, di una somma corrispondente alla quota corrisposta in Italia; d'altra parte, ha sospeso il versamento degli assegni familiari per figli a carico, reclamando il rimborso di quanto versato (complessivamente 104189 BFR) dal 1o ottobre 1972 al 31 ottobre 1975, data alla quale il pagamento era stato sospeso in attesa della decisione italiana. A sostegno di quest'ultima decisione, l'ente belga invocava le disposizioni dell'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, secondo le quali gli assegni familiari vengono concessi, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio risiedono il titolare della pensione o della rendita o i figli a suo carico: «b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a)». A norma di dette disposizioni, gli assegni familiari dovuti al Laterza a decorrere dal 1o ottobre 1972 avrebbero dovuto essere soltanto quelli italiani (inferiori) corrispondenti alla quota italiana della pensione d'invalidità versata dall'INPS.
punto 2
Poiché il Laterza si rifiutava di rimborsare gli importi reclamati dalla CCAF, questa lo citava dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi che, con sentenza 11 ottobre 1979, chiedeva alla Corte di giustizia di precisare se l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 «vada inteso nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d'invalidità (nella fattispecie dell'Italia) faccia venir meno il diritto alle prestazioni familiari più elevate, esistente in precedenza nei confronti di un altro Stato membro (nella fattispecie del Belgio)».
punto 3
Copia del provvedimento di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1979. A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte il Laterza, rappresentato dal sig. Daniele Rossini, direttore del patronato ACLI, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean Amphoux, in qualità di agente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con ordinanza 30 gennaio 1980, la Corte ha deciso di attribuire la causa alla Prima Sezione. Il 4 febbraio 1980, la corte rivolgeva alle parti nella causa principale una domanda alla quale il Laterza ha risposto per iscritto il 14 febbraio 1980.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

paragrafo 1
Il Laterza sottolinea anzitutto che egli aveva acquistato il diritto ad una pensione d'invalidità integrale secondo il regime previdenziale previsto per i minatori e il diritto agli assegni familiari maggiorati concessi agli invalidi, in base ai soli periodi assicurativi maturati in Belgio.
paragrafo 2
A seguito dell'applicazione nei suoi confronti della disciplina comunitaria, egli non ha più fruito degli assegni familiari belgi e quindi, attualmente, si trova in una situazione meno favorevole di quella di cui potrebbe godere in virtù del solo diritto nazionale belga.
paragrafo 3
Questo risultato stride con gli artt. 48-51 del Trattato, che mirano a favorire, sotto alcuni aspetti, il lavoratore migrante rispetto alla situazione che sussisterebbe nei suoi confronti se si applicasse soltanto il diritto nazionale.
paragrafo 4
L'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 vieta in modo chiaro e categorico il duplice versamento di assegni familiari. Si deve allora trovare una soluzione che eviti un cumulo ingiustificato di prestazioni, senza per questo provocare la perdita dei diritti spettanti al lavoratore in forza della legislazione dello Stato che gli corrisponde le prestazioni più vantaggiose. Questa soluzione consiste, nella fattispecie, nel consentire all'interessato di fruire degli assegni familiari del regime belga defalcando da questi l'importo degli assegni familiari spettanti in base al regime italiano.
paragrafo 5
Si deve osservare, peraltro, che l'art. 77, n. 2, leu. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 non precisa se si debba tener conto del luogo di residenza dell'interessato al momento in cui si verifica l'evento generatore del diritto agli assegni familiari (riconoscimento del diritto a pensione o rendita) oppure di qualsiasi luogo di residenza successivo.
paragrafo 6
La disposizione in questione si potrebbe quindi interpretare nel senso che la liquidazione iniziale delle prestazioni familiari, effettuata in funzione del luogo di residenza dell'interessato al momento in cui sono determinati i suoi diritti a pensione o a rendita, va considerata definitiva e non può più venir modificata in funzione dei trasferimenti di residenza successivi nel territorio di altri Stati. Questa stabilizzazione del diritto alle prestazioni familiari sembra trovar conferma nell'art. 90, n. 1, del regolamento n. 574/72, secondo il quale «per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta isti- tuzione applica». Nessuna disposizione stabilisce che il titolare della pensione debba chiedere un riesame delle sue spettanze, presentando una nuova domanda, ogniqualvolta egli trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro Stato.
paragrafo 7
Il Laterza propone quindi che la Corte risolva negativamente la questione sottopostale dal giudice a quo, precisando che le prestazioni eventualmente spettanti a norma della legislazione dello Stato membro in cui l'interessato ha trasferito la sua residenza vanno defalcate dalle prestazioni familiari più elevate riscosse in virtù della legislazione di un altro Stato membro.
paragrafo 8
La Commissione delle Comunità europee osserva, in primo luogo, che l'art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ha lo scopo di determinare la legislazione in base alla quale viene attribuito il diritto a prestazioni per i figli a carico dei titolari di pensioni o di rendite.
paragrafo 9
Il regolamento n. 3/58, vigente prima del regolamento n. 1408/71, disponeva all'art. 42, n. 2, che il titolare di una pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro aveva diritto agli assegni contemplati da detta legislazione se risiedeva sul territorio di detto Stato; però, se risiedeva in un altro Stato membro, egli conservava detto diritto solo relativamente alla differenza rispetto agli assegni familiari e/o ai supplementi di pensione per figli a carico concessi dalla legislazione del paese di residenza.
paragrafo 10
Poiché si è notato che l'applicazione di detto sistema risultava troppo complessa, il regolamento n. 1/64 ha modificato l'art. 42 nel senso che coloro che fruivano di pensione o di rendita spettanti in forza della legislazione di più Stati mem-bri avevano diritto agli assegni familiari conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui risiedevano se uno degli enti debitori delle loro pensioni o delle loro rendite si trovava in questo paese. La norma di cui sopra, secondo la quale il diritto agli assegni familiari dei titolari di una pensione o di una rendita si determina a norma di una sola legislazione, è stata sostanzialmente trasposta nell'art. 77, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 11
La validità dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 3, è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza 13 luglio 1976 (causa 19/76, Triches, Race. pag. 1243).
paragrafo 12
La questione sollevata dal Tribunal du travail di Charleroi si risolve, in pratica, nel chiedere se il principio giurisprudenziale elaborato dalla Corte di giustizia nella sentenza 6 marzo 1979 (causa 100/78, Rossi, Race. pag. 831) circa la portata della norma anticumulo contenuta nell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, valga pure per l'applicazione dell'art. 77, n. 2, dello stesso regolamento. Nella causa Rossi, in cui si trattava di stabilire se la sospensione del diritto a prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni, contemplata dall'art. 79 nell'ipotesi ih cui per i figli spettino assegni familiari, in virtù della legislazione di un altro Stato membro, per effetto dell'esercizio di un'attività professionale, dovesse essere totale o soltanto parziale, fino a concorrenza dell'importo di tali assegni, la Corte ha in effetti dichiarato che la norma anticumulo «si applica solo qualora non privi senza causa gli interessati dei vantaggi derivanti da una parte delle leggi di uno Stato membro».
paragrafo 13
Sia la sentenza Triches che la sentenza Rossi sanciscono il principio secondo cui la disciplina comunitaria non può venir applicata, «salvo espressa eccezione conforme agli scopi del Trattato», in modo da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa dei vantaggi loro spettanti in virtù delle sole leggi di uno Stato membro.
paragrafo 14
Pare che questo effetto non possa prodursi nella fattispecie, poiché, secondo la legislazione belga (art. 51, terzo comma, del testo unico sugli assegni familiari per i lavoratori dipendenti) «gli assegni familiari non sono dovuti a favore dei figli che vivono fuori dal Regno». Il diritto dell'interessato a percepire gli assegni familiari belgi indipendentemente dal luogo in cui egli risiede nella Comunità o in cui risiedono i suoi figli a carico sussiste dunque soltanto in forza del diritto comunitario.
paragrafo 15
La disposizione litigiosa parte dal presupposto che, in linea di massima, per gli stessi figli a carico si può corrispondere una sola prestazione familiare all'avente diritto. Essa può quindi intendersi come una norma anticumulo, alla stessa stregua dell'art. 79, n. 3, sul quale verteva la causa Rossi. Tuttavia tra le due disposizioni vi sono diversità che portano a chiedersi se l'efficacia parziale che la sentenza Rossi riconosce alla norma anticumulo di cui all'art. 79, n. 3, possa anche attribuirsi all'art. 77, n. 2, leu. b), punto i).
paragrafo 16
Anzitutto, l'art. 79, n. 3, sospende, in certe condizioni, l'esercizio di un diritto che ciononostante continua a sussistere. Le disposizioni dell'art. 77, n. 2, appaiono invece come norme sul conflitto di leggi, miranti a stabilire quale legge si debba applicare a seconda dei casi. Ne consegue, a rigore, che l'attribuzione di competenza alla legislazione di uno Stato membro in materia di corresponsione delle prestazioni familiari ad un interessato esclude l'applicazione della legislazione di un altro Stato membro.
paragrafo 17
Per di più, l'estendere i principi sanciti nella sentenza Rossi all'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), farebbe sì che inevitabilmente verrebbero applicate contemporaneamente le legislazioni di più Stati membri per corrispondere le prestazioni per figli a carico, il che sarebbe in contrasto col proposito di semplificare, dimostrato dal legislatore nell'emanare il regolamento n. 1/64.
paragrafo 18
Infine, si può ricordare che la Corte ha espressamente riconosciuto, nella sentenza Triches, già citata, la validità dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 3, nella versione del regolamento n. 1/64, articolo il cui contenuto è in sostanza identico a quello dell'art. 77, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71. Orbene, riconoscendo la validità di detta disposizione, si è ammesso, nel contempo, implicitamente che, nel periodo in cui era in vigore, questa disposizione poteva paralizzare interamente l'applicazione delle legislazioni in materia di prestazioni per figli a carico, diverse da quella dello stato membro in cui risiedeva il titolare della pensione.
paragrafo 19
Dopo aver osservato che, in base a queste considerazioni, la soluzione della questione sollevata dal giudice a quo può essere solo affermativa, la Commissione specifica che, comunque, siffatto risultato non può essere del tutto soddisfacente. In realtà, si potrebbero addurre argomenti molto consistenti a sostegno dell'opinione opposta.
paragrafo 20
Anzitutto si potrebbe rilevare che le differenze tecniche tra l'art. 77, n. 2, leu. b), punto i), e l'art. 79, n. 3, non sono poi così marcate come parrebbe a prima vista. La competenza attribuita dal primo non è definitiva: essa permane solo finché sussistono determinate condizioni. Qualora il Laterza lasciasse l'Italia per trasferirsi in un altro Stato membro, in materia di assegni per figli a carico egli sarebbe soggetto ad una legislazione diversa da quella italiana.
paragrafo 21
Ciò non può venir inficiato dal fatto che, al momento dell'adozione del regolamento n. 1408/71, il Consiglio ha dichiarato nel suo verbale che la determinazione della legislazione da applicarsi, ai sensi dell'art. 77, n. 2, leu. b), punto ii), si effettua una volta per tutte, dopo di che non è più necessario far ricorso, in alcun caso, ad altre discipline. Questa dichiarazione che, come tale, è peraltro priva di efficacia giuridica intrinseca, non riguarda la disposizione di cui trattasi.
paragrafo 22
Infine, l'effetto dell'art. 77, n. 2, leu. b), punto i), nei confronti delle spettanze di prestazioni familiari è più simile a quello della norma relativa alla sospensione contemplata dall'art. 79, n. 3, di quanto la sola lettura non consenta di pensare a prima vista. Anche nel caso dell'art. 77, il diritto a prestazioni familiari belghe è semplicemente sospeso: qualora il Laterza tornasse in Belgio, questo diritto tornerebbe ad esercitare tutta la sua efficacia.
paragrafo 23
Vi sono dunque notevoli analogie tra le situazioni che l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), da un lato e l'art. 79, n. 3, dall'altro sono intesi a disciplinare. A questa constatazione si deve ancora aggiungere che le situazioni contemplate sono del tutto comparabili. In entrambi i casi vi è una sospensione del diritto alle prestazioni familiari, o per effetto dell'esercizio di un'attività professionale che conferisce il diritto a prestazioni dello stesso tipo in base alla legislazione di un altro Stato membro, o per effetto del trasferimento della residenza dell'interessato in un altro Stato membro, nel quale gli è pure riconosciuto il diritto ad assegni familiari. Non si comprende quindi perché la posizione dell'interessato dovrebbe essere disciplinata in modo diverso nei due casi.
paragrafo 24
Secondo la giurisprudenza della Corte, la disciplina comunitaria non può, salvo espressa eccezione conforme alle finalità del Trattato, venire applicata in modo da privare senza giusta causa il lavoratore migrante o i suoi aventi causa del vantaggio offerto da determinate disposizioni di legge di uno Stato membro. Se nel risolvere il problema odierno si seguisse un orientamento diverso, si giungerebbe peraltro a conseguenze paradossali, come dimostra il raffronto tra la situazione che risulterebbe per l'interessato e quella di un lavoratore che, avendo maturato gli stessi periodi lavorativi in Belgio senza aver in precedenza lavorato in Italia, conservasse per questo motivo tutti i diritti alle prestazioni familiari in Belgio.
paragrafo 25
Il richiamo alla sentenza Triches non pare affatto costituire un elemento determinante che impedisce di estendere la sentenza Rossi alla situazione contemplata dall'art. 77, n. 2, lett. b). Da un lato, nella causa Triches la Corte dovette pronunciarsi soltanto sulla validità dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 3, e non già sulla portata delle sue disposizioni; dall'altro, è opportuno ricordare che la sentenza Rossi è posteriore alla sentenza Triches.
paragrafo 26
Infine, la soluzione caldeggiata dalla Commissione non farebbe insorgere difficoltà d'applicazione più gravi di quelle che sono connesse alla messa in atto dell'art. 79, n. 3, secondo il principio enunciato nella causa Rossi.
paragrafo 27
Per tutti questi motivi, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sollevata dal Tribunal du travail di Charleroi :
paragrafo 28
«L'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, va interpretato nel senso che il titolare di una pensione o di una rendita a norma della legislazione di uno Stato membro, che risieda sul territorio di un altro Stato membro nel quale gli venga versata una pensione o una rendita e nel quale gli spettino prestazioni familiari, ha diritto, se l'importo delle prestazioni familiari che egli potrebbe esigere in forza della legislazione del primo Stato membro è superiore all'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosso nel secondo Stato, al versamento a carico dell'ente competente del primo Stato, di un'integrazione pari alla differenza tra i due importi».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
La Caisse de compensation des allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur, rappresentata dall'aw. Debrulle, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean Amphoux, hanno svolto osservazioni orali all' udienza del 13 marzo 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 marzo 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 11 ottobre 1979, il Tribunal du travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, n. L 149).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sulla decisione con cui l'ente previdenziale belga competente negava dal 1o ottobre 1972 a un lavoratore italiano, titolare di una pensione d'invalidità belga e residente in Italia, il beneficio degli assegni belgi per figli a carico ed ingiungeva all'interessato il rimborso degli assegni versatigli dalla data suddetta al 31 ottobre 1975.
punto 3
Dal fascicolo trasmesso dal giudice a quo, risulta che al lavoratore suddetto, che aveva lavorato in Italia dal 1950 al 1955 e in Belgio dal 1955 al 1969, veniva attribuita dal 1o giugno 1970 una pensione d'invalidità in forza della sola legislazione belga e che lo stesso fruiva fino al 1o ottobre 1972 degli assegni per figli a carico contemplati dalla stessa legislazione. Fino alla data suddetta il diritto dell'interessato a tali assegni era disciplinato dall'art. 42, n. 1, del regolamento n. 3, che recita: «i beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato membro e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro hanno diritto agli assegni familiari in conformità alle disposizioni della legislazione del paese debitore della pensione o della rendita come se risiedessero in questo paese». Lo stesso articolo precisa, al n. 3, che le disposizioni del n. 1 «sono applicabili qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli».
punto 4
L'11 giugno,1970 l'ente previdenziale belga trasmetteva all'ente italiano competente la pratica relativa alla pensione d'invalidità dell'interessato e chiedeva a detto ente di assumere a suo carico una quota di tale pensione a norma delle disposizioni di diritto comunitario in materia di cumulo e suddivisione proporzionale. Il 27 dicembre 1976 l'ente previdenziale italiano decideva di versare all'interessato, in base all'art. 40, n. 3, del regolamento n. 1408/71, una quota della pensione, nonché gli assegni familiari contemplati dalla legislazione italiana, a decorrere dall'entrata in vigore di detto regolamento, vale a dire dal 1o ottobre 1972.
punto 5
In considerazione della concessione di dette prestazioni, l'ente belga ridu-ceva, proporzionalmente alla quota corrisposta dall'ente italiano, l'importo della pensione d'invalidità versata fino al 1o ottobre 1972 e decideva di cessare dalla stessa data il versamento degli assegni per figli a carico contemplati dalla legislazione belga, chiedendo contemporaneamente all'interessato il rimborso degli assegni versati fino al 31 ottobre 1975 (cioè 104189 BFR), data in cui il versamento di dette prestazioni era stato sospeso in attesa della decisione dell'ente italiano circa il versamento di una quota della pensione. A sostegno della sua decisione, l'ente previdenziale belga invocava l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, in base al quale gli assegni familiari contemplati per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, d'invalidità, d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono concessi, indipendentemente dallo Stato membro sul cui territorio risiedono il titolare della pensione o della rendita o i figli, «b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato ...».
punto 6
L'interessato contesta la legittimità di detta decisione. L'entità degli assegni per figli a carico contemplati dalla legislazione italiana è inferiore a quella degli assegni belgi; pertanto egli osserva che la decisione summenzionata implica nella fattispecie la riduzione dei suoi diritti alle prestazioni familiari e sostiene che non è lecito, a meno di porre in non cale le finalità dell'art. 51 del Trattato e del regolamento n. 1408/71, interpretare ed applicare le disposizioni di cui trattasi in modo da sopprimere il diritto dell'assicurato all'importo più alto delle prestazioni che gli spettano in forza della normativa di uno Stato membro.
punto 7
Data questa linea di difesa, il Tribunal du travail di Charleroi ha chiesto alla Corte di precisare se l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 «vada inteso nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare d'una pensione d'invalidità (nella fattispecie, dell'Italia) faccia venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate, esistente in precedenza nei confronti di un altro Stato membro (nella fattispecie, del Belgio)».
punto 8
Come la Corte ha affermato nella sentenza 6 marzo 1979 (causa 100/78, Rossi, Race. pag. 831) i regolamenti in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti non hanno istituito un regime comune di previdenza sociale, bensì «hanno lasciato sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro i quali il destinatario delle prestazioni possiede diritti diretti a norma, vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto nazionale completato, se del caso, dal diritto comunitario». Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre precisato che «salvo espressa eccezione conforme agli scopi del Trattato, la normativa comunitaria non può essere applicata in modo da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa dei vantaggi attribuitigli da una parte delle leggi di uno Stato membro» o da comportare la diminuzione delle prestazioni dovute a norma di queste leggi integrate dal diritto comunitario. Il regolamento n. 1408/71, stabilendo e sviluppando le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali, si ispira infatti al principio fondamentale, sancito.nel settimo e nell'ottavo considerando, secondo cui le norme suddette devono garantire ai lavoratori che si spostano nella Comunità l'insieme delle prestazioni loro spettanti nei vari Stati membri «entro il limite del più elevato tra gli importi» di tali prestazioni.
punto 9
Conformemente a detti principi, non è lecito applicare l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 in modo da privare il lavoratore, sostituendo le prestazioni concessegli in uno Stato membro a quelle dovutegli da un altro Stato membro, del vantaggio delle prestazioni più favorevoli. I principi cui si ispira il regolamento n. 1408/71 esigono invece che qualora, nel caso contemplato dall'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), l'importo delle prestazioni erogate dallo Stato in cui l'interessato risiede sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall'altro Stato debitore, il lavoratore conservi il vantaggio dell'importo più alto e percepisca, a carico dell'ente previdenziale competente di quest'ultimo Stato, un complemento di prestatzioni pari alla differenza fra i due importi.
punto 10
Per questi motivi, la questione del giudice nazionale dev'essere così risolta: l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d'invalidità non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate nato in precedenza a carico di un altro Stato membro. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosse nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Tribunal du travail di Charleroi, con sentenza 11 ottobre 1979, dichiara: L'art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d'invalidità non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate nato in precedenza a carico di un altro Stato membro. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosse nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 giugno 1980. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto II presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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